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CORRUZIONE DI MINORENNI - NOZIONE DI ATTI SESSUALI O ATTI DI LIBIDINE - FATTISPECIE DI MATERIALE
PORNOGRAFICO MOSTRATO A MINORI

(Cassazione - Sezione III Penale -  Sent. n. 4264/99 - Presidente Tridico G. - Relatore Seluttino O.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la
sentenza del Pretore di Merano del 22-7-1994, appellata dall'imputato P. F., con la quale costui era stato
condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e con la continuazione, alla
pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 56 e 530 c.p., così modificata l'originaria
imputazione ( artt. 81 cpv. e 530 c.p., "per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
indotto persone minori degli anni sedici a commettere atti di libidine; in particolare, per avere mostrato
giornali e videocassette a contenuto pornografico a (omissis) ed (omissis) ( rispettivamente di anni 15 e
12), nonché a (omissis), (omissis) e (omissis), inducendo le predette persone minori alla commissione di
atti di libidine. In Scena (BZ), nel marzo-aprile 1992. Con la recidiva".

Ricorre il Procuratore Generale presso la sezione distaccata della Corte di appello di Trento con sede in
Bolzano per l'annullamento della sentenza, deducendo:

Violazione  del 'art. 491 co. 2 c.p.p., per l'abusivo inserimento nel fascicolo del dibattimento
dell'informativa di reato dei Carabinieri (ved.ff.13-14), con conseguente danno per l'imputato a causa della
''descrizione estremamente negativa" di lui, contenuta nell'informativa medesima, sulla quale, peraltro, non
è stato sentito neppure il rapportante R. G..

Violazione dell'art.15 co. 4 D.P.R. 574/88 e dell'art.109 co. 2 e 3 c.p.p.,   per mancato avviso ai testi di
madrelingua tedesca della facoltà di usare nel rendere la testimonianza, la lingua tedesca, per la mancata
nomina dell'interprete e per l'omessa doppia verbalizzazione, prevista a  pena di nullità.

Violazione dell'art.56 c.p., per avere, la Corte di appello, ritenuto erroneamente realizzato, nella
fattispecie, il tentativo di corruzione di minorenni, che, essendo reato di pericolo, non ammette la figura
del tentativo, quanto meno nella realtà dei fatti accertati nel caso concreto.

Violazione dell'art. 192 co. 1 e 2 c.p.p. e art. 120 c.p..
Con tale motivo il ricorrente denuncia, in buona sostanza, il vizio di cui all'art.606 co. 1 lett.e) c.p.p.
(e, se mal non si comprende, anche quello di cui alla lettera c), per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, sia con riguardo alla ritenuta ed affermata responsabilità dell'imputato, nonostante la carenza
di prove a suo carico, sia in relazione alla errata configurazione del reato in ordine al quale lo stesso è
stato, poi, condannato, nonché alla procedibilità dell'azione penale, indicando dettagliatamente gli
elementi e le circostanze di fatto e le emergenze  processuali da cui dovrebbe dedursi  l'esistenza del
vizio denunciato (o dei vizi denunciati).

Violazione dell'art 606 quinquies c.p.,  per avere, la Corte territoriale, pronunciato la condanna
dell'imputato sull'errato presupposto che fossero stati da lui compiuti "atti sessuali" o, meglio, atti
idonei e diretti  in modo non equivoco a commettere atti sessuali, mentre tutto ciò non è risultato
assolutamente provato; come parimenti è rimasto del tutto indimostrato il fine, richiesto dalla legge per la
realizzazione del reato in questione, di fare assistere i minori di anni quattordici a tali pretesi atti.

"I motivi esposti dimostrano - secondo il ricorrente - che la sentenza de qua dev'essere cassata, al fine di
consentire una rilettura più corretta e ponderata delle risultanze probatorie e con esclusione di tutto ciò
che è stato illegalmente acquisito o non risulta coperto dal capo di accusa".

