www.infoius.it


DISCONOSCIMENTO  DI PATERNITA' DEL BAMBINO NATO DA FECONDAZIONE ARTIFICIALE ETEROLOGA CON IL CONSENSO DEL
MARITO

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 2315/99 - Presidente A. Rocchi - Relatore G. Graziadei )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L. A., con citazione del 13 febbraio 1986, ha chiesto al Tribunale di Cremona pronuncia di disconoscimento
della sua qualità di padre del minore (omissis) , nato il 13 novembre 1985 dalla moglie L. P. in costanza di
matrimonio contratto con rito concordatario il 10 agosto 1980; ha dedotto che il concepimento del bambino
non era ascrivibile a lui stesso, affetto da impotenza di generare, ma era stato provocato da inseminazione
artificiale, cui si era sottoposta la moglie con seme di donatore sconosciuto.

Si è opposta a tale pretesa la P., sostenendo che l'azione trovava ostacolo nel consenso prestato dal marito
a detta inseminazione, e comunque nel decorso di oltre un anno da quando il relativo intervento era stato
praticato alla presenza del marito stesso; in via subordinata, nell'eventualità dell'accoglimento della
domanda, ha chiesto che l'A. venisse condannato al ristoro dei danni morali e materiali arrecati con la sua
incoerente condotta

L'avv. Giovanni Bigodini, nominato curatore speciale del minore, ha fatto proprie le posizioni difensive
della P., e, in caso di pronuncia di disconoscimento, ha chiesto che si affermasse il diritto del minore
medesimo di conoscere l'identità del donatore del seme.

Alla causa è stata riunito il giudizio promosso dalla P., dinanzi allo stesso Tribunale, con citazione del
22 febbraio 1986, al fine di ottenere declaratoria di nullità del matrimonio, per vizio del consenso
rappresentato da errore sulle qualità personali dell'A..

Il Tribunale, con sentenza resa nel febbraio 1994, ha accolto tanto la domanda di disconoscimento di
paternità, ritenendola tempestiva e fondata sulla scorta delle previsioni dell'art. 235 primo comma n. 2
cod. civ., quanto la domanda di nullità del matrimonio; ha inoltre respinto la pretesa risarcitoria della P.
e dichiarato inammissibile l'ulteriore istanza del Curatore.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 10 maggio/14 giugno 1995, ha condiviso le statuizioni del
Tribunale.

A confutazione dei motivi di gravame formulati dalla P., la Corte di Brescia ha fra l'altro osservato:

- che la disciplina dell'inseminazione artificiale eterologa va desunta dai principi della filiazione, non
da quelli dell'adozione, integrando un atto procreativo in senso proprio, ancorché disancorato da affettivo
e fisiologico rapporto fra uomo e donna;

- che la concertata decisione dei coniugi di ricorrere a tale pratica medico-chirurgica, per avere un figlio
avvalendosi del seme messo a disposizione da un donatore anonimo, non è assimilabile all'accordo diretto ad
adottare un minore in stato d'abbandono, né quindi giustifica l'utilizzazione delle regole proprie
dell'adozione cosiddetta legittimante;

- che la facoltà del marito, in condizione d'impotenza, di disconoscere come figlio il bambino generato
dalla moglie con detto apporto esterno discende dalla puntuale riconducibilità della vicenda nelle
disposizioni dell'art. 235 primo comma n. 2 cod. civ., che sono al riguardo rimaste ferme dopo la
riformulazione introdotta dall'art. 93 della legge 19 maggio 1975 n. 151, e che rispondono ad un'esigenza di
prevalenza del favor veritatis sul favor legitimitatis;

- che il consenso del marito alla fecondazione artificiale della moglie (nella specie prestato) non
costituisce fatto impeditivo del successivo disconoscimento, dato che sono indisponibili le azioni attinenti
allo stato della persona, e che dunque il diritto di chiedere il disconoscimento stesso (del resto spettante
anche alla madre ed al figlio) non può venir meno in relazione a pregressi comportamenti di tipo abdicativo;

