Sentenza n.10873 del 19 marzo 2001 OCCULTAMENTO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI - REATO PREVISTO DALL'ART.
10 DEL D.LGS. N. 74/2000. (Sezione Terza Penale - Presidente A Malinconico - Relatore ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 20.9.1999 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza
26.3.1996 del Tribunale di Sondrio, che aveva affermato la penale responsabilità
di S. E. in ordine ai reati di cui: - all'art. 1, 2° comma, legge n. 516/1982 [per avere, quale socio della
s.n.c. "C.M.V. di B. A. & C.", omesso di indicare nelle dichiarazioni ai
fini delle imposte sui redditi componenti positivi di reddito per lire
88.263.000 conseguiti nell'anno 1990 e per lire 75.396.000 conseguiti nell'anno
1991 - acc. in Sondrio, il 21.1.1994]; - all'art. 1, 1° comma, legge n. 516/1982 [per avere omesso di presentare le
dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A. per gli anni 1989
(corrispettivi non dichiarati per lire 125.630.000) e 1991 (corrispettivi non
dichiarati per lire 177.372.646)]; , - all'art. 1, 2° comma, legge n. 516/1982 [per avere omesso di annotare nelle
scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A.
corrispettivi conseguiti nell'anno 1990-1991]; - all'art. 1, ultimo comma, legge n. 516/1982 [per avere omesso di tenere e
conservare in conformità della legge, per gli anni 1989, 1990 e 1991, le
scritture contabili obbligatorie]; - all'art. 4, lett. b), legge n. 516/1982 [per avere occultato e distrutto
fatture emesse nei confronti della s.r.l. "Sofina" - acc. in Sondrio, il
26.6.1993] e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati ì reati medesimi
nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato
alla pena principale complessiva di mesi cinque di reclusione e lire 4 milioni
di multa ed alle "pene accessorie di cui all'art. 6 della legge n. 516/1982",
concedendo il beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo S., il quale ha eccepito: - la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, non essendo
stato lo stesso notificato presso il domicilio eletto; - l'incongruo rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del
dibattimento, avanzata al fine di dimostrare che egli non poteva essere
considerato responsabile dei reati ascrittigli in quanto ininterrottamente
residente in Gran Canaria dal 1991; - l'insussistenza dell'elemento soggettivo di tutti i reati, poiché la
società era stata gestita esclusivamente dal consocio (e coimputato) B. A.. MOTIVI DELLA DECISIONE l. Le fattispecie già sanzionate dall'art. 1, l°, 2° ed ultimo comma, della
legge n. 51611982 sono state depenalizzate ai sensi dell'art. 9 della legge
25.6.1999, n. 205 e del D. Lgs. 10.3.2000, n. 74 e l'art. 24 dei ' D.Lgs.
30.12.1999, n. 507 ha abrogato il c.d. "principio di ultrattività delle norme
penali tributarie", già fissato dall'art. 20 della legge 7.1.1929, n. 4,
ripristinando anche in tale materia i principi generali di cui all'art. 2 cod.
pen. (vedi Cass., Sez. Unite: 7.11.2000, n. 27, D. M. ed altro - 13.12.2000,
S.). La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio,
limitatamente alle imputazioni di cui ai capi da A) a G) della rubrica, poiché i
fatti non sono previsti dalla legge come reato e deve essere eliminata la
relativa pena di mesi uno di reclusione e lire 500.000 di multa. 2. Per quanto riguarda, invece, il reato contestato al capo H) della rubrica,
deve rilevarsi che l'art. 4, 1°, comma, lett. b),
della legge n. 516/1982 (come sostituito dall'art.6 del D.L. n. 83/1991,
convertito nella legge n. 154/1991) sanzionava penalmente la condotta di
chiunque - al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore
aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o
indebito rimborso a terzi - avesse distrutto od occultato in tutto o in parte le
scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo
da non consentire le ricostruzione del volume di affari o dei redditi. Tale fattispecie, come in concreto contestata, può essere ricondotta, per
evidente continuità normativa, alla nuova previsione dell'art. 10 dei D.Lgs. n.
