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PROVVEDIMENTO ECCLESIASTICO DI DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - POSSIBILITÀ DI FAR VALERE AGLI
EFFETTI CIVILI TALE CAUSA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CANONICO - DELIBAZIONE - ESCLUSIONE

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 7276/99 - Presidente: V. Carbone-Relatore: V. Proto)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 14 maggio 1937 la sig.ra M. P. chiese alla Corte d'appello di Torino, ai sensi
dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, di dichiarare efficace il rescritto 27 ottobre 1996 del Tribunale
ecclesiastico regionale piemontese, avente per oggetto la dispensa pontificia del matrimonio rato et non
consummato, celebrato tra la ricorrente ed il sig. M. B. di Torino in data 9 luglio 1994.

Preciso che l' ufficiale di stato civile di quel Comune aveva rifiutato la richiesta di trascrizione del
provvedimento, a seguito del parere negativo espresso dal Procuratore della Repubblica di Torino.

2. Il 15 luglio 1997 il Collegio rilevò la necessità che il procedimento si svolgesse in via contenziosa, e,
fissando l'udienza del 21 ottobre 1997, dispose la notifica del ricorso, nella forma dell'atto di citazione,
al B. ed all'ufficiale di stato civile del Comune.

All' udienza comparve la sola parte attrice, che insistette nella richiesta di trascrizione del rescritto.

Il Procuratore generale chiese il rigetto della domanda.

3. Con sentenza depositata il 7 novembre 1997 la Corte dichiarò efficace nella Repubblica italiana la bolla
di scioglimento del matrimonio ratto e non consumato data in Roma il 27 ottobre 1996, relativa al matrimonio
contratto con rito concordatario dalla Palmisaro e dal B. in Torino il 9 luglio 1994 e trascritto nei
registri degli atti di matrimonio del Comune di Torino al n.67, parte II, serie A dell'anno 1994.

La Corte, affermata la propria competenza territoriale a decidere sulla domanda di delibazione proposta
osservo' che, mentre per le sentenze ecclesiastiche vere e proprie era operante la disciplina concordataria,
alla fattispecie era applicabile l'art.797 c.p.c., in quanto il rescritto pontificio di dispensa da
matrimonio rato et non consummato, quale atto di natura giudiziaria, era equiparabile ad una sentenza
straniera. Rilevo, inoltre, che il problema del controllo relativo all'osservanza o meno del contraddittorio
nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale ecclesiastico regionale, era superabile con l'avvenuta
integrazione del contraddittorio nel procedimento, de quo, oltre che dell'ufficiale di stato civile,
dell'altro coniuge.

4. Avverso questa sentenza, notificata in data 11 novembre 1997, il Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, con atto ritualmente notificato alle altre parti,
basato su un unico, complesso motivo. Gli intimati non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello - muovendo dalla premessa che è necessario distinguere, nell'ambito dei provvedimenti
ecclesiastici emanati in materia matrimoniale, le sentenze di cui all'art. 8, comma 8, della legge 25 marzo
1965 n. 121, tuttora assoggettate alla disciplina concordataria, dagli altri provvedimenti di carattere
giurisdizionale assimilabili alle sentenze straniere - ha dichiarato efficace nella Repubblica italiana la
bolla di scioglimento del matrimonio rato e non consumato, datata 27 ottobre 1996, relativa al matrimonio
contratto dalle parti col rito concordatario, ritenendo il rescritto pontificio di dispensa, suscettibile di
delibazione, a norma dell'art. 797 c.p.c..

2. Il ricorrente, con l'unico e articolato motivo del ricorso - denunciando la violazione dell'art. 2 l.25
marzo 1985 n. 121, in relazione agli artt. 8 e 13 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
18 febbraio 1984; dell'art. 1 l. 27 maggio 1929 n. 810 e dell'art. 17 l. 27 maggio 1929 n. 847, in relazione
alla parziale dichiarazione di incostituzionalità di queste norme pronunciata con sentenza n. 18/82 dalla
Corte costituzionale degli artt. 796 e seg. c.p.c. e degli artt.64, 65, 66 e 67 l. 31 maggio 1995 n.218 -
oppone, anzitutto, che il principio secondo cui i provvedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non
consumato potevano essere delibati nello Stato, introdotto con i Patti lateranensi del 1929, già dichiarato
incostituzionale con la sentenza n.18 del 1982, sarebbe stato abrogato col nuovo accordo tra la Repubblica
italiana e la S.Sede, reso esecutivo con la legge n.121 del 1985.

