Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 13682 del 5 novembre 2001

SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER LA PENDENZA DEL GIUDIZIO PENALE

(Sezioni Unite Civili - Presidente A. Vela - Relatore S. Evangelista)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - La (omissis) ha proposto in confronto della (omissis) a una domanda di condanna all'adempimento ed al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

L'ha convenuta in giudizio davanti al tribunale di Roma.

Queste le ragioni della domanda.

La (omissis) gestisce un centro di informazioni.

Per poter fornire ai suoi utenti i servizi di audiotex aveva stipulato con la (omissis) il contratto 25.7.1994.

La (omissis) s'era obbligata a metterle a disposizione le infrastrutture della rete pubblica; avrebbe riscosso dagli utenti del servizio telefonico anche il corrispettivo dei servizi di informazione richiesti alla (omissis) e periodicamente glielo avrebbe dovuto accreditare.

Dopo un'iniziale esecuzione del contratto, la (omissis) aveva comunicato che erano in corso verifiche su alcune linee ed aveva rifiutato di comunicare gli importi maturati per i servizi di informazione.

2. - La (omissis) ha resistito alla domanda. Ha giustificato il fatto d'aver sospeso- il pagamento dei corrispettivi opponendo che il traffico verso la Video Team era stato generato in modo fraudolento attraverso utenze artatamente predisposte o modificate.

3. - La (omissis), nel corso del giudizio, ha chiesto che il processo fosse sospeso in attesa della definizione del processo penale pendente per tali fatti davanti al tribunale di Napoli in confronto di R. P., legale rappresentante della (omissis), imputato con altri per il reato di associazione a delinquere e tentata truffa aggravata in danno della stessa (omissis), costituita nel processo penale come parte civile.

Il giudice istruttore ha disposto la sospensione del processo sino alla definizione del giudizio penale in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ.

La (omissis) ha impugnato l'ordinanza con regolamento di competenza.

La (omissis) vi ha resistito con memoria difensiva ed ha poi depositato una memoria (art. 378 cod. proc. civ.).

4. - Il primo presidente ha disposto che sul ricorso si pronunciassero le sezioni unite, dopo che la terza sezione aveva rilevato che esso presentava una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici.

Entrata nel frattempo in vigore la L. 24 marzo 2001, n. 89, per la decisione è stata fissata l'adunanza delle sezioni unite in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La sospensione è stata disposta per queste ragioni.

La decisione della controversia penale sulla truffa avente ad oggetto i corrispettivi maturati dall'attrice nel periodo maggio dicembre 1995 è rilevante per la decisione sulla domanda di condanna al pagamento di corrispettivi nello stesso periodo, in relazione anche all'eccezione di inadempimento e di mancata esecuzione secondo buna fede del contratto, opposta dalla convenuta.

Chiedendo che l'ordinanza sia cassata, la ricorrente svolge due motivi.

Vi sostiene che la sospensione del processo civile per la pendenza del processo penale è consentita solo nei casi previsti dalla legge (artt. 211 disp. att. cod. proc. pen., 295 cod. proc. civ., 75 cod. proc. pen.) e tra questi non rientra quello per cui è causa.

1.1. - Presupposto necessario perché un processo debba essere sospeso a causa della pendenza di altro processo è che in quest'ultimo possa essere pronunciata una sentenza che abbia nel primo efficacia di giudicato.

Il vigente codice di procedura di procedura penale, a proposito dell'efficacia della sentenza penale nel processo civile, distingue tra giudizi civili di danno (artt. 651 e 652) ed altri giudizi (art. 654).

La relazione in cui si trovano nel caso in esame oggetto del giudizio civile e oggetto dell'imputazione penale è la seguente.

Nel processo civile, oggetto di giudizio è il diritto all'adempimento dell'obbligazione, che secondo il contratto sarebbe dovuta sorgere per la convenuta da determinati fatti, di cui si chiede l'accertamento; nel processo penale, costituiscono oggetto di imputazione comportamenti fraudolenti di persona facente capo all'organizzazione della parte attrice, che si postula abbiano determinato l'apparenza di quei fatti e perciò dell'obbligazione della convenuta.

