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DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNI PER L'ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RELATIVO
ALLA RICHIESTA DI TRIBUTI NON DOVUTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

( Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sent. n. 722/99 - Presidente A. Iannotta - Relatore V. Carbone)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un atto di citazione del 21.10.1993, l'avv. N. S., avendo ricevuto la notifica di una cartella
esattoriale, in data 2.10.1999, per omesso versamento Irpes, dell'importo di £. 779.934, relativa alla
dichiarazione dei redditi dell'anno 1986, convenne in giudizio il Ministero delle Finanze, contestando ogni
ipotesi di omesso versamento, perché nel prospetto della dichiarazione dei redditi del 1986, vi era una
differenza a credito del contribuente di £. 3.431.000.

Sul presupposto del grave e macroscopico errore dell'Ufficio che avanzava una pretesa illegittima, l'avv. S.
propose ricorso, in data 27.11.1992, per chiedere l'annullamento della cartella esattoriale con contestuale
istanza di sospensione della riscossione, ma il proposto ricorso non gli evitava né l'avviso a contribuente
moroso in data 2.3.2993, né il successivo pignoramento di alcuni mobili dello studio.

Solo dopo aver notificato una diffida stragiudiziale al Centro di Servizio Imposte dirette, all'Intendenza
di Finanza, al Ministero delle Finanze, e all'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette, ricevette una
comunicazione del Centro di Servizio Imposte Dirette di sgravio totale della soprattassa e degli interessi,
indebitamente richiesti.

Dedusse inoltre che nel mese di novembre 1992 aveva ricevuto la visita di due brigadieri della Guardia di
Finanza finalizzata ad assumere informazioni sui viaggi all'estero effettuati nel 1991 e ad acquisire copia
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991, con una inutile perdita di tempo.

Tanto premesso l'avv. S. chiese che il Ministero delle Finanze fosse condannato sia al rimborso delle spese
sostenute che al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti illegittimi della
Amministrazione Finanziaria dello Stato, anche in relazione alla lesione dell'immagine di cittadino e della
reputazione professionale.

Costituitasi in giudizio l'Amministrazione delle Finanze dello Stato rilevò l'inammissibilità e
l'improponibilità della domanda, osservando che il disguido occorso all'attore dovesse essere ricondotto ad
un errore dello stesso nella dichiarazione dei redditi relativi al 1986, sostenendo l'assenza stessa, nel
caso di specie, di un danno ingiusto, atteso che gli asseriti, contestati, danni si sarebbero dovuti
riferire alla legittima, doverosa attività di accertamento e riscossione dei tributi. Rilevò inoltre la
carenza di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle questioni attinenti alla verifica della
dichiarazione dei redditi ed al dovere di correggere, d'ufficio, eventuali errori della stessa.

Con sentenza depositata il 21.8.1995 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria carenza di
giurisdizione a conoscere la spiegata domanda di risarcimento dei danni.

Su appello dell'avv. S. e sulla resistenza del Ministero delle Finanze la Corte d'Appello di Milano, con
sentenza  del 15 aprile 1997, ha, in riforma della sentenza appellata dichiarato che il Tribunale di Milano
ha sulla causa la giurisdizione negata. Secondo i Giudici d'appello sussiste la giurisdizione del Giudice
ordinario, perché l'attore non avrebbe richiesto al Tribunale la risoluzione di una controversia concernente
l'imposta sui redditi, ma solo il risarcimento dei danni conseguenti alla visita nel suo studio della
Guardia di Finanza nonché al pignoramento subito per un credito che la stessa amministrazione finanziaria ha
successivamente ammesso essere inesistente. Pertanto ha rimesso le parti ex art. 353 c.p.c., avanti al
Tribunale di Milano per l'ulteriore corso del giudizio dichiarando interamente compensate tra le parti le
spese di questo grado del giudizio.

Avverso questa decisione  ricorre l'avv. S. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso
l'amministrazione finanziaria deducendo a sua volta il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente principale propone controricorso al
ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., nonché tempestiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti, d'ufficio, il ricorso principale e quello incidentale proposti
avverso la stessa decisione.

Pregiudiziale all'esame del ricorso principale si pone l'esame di quello incidentale proposto
dall'amministrazione e relativo al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per
violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992.

