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FAMIGLIA -  MATRIMONIO - OBBLIGHI DEI CONIUGI - SEPARAZIONE - ADDEBITO - FATTISPECIE

(Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 9472/99 - Presidente A. Rocchi - Relatore F. Forte)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ravenna pronunciava la separazione dei coniugi A. A. e A. T. e rigettava le reciproche
domande d'addebito, assegnando l'abitazione alla moglie in funzione sostitutiva del contributo per il
mantenimento di lei a carico del marito, proprietario esclusivo della casa e compensando le spese di
giudizio; l'addebito alla donna era escluso, per non essere provati con certezza nè la violazione da parte
di lei degli obblighi di fedeltà al marito, per aver tentato d'iniziare una relazione con un altro uomo
senza riuscirvi, nè il nesso di causalità tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza tra i coniugi. Avverso tale sentenza proponeva appello l'A., che insisteva per l'addebito alla
moglie, in quanto era restrittiva la visione dei doveri di fedeltà coniugale da parte del Tribunale, che
aveva escluso fossero violati dalle pressanti profferte amorose della donna verso un altro uomo, non
sfociate in rapporti sessuali ma tanto insistenti da indurre quello a rivolgersi ai Carabinieri e allo
stesso marito di lei per non essere più molestato, attribuendo la separazione a frizioni tra i coniugi
diverse e non meglio precisate. Con il gravame l'A. chiedeva l'assegnazione della casa coniugale non
essendovi figli conviventi con la donna che giustificassero la conservazione per lei dell'abitazione
familiare e dovendosi denegare che l'uso della casa potesse valere come contributo economico a carico del
coniuge proprietario per il mantenimento dell'altro, anche perché nel caso alla moglie nulla competeva per
l'addebito a suo carico. Costituitasi, la donna si opponeva al gravame del marito, chiedendone il rigetto;
la sentenza della Corte d'appello di Bologna di cui in epigrafe, riteneva che non avesse determinato la
separazione la condotta della T., violativa dei doveri di fedeltà nascenti dal matrimonio, perché anche se
non s'era concretata in una relazione sessuale con altro uomo e consistette solo in approcci rimasti senza
effetto, come dimostravano biglietti anonimi e telefonate continue e la presenza assidua della donna
nell'autobus condotto dall'uomo, essa integrava comunque comportamenti lesivi della dignità del marito per
la pubblicità delle condotte stesse ingiuriose verso l'A.; era però escluso che da tale condotta fosse
derivata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, come risultava chiaro dalla deposizione
della figlia maggiore dei coniugi che aveva evidenziato l'esistenza di una crisi dei loro rapporti prima
della accuse di infedeltà derivate dalle azioni di cui sopra. In ordine all'abitazione coniugale di
proprietà dell'A., non essendovi figli conviventi non autosufficienti, l'assegnazione alla T. non era
giustificata dal suo diritto al mantenimento in deroga al principio di disponibilità del bene per il
proprietario; la Corte quindi revocava l'assegnazione disposta in primo grado e sostituiva tale beneficio
con un contributo a carico dell'A. e a favore della donna di £. 450.000 mensili a decorrere dal rilascio
della casa, compensando le spese di causa.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'A. per tre motivi, illustrati da successiva memoria
e la T. resiste con controricorso, seguito anch'esso da memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I tre motivi di ricorso lamentano violazione dell'art. 151, 2° co. c.c., in relazione all'art. 143, 2°
co. c.c., dell'art. 343 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c., per erronea applicazione dalla Corte territoriale in
primis delle norme sull'addebito e sul nesso eziologico tra i comportamenti della donna idonei a ledere la
dignità del ricorrente e la separazione; inoltre con il secondo motivo si lamenta l'ultrapetizione della
sentenza impugnata che, decisa la revoca dell'assegnazione dell'abitazione alla T., aveva sostituito questo
diritto con un contributo a carico dell'A., può in difetto di appello incidentale della donna e con il terzo
motivo si deduce la errata conseguente disciplina delle spese di causa. La sentenza impugnata, pur
affermando esattamente che l'obbligo di fedeltà coincide con la lealtà e con l'impegno di dedizione fisica e
spirituale verso il coniuge (in tal senso la citata Cass. 18 settembre 1997 n. 9287) e considerando
censurabili e criticabili le azioni della T., aveva poi negato che esse avessero causato la separazione,
senza considerare che non è necessario che le violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio siano la
causa unica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai fini dell'addebito, essendo
sufficiente che abbiano concorso a deteriorare i rapporti tra i coniugi. Per il ricorrente, la Corte
territoriale, ritenute non provate con certezza le altre cause di dissidio tra i coniugi, aveva escluso
illogicamente che i tentativi della donna di avere una relazione con un terzo fossero stati tra le
situazioni da cui era dipesa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando che la
stessa ammissione di controparte in comparsa di risposta che la decisione dell'A. di chiedere la separazione
dipendeva da infondati sospetti sulla fedeltà di lei, provava il riconoscimento da parte sua dell'addebito
domandato a suo carico dal marito. L'affermazione della figlia, sentita quale teste, di una pregressa
incompatibilità di carattere tra i coniugi, era generica e immotivata e costituiva piuttosto un'opinione che
un fatto, avendo inoltre la deposizione testimoniale dell'uomo corteggiato dalla T. in ordine alle
confidenze di questa sulla crisi del matrimonio effetti irrilevanti per dimostrare che l'intollerabilità a
proseguire la convivenza tra le parti fosse derivata da altri fattori e non dall'azione ingiuriosa della
donna, che, già esternando il suo innamoramento verso un terzo con il quale si tratteneva a lungo in
autobus, rendeva plausibile e pubblica una relazione apparentemente adulterina come tale causativa della
separazione, avendo in ogni caso le violazioni di doveri che nascono dal matrimonio anche se non manifestate
a terzi rilievo per l'addebito al coniuge che le pone in essere. Con il controricorso la T. deduce che tale
motivo in quanto introduce valutazioni di fatto, è inammissibile e rileva che esistevano varie cause,
soprattutto di interesse che determinarono intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