1.2. - La relazione che nel caso concreto intercorre tra processo penale e giudizio civile è quella del rapporto con un giudizio civile non di danno.

La prima questione posta dal ricorso è dunque se, nel rapporto tra giudizio civile non di danno e processo penale, si possa dare una situazione che imponga la sospensione necessaria del giudizio civile.

Essa si traduce nello stabilire se la possibilità che nel processo penale sia pronunziata sentenza con efficacia di giudicato nel giudizio civile sia presupposto oltre che necessario sufficiente perché l'uno debba essere sospeso in attesa che l'altro sia definito.

La soluzione accolta, per le ragioni che saranno in seguito esposte, è nel senso che una sospensione necessaria non di danno si può configurare, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., e che però l'efficacia di giudicato della sentenza penale non ne costituisce presupposto sufficiente e se ne richieda un altro.

Il quale è costituito da ciò, che alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma ricolleghi un effetto in rapporto al diritto oggetto di giudizio nel processo civile: è in questa relazione tra diritto oggetto del giudizio civile e reato oggetto di imputazione che, nel caso di contemporanea pendenza del processo penale e d'un giudizio civile non di danno, fuori dei casi previsti da specifiche espresse norme di legge, si può rinvenire quel rapporto di pregiudizialità tra processi, il quale ne impone la sospensione, secondo la norma generale contenuta nell'art. 295 cod. proc. civ., cui pure è da ritenere faccia richiamo l'art. 211 disp. att. cod. proc. pen.

Si presenta quindi una seconda questione, se nel caso concreto ricorrano le condizioni perché esso sia ricondotto alla situazione tipica, e la soluzione sarà negativa.

1.3. - Le precedenti conclusioni stanno a significare che la decisione chiesta con il regolamento di-competenza può essere data, ed in altri termini che il ricorso è ammissibile.

Anche di questa soluzione vanno sinteticamente esposte le ragioni, siccome la Telecom ha sollevato al riguardo qualche dubbio, sotto il profilo che oggetto del ricorso si possa ritenere un provvedimento di sospensione facoltativa.

2. - Come si è detto, il regolamento di competenza, nel caso, è ammissibile.

Secondo l'art. 42 cod. proc. civ., i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 possono essere impugnati con istanza di regolamento di competenza.

Il provvedimento impugnato presenta i tratti che consentono di sindacare se la sospensione poteva essere disposta e se la norma è stata correttamente applicata.

2.1. - Il primo di questi tratti, che ricorre nel caso, è pacificamente quello che il giudice, col provvedimento, non si sia limitato a provvedere sulla questione se il processo dovesse essere sospeso, ma abbia disposto la sospensione.

L'art. 42 sottopone a controllo di legittimità appunto le ordinanze che dichiarano la sospensione; non assoggetta al medesimo controllo le ordinanze che risolvano la questione nel senso che il processo possa proseguire (il principio di diritto risale alla sentenza 8 novembre 1995 n. 11596 ed è stato in séguito affermato costantemente; da ultimo ha tornato ad essere enunciato nella sentenza 29 gennaio 2001 n. 37 delle sezioni unite).

2.2. - Il secondo di questi tratti, che pure è presente nel caso, è che la sospensione sia stata disposta in dichiarata applicazione della norma dettata dall'art. 295, ovverosia sul presupposto di doverne fare applicazione.

L'art. 42, prevedendo l'impugnazione delle ordinanze che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295, esclude infatti che al medesimo tipo di controllo siano soggetti i provvedimenti di sospensione del processo che il giudice può o deve adottare in altri casi.

