Corte Suprema di Cassazione Giurisprudenza
Civile e Penale
Sentenza
n. 10735 del 3 agosto 2001 IMMISSIONI SONORE - LIMITI DI TOLLERABILITA' DEL
SUONO DI PIANOFORTE DEL VICINO DI CASA (Sezione Seconda Civile - Presidente R.
Corona - Relatore L. Mazziotti di Celso) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto
notificato il 9/12/1982 M. R. conveniva in giudizio A. B. per sentir accertare
che i rumori provenienti dall'appartamento della convenuta, causati dal suono di
due pianoforti, erano intollerabili é per sentir condannare la stessa a cessare
le turbative e le molestie, nonché a risarcire i danni. La A., costituitasi,
chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l'infondatezza. L'adito tribunale
di Prato rigettava la domanda con sentenza 15/6/1998 impugnata dalla soccombente
con atto di gravame al quale resisteva il M. La corte di appello di Firenze, con
sentenza 8/4/1998, in riforma dell'impugnata decisione, inibiva alla A. l'uso
del pianoforte e condannava la stessa alla cessazione delle immissioni nonché al
risarcimento dei danni liquidati in L.1.530.000 oltre accessori. Osservava la
corte di merito: che l'unità immobiliare del M. era un appartamento per civile
abitazione per cui era irrilevante la temporanea adibizione a magazzino della
stanza interessata dalle immissioni; che tale stanza era stata poi utilizzata
come camera da letto; che le immissioni prodotte dall'uso dei pianoforti
dell'appellata travalicavano il limite della normale tollerabilità per il cui
accertamento non potevano essere utilizzati i criteri previsti dai DPCM 1/3/1991
e 14/11/1997 trattandosi di fonti regolamentari non applicabili ai rapporti
interprivatistici; che occorreva far riferimento al criterio comparativo
consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del
rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni; che dove va ritenersi
superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni di
intensità superiore a tre decibel al livello sonoro di fondo; che, come
evidenziato nella prima relazione dell'ing. G., il suono dei pianoforti si
sentiva chiaramente nonostante le opere di insonorizzazione; che l'incremento di
rumore era stato misurato dal c.t.u. in valori superiori al limite accettabile
di 3 db; che un'immissione di tale natura ed intensità, ripetuta tutti i giorni
feriali dallo ore 15/16 sino alle 20, disturbava sensibilmente le normali
attività ed incideva seriamente, oltre i limiti della normale tollerabilità, sul
diritto di proprietà e di godimento del M. in relazione ad una stanza del suo
appartamento. La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è
stata chiesta da A. B. con ricorso affidato a due motivi. M. R. non ha svolto
attività difensiva in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo
motivo di ricorso la A. denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo
844 c.c. e del DPCM 1/3/1991. Sostiene la ricorrente che in tale DPCM - che ha
funzione integrativa dell'articolo 844 c.c. nella determinazione dei limiti di
tolleranza di una immissione rumorosa - vengono fissati per le zone non
industriali limiti relativi, ossia una differenza minima da non superare
rispetto al livello del rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5
db in periodo diurno. La corte di merito, quindi, non avrebbe potuto considerare
intollerabili le immissioni sonore diurne non superiori al limite di 5 db
rispetto al rumore di fondo. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. e delle nome che tutelano
il diritto allo studio, al lavoro ed all'insegnamento, nonché omessa e
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la
A. che la corte di merito non ha contemperato gli interessi in gioco, dando
esclusivo rilievo alle esigenze della proprietà e trascurando quelle connesse al
diritto allo studio al lavoro ed all'insegnamento. Peraltro la corte di appello
non ha tenuto conto che le lezioni di pianoforte erano impartite solo nelle ore
diurne tra le 16 e le 19 e che il superamento del limite di 3 db non era
costante ma si verificava solo in occasione dell'esecuzione di alcuni brani
musicali. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti
ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono
essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed
interdipendenza riguardando tutte l'asserita violazione dell'articolo 844 c.c.
Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte, il limite di
tollerabilità delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere
assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso
concreto tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle
abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in
un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al
sindacato di legittimità se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra
le tante, sentenze 6/6/2000 n. 7545; 12/2/2000 n. 1565; 11/11/1997 n. 11118).
Nel caso in esame la corte di appello ha fondato il proprio giudizio di
eccedenza rispetto alla normale tollerabilità in relazione sia alle
caratteristiche dell'immobile di proprietà del M. inserito in un edificio
condominiale con riferimento, in particolare, alla stanza interessata dalle
immissioni ed adibita prima a magazzino e poi a camera da letto - sia alla
"natura delle attività, materiali ed intellettuali, che normalmente si svolgono
in un appartamento di civile abitazione". In proposito il giudice di secondo
grado ha richiamato le risultanze della c.t.u. circa l'accertato incremento di
rumore diurno di valore superiore al limite accettabile di 3 db. La motivazione
sul punto del giudice del merito è adeguata e corretta ed immune da vizi logici
o da errori di diritto: la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale è
peraltro frutto di un indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie
nonché di una ineccepibile applicazione dei criteri (compresi alcuni di quelli
che, secondo la ricorrente, sarebbero stati trascurati o travisati) utilizzabili
per determinare i livelli di accettabilità delle immissioni sonore. Al riguardo
è sufficiente osservare che costituisce principio consolidato della
giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale hanno finalità e campi di
applicazione distinti l'articolo 844 c.c., da una parte, e, dall'altra, le leggi
ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le
modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in
materia di immissioni rumorose ( segnatamente il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1/3/1991 richiamato nel primo motivo di ricorso ). Il
primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i
rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I
secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di
interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze
13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398). Nella specie la corte
distrettuale si è correttamente uniformata al detto costante principio
giurisprudenziale e, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto,
ha fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore (superato dal
suono proveniente, pur se non costantemente, dai pianoforti della A. nei giorni
feriali e nelle ore pomeridiane ed anche se non costantemente) affermando che
l'indicato limite rappresentava "un valido ed equilibrato parametro di
valutazione" tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze
dei proprietari. Il giudice di appello ha quindi preso in esame - al contrario
di quanto sostenuto dalla ricorrente nella seconda censura - il contesto sociale
e l'entità degli interessi in conflitto al fine di stabilire, con equo
apprezzamento e con motivazione logica ed esauriente, il punto di equilibrio tra
tali interessi. In definitiva il giudizio espresso dalla corte di merito non
merita le censure di violazione di legge e di vizi di motivazione mosse dalla A.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in
ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale il M. non si è
costituito. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. |
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