- che il dovere del marito di tenere contegni coerenti, le irreversibili conseguenze prodotte dal suo
iniziale assenso e l'irrinunciabile collegamento dell'atto procreativo con la responsabilità di entrambi i
coniugi non erano valorizzabili, come invece sostenuto dalla P. e dal Pubblico ministero, per intaccare il
criterio dell'indisponibilità delle azioni inerenti allo status della persona, mancando in proposito un
aggancio nella vigente nominativa, e così restavano sul piano di apprezzamenti morali, non decisivi, pure se
diffusi e comuni anche all'etica laica;

- che l'attribuzione a1 marito del diritto di disconoscere come figlio il nato per inseminazione eterologa
non implica dubbi sulla legittimità costituzionale del predetto art. 235 cod. civ., né sotto l'aspetto
dell'asserita violazione dell'uguaglianza dei coniugi, alla luce dell'abilitazione di entrambi al
disconoscimento stesso, né sotto il profilo dell'addotta disparità di trattamento del frutto
dell'inseminazione rispetto al figlio concepito dalla moglie con adulterio, in ragione dell'oggettiva
diversità delle relative situazioni;

- che l'affermazione del Tribunale sulla tempestività dell'azione, essendo basata sul duplice rilievo della
computabilità del termine annuale di cui all'art. 244 cod. Civ. a far tempo dalla nascita e della sua
osservanza nel caso concreto anche in ipotesi di decorso dal giorno dell'inseminazione, non era stata
efficacemente inespugnata dalla P., il cui gravame aveva contestato solo la prima di dette autonome rationes
decidendi;

- che la non qualificabilità come comportamento illecito della revoca da parte dell'A. del consenso
originariamente prestato all'inseminazione assistita di per sé elideva i presupposti della domanda di
risarcimento del danno;

- che il quesito dell'idoneità dell'iniziale consenso del marito a determinare il suo dovere di concorrente
nel mantenimento del minore non era esaminabile, per la novità in appello, tenendosi conto che le richieste
patrimoniali a carico dell'A. erano state basate in primo grado solo sulla deduzione di fatto illecito.

La P., con ricorso notificato il 20 novembre 1995, ed il Curatore del minore, con ricorso notificato il 23
dicembre 1995, hanno chiesto la cassazione della sentenza d'appello, formulando quattro censure di contenuto
sostanzialmente analogo.

L'A. ha replicato al ricorso della moglie con controricorso.

Con riferimento all'udienza di discussione fissata per il 18 settembre 1997 entrambi i coniugi hanno
presentato memorie illustrative.

In detta data la decisione sui ricorsi è stata rinviata, per l'opportunità di attendere l'esito del giudizio
incidentale sulla legittimità costituzionale dell'art. 235 cod. civ., nella parte in cui accorda l'azione di
disconoscimento della paternità al marito che affetto da impotenza abbia dato il proprio consenso
all'inseminazione eterologa della moglie; giudizio promosso dal Tribunale di Napoli (con ordinanza del 14
marzo 1997) per prospettato contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 347 del 26 settembre 1998, ha dichiarato inammissibile l'indicata
questione.

Per la pronuncia sui ricorsi è stata quindi fissata l'odierna udienza.

La P. e l'A. hanno depositato ulteriori memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..

Con i primi tre motivi di entrambi i ricorsi s'insiste nell'affermare che il consenso prestato dal marito,
in condizione di impotentia generandi, per la "filiazione biochimica da datore sconosciuto", non è
revocabile, quantomeno a seguito del concepimento della moglie, e costituisce ostacolo al disconoscimento.

A sostegno di tale assunto si torna a considerare che l'art. 235 cod. civ., dettato per tutelare il marito a
fronte di nascita ascrivibile alla relazione sessuale della moglie con un terzo, non può trovare
applicazione nell'inseminazione artificiale, voluta e realizzata di comune accordo, trattandosi di una
scelta non vietata, consentita dall'evoluzione della scienza accettabile anche moralmente, ed idonea alla
costituzione di un cosciente rapporto di "filiazione civile", cui deve conferirsi cittadinanza e dignità
pari a quello di filiazione naturale.

L 'inapplicabilità della citata norma, ad avviso dei ricorrenti, esige il riferimento in via analogica alle
regole dell'adozione, le quali non ammettono che i coniugi istanti, dopo il provvedimento giudiziale che
disponga l'adozione medesima, rivedano o mutino il proposito in precedenza espresso.