Quando, ed è questo il caso, la sospensione è ordinata perché il giudice ha ritenuto che ricorreva una fattispecie di sospensione necessaria, ciò è sufficiente a rendere il provvedimento impugnabile (Cass. 26 maggio 1999 n. 5082 e 5083; 1 settembre 2000 n. 11496): attiene al dovere essere il regolamento respinto o accolto, stabilire se la sospensione dovesse o no essere ordinata. - 2.3. - Si deve aggiungere che il riferimento all'art. 295 contenuto nell'art. 42, implica quello alla situazione che costituisce il presupposto della sospensione necessaria del processo civile secondo lo stesso articolo.

Ma, se il legislatore ha sottoposto a sindacato di legittimità i provvedimenti con cui la sospensione del processo civile è ordinata sul presupposto che ricorra nel caso concreto la situazione tipica prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., costituirebbe un'irrazionale e perciò non consentita interpretazione della norma (art. 3 Cost.) quella che dicesse non assoggettati al medesimo sindacato i provvedimenti di sospensione adottati in casi in cui altre norme prevedano la sospensione necessaria del processo civile, se le situazioni processuali specificamente previste siano riconducibili alla situazione tipica.

Ciò, però, in quanto dalla norma, che prevede la sospensione, o da altre, nel cui complesso si inserisca, non sia disposto o si desuma che non è data impugnazione del provvedimento di sospensione o è previsto un diverso tipo di sindacato.

Così, tutte le volte che il regolamento di competenza è stato proposto contro provvedimenti di sospensione adottati sul presupposto della pendenza di un processo penale influente su un giudizio civile, di danno o meno, la Corte ha sempre verificato se la sospensione avrebbe potuto essere dichiarata, ancorché abbia negato, talora anche in linea di principio, che una tale necessaria sospensione fosse configurabile (Cass. 13 maggio 1997 n. 4179; 8 novembre 1997 n. 11006; 26 maggio 1999 n. 5083; 4 gennaio 2000 n. 13; 28 gennaio 2000 n. 967; 1 agosto 2000 n. 10025; 14 settembre 2000 n. 12141).

2.4. - Funzione del regolamento di competenza, rispetto ai provvedimenti di sospensione adottati in dichiarata applicazione dell'art. 295, è quella di verificare se la sospensione è stata disposta in base ai presupposti che la norma prevede e di consentire in caso contrario la ripresa del processo.

Da ciò è stato tratto argomento per sostenere che non è legittima una sospensione facoltativa del processo di cognizione (Cass. 13 maggio 1997 n. 4179; 6 febbraio 2001 n. 1676), a meno che la legge non rimetta alla valutazione del giudice disporla in specifici casi e sulla base di altresì specifici presupposti (Cass. 24 agosto 1998 n. 8374) e che provvedimenti con cui una tale sospensione sia disposta per ragioni inerenti alla contemporanea pendenza di più processi, ma per ragioni liberamente apprezzate dal giudice, si risolvono in una sospensione ordinata in violazione dell'art. 295, soggetta a controllo di legittimità attraverso il regolamento.

Altrimenti la funzione di questo risulterebbe svuotata di contenuto.

Sul punto la giurisprudenza della Corte non appare tuttavia orientata in modo univoco (se ne fa cenno nelle sentenze 5082 e 5083 del 1999; dal fatto che fosse stata ordinata una sospensione facoltativa, le sentenze 30 maggio 1996 n. 5002, 9 gennaio 1999 n. 121 e 11 novembre 1999 n. 12509 hanno desunto che il provvedimento non fosse impugnabile; in senso contrario appare orientata la sentenza 6 febbraio 2001 n. 1676).

Ma è un punto che qui non deve essere affrontato perché il regolamento è ammissibile già per le ragioni indicate in precedenza.

3. - Prima di dare conto delle contrastanti ricostruzioni che ne sono state proposte nella giurisprudenza della Corte, conviene esporre l'attuale quadro normativo.

3.1. - L'art. 33 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha modificato il precedente testo dell'art. 295 cod. proc. civ., espungendone i riferimenti che vi erano contenuti alla natura penale, civile od amministrativa dell'altra controversia: - <Il giudice dispone che il processo sia sospeso (nel caso previsto dall'ari. 3 del codice di 1r procedura penale e) in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia (civile o amministrativa), dalla cui definizione dipende la decisione della causa>.

