www.infoius.it DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNI PER L'ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RELATIVO ALLA RICHIESTA DI TRIBUTI NON DOVUTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.
( Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sent. n. 722/99 - Presidente A. Iannotta - Relatore V. Carbone)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un atto di citazione del 21.10.1993, l'avv. N. S., avendo ricevuto la notifica di una cartella esattoriale, in data 2.10.1999, per omesso versamento Irpes, dell'importo di £. 779.934, relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1986, convenne in giudizio il Ministero delle Finanze, contestando ogni ipotesi di omesso versamento, perché nel prospetto della dichiarazione dei redditi del 1986, vi era una differenza a credito del contribuente di £. 3.431.000.
Sul presupposto del grave e macroscopico errore dell'Ufficio che avanzava una pretesa illegittima, l'avv. S. propose ricorso, in data 27.11.1992, per chiedere l'annullamento della cartella esattoriale con contestuale istanza di sospensione della riscossione, ma il proposto ricorso non gli evitava né l'avviso a contribuente moroso in data 2.3.2993, né il successivo pignoramento di alcuni mobili dello studio.
Solo dopo aver notificato una diffida stragiudiziale al Centro di Servizio Imposte dirette, all'Intendenza di Finanza, al Ministero delle Finanze, e all'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette, ricevette una comunicazione del Centro di Servizio Imposte Dirette di sgravio totale della soprattassa e degli interessi, indebitamente richiesti.
Dedusse inoltre che nel mese di novembre 1992 aveva ricevuto la visita di due brigadieri della Guardia di Finanza finalizzata ad assumere informazioni sui viaggi all'estero effettuati nel 1991 e ad acquisire copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991, con una inutile perdita di tempo.
Tanto premesso l'avv. S. chiese che il Ministero delle Finanze fosse condannato sia al rimborso delle spese sostenute che al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti illegittimi della Amministrazione Finanziaria dello Stato, anche in relazione alla lesione dell'immagine di cittadino e della reputazione professionale.
Costituitasi in giudizio l'Amministrazione delle Finanze dello Stato rilevò l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda, osservando che il disguido occorso all'attore dovesse essere ricondotto ad un errore dello stesso nella dichiarazione dei redditi relativi al 1986, sostenendo l'assenza stessa, nel caso di specie, di un danno ingiusto, atteso che gli asseriti, contestati, danni si sarebbero dovuti riferire alla legittima, doverosa attività di accertamento e riscossione dei tributi. Rilevò inoltre la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle questioni attinenti alla verifica della dichiarazione dei redditi ed al dovere di correggere, d'ufficio, eventuali errori della stessa.
Con sentenza depositata il 21.8.1995 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione a conoscere la spiegata domanda di risarcimento dei danni.
Su appello dell'avv. S. e sulla resistenza del Ministero delle Finanze la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 15 aprile 1997, ha, in riforma della sentenza appellata dichiarato che il Tribunale di Milano ha sulla causa la giurisdizione negata. Secondo i Giudici d'appello sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, perché l'attore non avrebbe richiesto al Tribunale la risoluzione di una controversia concernente l'imposta sui redditi, ma solo il risarcimento dei danni conseguenti alla visita nel suo studio della Guardia di Finanza nonché al pignoramento subito per un credito che la stessa amministrazione finanziaria ha successivamente ammesso essere inesistente. Pertanto ha rimesso le parti ex art. 353 c.p.c., avanti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso del giudizio dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Avverso questa decisione ricorre l'avv. S. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l'amministrazione finanziaria deducendo a sua volta il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente principale propone controricorso al ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., nonché tempestiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti, d'ufficio, il ricorso principale e quello incidentale proposti avverso la stessa decisione.
Pregiudiziale all'esame del ricorso principale si pone l'esame di quello incidentale proposto dall'amministrazione e relativo al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992.