74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili), sicché
l'imputazione di cui all'art. 4, lett. b), della legge n. 516/1982 deve essere
qualificata - nella specie - quale violazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000
[alla stregua della teoria della continuità del tipo di illecito e tenuto conto
della persistente modalità di offesa del medesimo bene giuridico]. L'interesse tutelato, nella nuova e nella precedente norma, è il corretto
esercizio della funzione di accertamento fiscale (vedi anche la Circolare 4
agosto 2000, n. 154/E della Direzione centrale affari giur. del Ministero delle
finanze). Significativa è, in proposito, la circostanza che nel D.Lgs. n. 74 il
delitto in esame, insieme alla dichiarazione fraudolenta, non prevede una soglia
di punibilità. Nella contestazione originaria risultano specificate tutte le circostanze
costitutive del reato e non è perciò ipotizzabile alcuna violazione del diritto
di difesa in relazione alla ritenuta continuità normativa. Né può adombrarsi violazione del principio della correlazione fra imputazione
contestata e sentenza, in relazione all'art. 521 c.p.p., tenuto conto che - per
aversi una tale violazione - occorre una trasformazione radicale del fatto nei
suoi elementi essenziali, sicché il fatto ritenuto in sentenza si trovi,
rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica estraneità o
incompatibilità, nel senso che viene ad attuarsi una vera e propria
trasformazione, sostituzione o variazione degli elementi essenziali
dell'addebito, che pone l'imputato in condizione di non potersi difendere (vedi
Cass.: Sez. I, 14.1.2000, C.; Sez. I, 5.11.1997, n. 9958, C. ed altri; Sez. III,
23.4.1994, n. 4723, M.). 3. In relazione alla fattispecie ricondotta alla previsione dell'art. 10 del
D.Lgs. n. 74/2000, deve procedersi, quindi all'individuazione della legge le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo (art. 2, V comma, cod. pen.), tenendo
conto che - in proposito - non può procedersi alla combinazione delle
disposizioni più favorevoli della nuova (D.Lgs. n. 74/2000) e della vecchia
legge (n. 5 16/1982), in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza
legge, diversa sia da quella abrogata che dalla nuova. E' necessario applicare integralmente, al contrario, quella delle due che,
nel suo complesso, risulti più favorevole al reo (vedi Cass., Sez. IV,
28.3.1985, n. 2861) e la relativa valutazione non può essere fatta in astratto
(vedi Cass.: Sez. I, 22.6.1994, n. 2336 e Sez. V, 28.11.1997, n. 10919), perché
entrambe le leggi tra cui si pone il raffronto contengono disposizioni più
favorevoli e disposizioni meno favorevoli, bensì deve essere effettuata
confrontando tutte le conseguenze che deriverebbero applicando integralmente
ciascuna delle due leggi al caso concreto. In detta prospettiva la legge più favorevole è quella che comporta il
trattamento meno svantaggioso per il reo, con specifico riferimento al reale
pregiudizio che egli viene concretamente a subire, ed allo scopo vanno
considerati tutti gli elementi che in qualsiasi modo influiscono sul trattamento
sanzionatorio. Applicando tali princìpi alla fattispecie che ci occupa, deve rilevarsi che,
nella nuova legge (il D.Lgs. n. 74/2000), gli elementi più favorevoli sono
costituiti da: - la misura edittale della pena (identica misura della reclusione ed elisione
della pena della multa edittalmente prevista dall'art. 4 della legge n.
516/1982); - il termine più breve di prescrizione (5 anni ex art. 157, 1° comma
- n. 4, cod. pen., in quanto sono state riconosciute circostanze attenuanti
generiche, a fronte del termine di 6 anni previsto dall'art. 9 della legge n.
516/1982). Elementi sfavorevoli si rinvengono, invece, quanto ad alcune delle pene
accessorie temporanee, che - nella specie - devono ritenersi applicate nelle
misure minime già fissate dall'art. 6 della legge n. 516/1982. L'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000 prevede, nel caso in esame, le seguenti pene
accessorie: a) interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni
(nella precedente previsione: periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2
anni, applicato nel minimo nella specie); b) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo
non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni (invariata ed applicata nel
minimo nella specie); c) interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia
tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni
(nella precedente previsione: periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2
anni, applicato nel minimo nella specie); d) interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria
(invariata ed applicata nella specie); e) pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 cod. pen. (invariata ed
applicata nella specie). L'applicazione della nuova disciplina, quanto alle pene accessorie temporanee
- che i giudici del merito, come già si è detto, deve ritenersi abbiano
applicate tutte nei minimi edittali -comporta l'elevazione: - da tre a sei mesi del periodo di interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese; - da tre mesi ad un anno del periodo di interdizione dalle funzioni di
rappresentanza e assistenza in materia tributaria. Comporta pure, però - vertendosi in ipotesi prevista dall'art. 2, comma 3,
del D.Lgs. n. 74/2000 -l'esclusione dell'interdizione dai pubblici uffici di cui
all'art. 28 cod. pen., già inflitta per un periodo di mesi tre (art. 12, 2°
comma, Dlgs. n. 74/2000). Dalla valutazione complessiva degli elementi anzidetti (e tenuto
essenzialmente conto dei riflessi sul bene primario della libertà personale:
convertibilità delle pena pecuniaria nella sanzione della libertà controllata,
in ipotesi di insolvibilità dei condannato, ex artt. 136 cod. pen. e 102-108
legge n. 689/1981) si deduce che, nel caso concreto in esame, la legge più
favorevole - ai sensi dell'art. 2, 3° comma, cod.