Il riferimento che l'art. 295 cod. proc. civ. faceva all'art. 3 del codice di procedura penale riguardava il codice del 1930, nel frattempo abrogato dal codice del 1988, il quale aveva dal canto suo modificato le norme che nel precedente codice avevano regolato il rapporto tra processo penale e giudizio civile.

3.1.1. - L'art. 3 del codice di procedura penale abrogato conteneva due disposizioni.

La prima riguardava il dovere del giudice di fare rapporto al procuratore della Repubblica a proposito di alcun fatto, che apparisse nel corso di un giudizio civile, nel quale poteva ravvisarsi un reato perseguibile di ufficio o soggetto ad una condizione di procedibilità che risultasse essersi verificata.

A tale dovere, stabilito dal primo comma, faceva riscontro un meccanismo volto a rendere informato il giudice civile sul fatto che il processo penale fosse in corso (art. 1 disp. att. cod. proc. pen.).

La seconda disposizione prevedeva che, se era già in corso o veniva iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influiva sulla decisione della controversia, il giudizio civile era sospeso, quando la legge non disponesse altrimenti, sino a quando nel processo penale non fosse stata pronunciata sentenza di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione, sentenza dibattimentale divenuta irrevocabile o decreto penale di condanna divenuto esecutivo (art. 3, commi secondo e quarto).

A questa disposizione a carattere generale, faceva riscontro, nel campo dei rapporti tra azione civile e processo penale, il secondo comma dell' art. 25 del codice, a norma del quale, se l'azione civile non era esercitata in sede penale, il giudizio civile era sospeso fino a che sull'azione penale non fosse stata pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'art. 3 del codice.

La disciplina degli effetti della sentenza penale nel processo civile, vigente il precedente codice di procedura penale, risultava infine dagli artt. 25, 27 e 28, il terzo relativo al rapporto tra processo penale e giudizi civili non di danno od amministrativi, la cui portata era risultata progressivamente ristretta dalle sentenze di illegittimità costituzionale, ispirate al principio che l'efficacia di giudicato non potesse estendersi a soggetti che non fossero stati posti in grado di esercitare nel processo penale il loro diritto di difesa.

In tal modo, la regolamentazione del rapporto tra processo penale e civile risultava strutturato sue tre piani.

Il primo, strettamente procedurale, concernente lo scambio di notizie tra giudice civile e pubblico ministero per rendere possibile coordinare lo svolgimento dei due processi.

Il secondo sostanziato dalla regola di coordinamento per cui il processo penale influente si presentava come pregiudiziale rispetto al processo civile e ne imponeva la sospensione.

Il terzo costituito dalla individuazione dei casi in cui il processo penale doveva essere considerato influente, casi riconducibili al principio per cui il processo penale era influente se la sentenza in essa pronunciata poteva esplicare effetti di giudicato nel processo civile (Cass. 13 maggio 1987 n. 4394; 6 aprile 1992 n. 4209).

3.1.2. - La disciplina del rapporto tra processo penale e giudizio civile - contenuta nel codice di procedura penale del 1988 e nelle relative disposizioni di attuazione - trae il suo fondamento, quanto alle norme del codice, dai criteri direttivi enunciati ai nn. 20 e 22 a 25 dell'art. 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, e quanto alle norme di attuazione e coordinamento, dall'art. 6 della stessa legge.

Essa ripropone, con diversi contenuti, i tre piani già visti.

Al primo, strettamente procedurale, appartiene ora l 'art. 331.4. cod. proc. pen.: - <Se nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero>; vi fa riscontro l'art. 106 disp. att.: - <Nel caso previsto dall'art: 331, comma 4, del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile ... delle richieste da lui formulate a conclusione delle indagini preliminari>.

Al terzo, appartengono, come disposizioni a carattere generale, le norme, dettate dagli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen., che regolano, i primi due, l'efficacia di giudicato della sentenza penale, di condanna o di assoluzione, nel giudizio civile di danno, il terzo l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna o di assoluzione negli altri giudizi civili e in quelli amministrativi.

