Sentenza n.10090 del 12 marzo 2001 "MOBBING" SUL LAVORO, MALTRATTAMENTI E VIOLENZA
PRIVATA (Sezione Sesta Penale - Presidente L. Sansone - Relatore T.
Garribba) MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza dell'1 febbraio 1999 la Corte d'appello di Milano confermava
le condanne alle pene di anni cinque e anni quattro di reclusione
rispettivamente inflitte dal pretore a E.O. e C.C., dichiarati colpevoli: - il primo, dei reati continuati di cui agli artt. 572 e 610 cod. prn., per
avere, quale capogruppo responsabile di zona per le vendite porta a porta di
prodotti per la casa per conto della ditta gestita da C.C., maltrattato, con
atti di vessazione fisica e morale, alcuni giovani sottoposti alla sua autorità
nello svolgimento dell'attività lavorativa e, inoltre, per avere, con i medesimi
atti di violenza fisica e morale, costretto i predetti giovani a intensificare
l'impegno lavorativo oltre ogni limite di accettabilità; - il secondo, del reato continuato di cui all'art. 610 cod. pen., per avere,
quale titolare della ditta predetta, avvalendosi del clima di intimidazione
creato dai suoi capigruppo e omettendo di reprimere i loro eccessi, costretto
gli anzidetti giovani ad aumentare l'impegno lavorativo oltre il
tollerabile. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per
cassazione. 2. E. denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione: 1. in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di maltrattamenti,
deducendo: a) l'insussistenza di un elemento costitutivo del reato, perché il
rapporto di lavoro non può essere assimilato al rapporto di convivenza familiare
previsto dall'art. 372 cod. pen.; b) che non sarebbe stato provato il dolo,
perché gli isolati episodi di violenza sarebbero stati commessi con dolo
d'impeto; 2. in ordine al reato di violenza privata, deducendo che non sarebbe stata
dimostrata la pretesa coazione, dato che i giovani erano assolutamente liberi di
di interrompere il rapporto di lavoro quando l'avessero voluto; 3. in ordine alla pena inflitta, lamentando che essa sarebbe eccessiva non
essendosi tenuto conto della condotta positiva susseguente al reato. 2.1. Cominciando dall'esame del primo motivo, si osserva che, anche se
l'ipotesi di reato di più frequente verificazione è quella che dà il nome alla
rubrica dell'art. 572 cod. pen. ("maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli"), la norma incriminatrice prevede altresì le ipotesi di chi commette
maltrattamenti in danno di "persona sottoposta alla sua autorità, o a lui
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o
per l'esercizio di una professione o di un'arte". Si tratta di ipotesi di reato,
in questi ultimi casi, in cui non è richiesta, a differenza della prima, la
coabitazione o convivenza tra il soggetto attivo e quello passivo, ma solo un
rapporto continuativo dipendente da cause diverse da quella familiare. Venendo al caso in esame, non v'è dubbio che il rapporto intersoggettivo che
si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo
caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al
datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella
condizione, specificamente prevista dalla norma penale testé richiamata, di
"persona sottoposta alla sua autorità", il che, sussistendo gli altri elementi
previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il
reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente. Vi è da aggiungere che nel caso di specie il rapporto interpersonale che
legava autore del reato e vittime era particolarmente intenso, poiché, a parte
il contatto quotidiano dovuto a ragioni di lavoro, nel corso delle lunghe
trasferte, viaggiando su un unico pulmino, consumando insieme i pasti e
alloggiando nello stesso albergo, si realizzava tra le parti un'assidua
comunanza di vita. Ma l'aspetto saliente della presente vicenda sta nel fatto diffusamente
illustrato dai giudici del merito - che l'imputato, con ripetute e sistematiche
vessazioni fisiche e morali, consistite in schiaffi, calci, pugni, morsi,
insulti, molestie sessuali e, non ultima, la ricorrente minaccia di troncare il
rapporto di lavoro senza pagare le retribuzioni pattuite (minaccia assai
cogente, dato che il lavoro era svolto in mero e le retribuzioni venivano
depositate su libretti di risparmio intestati ai lavoratori, ma tenuti da datore
di lavoro), aveva ridotto i suoi dipendenti, tra i quali una minorenne, in uno
stato di penosa sottomissione e umiliazione, al fine di costringerli a
sopportare ritmi di lavoro forsennati, essendo il profitto dell'impresa
direttamente proporzionale al volume delle vendite effettuate. Ne risulta, dunque, una serie di atti volontari, idonei a produrre quello
stato di abituale sofferenza fisica e morale, lesivo della dignità della
persona, che la legge penale designa col termine di maltrattamenti. Per quanto attiene poi all'elemento psicologico del reato, la sentenza
impugnata ha posto in rilievo non soltanto la sussistenza del dolo, concretatosi
nella coscienza e volontà di ledere in modo abituale l'integrità fisica e morale
dei soggetti passivi, ma anche il movente - individuato nella ricerca del
massimo profitto - che, al di là di ogni dubbio, prova il disegno sottostante ai
singoli fatti di violenza e minaccia, che risultano quindi cementati da una
volontà unitaria e persistente, che va oltre il singolo episodio. Il motivo di ricorso è quindi infondato. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dato che la sentenza
impugnata, proprio per rispondere alla deduzione difensiva già proposta con i
motivi d'appello, ha spiegato che l'asserita libertà delle vittime, di
licenziarsi in qualsiasi momento l'avessero voluto, era puramente apparente,
perché, atteso il meccanismo del pagamento posticipato delle retribuzioni e del
deposito delle relative somme, su libretti di risparmio trattenuti dal datore di
lavoro, esse temevano che, andandosene, si sarebbe verificato quanto era stato
loro minacciato, cioè la perdita delle retribuzioni già maturate. 2.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, perché il giudice di
merito ha indicato a quali dei parametri elencati dall'art. 133 cod. pen. si è
attenuto nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena
(la gravità dei fatti, la durata nel tempo della condotta delittuosa, il numero
degli episodi e delle vittime), e tale scelta, essendo adeguatamente motivata,
non è censurabile in sede di legittimità. 2.4. Con motivo nuovo presentato ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc.