La diversa soluzione seguita dalla Corte di Brescia non sottrarrebbe l'art. 235 cod. civ. a sospetti
d'illegittimità costituzionale, per l'arbitraria disparità di trattamento che si verificherebbe fra il
figlio adulterino ed il figlio artificialmente concepito, con la condanna esclusivamente del secondo
all'impossibilità di accertare il padre naturale (dopo la perdita del padre "presunto"), nonché fra i due
coniugi, dato che soltanto la moglie rimarrebbe irretrattabilmente vincolata agli effetti di quanto in
precedenza concordato con il marito, non potendo dismettere il proprio ruolo di madre.

Il quarto motivo, di natura subordinata, è inerente ai riflessi economici del disconoscimento, ove
consentito.

La tesi sviluppata in via principale dalla P. e dal Curatore è fondata, sulla scorta e nei limiti delle
osservazioni appresso svolte.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 347 del 26 settembre 1998, ha dichiarato inammissibile,
perché irrilevante, la questione sollevata dal Tribunale di Napoli, affermando che la norma denunciata, in
quanto "riguarda esclusivamente la generazione che segua ad un rapporto adulterino", non disciplina quella
sostanzialmente diversa del figlio nato da fecondazione assistita.

Tale enunciato è da condividersi, nel senso di negare che la normativa del disconoscimento di paternità ex
art. 235 cod. civ. sia direttamente riferibile al caso d'inseminazione artificiale oggetto della
controversia.

Detto art. 235, nel testo iniziale, è stato approvato in un'epoca in cui il fatto procreativo esigeva
indefettibilmente il rapporto carnale fra uomo e donna, e, quindi, se si verificava nel corso del vincolo
coniugale, ma senza la partecipazione del marito, era necessariamente imputabile all'adulterio della moglie,
con violazione del dovere di fedeltà.

L'elencazione, in quell'originario testo, dei tassativi casi di attribuzione al marito dell'azione di
disconoscimento si appalesa del tutto in linea con la situazione del tempo della formulazione della norma
codicistica, sia quando si contemplano ipotesi di consistente sospetto di concepimento del figlio per
comportamenti infedeli della moglie (con l'ammissione del marito ad ampia dimostrazione negativa della
paternità), quali l'adulterio e l'occultamento della gravidanza e della nascita, sia quando si contemplano
ipotesi di presuntiva riferibilità del concepimento medesimo a relazione extraconiugale, quali il difetto di
coabitazione e la impotentia generandi o coeundi del marito.

Alla data della rifonda del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, era già stata
"scoperta" ed era in atto la fecondazione dell'ovulo della donna in forma assistita, senza rapporto
sessuale, con intervento chirurgico costituito dall'introduzione di seme maschile, nella duplice forma
dell'inseminazione omologa od eterologa, a seconda che ci si avvalga dello sperma del marito o di un terzo
donatore.

Nonostante la diffusione nuova pratica, prevalentemente utilizzata al fine di assicurare un figlio alla
coppia sterile per impotenza del marito, nonostante il vivace dibattito insorto sulla liceità di essa (anche
sotto l'aspetto morale), e le sollecitazioni emerse nel corso dei lavori parlamentari (fra l'altro, con la
proposta governativa di negare il disconoscimento della paternità al marito consenziente), l'art. 93 della
legge del 1975, nel riscrivere l'art. 235 cod. civ., non è andato oltre una revisione terminologica ed
un'opportuna unificazione delle ipotesi in cui sia mancata la coabitazione dei coniugi, mentre ha nella
sostanza mantenuto ferma detta elencazione tassativa, continuando in particolare ad autorizzare il
disconoscimento per impotenza del marito in entrambe le manifestazioni dell'impotenza stessa dinanzi
ricordate.

In questa riformulazione "conservativa" non può essere colto l'intento del legislatore di non occuparsi
esplicitamente della fecondazione artificiale (così evitando di prendere posizione sul dibattito in corso)
nel presupposto dell'applicabilità ad essa de plano delle disposizioni sul disconoscimento della paternità.

A tale risultato ermeneutico è d'impedimento la circostanza che   l'inseminazione artificiale non è
adulterio della moglie, esprimendo anzi un progetto di maternità basato proprio sul rifiuto di ricorrere
all'infedeltà coniugale per procreare; può trovare movente nell'incapacità del marito, ma non
necessariamente si correla alla stessa, essendo riferibile anche a ragioni diverse, quali l'età o le
condizioni di salute del marito medesimo, con i connessi rischi di trasmissioni genetiche sfavorevoli.