Deduce, quindi, la erroneità della tesi, sottesa alla sentenza impugnata, secondo cui le dispense
ecclesiastiche dal matrimonio rato e consumato, anche se non più delibabili in forza della norma
concordataria, dovrebbero essere considerate alla stregua di sentenze straniere di scioglimento del vincolo
matrimoniale, e, quindi, assoggettate al regime previsto per la delibazione delle sentenze di divorzio
pronunciate all'estero.

Sostiene, poi, che in ogni caso, l'assunto della Corte d'appello, che ha attribuito natura sostanziale di
sentenza alla dispensa ecclesiastica, sarebbe, anche in contrasto con la natura attribuita dallo stesso
diritto canonico a detti provvedimenti, e col principio, espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza
18 del 1982, che ha negato natura di sentenza alle dispense super rato et non consummato.

Aggiunge che, se la Corte costituzionale ha sancito l'incompatibilità tra i principi fondamentali della
nostra Corta costituzionale ed il principio di delibabilità di tali dispense, tale contrasto non potrebbe
essere superato attraverso il procedimento ordinario previsto per la delibazione delle sentenze straniere, e
sì porrebbe, in caso contrario, la questione della legittimità costituzionale delle norme del codice di rito
(in quanto applicabili) e della legge di riforma del sistema internazionalprivatistico, nella parte in cui
esse consentono di attribuire efficacia immediata nell'ordinamento alle dispense ecclesiastiche.

Sostiene, ancora, che la tesi affermata dalla sentenza impugnata risulterebbe insostenibile, ove anche si
ritenesse possibile ricorrere al procedimento di delibazione, in quanto in ogni caso mancherebbe la
condizione imposta dal n. 1 dell'art. 797 c.p.c. (ed ora dall'art.64, lett. a) l. 218/95 ai fini del
riconoscimento immediato. Sarebbe, infine, erroneo anche sostenere che la portata innovativa della l. 218/95
determinerebbe, comunque, l'immediato riconoscimento nello Stato delle dispense, non come sentenza
straniere, ma come provvedimenti diversi, ai sensi dell'art.65 o dell'art.66 della l. cit., posto che si
perverrebbe egualmente a risultati incompatibili coi principi affermati dalla Corte costituzionale con la
sentenza 218/82.

3. Il motivo è fondato.

Preliminarmente si deve osservare che è inesatto il riferimento, che si legge nella sentenza impugnata, al
codice di rito, in quanto l'art.797 c.p.c., sul quale la Corte d'appello fonda, sostanzialmente, la propria
decisione, è stato abrogato, a far data dal 31 dicembre 1996 (e, quindi, ben prima del deposito della
decisione stessa), dall'art.73 l. 31 maggio 1995, n.218, come sostituito dall' art. 10, d.l. 23 ottobre
1996, n.542, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 649). Ma, anche alla stregua delle nuove disposizioni
introdotte dalla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato per regolare l'efficacia
delle sentenze straniere in Italia, la tesi censurata dal ricorrente si rivela insostenibile, come risulta
dalle seguenti considerazioni.

3.1. Essa è in contrasto, anzitutto, col dato normativo.

L'art.2 della legge 31 maggio 1995, n.218 stabilisce al comma 1, che "le disposizioni della stessa legge non
pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia".

L'entrata in vigore del sistema di diritto internazionale privato non ha, perciò, inciso nella materia
concordataria. La giurisprudenza (App.Napoli, 15 aprile 1997) ha, infatti, chiarito che restano
inapplicabili le disposizioni della nuova normativa, nella parte in cui esse consentirebbero l'efficacia
immediata e diretta della decisione straniera, senza adottare lo speciale procedimento giurisdizionale
previsto per le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici (art. 8, comma 2,
l.25 marzo 1985, n.121).

3.2. La tesi accolta dalla sentenza impugnata non è condivisibile pure nel quadro di una interpretazione
sistematica delle disposizioni concordatarie, in quanto dalla ricognizione delle fonti, dalla loro
evoluzione normativa, e dalla correlativa elaborazione giurisprudenziale, si evince che, al contrario, i
provvedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono stati definitivamente espunti
dall'ordinamento.