Al piano intermedio della regola di coordinamento tra i due processi appartengono l'art. 75.2 e 75.3 cod. proc. pen., oltre all'art. 211 disp. att. - l'interpretazione del quale è al centro del contrasto giurisprudenziale che le sezioni unite sono chiamate a comporre.

L'art. 75.2 e 75.3 enuncia la regola di coordinamento per i giudici civili di danno.

<Se l'azione civile è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado> - dispone l'art. 75.3. - <il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge> (ma la sospensione è poi esclusa se la parte civile non accetti nel processo penale il giudizio abbreviato: l'art. 441.3; altra eccezione è prevista dall'art. 444.2, per il caso che nel processo penale si sia avuta applicazione t della pena su richiesta delle parti).

Regola che segue alla disposizione - dettata nel secondo comma dell'art. 75 - per cui <L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile>.

Se ne trae dunque che, rispetto al giudizio civile di danno, la possibilità che in esso la sentenza, di condanna o assoluzione, che sia per essere pronunciata nel processo penale possa avere efficacia di giudicato, non costituisce più il sostrato della regola di coordinamento costituita dalla sospensione del giudizio civile.

Detto in altri termini, il processo civile di danno, può in taluni casi proseguire ed in altri essere sospeso, e ciò in ragione delle scelte fatte dal danneggiato, non invece in ragione della possibilità che la sentenza penale poi pronunciata possa avere nel giudizio civile effetti di giudicato.

Effetti che, del resto, quanto alla sentenza penale di assoluzione, sono anche esclusi, quando il giudizio civile iniziato dal danneggiato non vada sospeso ma debba proseguire (art. 652.2 e 75.2), quando la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato (art. 652.2), quando la sentenza sia stata pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio cui il danneggiato non sia stato posto in grado di partecipare (art. 404 cod. proc. pen.).

L'art. 211 disp. att. prevede, infine, che <Salvo quanto previsto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale>.

L'interpretazione della norma, influenzata anche dalla sua collocazione tra le norme di coordinamento, ha condotto a formulare, come si vedrà, due alternative.

La prima è che la regola di una sospensione fondata sulla equivalenza tra pregiudizialità e possibile efficacia di giudicato della sentenza penale sia stata abbandonata, sicché, oltre al caso previsto dall'art. 75.3 cod. proc. civ., si ha sospensione necessaria del giudizio civile non di danno solo nei casi espressamente previsti da specifiche norme di legge, naturalmente se la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel giudizio civile.

La seconda, all'estremo opposto, è che, fuori del caso in cui è ammessa la prosecuzione del giudizio civile di danno, per gli altri giudizi e quindi per i giudizi non di danno, valga la regola per cui la possibile efficacia di giudicato della sentenza costituisce ragione sufficiente per la sospensione necessaria, sicché nel passaggio dal precedente al nuovo codice non sarebbe mutata la regola generale di coordinamento, ma in parte quella relativa ai giudizi di danno.

4. - La prima soluzione è stata accolta dalla prevalente giurisprudenza.

La tesi è stata enunciata in sentenze rese dalla Corte sia su ricorsi ordinari sia su ricorsi per regolamento di competenza (tra le altre si possono richiamare le sentenze 27 febbraio 1996 n. 1501; 7 maggio 1997 n. 3992; 2 agosto 1997 n. 7178; 8 novembre 1997 n. 11006 26 maggio 1998 n. 5228; 27 maggio 1998 n. 5258; 2 gennaio 2000 n. 13).

Gli argomenti portati a suo sostegno si incentrano nella considerazione che, nel nuovo codice di procedura penale, da un lato è scomparsa la regola generale di coordinamento costituita dalla sospensione del giudizio civile per la contemporanea pendenza di processo penale influente (art. 3 codice del 1930) ; dall'altro, in tema di giudizio civile di danno, alla regola della necessaria sospensione in caso di mancato trasferimento dell'azione civile nel processo penale (art. 24, secondo comma, codice 1930), si è sostituita quella di consentire al danneggiato di iniziare e proseguire il giudizio davanti al giudice civile (art. 75.2 codice del 1988).

