www.infoius.it REATO DI VIOLENZA SESSUALE - PREVISIONE DELL'ART. 609 BIS C.P. - CONFIGURABILITA' DELL'AGGRAVANTE RELATIVA ALL'ABUSO DELLE CONDIZIONI DI INFERIORITA' FISICA O PSICHICA DELLA PERSONA OFFESA - ESCLUSIONE
(Cassazione - Sezione III Penale - Sent. n. 4490/99 - Presidente Avitabile D. - Relatore De Maio G.)
MOTIVAZIONE
C. S. fu rinviato al giudizio del Tribunale di Prato perché rispondesse dei reati di cui agli artt.:
A) 605 c.p. perché privava della libertà personale E. S., sua fidanzata, impedendole di lasciare la sua abitazione e al riguardo trattenendola con forza per i vestiti, tanto da strapparli, e poi costringendola - per un arco di tempo apprezzabile - a sedersi su un letto ove poi, con successivo e distinto impulso criminoso, commetteva il reato di cui al capo successivo;
B) 519 co. 1-2 n. 3 c.p., perché costringeva E. S. a congiungersi carnalmente con lui, nonostante costei avesse manifestato chiaramente con parole e con pianti il suo dissenso, agendo con violenza consistita nello sdraiarsi sul corpo della ragazza, dopo averla costretta a reclinarsi sul letto, non sollevandosi poi nonostante gli sforzi fisici da questa fatti per allontanarlo da sé, fatti commessi in Prato il 2.9.95.
Con sentenza in data 31.3.98 del suddetto Tribunale, il C. fu dichiarato colpevole del fatto ascrittogli sub B), in esso assorbito il reato ascritto al capo A), e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 609 bis u.c. c.p., fu condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e la sospensione condizionale, alla pena di un anno e mesi due di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Proc. Gen. della Repubb. di Firenze, il quale ha denunciato, con unico motivo, violazione dell'art. 609 bis co. 2 e 3 c.p., avendo il Tribunale erroneamente ravvisato il caso di minore gravità, nonostante fosse stata contestata l'aggravante di cui all'art. 609 bis co. 2 n. 1, ( di avere, cioè, l'imputato agito "nei confronti di persona che, per essere al settimo mese di gravidanza, non era in grado di resistergli fisicamente"); il ricorrente sostiene a tale proposito che "qualsiasi circostanza aggravante che comunque attenga al fatto è ontologicamente incompatibile con l'ipotesi attenuata del caso di minore gravità".
Il ricorso è infondato, in quanto, nonostante l'errore in cui è incorso anche il Tribunale e del quale si dirà qui di seguito, nessuna aggravante è ravvisabile nel fatto ritenuto (violenza sessuale commessa con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, art. 609 bis co. 2 n. 1 c.p.).
E', infatti, ben noto che con l'art. 609 bis c.p., introdotto dall'art. 3 l. 15.12.1996 n. 66, è eliminata la fattispecie autonoma della violenza carnale presunta in danno di soggetto psichicamente o fisicamente inferiore; la illiceità della condotta si connota, nella nuova formulazione, sotto il duplice profilo della eliminazione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine, nonché (volendosi tutelare la possibilità della persona inferiore di intrattenere rapporti sessuali da considerarsi leciti) dall'induzione con abuso delle condizioni di menomazione; conseguentemente, tale abuso è elemento essenziale del reato, e non circostanza aggravante, come è dimostrato anche dall'inequivocabile chiarezza del dato normativo, che prevede che il fato previsto dall'art. 609 ter c.p..
Va aggiunto che la violenza carnale con abuso delle condizioni di inferiorità non era aggravata neppure ai sensi dell'abrogato art. 519 co. 2 n. 3 c.p., costituendo essa, invece, una delle ipotesi tipiche di violenza carnale presunta.
Ne deriva che nei confronti dell'imputato è stato ritenuta in sentenza l'ipotesi semplice del reato, per cui da un lato è non pertinente la deduzione (posta a base del ricorso) secondo cui "deve logicamente ritenersi che qualsiasi circostanza aggravante che comunque attenga al fatto è ontologicamente incompatibile con l'ipotesi del caso di minore gravità, che presuppone innanzi tutto che non sussista alcuna di dette aggravanti"; dall'altro, che lo stesso Tribunale è stato indotto in errore allorché, nell'inquadrare esattamente il fatto nella nuova previsione dell'art. 609 bis co. 2 n. 1, ha osservato che "il fatto che la ragazza fosse al settimo mese di gravidanza giustifica la contestazione dell'aggravante" e ha conseguentemente ritenuto le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla detta aggravante.
Al Tribunale è sfuggito quanto sopra precisato, e cioè che l'art. 609 bis co. 2 disciplina due ipotesi di violenza sessuale mediante induzione, poste in essere secondo le modalità specificamente descritti nei nn. 1 e 2 dello stesso comma (le quali, quindi, costituiscono, è bene ribadire, elementi essenziali del reato, e non circostanze aggravanti).
Poiché, peraltro, le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla (inesistente) aggravante ed è stato, inoltre, ritenuto il caso di minore gravità, trattasi di semplice errore della motivazione che non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo e va rilevato e rettificato ai soli fini dell'art. 619 c.p.p.
E', inoltre, opportuno precisare che, in ogni caso, non esiste, alcuna incompatibilità ontologica tra l'ipotesi contestata e il più volte menzionato caso di minore gravità, che, anzi, è esplicitamente previsto dall'art. 609 bis co.3 per tutte le ipotesi contemplate nello stesso art. 609 bis c.p., compresa ovviamente quella (che ricorre nel caso in esame) realizzata mediante induzione con abuso delle condizioni di inferiorità fisica.
Sulla base di tali rilievi, deve, pertanto, concludersi che, essendo infondata la censura mossa, il ricorso va rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso del P.M.
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