Ricorre anche l'imputato, deducendo:

1) Violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., con riferimento agli artt.521 e 522 c.p.p., per
violazione della regola della correlazione tra sentenza ed accusa, essendo stata pronunciata condanna per
fatti ritenuti in sentenza diversi da quelli contestati (ved. capo d'imputazione).

2) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in riferimento agli artt. l 92 e l 95 c.p.p., per manifesta
illogicità della motivazione e travisamento del fatto risultanti dal testo della sentenza,   in relazione
alle circostanze, date per provate in sentenza, ma non riferite da alcun teste, che il P. avrebbe mostrato
ai minori giornali e riviste pornografiche o avrebbe commesso atti qualificabili come atti di libidine; e,
inoltre, per la ritenuta attendibilità delle testimonianze de relato, piuttosto che di quelle dirette, che
escludevano la sussistenza dei fatti addebitati al prevenuto.

3) Violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 530-
609 quinquies e  56 c.p.  nonché per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione,. in relazione alla
errata valutazione dei fatti ed all'altrettanto erroneo convincimento, espresso dai giudici in sentenza, che
gli stessi integrassero la violazione di legge contestata, sia secondo la previsione dell'abrogato art. 530
sia per il vigente art. 609 quinquies c.p., ed in relazione, altresì, alla ritenuta sussistenza
dell'elemento psicologico del reato, consistente, per il disposto di tale ultima norma, nel dolo specifico
per cui gli atti sessuali devono essere compiuti " al fine di far assistere i minori", che nel caso in esame
è del tutto assente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fondatezza dei motivi di merito dei ricorsi del P.G. e dell'imputato, che conducono all'annullamento
senza rinvio dell'impugnata sentenza, consente, da un lato, la trattazione unitaria degli stessi e dispensa,
dall'altro, questa Corte dall'esame dei residui motivi, con i quali si è prospettata, soprattutto dal P.G.,
violazione di norme processuali, non comportanti, peraltro, nullità di atti del giudizio capace di
riverberarsi sulle sentenze.

Ciò premesso, si osserva che, stando ai fatti addebitati all'imputato quali si leggono nel capo
d'imputazione più sopra integralmente trascritto, deve escludersi che i fatti stessi integrino il reato
contestato, neppure sub specie di tentativo, come ritenuto dai giudici di merito; e ciò con riferimento sia
all'art. 530 c.p., all'epoca vigente, che all'art. 609 quinquies c.p., introdotto dall'art. 6 L. 15-2-1996
n. 66.

La Corte di appello, per pervenire alla conclusione che il fatto contestato all'imputato, vigente l'art. 530
c.p., potesse essere ricondotto sotto la previsione della nuova norma (art. 609 quinquies c.p. ora citato)
che punisce la corruzione di minorenni, e per affermare, quindi, la responsabilità del soggetto alla stregua
del disposto di siffatta norma - in ordine, peraltro, al reato tentato -, ha interpretato la stessa, nel
senso che " gli atti sessuali" che si compiono in presenza della persona minore al fine di farla assistere
possono identificarsi anche in quelli comunque "attinenti alla sfera sessuale"; inferendone, quindi, che gli
atti compiuti dal P. rientrano in tale categoria e possono, in definitiva, essere qualificati "atti
sessuali", con la conseguenza che, nella fattispecie, essi sono stati idonei, secondo quei giudici  "a
risvegliare nei minori desideri dei sensi ancora quiescenti, determinando negli stessi un turbamento
psichico, mostrando ai minori fotografie di parti del corpo che essi già consideravano, sia pure
inconsciamente con un senso di  pudore e riservatezza", tutto ciò facendo ''al fine fine di eccitare la
bramosia sessuale". E, pur non concretando, gli atti predetti, sempre secondo quei giudici, alcun gesto di
concupiscenza sul corpo proprio o altrui, "tuttavia avevano certamente in sé l'inequivoca idoneità a creare
le premesse di quello stato di pericolo che viene preso in considerazione quale elemento essenziale della
punibilità dei fatti sopra elencati". "Giustamente è stata ritenuta la sussistenza del tentativo", conclude
la sentenza impugnata.