Se ne è desunto che la disciplina dei rapporti tra giudizio civile e processo penale è oggi improntata al diverso principio sistematico, dell'autonomia dei due ordini di cognizione.

4.1. - La soluzione opposta è stata sostenuta da altre meno numerose decisioni (Cass. 13 maggio 1997 n. 4179; 21 settembre 1998 n. 9440: nella prima ne é stata esposta una articolata dimostrazione).

Gli argomenti si possono così sintetizzare.

Siccome il codice del 1988 continua a prevedere casi di sospensione necessaria del giudizio civile di danno (art. 75.3) e lo fa prescindendo dal requisito della rilevanza del giudicato penale, si deve ritenere che il principio di autonomia non ha valore sistematico: di esso è stata fatta solo parziale attuazione.

Costituisce indice del permanente coordinamento tra i due processi il fatto che il nuovo codice e le norme di attuazione abbiano continuato a regolare gli altri due aspetti della materia: lo scambio di notizie sul reato ed il corso del processo penale tra giudice civile e procuratore della Repubblica; l'efficacia della sentenza penale di condanna e assoluzione nei giudizi civili di danno e non.

Di qui la proposta interpretativa di attribuire al congegno della sospensione necessaria del giudizio civile non di danno la funzione di assicurare l'operatività nell'ambito di tale giudizio della efficacia del giudicato penale, quando questo possa in concreto esplicarsi.

Proposta avvalorata da una interpretazione dell'art. 211 disp. att., mediante la quale anche l'art. 295 cod. proc. civ. viene ad essere compreso tra le disposizioni di legge che prevedono la sospensione necessaria del giudizio civile, con la conseguenza che, ogni qualvolta la sentenza penale possa esplicare efficacia di giudicato nel giudizio civile, si sarebbe in presenza di quella relazione di pregiudizialità - dipendenza su cui si fonda l'art. 295 e perciò il giudizio civile dovrebbe essere sospeso.

5. - Le sezioni unite, come si è anticipato, ritengono di dover accogliere una tesi che è solo in parte diversa dalla prima, perché, mentre ne accoglie il presupposto di fondo, ne rappresenta una parziale restrizione.

5.1. - Alla tesi minoritaria sembra possibile opporre tre argomenti.

L'ordinamento viene evolvendo verso un sistema dei rapporti tra le giurisdizioni, nel quale l'istituto della sospensione necessaria del giudizio per la pendenza di altro processo tende ad essere abbandonato a favore di quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione: ciò nel segno della effettività della tutela giurisdizionale, di cui è aspetto la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).

Al valore della uniformità dei giudicati e della coerenza logica fra le sentenze degli organi investiti di giurisdizione - come è stato notato - si è sostituito quello del giusto processo, <in ragione del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l'applicazione della legge sia avvenuta nell'ambito d'un procedimento in cui è stato pienamente assicurato il diritto di difesa>.

Della tendenza costituiscono sicure manifestazioni: l'attribuzione al giudice penale del potere di conoscere d'ogni questione pregiudiziale (art. 2 cod. proc. pen., con i correttivi previsti dagli artt. 3 e 479); la nuova disciplina della prosecuzione dell'azione civile davanti al giudice civile (art. 75.2. cod. proc. pen.); la limitazione della sospensione del processo tributario ai soli casi di querela di falso e di questione pregiudiziale sullo stato e la capacità delle persone (art. 39 del D. Los. 31 dicembre 1992, n. 546); la previsione che l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi presupposti davanti al giudice amministrativo non è causa di sospensione del processo nelle controversie relative al rapporto di impiego pubblico davanti al giudice ordinario (art. 63.1. D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Dunque, criterio di interpretazione sistematica delle norme in discussione deve essere piuttosto quello che conduce a limitare anziché ad estendere l'istituto della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale.

