Sentenza. n. 10095 del 12 marzo 2001 INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI SU AUTOVEICOLO (Sezione Sesta Penale - Presidente L. Sansone - Relatore G. Ambrosini)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 8.2.2000 confermava la sentenza
22.6.1999 del gip del Tribunale della stessa città di condanna per il reato di
cui agli artt. 81 c.p. e 73, c. 5. D.P.R. 309/90 di: - L.E. (capi 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13) alla pena di anni 4, mesi 8 di
reclusione e lire 40.000.000 di multa: - D.P. L. (capi 8, 14) alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione e lire
30.000.000 di multa; - M. M. (capo 12) alla pena di anni uno di reclusione e lire 3.000.000 di
multa. La sentenza respinge le questioni preliminari sollevate dalle difese. In
particolare ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui consente l'intercettazione di
conversazioni fra presenti all'interno di un domicilio privato: in primo luogo
perché l'autoveicolo non è assimilabile al domicilio o al luogo di privata
dimora; in secondo luogo perché la collocazione del mezzo intercettivo in
abitazione privata non comporta necessariamente l'intrusione clandestina nel
domicilio altrui. Quanto alla prova della responsabilità, la stessa sentenza esamina
dettagliatamente, imputato per imputato, il tenore delle conversazioni
intercettate, deducendo dal loro tenore che le domande e le risposte evidenzino
in modo non equivoco la partecipazione al traffico delle sostanze
stupefacenti. Ricorre il L. in proprio dolendosi in primo luogo del fatto che il Tribunale
di Catanzaro, nel procedimento principale a carico di altri coimputati, ha
rimesso gli atti alla Corte costituzionale in ordine alla questione di cui
all'art. 266 c.p.p., mentre la Corte d'appello ha rigettato la relativa
eccezione preliminare. In secondo luogo lamenta la violazione di legge e la
mancanza di motivazione in punto responsabilità. In terzo luogo contesta il
mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art.
73 d.p.r. 309/90. Infine contesta la sproporzione della pena inflitta rispetto
alla materialità dei fatti. Ricorre, altresì, la difesa del M., per violazione degli artt. 268, c. 3,
c.p.p., e 271, c. 1, c.p.p. per quanto riguarda l'utilizzabilità delle
intercettazioni in quanto non effettuate presso gli impianti esistenti presso la
Procura della Repubblica. In secondo luogo lamenta la mancanza di riscontri ai
pretesi esiti delle intercettazioni. In terzo luogo si duole della
determinazione della pena inflitta. Infine la difesa del D. P. ribadisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni
(limitatamente al capo 8 perché effettuate dagli impianti della polizia
giudiziaria senza che ricorressero le condizioni legittimanti la deroga prevista
dall'art. 268, c. 3, c.p.p. e, conseguentemente, lamenta la mancanza di
motivazione sul punto. Infine si duole della mancanza di motivazione
relativamente alla sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 266, c.
2, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il materiale probatorio, la cui utilizzabilità è posta in discussione
dalle difese sia quanto ai contenuti, sia quanto ai modi di acquisizione, è
costituito essenzialmente da intercettazioni ambientali e telefoniche. Non solo, ma ove l'utilizzabilità venga ritenuta, si pone in discussione la
legittimità costituzionale delle norme che eventualmente la consentano sia per
quanto concerne il dettato implicito. E' necessario, pertanto, procedere ad alcune essenziali distinzioni. 2. In primo luogo va chiarito che le intercettazioni telefoniche si
distinguono nettamente da quelle ambientali, dove le prime devono essere
necessariamente eseguite attraverso impianti installati nelle Procure della
Repubblica ex art. 368 c.p.p., salvo che gli impianti risultino insufficienti o
inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza onde il P.M. dispone con
provvedimento motivato il compimento delle operazioni mediante impianti di
pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Le seconde, invece,
per le loro caratteristiche specifiche (essendo di volta in volta eseguite
mediante speciali apparecchiature) non possono essere assoggettate a regole
predeterminate. In questo senso la giurisprudenza di questa Corte (in particolare di questa
Sezione) si è più volte espressa in relazione al mezzo tecnico adottato nei
singoli casi. La condizione essenziale è che, nel compimento della
intercettazione "non telefonica" non vengano lesi diritti fondamentali della
personalità. 3. Posta questa premessa, appare comunque di tutta evidenza che
l'intercettazione effettuata nell'abitacolo di un'autovettura non è equiparabile
a quella effettuata in un "luogo di privata dimora". Si è giustamente affermato (Cass., sez. VI, 5.10.2000, Alice) che il concetto
di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e rientra in esso
qualsiasi luogo dove taluno si sofferma per compiere, anche in modo contingente
o transitorio, lecitamente atti della propria vita privata, quali manifestazioni
dell'attività individuale per i motivi più diversi, dallo studio, alla cultura,
allo svago, al lavoro professionale o artigianale, al commercio, all'industria,
all'attività politica, ecc.. Tendenzialmente il luogo di privata dimora è costituito da cose immobili, a
incominciare dall'alloggio (di proprietà o in locazione) nel quale si conduce la
propria privata esistenza, alla stanza d'albergo, allo studio professionale,
alla bottega, al negozio, all'impianto industriale. Solo in casi particolari è costituito da un bene mobile, quale la tenda
precariamente ancorata al suolo (per motivi di turismo, commerciali, politici,
ecc.) o da mezzi di trasporto, purché sussista l'attualità dell'uso per finalità
private. Così è la roulotte o il camper adibito permanentemente dal nomade ad
abitazione, o precariamente dallo sfollato o dal turista, la barca per il
navigatore anche occasionale, la cabina del camion per l'autista che si ferma a
riposare, al limite l'autovettura in cui lo sfrattato o il barbone trascorre la
notte. In linea generale, invece, il mezzo di trasporto non ha le caratteristiche
tipiche del luogo di privata dimora, proprio in relazione alla funzione del
mezzo, che è quella di trasferire da un luogo ad un altro cose o persone, quali
il proprietario o il possessore del mezzo e gli eventuali ospiti degli stessi.
Che, se poi nel trasferimento o nella sosta si sviluppano conversazioni
"private" fra gli occupanti il veicolo, il fatto non si discosta da quello in
cui le persone conversino fra loto in un luogo pubblico o aperto al
pubblico. La riprova a livello giurisprudenziale si ha in relazione alla circostanza
aggravante di cui all'art. 625, c. 1, n. 1), c.p., non contestata e non comunque
riconosciuta di regola in relazione al furto su cose detenute all'interno di
un'autovettura (sempre che essa non sia eccezionalmente utilizzata come precaria
abitazione). Ora, se la violazione di domicilio non è riscontrabile nell'introduzione
abusiva in un'autovettura altrui, né è ravvisabile l'aggravante di cui all'art.
625, c. 1., n. 1), c.p. per il furto su cose detenute all'interno di un veicolo,
non si comprende come a livello processuale (ai fini delle intercettazioni
ambientali) gli stessi mezzi di trasporto debbano trasformarsi in luoghi di
privata dimora. Gli eventuali isolati precedenti giurisprudenziali in questo senso non
appaiono convincenti sotto il profilo logico, e contrastano comunque con la
considerazione che i fatti che si verificano all'interno di un'autovettura sono
normalmente percepibili sia visivamente (si pensi all'ipotesi di cui all'art.
527 c.p.), sia sonoramente anche dall'esterno. A prescindere da queste considerazioni, l'estensione della nozione di privata
dimora all'autoveicolo può avere effetti irragionevoli, moltiplicando la
potenzialità della privatezza della dimora a qualunque situazione in cui due o
più persone, a prescindere dal luogo in cui si trovano, pretendano che le loro
conversazioni rimangano segrete. Le norme costituzionali, in realtà, tutelano la segretezza della
corrispondenza e l'inviolabilità del domicilio, non anche le comunicazioni fra
persone presenti. Chi comunica verbalmente con altri in luoghi non
giuridicamente protetti non può invocare il segreto, né può pretendere una
deroga al principio fissato dall'art. 266, c. 2, c.p.p. che consente
l'intercettazione fra persone presenti, previa autorizzazione a norma degli
artt. 267 segg. c.p.p.. 4. Per quanto concerne le intercettazioni ambientali effettuate nell'ambito
di mura domestiche, appare d'altra parte illuminante l'ordinanza 11.7.2000, n.
