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LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DAL POSTO DI LAVORO DI UN NOTEVOLE
NUMERO DI TELEFONATE PERSONALI INTERURBANE DI LUNGA DURATA.

(Cassazione - Sezione Lavoro -  Sent. n. 3386/99 - Presidente   Delli Priscoli M. - Relatore Stile P. )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.5 1995 C. N. conveniva dinanzi alla Pretura di Torino, sezione distaccata di
Rivarolo Canavese, la Italtest S.r.l. esponendo di avere lavorato alle dipendenze di questa in qualità di
operaia addetta al magazzino presso lo stabilimento di Volpiano dal 31.12.1984 al 3.4.1995, data in cui era
stata licenziata con l'addebito di avere effettuato una lunga serie di telefonate interurbane durante
l'orario di lavoro nel periodo dicembre 1994 gennaio 1995 a Roma, Sassari e Nuoro.

Aggiungeva che i numeri telefonici di destinazione delle chiamate appartenevano effettivamente a suoi
parenti, ma che nel mese di luglio 1994 le era stata sottratta dalla borsa un'agenda telefonica ed inoltre
che l'apparecchio telefonico, da cui erano state effettuate le chiamate, si trovava nel reparto magazzino a
disposizione di numerose persone e che spesso le era accaduto di vedere la cornetta di tale apparecchio
sganciata.

La ricorrente negava dunque di avere effettuato le contestate telefonate e sosteneva che la sua attività di
rappresentante sindacale aziendale della CISL era sempre stata ostacolata dai superiori e aveva anche
incontrato l'ostilità di alcuni colleghi di lavoro; pertanto il licenziamento intimatole il 3.4.1995 per
giusta causa era nullo, illegittimo e inefficace e costituiva, comunque, una sanzione sproporzionata in
relazione ai fatti addebitati, che pure venivano contestati.

La C. concludeva quindi chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.

La Italtest si costituiva e contestava la domanda chiedendone il rigetto.

Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, interrogate le parti ed escussi alcuni testimoni,
il Pretore, con sentenza del 28 9.1995, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato alla
ricorrente, ordinandone l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la Italtest al
risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali in favore della C..

Avverso tale decisione proponeva appello la società con ricorso depositato il 13.12.1995, chiedendo
dichiararsi legittimo il licenziamento per giusta causa ed in subordine convertirsi lo stesso in
licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in ogni caso dichiararsi tenuta e condannarsi la C. alla
restituzione delle somme eventualmente pagate dalla Italtest S.r.l. in conseguenza dell'impugnata sentenza,
con gli interessi dal giorno del percepimento e con il favore delle spese.

Si costituiva la C. insistendo nella conferma della impugnata decisione.

Con sentenza del 24.10-18.12.1996 l'adito Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello, rigettava le
domande avanzate da C. N. con il ricorso introduttivo e dichiarava compensate fra le parti le spese di
entrambi i gradi del giudizio.

Osservava il Tribunale che dalle risultanze istruttorie era emerso che la C., dopo avere inizialmente negato
di avere fatto le telefonate contestatele, in un, secondo momento, solo dopo aver sentito le dichiarazioni
rese dai testimoni escussi dal Pretore, aveva ammesso di avere effettuato una serie di telefonate -
indicandone i relativi numeri - a propri familiari, tra cui la madre abitante a Nuoro. una sorella abitante
a Roma, un fratello abitante a Roma, un'altra sorella abitante a Nuoro ed infine ad altre due sorelle, di
cui una residente a Sassari, delle quali non specificava i numeri telefonici.

Precisava che, in base ai tabulati Telecom, prodotti in giudizio, relativi al periodo compreso fra il mese
di dicembre 1994 ed il mese di marzo 1995, risultavano effettuate dalla sede della società Italtest ben 33
chiamate telefoniche ai suddetti numeri di telefono, che la C. espressamente ammetteva di avere effettuate
dal posto di lavoro; che la maggior parte di tali telefonate risultava effettuata in ore mattutine, quando
notoriamente le tariffe sono più elevate, che la durata delle conversazioni in alcuni casi era
considerevole: quindici, venti minuti ed anche oltre, che risultavano poi effettuate, sempre in base ai
tabulati Telecom, numerose altre telefonate a Sassari e a Roma.

Il Tribunale riteneva quindi che, anche limitando l'indagine al periodo cointestato (12 dicembre 1994 - 25
gennaio 1995), il comportamento della C., oltre a provocare alla propria datrice di lavoro un danno di "una
certa consistenza", ne aveva irrimediabilmente inficiato il rapporto fiduciario, sì da giustificare
l'intimato licenziamento per giusta causa.

Ricorre per cassazione C. N. sulla base di due motivi.

Resiste la Italtest con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ed omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione
all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando che il Tribunale, nell'impugnata sentenza, avrebbe più volte
contraddittoriamente motivato in ordine alle risultanze istruttorie; ciò in quanto:

a) aveva ritenuto che il comportamento contestato alla ricorrente fosse comunque rilevante poiché
comportante un grave danno economico all'azienda sia come costo delle telefonate che come tempo sottratto
dalla lavoratrice alle mansioni cui la stessa era addetta, nonostante fosse emerso dalla prova per testi e
documentale che non tutte le telefonate contestate erano da attribuirsi alla lavoratrice e che quelle dalla
stessa effettuate furono fatte per motivi contingenti quale il cattivo stato di salute della madre;

b) rapportando il tempo delle telefonate al danno - ritenuto rilevante - per la mancata esecuzione da parte
di essa C. delle proprie mansioni nel magazzino, si sarebbe dovuto considerare la circostanza che mai
l'azienda si era lamentata del suo rendimento ed efficienza nell'espletamento delle proprie mansioni di
addetta al magazzino;