In secondo luogo, non è vero, in termini di logica giuridica, che la sospensione del giudizio civile debba costituire necessario presidio e logico svolgimento delle norme che prevedono l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio civile.

Ciò risulta già dal confronto tra l'art. 75.2, l'art. 75.3 e gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.

Mentre la sentenza penale di assoluzione non fa stato nel giudizio civile di danno, se questo non deve essere sospeso (artt. 75.2. e 652.1), può aver efficacia di giudicato quella di condanna (art. 651), nonostante che il giudizio in confronto dell'imputato sia proseguito davanti al giudice civile.

E però, ancora nel campo del contenzioso tributario, l'art. 12, primo comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 conv. con modif. in L. 7 agosto 1982, n. 429, mentre aveva stabilito che, in deroga all'art. 3 del codice di procedura penale, il processo tributario non potesse essere sospeso, aveva tuttavia previsto che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio, relativa a reati in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, avesse autorità di cosa giudicata nel processo tributario quanto ai fatti materiali oggetto del giudizio penale.

In terzo luogo, l'art. 211 disp. att. - in quanto norma di coordinamento - può solo avere la portata di dichiarare, dopo le modifiche subite dal codice di procedura penale, quale sia la regola di coordinamento tra processo penale ed altri giudizi, regola che in mancanza si sarebbe altrimenti dovuta desumere dalla relazione tra i diversi complessi normativi: non può al contrario essere assunta a fonte autonoma di disciplina, diversamente si presenterebbe viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

Dunque, siccome le modifiche apportate al codice di procedura penale hanno espunto la regola per cui, se nel processo penale poteva essere pronunciata una sentenza capace di avere effetti di giudicato nel giudizio civile, questo doveva essere sospeso, all'art. 211 disp. att. non può attribuirsi la portata di avere riprodotto la medesima regola, salva l'eccezione fatta dal secondo comma dell'art. 75.

5.2. - La disposizione dettata dall'art. 211 disp. att. si presta d'altra parte ad una diversa lettura, che è compatibile con la sua natura di norma di coordinamento.

Questa lettura consiste nel prestare alla norma il seguente significato, riferibile ai casi diversi da quello specificamente disciplinato dal secondo comma dell'art. 75 del codice.

La premessa da cui muovere è che esistono e possono quindi essere configurate norme, che alla commissione del reato ricollegano effetti incidenti su altri rapporti.

Ne risulta, sul piano processuale, un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica tra accertamento dei fatti che sono oggetto di imputazione nel processo penale e decisione che deve essere resa sulla situazione soggettiva dedotta nel diverso giudizio civile o amministrativo.

Norme di questo tipo possono dover esser applicate sia nei giudizi civili di danno sia nei giudizi civili non di danno o amministrativi.

Ne emerge un fenomeno di pregiudizialità del processo penale rispetto al giudizio civile o amministrativo che, se pure non si traduca nella espressa previsione per cui la decisione sul secondo non possa essere resa, se non sia stato definito il primo, tuttavia è riconducibile alla norma generale dettata dall'art. 295 cod. proc. civ., che in questi casi dispone dovere essere il giudizio pregiudicato sospeso.

Come si è però osservato sin dall'inizio, presupposto necessario perché un processo debba essere sospeso a causa della pendenza di altro processo è che in quest'ultimo possa essere pronunciata una sentenza che abbia nel primo efficacia di giudicato.

E si è anche veduto che le disposizioni contenute negli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. delimitano in vario modo l'ambito oggettivo e soggettivo della efficacia della sentenza penale, di condanna o assoluzione, nei giudizi civili di danno e non di danno ed in quelli amministrativi.

Dunque da un lato sono le disposizioni di legge che prevedono la sospensione del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, dall'altro sono le norme del codice di procedura penale che stabiliscono nel ricorso di quali presupposti la sentenza penale potrà avere efficacia nel giudizio civile o amministrativo.

