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STUPEFACENTI - DETENZIONE - USO PERSONALE E USO COLLETTIVO - DETENZIONE DI "SPINELLO" - FATTISPECIE.

( Cassazione - Sezione Sesta Penale - Sent. n. 9075/99 - Presidente: R. Fulgenzi - Relatore A. Di Virginio )

Con sentenza in data 22.10.1998 il g.i.p. del Tribunale di Ferrara, all'esito di giudizio abbreviato,
condannava D. M. alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione e di L. 900.000 di multa, convertita in
quella di L. 6.900.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73 c. 4 del D.P.R. n. 309/90, con l'attenuante
di cui al quinto comma e con le attenuanti generiche.

Il D. faceva parte di un gruppo di avieri sorpresi a fumare uno "spinello" confezionato con g. 1,568 di
Hascish (principio attivo g. 0,068), che egli dichiarava nella immediatezza del fatto essere di sua
proprietà. Il g.i.p.ha escluso, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato e dei suoi commilitoni,
l'ipotesi della codetenzione per uso personale.

Ricorre personalmente l'imputato, deducento:

a) difetto e manifesta illogicità della motivazione, basata secondo lui su argomentazioni apodittiche e su
non corretta valutazione delle prove;

b) erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. citato, essendo da escludere la rilevanza penale del fatto
quando l'acquisto della droga sia avvenuto previo accordo tra più persone e per il consumo individuale della
stessa e non essendo necessario che esista un mandato espresso all'acquisto conferito a taluna di esse,
potendo esso anche essere tacito e dipendere, come nel caso, da una prassi reiterata.

Non è suscettibile di considerazione il primo motivo di ricorso, col quale si propone, circa la provenienza
dello "spinello", una valutazione degli elementi probatori diversa da quella eseguita dal giudice di merito.
Poiché la motivazione della sentenza impugnata è sul punto pienamente congrua e del tutto immune da vizi
logici, fondata come essa è sulle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dal D. e dalle altre
persone sorprese nell'atto di consumare hascich (dichiarazioni utilizzabili in sede di giudizio abbreviato),
i rilievi del ricorrente si traducono in inammissibili censure della sentenza impugnata sotto il profilo del
merito e non possono in quanto tali trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Si tratta, d'altronde, di
censure di cui anche in sede di merito sarebbe stato difficile cogliere il pregio, dal momento che gli
esempi di travisamento del fatto proposti nel ricorso sembrano, al contrario, attestare proprio la assoluta
fedeltà della sentenza impugnata alle risultanze processuali sul punto.

E' fondato invece il secondo motivo.

La sentenza impugnata cita diverse decisioni di questa Corte, con le quali è stata esclusa la
configurabilità del reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90 nel caso del cosiddetto consumo di gruppo,
e cioè nel caso in cui la consegna di modesti quantitativi di sostanza stupefacente destinati all'uso
personale dei percettori rappresenti l'esecuzione di un preesistente accordo tra l'agente e gli altri
soggetti, che non si pongono quindi in posizione di estraneità rispetto al cedente ma debbono considerarsi
come codetentori della sostanza fin dal momento dell'acquisto, eseguito anche per loro conto. Si è ritenuto
che in casi del genere non sia ravvisabile cessione in senso proprio, e non trovi applicazione la norma
incriminatrice, proprio perché l'agente detiene la sostanza anche per conto altrui e il successivo
trasferimento di parte o parti di essa altro non costituisce che l'esecuzione dell'accordo preesistente per
effetto del quale l'acquisto era stato eseguito.

Ritiene tuttavia il giudice di merito che questo indirizzo giurisprudenziale non possa essere invocato nel
caso in esame, mancando qualsiasi indizio di un accordo tra il D. e i suoi commilitoni per l'acquisto,
finalizzato al consumo di gruppo, della sostanza sequestrata: accordo che nessuno degli interessati aveva
dedotto e che sarebbe comunque smentito dalle modalità del fatto.

Fondatamente osserva, peraltro, il ricorrente che un accordo del genere non deve essere necessariamente
espresso: si è invero ritenuto tra l'altro (Cass. 26.8.1997, Parpaiola, citata nella sentenza) che non è
necessaria la preventiva raccolta del danaro necessario all'acquisto per uso collettivo della sostanza
stupefacente: essa è apprezzabile come elemento sintomatico dell'accordo, ma l'esistenza dello stesso può
però essere desunta anche da altri elementi, quali il rapporto di amicizia tra l'acquirente e gli altri
consumatori, l'effettiva consumazione della sostanza da parte di tutti quanti nelle stesse circostanze di
tempo e di luogo, l'unicità della confezione contenente la sostanza. Tutti questi elementi ricorrono per
l'appunto nel caso in esame; e non sembra apprezzabile, per contro, quale elemento decisivo per escludere
l'esistenza di un preventivo accordo il fatto che gli interessati non la abbiano menzionata in sede di
dichiarazioni spontanee, ben potendo il loro comportamento processuale essere stata influenzato dalla
preoccupazione di conseguenze negative sul piano della responsabilità personale. La sentenza impugnata non
spiega, d'altronde, perché le modalità del fatto, del tutto genericamente richiamate, smentirebbero
l'esistenza di un accordo preventivo tra tutti i consumatori: accordo che può essere anche tacito ed
obbedire, così come deduce il ricorrente, ad una prassi che preveda l'acquisto della sostanza, a turno, da
parte dell'uno o dell'altro dei componenti del gruppo, senza che ciò comporti una sostanziale differenza con
le ipotesi in cui la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la rilevanza penale della condotta.

Va quindi annullata la sentenza in esame, con necessario rinvio al giudice di primo grado, trattandosi di
sentenza non appellabile e non potendo quindi trovare applicazione al caso il disposto dell'art. 569 c. 4
c.p.p.. Il giudice di rinvio dovrà procedere a nuova valutazione delle risultanze processuali, per stabilire
se sulla loro base possa essere ritenuto o debba invece essere escluso un accordo, eventualmente anche
tacito o conforme ad una prassi instauratasi tra i consumatori facenti parte del gruppo, diretto
all'acquisto da parte di uno di loro di sostanze stupefacenti da destinare al consumo personale.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.

 

 

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