Peraltro, la tesi dell'implicita inclusione della fecondazione assistita nel caso dell'impotenza del marito
è contrastata dal rilievo che la norma a quest'ultima inerente, cioè il n. 2 del primo comma dell'art. 235
cod. civ., comprende anche la sola impotenza al coito; la tesi medesima, in carenza di una disciplina che
differenzi le due ipotesi d'inseminazione, approderebbe all'aberrante risultato, sicuramente non in linea
con lo spirito della riforma del 1975, di permettere il disconoscimento pure del figlio nato con il seme del
marito affetto da detto tipo d'impotenza (inseminazione omologa), e quindi di negare la condizione di figlio
legittimo proprio a chi sia per scientifica certezza fiotto della coppia.

Acclaratosi che l'inseminazione, globalmente intesa, non rientra in via immediata e diretta nelle previsioni
dell'art. 235 nuovo testo cod. civ., e così esclusosi che il silenzio della riforma del 1975 sia fondato
sulla sottintesa premessa dell'attitudine di quelle previsioni a · disciplinare in modo completo il
sopravvenuto ritrovato della medicina, resta da vedere se la fecondazione assistita di tipo eterologo, che
usufruisce del seme altrui e che è caratterizzata da censura (con pari rigore scientifico) della non
imputabilità del concepimento al marito, possa ricadere, ove effettuata (come pacificamente nella specie)
con il preventivo, libero e valido consenso del marito, nell'ambito del disconoscimento per impotenza, sulla
scorta di un'interpretazione estensiva o di un'applicazione analogica di detto n. 2 del primo comma
dell'art. 235 cod civ. oltre i casi espressamente regolati.

Tale interpretazione od applicazione, come puntualmente avvertito dalla Corte Costituzionale con la
menzionata sentenza del 1998, postula per non tradursi in un'arbitraria supplenza in compiti riservati al
legislatore, la "omogeneità di elementi essenziali e la identità di ratio".

Detti presupposti, salvo il quesito della loro eventuale individuabilità rispetto all'inseminazione
eterologa che la moglie abbia praticato all'insaputa del marito, o contro la sua volontà, o con un suo
consenso invalido (problematica estranea al tema della causa), non sono ravvisabili quando l'inseminazione
stessa sia stata concordata dai coniugi con decisioni convergenti e consapevoli.

A questa affermazione inducono la natura dell'azione di disconoscimento, la consistenza degli interessi alla
cui protezione essa è rivolta, i precetti degli artt. 2, 30 e 31 della Costituzione, ed i canoni generali
dell'ordinamento sul dovere di lealtà nei rapporti intersoggettivi.

Sotto il primo di detti profili, va osservato che la domanda di disconoscimento, indirizzata a privare il
figlio concepito durante i1 matrimonio della presuntiva condizione di frutto legittimo di entrambi i
coniugi, per il tramite della dimostrazione di specifici fatti idonei ad evidenziarne la non rispondenza a
realtà, integra azione di accertamento di tipo costitutivo, in quanto configura esercizio del diritto
potestativo di ottenere dal giudice una pronuncia che modifichi la situazione giuridica in atto, rimuovendo
con effetti retroattivi uno status che sussiste e persiste fino a che la domanda stessa non sia proposta ed
accolta.

L'azione di accertamento costitutivo, in assenza di una diversa (ed eccezionale) previsione, non può
spettare proprio al soggetto che abbia posto in essere o concorso a porre in essere, con atti o
comportamenti non vietati dalla legge, la situazione giuridica per la cui modificazione

è apprestata.

Il principio è espressione del criterio generale secondo cui l'azione è strumento di tutela di posizioni
soggettive (art. 24 della Costituzione), cioè mezzo per reagire contro un'aggressione in corso o potenziale
da altri commessa o minacciata; l'azione medesima, ove fosse attribuita per rimuovere o modificare
giudizialmente un rapporto, al soggetto che lo ha liberamente determinato, si tradurrebbe in un'iniziativa
contro lo stesso titolare, non conosciuta dall'ordinamento, e comunque estranea al diritto di difesa, quando
non venga in discussione la validità dell'atto volitivo.