L'art. 211 disp. att. si colloca tra i due complessi di norme e la sua portata sta appunto nell'enunciato per a cui, fuori del caso i cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile, perché opera la disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 75 del codice, negli altri casi, il giudizio può ben essere sospeso, se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 cod. proc. civ. o se la sospensione ne sia prevista da altra specifica norma, ma ciò a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale sia in condizioni di avere nell'altro giudizio efficacia di giudicato, alla stregua di quanto è stabilito negli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen.

In sintesi, quando è verificata la fattispecie propria della prima serie di norme, il giudizio civile o amministrativo dovrà essere sospeso se ricorrono nel caso concreto i presupposti di applicabilità dell'altra serie.

5.2.1. - Quanto ai giudizi non di danno un caso concreto cui poter fare esemplificativo riferimento (caso che del resto si è presentato nel giudizio per regolamento in cui è intervenuta la sentenza 21 settembre 1998 n. 9440) è quello desumibile dal secondo comma dell'art. 1835 cod. civ.

A norma del quale, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi: dove si prospetta un rapporta di pregiudizialità tra processo penale nel quale sia stata contestata l'imputazione per il reato di usura (art. 664 cod. pen.) e giudizio civile iniziato per il pagamento degli interessi, che si contesti siano dovuti.

Quanto ai giudizi civili di danno, d'altro canto, l'interpretazione accolta mostra l'attitudine dell'art. 211 disp. att. a spiegare perché l'ambito di applicazione delle norme, che appaiono imporre puramente e semplicemente la sospensione necessaria del giudizio civile, debba essere limitato ai casi in cui la sentenza penale possa avere in concreto efficacia di giudicato (come si è affermato nella sentenza 26 febbraio 1966 n. 1501).

5.3. - La lettura dell'art. 211 disp. att., appena esposta, non trova ostacolo nell'ordine di concetti che sostanziano il primo orientamento giurisprudenziale, cui si limita ad apportare un correttivo.

Non vi trova ostacolo, perché la regola dell'autonomia è espressamente tradotta in atto solo nel settore dei rapporti tra processo penale e giudizi civili di danno; perché la regola conosce deroghe, e dunque non contrasta col valore sistematico, che ad essa è riconosciuto, la circostanza per cui anche nel settore dei rapporti tra processo penale non di danno e giudizio- civile, si configurino casi di sospensione; infine, perché, in questi casi, la sospensione si presenta non come mezzo per assicurare la prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, ma come il riflesso processuale di una

Sicché, la disciplina di tale riassunzione può estendersi ad altri casi di sospensione ed il momento iniziale del termine entro il quale attivare il congegno previsto dall'art. 297 cod. proc. civ. va desunto ora dalla congiunta applicazione degli artt. 208 e 211 disp. att. cod. proc. pen.

6. - Sulla base del principio di diritto già enunciato all'inizio il regolamento di competenza deve essere accolto e l'ordinanza di sospensione annullata.

Nel caso, tra processo penale e giudizio civile non di danno non sussiste rapporto di pregiudizialità perché tra diritto all'adempimento del contratto, oggetto del giudizio civile, e fatti oggetto dell'imputazione penale non corre rapporto di pregiudizialità giuridica: si tratta di due processi aventi ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti, ma una volta in funzione della cognizione sul fondamento dell'eccezione opposta alla domanda, l'altra della eventuale responsabilità penale.

6.1. - Si deve aggiungere che non risulta se la Video Team, attrice nel giudizio civile, si sia costituita o sia intervenuta nel processo penale quale responsabile civile del fatto contestato all'imputato, sicché neppure si profila la seconda delle condizioni richiesta per la sospensione del giudizio civile, ovverosia la possibile efficacia di giudicato della sentenza penale secondo la previsione contenuta nell'art. 654 cod. proc. pen.

7. - Il giudizio deve pertanto proseguire davanti al tribunale di Roma, che provvederà sulle spese di questa fase.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia avanti al tribunale di Roma.

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