Secondo il ricorrente incidentale la Corte d'Appello ha erroneamente riformato la sentenza del Tribunale di Milano la quale aveva correttamente ritenuto che la cognizione della domanda di risarcimento proposta dall'avv. S. spettasse alle commissioni tributarie, nell'ambito della giurisdizione esclusiva a queste demandata dall'art. 1 del d.lgs. 546 del 1992. La Corte milanese, infatti, avrebbe omesso di considerare che la causa petendi invocata dall'avv. S. inerisce pur sempre a materia che esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fonda la propria domanda di risarcimento sull'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria che ha richiesto il pagamento non dovuto dell'Irpef e che tardivamente ha adottato il successivo provvedimento di sgravio, dopo un illegittimo pignoramento, questioni, tutte, che impingono nella materia tributaria devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni ai sensi del citato art. 1 del d.lgs. n. 546/92. In particolare la circostanza che non sia più in discussione la debenza dell'imposta a suo tempo iscritta nei ruoli esattoriali, non fa venir meno, ai fini della valutazione dell'illecito, la giurisdizione del Giudice tributario sui tempi e sui modi osservati dall'Amministrazione nell'ambito del rapporto tributario de quo, come elemento presupposto del richiesto risarcimento dei danni.
Replica, in contrario, il ricorrente principale che ogni controversia tributaria deve ritenersi cessata in seguito all'adozione, da parte dell'Amministrazione del provvedimento di sgravio definitivo.
Il ricorso incidentale non è fondato.
E' vero che l'attuale art. 2 del d.lgs. 546/92 contiene una formulazione più ampia rispetto al d.p.r. 636/72 avendo ampliato la giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche per le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali, nonché le sanzioni amministrative e gli altri accessori (art. 2 co. II). Tuttavia la sola previsione degli "altri accessori" non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche alle controversie sul risarcimento del danno per comportamento illecito dell'Amministrazione finanziaria. Infatti per accessori s'intendono gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori, ed al limite il maggio danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 co. II c.c..
Nella specie, invece, cessato qualunque rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione che gli hanno cagionato un danno ai sensi della Generalklausel espressa nell'art. 2043 c.c.. Va riconosciuta quindi piena autonomia alla proposta azione di risarcimento del danno, che risulta non connessa ad una delle controversie tributarie indicate all'art. 2 del d.lgs. 546/92, ma piuttosto collegata alla condotta della Guardia di Finanza e all'attività, dolosa o colposa, dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.
In proposito occorre ricordare che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo.
Nella specie la posizione dedotta è quella della lesione patrimoniale che si assume subita per un illecito comportamento della p.a. rispetto a un rapporto tributario ormai del tutto esaurito che opera solo come sfondo e che non assume alcuna connessione determinante rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni.
In conclusione, l'art. 2 del d.lgs. 546/92 rappresenta una deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per cui la controversia, in tanto può essere attribuita al giudice tributario, in quanto rientri in una delle tre fattispecie normativamente previste nei tre commi dell'art. 2 e cioè una controversia tra quelle tassativamente indicate, ovvero una controversia relativa a sovraimposte, sanzioni, interessi e altri accessori, oppure un controversia in tema di estimo o di attribuzione di rendita catastale, Al di fuori di queste ipotesi tassative di deroga della giurisdizione ordinaria non vi è spazio per una giurisdizione della Commissione tributaria su una controversia relativa al risarcimento dei danni causati dalla p.a. in uno dei rami della sua attività, con la conseguenza che anche se questo settore è il tributario non viene meno la giurisdizione ordinaria, tranne che la controversia non possa sussumersi in una delle fattispecie tipizzate attributive della giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie.
Queste sezioni unite hanno già rilevato come, proposta dal privato azione di danni nei confronti della p.a., in base alle fattispecie dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c., il difetto del diritto al risarcimento comporta non l'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, ma il rigetto nel merito.
L'attività della p.a., anche nel campo tributario, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo; infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 cost., la p.a. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (Cass., sez. un., 18.5.1995, n. 5477).
Alla stregua di queste considerazioni, il ricorso incidentale va rigettato con la conferma della sentenza impugnata in ordine alla giurisdizione.
I motivi del ricorso principale attengono alla competenza delle sezioni semplici cui va rimessa per il prosieguo il processo ai sensi dell'art. 142 disp. attuaz. c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso incidentale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Rimette gli atti al primo Presidente per l'assegnazione alla sezione.
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