Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 13826 del 5 aprile 2001

UTILIZZAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO PREVISTO DALL'ART. 2 DEL D.LGS. 74/2000.

(Sezione Terza Penale - Presidente U. Papadia - Relatore G. Savignano)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. P. e C. S. ricorrono, con separati atti, avverso la sentenza 18.6.99 della Corte di Appello di Roma, confermativa della sentenza 29.9.98 del Tribunale della stessa città, con la quale, il primo - prosciolto dai reati di cui agli artt. 423 c.p. (incendio) e 642 c.p. (fraudolenta distruzione della cosa propria al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione) - fu condannato alla pena di mesi nove di reclusione e lire 7.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 6 della legge 516/82, essendo stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 4 comma 1 lett. d della legge 516/82 cit., per avere, nella qualità di rappresentante legale della società (omissis), utilizzato fatture relative, in tutto o in parte, ad operazioni inesistenti, emesse da C. M. e da A. F., per gli importi, rispettivamente, di lire 622.381.000 e di lire 162.126.166 di imponibile; il secondo (C.) fu condannato alla pena di mesi otto di reclusione e lire 6 milioni di multa, oltre a quelle accessorie di cui all'art. 6 cit., perché dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 4, 1° co. lett. d della legge 516/82 per la emissione di una fattura relativa ad operazione inesistente per un imponibile di lire 622.381.000  ed IVA relativa, pari a lire 74.685.720. Acc. 1.7.94.

Denuncia il M., con quattro motivi di illogicità e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata nel valutare gli elementi di prova e nel pervenire al giudizio di condanna basato su mere supposizioni "disancorate dalla realtà e da ogni logica argomentativa".

Il C., dal canto suo, lamenta carenza di motivazione della sentenza impugnata nella individuazione del dolo specifico, consistente nel fine di evasione fiscale, che è alla base della emissione di fattura per operazione inesistente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il residuo reato, ascritto al M., di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 4, 1° co. lett. d della legge 516/82) va esaminato tenendo presente la nuova disciplina contenuta nel dec. lgv. n. 74/2000. L'art. 2 di detto decreto legislativo postula che la utilizzazione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto", avvenga mediante la indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazione annuali relative a dette imposte. Sicché, l'ipotesi di "utilizzazione" senza che detti documenti o fatture costituiscano il supporto per la indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale, è priva di rilevanza penale (v. Sent. SS.UU. 25.10.2000 ric. D. + 1).

A tale conclusione deve pervenirsi considerandosi che il reato descritto nell'art. 2 cit. ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione, per cui il comportamento consistente nella sola registrazione delle fatture o dei documenti nelle scritture contabili obbligatorie o nella detenzione degli stessi a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, 2° co. del dec. lgv. 74/2000), si configura come ante factum strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito; il quale si perfeziona non già con la mera condotta di utilizzazione prodromica, bensì con la distinta e successiva condotta della dichiarazione, cui, secondo le disposizioni normative ora vigenti, non è allegata alcuna documentazione probatoria.

Non emerge dagli atti che al M. sia stata contestata la utilizzazione delle fatture nelle forme tipiche della condotta contemplata dall'art. 2 del dec. lgv. n. 74/2000. Da ciò deriva che il fatto, così come ascritto al suddetto imputato, non è punibile perché non è previsto dalla legge come reato. Tale causa di non punibilità va applicata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 609, 2° co. e 129, 1° co. c.p.p., in coerenza con la norma dell'art. 24 del dec. lgv.507/99, che ha abolito il principio di ultrattività della legge penale finanziaria previsto dall'art. 20 della legge n. 4 del 1929.

Quanto al ricorso del C., va osservato che l'ipotesi alternativa di cui all'art. 4, 1° co. della legge 516/82, consistente nella emissione di fattura (in data 29.12.92) per operazione inesistente è tuttora prevista come rato dall'art. 8 del dec. lgv. n. 74/2000, posto che questa norma punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

Ciò precisato, appare fondata la censura del ricorrente riferita alla decisione impugnata nella parte in cui è stata affermata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato prescindendosi dal riferimento al dolo specifico che consiste nel fine di evasione, previsto dall'art. 4, 1° co. della legge 516/82 per tutte le ipotesi in esso contemplate a che ora è ribadito dall'art. 8 del dec. lgv. n. 74/2000.

Va soggiunto, con riguardo al tenore letterale di quest'ultima norma, che il dolo specifico non si identifica nel fine di evasione perseguito dall'agente per sé, bensì "nel fine di consentire a terzi l'evasione".

La valutazione circa la sussistenza del dolo specifico, nel senso innanzi precisato, è riservata all'esame del giudice di merito, cui è demandato il compito di accertare se la condotta dell'imputato, in punto di fatto, corrisponda agli elementi costitutivi del reato, previsti dalla nuova normativa, ferma rimanendo l'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall'art. 4, 1° co. legge 516/82 (art. 2, 3° co. c.p.p.), non potendo, nella specie, trovare applicazione l'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 8  del dec. lgv. 74/2000, per essere l'importo indicato nella fattura in esame superiore a lire trecento milioni.

PER QUESTI MOTIVI

annulla la sentenza impugnata nei confronti di M. P. senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e nei confronti di C. S. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

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