c) ritenendo il comportamento della ricorrente talmente lesivo del vincolo fiduciario che lega le parti nel
rapporto di lavoro, da giustificare il licenziamento per giusta causa, si sarebbe dovuto tener conto che la
stessa, in anni di lavoro, non aveva mai suscitato lagnanze o rimostranze dell'azienda;

d) limitando l'indagine al solo periodo di cui alla lettera di contestazione dell'addebito del 23.3.1995
cioè a 22 telefonate, non si faceva altro che rispettare la regola secondo cui il lavoratore deve difendersi
solo sui fatti contestatigli;

e) l'espresso convincimento, secondo cui la C. avrebbe negato di aver fatto le telefonate di cui al tabulato
sino al momento in cui le risultanze delle prove testimoniali non l'avevano costretta a confessare, non
teneva conto che la stessa, già durante il tentativo di conciliazione in sede sindacale, aveva ammesso il
compimento di un certo numero di telefonate, che però non coincidevano affatto con il ben più ponderoso
numero di telefonate attribuitele.

Trattasi di censure di merito, in parte inammissibili in questa sede, ed in parte infondate.

Invero, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5
c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, non può invece consistere
in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata
norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la
valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio
convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere,
tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.S.U. 17
giugno 1998 n.5802).

Più specificamente, poi, con riguardo alla fattispecie del licenziamento per giusta causa, la valutazione
della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti
non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità
del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche
mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo
verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo (Cass. 2 febbraio
1998 n.1016).

A tali criteri si è attenuto il Tribunale, allorché ha ritenuto configurabile nella fattispecie "una grave
lesione del rapporto fiduciario", avendo la C. approfittato della sua posizione di addetta al magazzino, che
la sottraeva di fatto ad un controllo diretto da parte dei suoi superiori, per effettuare dal posto di
lavoro un gran numero di telefonate personali interurbane, anche di durata considerevole e quindi non
giustificate, data la loro intensità ed abitualità, da esigenze contingenti riconducibili ai problemi di
salute della madre.

L'abuso, peraltro - a parere del Giudice d'appello - era da considerarsi ancora più censurabile, ove si
fosse tenuto presente che, come emerso dalle risultanze istruttorie, presso l'Italtel era consentito ai
dipendenti un uso limitato del telefono per motivi personali; circostanza questa che, contrariamente
all'opinione espressa dal Pretore, non giustificava affatto il comportamento della C. ma, anzi, lo aggravava
proprio perché la disponibilità e la tolleranza dimostrate dal datore di lavoro rendevano ancora più sleale
la condotta del dipendente che, approfittando della situazione, violava la fiducia riposta nei suoi
confronti.

Ma il Tribunale con notevole scrupolo ha anche osservato che la lesione del rapporto fiduciario non appariva
per nulla attenuata dal fatto che la C. non occupava una posizione di particolare rilievo nell'ambito
dell'azienda, in quanto la stessa, quale addetta al magazzino, godeva di una certa autonomia nello
svolgimento delle proprie mansioni, mentre irrilevante appariva la circostanza che non avesse precedenti
disciplinari, tenuto conto che il comportamento dalla stessa posto in essere non consisteva in un singolo
episodio, bensì in una condotta abituale e protratta nel tempo.

In questo contesto valutativo assume un significato del tutto marginale - come del resto chiarito dallo
stesso Tribunale, richiamando l'orientamento di questa Corte (Cass. 17 giugno 1991 n.6814) - l'entità, in
se, del pregiudizio economico subito dall'azienda per effetto del comportamento della C., rilevando invece
l'idoneità di questo a produrre un pregiudizio potenziale per se stesso valutabile nell'ambito della natura
fiduciaria del rapporto.

La sentenza impugnata, nel dare riscontro alle censure avanzate dalla Italtest in sede di appello, ha poi
posto in evidenza - ma senza attribuire alla circostanza rilievo alcuno in ordine alla già operata
valutazione della condotta della C. -, la violazione dei doveri di cui all'art.88 c.p.c., laddove in primo
grado la lavoratrice, interrogata dal Pretore all'udienza del 13 luglio 1995 aveva recisamente negato di
avere effettuato le telefonate che le erano state contestate e, solo dopo avere sentito le dichiarazioni dei
testi Usai e De Vecchi, i quali avevano riferito in merito alle sue ammissioni in sede di incontro
sindacale, all'udienza. del 27 luglio 1995, si, era decisa a riconoscere di avere effettuato parte delle
telefonate.

Anche sotto tale profilo - contrariamente alla specifica censura mossa dalla ricorrente nell'ambito del
motivo in esame - il Giudice d'appello ha, dunque, fornito congrua motivazione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge in ordine alla
interpretazione di risultanze istruttorie ed illogicità della motivazione alla luce del CCNL e delle norme
inerenti alla disciplina sul posto di lavoro.

Più precisamente la C. lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di graduare gli apprezzamenti derivati dalle
prove rese in primo grado correlandoli con le norme del CCNL ove è regolata la materia delle sanzioni
disciplinari.

La censura non può trovare accoglimento se si considera per un verso che non risulta che la questione sia
stata sottoposta in detti termini al Giudice d'appello e, per altro verso che il giudizio di proporzionalità
tra il fatto addebitato al lavoratore e il relativo licenziamento in tronco per giusta causa è riservata al
giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in
sede di legittimità ( Cass. 9.8.1995 n.8734).

Nella specie, il Tribunale ha fornito ampia e congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a base delle
proprie conclusioni.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.

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