pen., la difesa del ricorrente E. denuncia altro profilo di violazione della
legge penale, sostenendo che i fatti contestati avrebbero dovuto essere
qualificati come abuso dei mezzi di correzione e disciplina a mente dell'art.
571 cod. pen., perché le violenze e minacce costituivano manifestazione, seppure
abnorme, del potere disciplinare che competeva al ricorrente quale responsabile
dell'attività produttiva delle vittime. Anche questo motivo è palesemente
infondato. L'abuso punito dall'art. 571 cod. pen. ha per presupposto logico necessario
l'esistenza di un uso lecito dei poteri di correzione e disciplina, e quindi si
verifica quando l'uso è effettuato fuori dei casi consentiti o con mezzi e
modalità non ammesse all'ordinamento. Venendo al caso concreto, si rammenta che lo Statuto dei lavoratori ha
bandito ogni ricorso alla violenza da parte del datore di lavoro nei confronti
del lavoratore subordinato, per cui le violenze nella fattispecie commesse non
possono rientrare nella previsione dell'art. 571 cit.. Non solo, ma alla sussunzione dei fatti nella fattispecie legale prevista
dall'art. 571 osta la finalità perseguita dagli autori del reato nell'esercizio
del preteso jus corrigendi. Come hanno rimarcato i giudici del merito, gli
imputati perpetrarono sui giovani dipendenti le vessazioni fisiche e morali
sopra descritte, non come punizione per l'erronea esecuzione del lavoro o per
episodi di indisciplina o per altri fatti inerenti al corretto svolgimento
dell'attività lavorativa, ma per costringerli a sopportare ritmi di lavoro
altrimenti intollerabili, riducendoli di tal guisa in una condizione di
sfruttamento di tipo schiavistico. la condotta afflittiva posta in essere dagli
imputati non perseguiva dunque il fine educativo-correttivo che deve
contraddistinguere l'uso dei mezzi di correzione, ma mirava soltanto a scopi di
lucro personale. Il ricorso di E. deve dunque essere rigettato. 3. C. denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla ritenuta colpevolezza, sostenendo che non sarebbe stata fornita la
dimostrazione ch'egli sapesse o incoraggiasse la condotta illecita dei suoi
capigruppo, ché, anzi, sarebbe risultato che, ogni qualvolta fu informato dei
loro eccessi, egli intervenne per reprimerli. Si duole infine dell'entità della
pena irrogata e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Il ricorrente C. è stato ritenuto colpevole del reato di violenza
privata continuata in applicazione del principio stabilito dall'art. 40 cod.
pen., secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo. Infatti - argomenta la sentenza impugnata -
egli, quale imprenditore, era tenuto in forza del disposto di cui all'art. 2087
cod. civ. "ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro", per cui, omettendo di porre fine
alle vessazioni attuate dai capigruppo sui lavoratori dipendenti, se ne rese
corresponsabile. Quanto al dolo, la Corte di merito, con motivazione coerente con le
risultanze probatorie e logicamente ineccepibile, ha spiegato che il ricorrente
era perfettamente consapevole dei metodi vessatori usati dai capigruppo (e anzi
li condivideva, essendo personalmente interessato al massimo sfruttamento dei
dipendenti, i cui libretti di deposito tratteneva a fini ricattatori), e,
sebbene ripetutamente sollecitato dalle povere vittime a intervenire, nulla
aveva fatto per reprimere o interrompere la condotta antigiuridica dei
capigruppo. Le censure sollevate dalla difesa su questo punto sono dunque infondate, al
pari di quelle concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche
(peraltro concesse dal primo giudice) e la misura della pena inflitta, che il
giudice d'appello ha ritenuto di confermare, sottolineando, con valutazione
discrezionale insindacabile, la notevole gravità dei fatti. PER QUESTI MOTIVI La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
in solido delle spese processuali. |