pen. - è la nuova, alla cui applicazione retroattiva integrale si ricollegano i
seguenti effetti: a) eliminazione della residua pena principale della multa; b) eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; c) elevazione: a sei mesi dell'interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese; ad un anno della interdizione dalle funzioni
di rappresentanza e assistenza in materia tributaria; d) conferma delle altre pene accessorie. 4. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, in quanto: a) La eccepita irregolarità della notifica dei decreto di citazione-per il
giudizio di appello (che già potrebbe ritenersi insussistente alla stregua della
procura speciale conferita all'avvocato A. S. con atto notarile del 22.5.1996)
integra, in ogni caso, una nullità di ordine generale a regime intermedio non
ritualmente eccepita dal medesimo difensore di fiducia entro i termini di cui
all'art. 180 c.p.p. (vedi Cass.: Sez. III, 10.9.1999, n. 10598 e Sez. V,
23.2.1999, n. 2339). b) La condotta di occultamento do di distruzione ha riguardato documenti
(fatture) di cui è obbligatoria la conservazione in relazione alla normativa
tributaria. c) Non costituisce oggetto di contestazione la "impossibilità di, ricostruire
i redditi o il volume di affari", quale condizione oggettiva di punibilità ed
in proposito deve rilevarsi che detta impossibilità va riferita esclusivamente
alla situazione interna del contribuente, sotto i profili sia contabile che
patrimoniale, mentre è irrilevante che l'ufficio accertatore sia in grado di
operare una completa ricostruzione avvalendosi di elementi e di dati raccolti
aliunde. d) La Corte di merito, con motivazione sufficiente ed immune da vizi
logico-giuridici, ha evidenziato la sussistenza del dolo specifico del fine di
evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (non essendo richiesto
che il contribuente sia poi effettivamente riuscito a conseguire alcun illecito
beneficio fiscale), che emerge con chiarezza dall'accertata consapevole
distruzione delle fatture regolarmente emesse verso la s.r.l. "Sofina" e dalla
registrazione, sotto i medesimi numeri, di fatture (non rinvenute) emesse nei
confronti della ditta B. A. (le prospettazioni di buona fede hanno trovato
completa smentita nell'espediente della doppia fatturazione). e) La prescrizione (nel termine massimo di anni sette e mesi sei, ex artt.
157 e 160 cod. pen.) non è maturata, poiché la condotta punibile, essendo il
reato di carattere permanente, perdura sino a quando non spira il termine di
decadenza per l'accertamento tributario. f) Nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell'istruzione nel
giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del
principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine
probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento, prevista dal primo comma dell'ari
603 c.p.p. e riguardante prove preesistenti o già note alla parte, è subordinata
alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione
discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti
(giudizio che, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in sede di
legittimità). L'impossibilità di decidere allo stato degli atti può sussistere
quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente
richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa
eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente
idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. Nella fattispecie il difensore dell'imputato aveva chiesto l'acquisizione
agli atti di una dichiarazione resa dinanzi ad un notaio di Las Palmas con cui
alcune persone garantivano l'ininterrotta presenza dell'appellante in Gran
Canaria e la Corte di merito ha correttamente rigettato l'istanza sul logico e
motivato presupposto che si trattava di "una mera affermazione, priva di un
qualsivoglia riscontro obiettivo e resa da testimoni di cui non era
evidentemente possibile valutare il grado di attendibilità. Tale motivazione afferma incontestabilmente l'irrilevanza della prova e
l'apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria sfugge al sindacato di
legittimità allorquando (come è nel caso in esame) abbia formato oggetto di
apposita motivazione immune da vizi logico-giuridici. PER QUESTI MOTIVI La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle imputazioni di
cui ai capi da A) a G) della rubrica, poiché i fatti non sono previsti dalla
legge come reati ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione e lire
500.000 di multa. Rigetta il ricorso nel resto ed elimina la pena pecuniaria
residua quanto al capo H). |