304, della Corte Costituzionale, nella quale si afferma che l'art. 268 c.p.p.
"prevede la possibilità di effettuare intercettazioni di comunicazioni fra
presenti anche ove queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., ma
non ne disciplina le relative modalità, che spetta al legislatore determinare
nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione; modalità, peraltro, che non
richiedono necessariamente un'intrusione arbitraria nel domicilio". Il che, in altri termini, pur nella debita critica al legislatore per le sue
carenze, equivale all'affermazione che, al livello della legislazione vigente,
non esiste una presunzione assoluta di illegalità delle intercettazioni
ambientali effettuate nei domicili privati. Ma, in tale situazione, è a carico
di chi si duole la prova dell'avvenuta violazione della previsione di cui
all'art. 614 c.p.. In assenza di tale prova l'intercettazione si deve presumere
legittima. 5. Diversamente è a dirsi per le intercettazioni telefoniche, le quali non
possono sfuggire, per le loro caratteristiche proprie, alla disciplina dettata
dall'art. 286 c.p.p.. Tale disciplina appare chiarissima, nel senso che
subordina l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati stabilmente
presso le Procure della Repubblica al duplice requisito della loro insufficienza
o inidoneità e delle "eccezionali ragioni di urgenza". Nella specie queste ultime ragioni non appaiono esplicitate, onde la
questione circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite al
di fuori degli impianti fissi e predeterminati per legge appare del tutto
fondata. E' pur vero che, avendo il giudice di merito trattato alla stessa stregua
l'un tipo e l'altro di intercettazioni, è onere della difesa dare contezza non
solo di quali intercettazioni inutilizzabili si sia tenuto conto, ma anche di
quale incidenza esse abbiano avuto nella valutazione probatoria. In concreto le doglianze difensive appaiono del tutto generiche, limitandosi
a contestare nel complesso (a prescindere dai modi) le intercettazioni
stesse. Unica eccezione nell'ambito delle doglianze appare quella relativa al D.P.,
che si appunta sulla intercettazione (telefonica) non rispondente ai requisiti
di cui all'art. 268 c.p.p., relativamente all'imputazione di cui al capo 8).
Sotto questo profilo la doglianza appare fondata e la sentenza deve essere
annullata con rinvio, limitatamente al punto ora detto, affinché il giudice del
rinvio valuti se sulla scorta del residuo materiale probatorio sussistano
elementi di responsabilità e, in difetto, affinché ridetermini la pena per il
restante reato di cui al capo 14). 7. Le altre doglianze attinenti sia alla responsabilità, sia alla entità
delle pene inflitte, appaiono doglianze in fatto, come tali precluse al giudizio
di legittimità proprio di questa Corte. Altrettanto è a dirsi per il lamentato
diniego di applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art.
73, c. 5, D.P.R. 309/90 relativamente al L., in ordine alla quale la sentenza
impugnata appare adeguatamente motivata. 8. In questo quadro la sollevata eccezione di legittimità costituzionale
dell'art. 266, c. 2, c.p.p. appare manifestamente infondata. Da un lato perché
la già menzionata ordinanza 304/2000 della Corte costituzionale ha già dato
esauriente risposta, dall'altro perché la differenza strutturale fra
intercettazioni telefoniche e intercettazioni ambientali non consente una
equiparazione di trattamento giuridico anche a fini processuali. 9. Consegue il rigetto dei ricorsi del D.P. e del M. con la condanna dei
medesimi in solido al pagamento delle spese processuali, e l'accoglimento del
ricorso del D.P. nei limiti sopra precisati. PER QUESTI MOTIVI annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.P. L., limitatamente
all'imputazione di cui al capo 8), e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad
altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro; rigetta nel resto il ricorso del D.P.; rigetta i ricorsi L.E. e di M. M.G., che condanna in solido al pagamento
delle spese processuali; dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità
costituzionale. |