A questo punto deve precisarsi, innanzitutto, che i fatti che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare
per trarne le conseguenze sul piano della loro eventuale sussunzione sotto la previsione dell'art. 609
quinquies c.p. e decidere, poi, in merito alla fondatezza dell'accusa, dovevano essere necessariamente, per
il rispetto delle regole stabilite dagli artt. 521 e 522  c.p.p., quelli descritti nel capo d'imputazione, e
non i fatti diversi, emersi dalle risultanze istruttorie e indicati a pag. 6  della sentenza, sui quali
sembra invece,  quei giudici si siano effettivamente pronunciati.

Ciò precisato, deve escludersi che i fatti medesimi, cioè quelli enunciati nel capo d'imputazione, possano
integrare gli estremi del reato, anche soltanto tentato, nella configurazione che ne dà ora l'art. 609
quinquies c.p., di corruzione di minorenni (e neppure, è il caso di dire, nella configurazione che ne dava
l'abrogato art. 530 c.p.), non ritenendosi che con l'attività attribuita al prevenuto, "di avere mostrato
giornali e videocassette a contenuto pornografico ai minori", egli abbia compiuto "atti sessuali", (o atti
di libidine, ex art. 530 abrog.), e ciò allo scopo di farvi assistere questi ultimi.

Esula, infatti, la predetta condotta dal concetto e dal significato di "atto sessuale", che deve
necessariamente concretizzarsi in un'attività fisica che coinvolga in qualche modo direttamente gli organi
sessuali, maschile o femminile, con il proposito, nell'ipotesi di reato che qui interessa, di farvi
assistere i minori per suscitare in loro eccitazione dei sensi ed insane - per la loro età - voglie, che
essi, proprio a causa della non ancora raggiunta maturità fisica e psichica, non sono in grado di
controllare e dominare. E deve escludersi anche - per quel che può ancora qui interessare, posto che la
Corte di appello, a quanto pare, ha esaminato e valutato i fatti ai fini del loro eventuale inquadramento
nella nuova figura di reato come delineata dall'art. 609 quinquies c.p. - che con la medesima condotta il
prevenuto abbia compiuto atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, che
erano richiesti dall'abrogato art. 530 c.p., perché potesse realizzarsi la corruzione di minorenni, atteso
che, secondo la giurisprudenza formatasi in proposito, era pur sempre necessario, a tal fine, che fosse
compiuto un "atto sessuale", intendendosi per tale qualunque atto diverso dalla  congiunzione carnale,
suscettivo di dare sfogo alla  concupiscenza, anche in modo non completo, e di durata brevissima ed idoneo,
inoltre, ad essere percepito dal minore con un senso di turbamento psichico e con la consapevolezza, anche
se vaga e  indistinta che esso interessava la sfera intima del sesso e del pudore (Cass. Sez.III, 19-1-1984
n. 515; 12-3-1985 n. 2358).

Deve concludersi, pertanto, che ferma  restando la contestazione come riportata nel capo d'imputazione - ma
la conclusione non cambierebbe,  anche se i fatti addebitabili al prevenuto fossero, quelli emersi dalle
risultanze istruttorie e riferiti in sentenza, che parimenti non potrebbero essere qualificati come "atti
sessuali", nell'accezione più sopra chiarita -, la condotta del P. non ha integrato il reato addebitatogli -
non essendo stata fornita, tra l'altro, alcuna motivazione circa la ricorrenza dell'elemento psicologico
proprio del reato in questione, che si qualifica come dolo specifico -, e, pertanto, la sentenza impugnata
va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte annulla senza rinvio la sentenza imputata perché il fatto non costituisce reato.

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