Sentenza n. 13826 del 5 aprile 2001 UTILIZZAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL
REATO PREVISTO DALL'ART. 2 DEL D.LGS. 74/2000. (Sezione Terza Penale - Presidente U. Papadia - Relatore G.
Savignano) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO M. P. e C. S. ricorrono, con separati atti, avverso la sentenza 18.6.99 della
Corte di Appello di Roma, confermativa della sentenza 29.9.98 del Tribunale
della stessa città, con la quale, il primo - prosciolto dai reati di cui agli
artt. 423 c.p. (incendio) e 642 c.p. (fraudolenta distruzione della cosa propria
al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione) - fu condannato alla pena di
mesi nove di reclusione e lire 7.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie di
cui all'art. 6 della legge 516/82, essendo stato dichiarato responsabile del
delitto di cui all'art. 4 comma 1 lett. d della legge 516/82 cit., per avere,
nella qualità di rappresentante legale della società (omissis),
utilizzato fatture relative, in tutto o in parte, ad operazioni inesistenti,
emesse da C. M. e da A. F., per gli importi, rispettivamente, di lire
622.381.000 e di lire 162.126.166 di imponibile; il secondo (C.) fu condannato
alla pena di mesi otto di reclusione e lire 6 milioni di multa, oltre a quelle
accessorie di cui all'art. 6 cit., perché dichiarato responsabile del reato di
cui all'art. 4, 1° co. lett. d della legge 516/82 per la emissione di una
fattura relativa ad operazione inesistente per un imponibile di lire
622.381.000 ed IVA relativa, pari a lire 74.685.720. Acc. 1.7.94. Denuncia il M., con quattro motivi di illogicità e contraddittorietà di
motivazione della sentenza impugnata nel valutare gli elementi di prova e nel
pervenire al giudizio di condanna basato su mere supposizioni "disancorate dalla
realtà e da ogni logica argomentativa". Il C., dal canto suo, lamenta carenza di motivazione della sentenza impugnata
nella individuazione del dolo specifico, consistente nel fine di evasione
fiscale, che è alla base della emissione di fattura per operazione
inesistente. MOTIVI DELLA DECISIONE Il residuo reato, ascritto al M., di utilizzazione di fatture per operazioni
inesistenti (art. 4, 1° co. lett. d della legge 516/82) va esaminato tenendo
presente la nuova disciplina contenuta nel dec. lgv. n. 74/2000. L'art. 2 di
detto decreto legislativo postula che la utilizzazione di fatture o di altri
documenti per operazioni inesistenti, "al fine di evadere le imposte sui redditi
o sul valore aggiunto", avvenga mediante la indicazione di elementi passivi
fittizi in una delle dichiarazione annuali relative a dette imposte. Sicché,
l'ipotesi di "utilizzazione" senza che detti documenti o fatture costituiscano
il supporto per la indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione
fiscale, è priva di rilevanza penale (v. Sent. SS.UU. 25.10.2000 ric. D. +
1). A tale conclusione deve pervenirsi considerandosi che il reato descritto
nell'art. 2 cit. ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della
dichiarazione, per cui il comportamento consistente nella sola registrazione
delle fatture o dei documenti nelle scritture contabili obbligatorie o nella
detenzione degli stessi a fine di prova nei confronti dell'amministrazione
finanziaria (art. 2, 2° co. del dec. lgv. 74/2000), si configura come ante
factum strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito; il quale si
perfeziona non già con la mera condotta di utilizzazione prodromica, bensì con
la distinta e successiva condotta della dichiarazione, cui, secondo le
disposizioni normative ora vigenti, non è allegata alcuna documentazione
probatoria. Non emerge dagli atti che al M. sia stata contestata la utilizzazione delle
fatture nelle forme tipiche della condotta contemplata dall'art. 2 del dec. lgv.
n. 74/2000. Da ciò deriva che il fatto, così come ascritto al suddetto imputato,
non è punibile perché non è previsto dalla legge come reato. Tale causa di non
punibilità va applicata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 609, 2° co.
e 129, 1° co. c.p.p., in coerenza con la norma dell'art. 24 del dec. lgv.507/99,
che ha abolito il principio di ultrattività della legge penale finanziaria
previsto dall'art. 20 della legge n. 4 del 1929. Quanto al ricorso del C., va osservato che l'ipotesi alternativa di cui
all'art. 4, 1° co. della legge 516/82, consistente nella emissione di fattura
(in data 29.12.92) per operazione inesistente è tuttora prevista come rato
dall'art. 8 del dec. lgv. n. 74/2000, posto che questa norma punisce con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni "chiunque, al fine di consentire a
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o
rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". Ciò precisato, appare fondata la censura del ricorrente riferita alla
decisione impugnata nella parte in cui è stata affermata la sussistenza degli
elementi costitutivi del reato prescindendosi dal riferimento al dolo specifico
che consiste nel fine di evasione, previsto dall'art. 4, 1° co. della legge
516/82 per tutte le ipotesi in esso contemplate a che ora è ribadito dall'art. 8
del dec. lgv. n. 74/2000. Va soggiunto, con riguardo al tenore letterale di quest'ultima norma, che il
dolo specifico non si identifica nel fine di evasione perseguito dall'agente per
sé, bensì "nel fine di consentire a terzi l'evasione". La valutazione circa la sussistenza del dolo specifico, nel senso innanzi
precisato, è riservata all'esame del giudice di merito, cui è demandato il
compito di accertare se la condotta dell'imputato, in punto di fatto,
corrisponda agli elementi costitutivi del reato, previsti dalla nuova normativa,
ferma rimanendo l'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole
previsto dall'art. 4, 1° co. legge 516/82 (art. 2, 3° co. c.p.p.), non potendo,
nella specie, trovare applicazione l'attenuante di cui al terzo comma dell'art.
8 del dec. lgv. 74/2000, per essere l'importo indicato nella fattura in esame
superiore a lire trecento milioni. PER QUESTI MOTIVI annulla la sentenza impugnata nei confronti di M. P. senza rinvio perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato e nei confronti di C. S. con rinvio
ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. |