L'art. 17 della Legge 27 maggio 1929, n.847 (contenente disposizioni per l'applicazione del Concordato
dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), che tali
provvedimenti contemplava e consentiva alla Corte di appello di renderli immediatamente esecutivi, è stato,
infatti, dichiarato incostituzionale con sentenza 2 febbraio 1982, n.18, per violazione del supremo
principio del diritto alla tutela giurisdizionale, desunto dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 102 Cost. In questa
stessa decisione il giudice delle leggi ha sottolineato che il provvedimento di dispensa si riflette sul
rapporto, e non sull'atto; non ha carattere giurisdizionale; e che la relativa tutela, pur considerata nel
suo nucleo più ristretto ed essenziale, non può dirsi realizzata nell'ambito della discrezionalità
amministrativa che ne segna il procedimento.

In conseguenza della dichiarazione di illegittimità , questa Corte ha ripetutamente sancito che sono venute
meno le norme che attribuivano rilevanza nell'ordinamento statale alla dispensa ecclesiastica, ed ha
dichiarato improponibili, perché prive di tutela giudiziale, le domande dirette a far valere agli effetti
civili questa causa di scioglimento del matrimonio (ex plurimis, .Cass. 24 maggio 1984, n.3186 e Cass. 3
dicembre 1984, n. 6296).

Questo quadro non si è modificato con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985 n.121 (contenente
ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha
apportato modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede).

Pur ridisegnando, nel nuovo contesto storico, i principi fondamentali del matrimonio concordatario, essa,
difatti, non contiene più alcun riferimento alla esecutività agli effetti civili dei provvedimenti di
dispensa super rato et non consummato. L' art. 8, comma 2, limita la dichiarazione di efficacia nella
Repubblica, mediante lo speciale procedimento di delibazione ivi previsto davanti alla corte d'appello, alle
sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici. E l'art.13, comma 1, dopo aver
collocato la nuova disciplina in raccordo con la precedente, chiarendo che le relative disposizioni
costituiscono modificazioni del Concordato lateranense, stabilisce che (salvo quanto previsto dall'art. 7 n.
6) "le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate".

Anche la Corte costituzionale ha avvertito che le modificazioni del concordato, espresse nell'accordo del
1984, disciplinando l'intera materia, impediscono di fare riferimenti a testi normativi precedenti (sent. 1°
dicembre 1993, n. 421).

In ogni caso, non sarebbe coerente ritenere che si sia voluto sottrarre alla legislazione speciale, e
ricondurre alla normativa generale relativa alla efficacia delle sentenze straniere, proprio quei
provvedimenti che, per loro intrinseca natura e, comunque, anche per la forma e per il procedimento
adottati, appaiono ben diversi dalle sentenze e dagli altri provvedimenti giurisdizionali stranieri.

3.3. Infine, non può non rilevarsi che l'accoglimento della tesi qui censurata comporterebbe, ex se, il
dubbio della legittimità costituzionale (denunciato, in via subordinata, dal ricorrente) delle disposizioni
degli artt.64-67 l.218/95, ove interpretate nel senso che sia consentito di delibare la dispensa
ecclesiastica del matrimonio rato e non consumato.

Anche nella configurazione del nuovo codex juris canonici, con la costituzione Sacrae discipline leges, del
25 gennaio 1983, è, infatti, rimasta sostanzialmente immutata la natura "anfibia" ed eminentemente
discretiva del rescritto pontificio di dispensa super rato et non consummato, che aveva già indotto il
giudice delle leggi a considerare provvedimento insuscettibile di delibazione, perché non riconducibile ad
un . atto giurisdizionale (sent. 18/82).

4. Deve, dunque, concludersi, in linea con le argomentazioni del Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d'appello di Torino (ritenendo così assorbiti gli ulteriori rilievi svolti , in via
logicamente subordinata nel ricorso), che ai matrimoni concordatari è applicabile la sola disciplina
concordata dalle Parti contraenti, e che, correlativamente, il problema della delibabilità dei provvedimenti
ecclesiastici nella materia de qua, deve essere risolto nell'ambito della specifica ed autonoma disciplina
adottata bilateralmente.

5. Alla stregua di tali considerazioni, , il ricorso deve, dunque, essere accolto. Conseguentemente, la
sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in quanto la causa non poteva essere proposta
(dell'art.382, comma terzo, ult.parte, c.p.c.).

Nessun provvedimento sulle spese di questo giudizio, in quanto le parti intimate non si sono costituite e
non hanno svolto attività difensiva.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

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