Secondo il ricorrente incidentale la Corte d'Appello ha erroneamente riformato la sentenza del Tribunale di
Milano la quale aveva correttamente ritenuto che la cognizione della domanda di risarcimento proposta
dall'avv. S. spettasse alle commissioni tributarie, nell'ambito della giurisdizione esclusiva a queste
demandata dall'art. 1 del d.lgs. 546 del 1992. La Corte milanese, infatti, avrebbe omesso di considerare che
la causa petendi invocata dall'avv. S. inerisce pur sempre a materia che esula dalla giurisdizione del
giudice ordinario, in quanto fonda la propria domanda di risarcimento sull'illegittimità dell'operato
dell'Amministrazione finanziaria che ha richiesto il pagamento non dovuto dell'Irpef e che tardivamente ha
adottato il successivo provvedimento di sgravio, dopo un illegittimo pignoramento, questioni, tutte, che
impingono nella materia tributaria devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni ai sensi del
citato art. 1 del d.lgs. n. 546/92. In particolare la circostanza che non sia più in discussione la debenza
dell'imposta a suo tempo iscritta nei ruoli esattoriali, non fa venir meno, ai fini della valutazione
dell'illecito, la giurisdizione del Giudice tributario sui tempi e sui modi osservati dall'Amministrazione
nell'ambito del rapporto tributario de quo, come elemento presupposto del richiesto risarcimento dei danni.

Replica, in contrario, il ricorrente principale che ogni controversia tributaria deve ritenersi cessata in
seguito all'adozione, da parte dell'Amministrazione del provvedimento di sgravio definitivo.

Il ricorso incidentale non è fondato.

E' vero che l'attuale art. 2 del d.lgs. 546/92 contiene una formulazione più ampia rispetto al d.p.r. 636/72
avendo ampliato la giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche per le controversie concernenti le
sovraimposte e le imposte addizionali, nonché le sanzioni amministrative e gli altri accessori (art. 2 co.
II). Tuttavia la sola previsione degli "altri accessori" non è di per sé sufficiente a radicare la
giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche alle controversie sul risarcimento del danno per
comportamento illecito dell'Amministrazione finanziaria. Infatti per accessori s'intendono gli aggi dovuti
all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori, ed al limite il maggio danno da svalutazione
monetaria ex art. 1224 co. II c.c..

Nella specie, invece, cessato qualunque rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione che gli hanno
cagionato un danno ai sensi della Generalklausel espressa nell'art. 2043 c.c.. Va riconosciuta quindi piena
autonomia alla proposta azione di risarcimento del danno, che risulta non connessa ad una delle controversie
tributarie indicate all'art. 2 del d.lgs. 546/92, ma piuttosto collegata alla condotta della Guardia di
Finanza e all'attività, dolosa o colposa, dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

In proposito occorre ricordare che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo
riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il
c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta
statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia
dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con
riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo.

Nella specie la posizione dedotta è quella della lesione patrimoniale che si assume subita per un illecito
comportamento della p.a. rispetto a un rapporto tributario ormai del tutto esaurito che opera solo come
sfondo e che non assume alcuna connessione determinante rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni.

In conclusione, l'art. 2 del d.lgs. 546/92 rappresenta una deroga alla giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria per cui la controversia, in tanto può essere attribuita al giudice tributario, in
quanto rientri in una delle tre fattispecie normativamente previste nei tre commi dell'art. 2 e cioè una
controversia tra quelle tassativamente indicate, ovvero una controversia relativa a sovraimposte, sanzioni,
interessi e altri accessori, oppure un controversia in tema di estimo o di attribuzione di rendita
catastale, Al di fuori di queste ipotesi tassative di deroga della giurisdizione ordinaria non vi è spazio
per una giurisdizione della Commissione tributaria su una controversia relativa al risarcimento dei danni
causati dalla p.a. in uno dei rami della sua attività, con la conseguenza che anche se questo settore è il
tributario non viene meno la giurisdizione ordinaria, tranne che la controversia non possa sussumersi  in
una delle fattispecie tipizzate attributive della giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie.

Queste sezioni unite hanno già rilevato come, proposta dal privato azione di danni nei confronti della p.a.,
in base alle fattispecie dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c., il difetto del diritto al
risarcimento comporta non l'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, ma il
rigetto nel merito.

L'attività della p.a., anche nel campo tributario, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma
anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur
sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare
se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della
suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo; infatti, stanti i
principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 cost., la p.a. è tenuta a
subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni
alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario
(Cass., sez. un., 18.5.1995, n. 5477).

Alla stregua di queste considerazioni, il ricorso incidentale va rigettato con la conferma della sentenza
impugnata in ordine alla giurisdizione.

I motivi del ricorso principale attengono alla competenza delle sezioni semplici cui va rimessa per il
prosieguo il processo ai sensi dell'art. 142 disp. attuaz. c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso incidentale, dichiarando la giurisdizione
del giudice ordinario.

Rimette gli atti al primo Presidente per l'assegnazione alla sezione.

 

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