1.1 L'A. deduce in effetti l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di merito,
esattamente fondata sull'affermazione della violazione dei doveri di fedeltà da parte della T., per il fatto
che detta violazione non avrebbe causato 1'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In realtà i
giudici d'appello hanno ritenuto sicuramente accolto l'ampio concetto d'obbligo di fedeltà di cui all'art.
143 c.c. elaborato dalla giurisprudenza ma hanno poi affermato che "la mera prova di censurabili
comportamenti idonei ad ingenerare il giustificato dubbio sulla fedeltà dell'altro coniuge e quindi la
rottura della fiducia tra i coniugi, ove svincolata dalla prova della sua efficienza causale in ordine alla
crisi coniugale (anzi in presenza di elementi probatori sintomatici di suoi preesistenti affioramenti) e da
una valutazione globale dei reciproci atteggiamenti, non appare da sola sufficiente ad una pronuncia di
addebito della separazione (in tal senso di recente Cass. 30.01.1992 n. 961)". I giudici di merito hanno di
conseguenza affermato che alla T. "non fosse addebitabile la separazione in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio" (art.151 c. c.), derivando la fine della vita
comune tra le parti da altre cause; ad avviso del ricorrente tale statuizione non è motivata nell'escludere
che la rottura dei rapporti coniugali sia avvenuta anche per effetto o in considerazione della violazione
dei doveri di lealtà e fedeltà coniugale da parte della T. riscontrata nella stessa sentenza. Rileva questa
Corte che l'addebito alla moglie si è escluso dalla sentenza di merito con argomentazioni, da cui non
emergono in modo esaustivo i motivi per i quali l'azione ingiuriosa della moglie verso l'A. non avrebbe
determinato la separazione e sul piano "cronologico" e su quello "logico". Per il profilo temporale, non
risultano entità e cause di precedenti crisi coniugali tra le parti, tali da essere state esse le fonti
dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, indipendentemente quindi dalla successiva
violazione dei doveri di fedeltà da parte della Tanzaralla, come emersa dall'istruttoria espletata; la
figlia maggiore della coppia, nella sua deposizione riportata nella stessa sentenza impugnata, afferma che
la crisi tra i genitori si era "aggravati per carenza di dialogo e per i risentimenti insorti a seguito
delle accuse di tradimento" e dallo svolgimento del processo della sentenza di merito risulta che la donna
in sede di costituzione in appello, pur affermando l'esistenza di vari temi di conflitto tra le parti, prima
che ella cercasse aiuto e confidenza nell'uomo da lei "corteggiato", sembra riconoscere che tale sua
condotta abbia aggiunto un altro fronte di crisi tra lei e il marito. Solo la prova di un'intollerabilità
già in atto della prosecuzione della convivenza tra i coniugi precedente agli approcci amorosi della T.
verso l'altro uomo, sul piano cronologico, esclude che 1' accertata violazione dei doveri coniugali da parte
di lei ha concorso a provocare la separazione. La Corte territoriale, pur se accenna alla "presenza di
elementi probatori sintomatici di preesistenti affioramenti" di una crisi coniugale, non ne indica cause ed
entità nè ne precisa i tempi, così impedendo ogni valutazione della mancanza o sussistenza di soluzioni di
continuità tra le predette tensioni e le altre a base del ricorso per separazione proposto dall'A.. Inoltre
dal punto di vista "logico" non emerge chiaro dai motivi la causa dell'esclusione di ogni nesso eziologico
tra le azioni della T. e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, attraverso la dimostrazione
di altra causa esclusiva e assorbente o comunque tale da evidenziare l'irrilevanza o inadeguatezza
dell'apparente infedeltà della donna al marito a provocare la rottura della vita in comune. Su tale
insufficiente valutazione dei fatti in ordine al nesso causale tra condotta ingiuriosa della T. verso l'A. e
separazione, sui due indicati piani "cronologico" e "logico", il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata deve cassarsi con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Bologna perché riesamini
la questione dell'addebito e del nesso eziologico tra le accertate violazioni di doveri di fedeltà coniugale
della T. e la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.

2. Il secondo motivo deduce l'ultrapetizione dei giudici d'appello, che, pur mancando il gravame incidentale
della T., accogliendo l'impugnazione dell'A. sull'assegnazione della casa familiare, hanno revocato tale
assegnazione sostituendola con un contributo di £. 450.000 al mese in favore della donna; che nulla aveva
domandato non proponendo appello; il motivo resta assorbito dall'accoglimento dell'impugnazione in ordine
all'accertamento dell'addebito chiesto dall'A., perché solo all'esito di tale valutazione si chiarirà
l'esistenza del diritto al mantenimento o ai soli alimenti per la T. e di conseguenza potrà affrontarsi
anche il profilo processuale di una pretesa ultrapetizione per essersi comunque mantenuto un contributo in
favore della donna dopo avere escluso che l'assegnazione della casa familiare possa sostituire il
mantenimento stesso, può in assenza di appello incidentale sul punto. Altrettanto è a dirsi per il terzo
motivo di ricorso, che lamenta l'erronea compensazione delle spese di causa, sulle quali, comprese quelle
del presente giudizio di cassazione, dovrà naturalmente pronunciarsi la stessa Corte d'appello in sede di
rinvio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d'appello di Bologna (altra sezione) anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 3 giugno 1999.

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