La regola trova numerose esplicitazioni nel campo dei rapporti patrimoniali (basta ricordare le disposizioni
degli artt. 1441, 1447 e 1453 cod. civ. in tema di annullamento, rescissione o risoluzione del contratto),
ma deve considerarsi immanente anche nel settore dei diritti personali ed indisponibili, potendosi chiedere
al giudice l'accertamento dell'esistenza dei diritti stessi e la rimozione degli effetti di atti di
disposizione viziati, non il mutamento dell'assetto in precedenza provocato con atti o comportamenti
permessi dall'ordinamento.

L'indisponibilità dei diritti inerenti alla persona, in altre parole, rende insensibili le azioni previste a
loro tutela a fronte di scelte abdicative non consentite, non di scelte legittime, di contenuto tale da
elidere i presupposti e le basi logiche dell'insorgenza delle azioni stesse.

In relazione al secondo profilo, quello riguardante gli interessi protetti, va rilevato che l'azione di
disconoscimento della paternità compete al marito, alla madre ed al figlio, cioè ai tre protagonisti della
vicenda procreativa ricadente nella presunzione di legittimità ancorata al dato temporale del concepimento
durante il matrimonio; non spetta a terzi, e nemmeno al pubblico ministero.

Tale ristretto ambito di titolarità dell'azione, coordinato con la tassatività dei casi in cui è
esercitabile e con i brevi termini di decadenza all'uopo stabiliti (art. 244 cod. civ.), indica che la
preferenza e prevalenza della realtà sulla presunzione non sono incondizionate, non rispondono ad
un'esigenza pubblicistica, ma mirano a difendere esclusivamente le posizioni di quei soggetti, ai quali
soltanto è demandata la valutazione comparativa delle due situazioni in conflitto e la decisione di optare
per l'una o l'altra, facendo emergere la verità, ovvero mantenendo la fictio iuris della paternità presunta.

Il marito, concordando ed attuando con la moglie la fecondazione eterologa, effettua e consuma detta
valutazione e detta opzione.

Un successivo ripensamento, a prescindere da apprezzamenti di ordine etico, difetta della ratio su cui si
fonda l'azione di disconoscimento, purché rinnega una scelta già espressa con l'assunzione di una paternità
presunta nonostante la piena contezza della sua non rispondenza alla paternità biologica.

Detto ripensamento, del resto, ove ammissibile, sfuggirebbe a limitazioni, e dunque tradirebbe le finalità
per le quali il disconoscimento è contemplato, perché assegnerebbe al marito un quid pluris rispetto
all'alternativa sopra evidenziata, vale a dire l'anomala licenza di rivedere la propria anteriore decisione,
anche se siano rimasti fermi tutti i dati a suo tempo noti ed apprezzati, ovvero siano sopravvenute
circostanze non certo meritevoli di tutela in pregiudizio del bambino già nato (quali il dissidio con il
coniuge, il superamento dell'impotenza, o l'insoddisfazione per il frutto dell 'inseminazione).

Se il parametro della predominanza del favor veritatis dovesse avere forza tale da permettere al marito un
contegno "ondivago", con l'esercizio dell'azione di disconoscimento anche dopo una meditata (e probabilmente
sofferta) decisione di aderire all'intento della moglie di praticare la fecondazione assistita, si dovrebbe
pervenire, in via generale, ad ammettere la rivedibilità di ogni scelta, solo perché divergente dalla
realtà, consentendo ad esempio pure la possibilità del marito, vittorioso nel giudizio di disconoscimento,
di rivendicare successivamente la qualità di padre del minore in precedenza disconosciuto, deducendo e
dimostrando fatti contrari a quelli anteriormente allegati; l'illogicità di tale risultato conferma che
l'azione di disconoscimento non può competere solo perché vi sia una verità difforme dalla presunzione
legale, richiedendosi la concorrente presenza delle specifiche circostanze fattuali delineate dall'art. 235
cod. civ. e delle esigenze e finalità in funzione delle quali le circostanze stesse si appalesano
giustificative della rimozione dello status determinato da quella presunzione.

Il '`bene-verità", quindi, in tema di disconoscimento, ha una priorità non assoluta, ma relativa, in quanto
può prevalere per effetto di una valutazione preferenziale effettuata dagli interessati, dovendo invece
definitivamente cedere il passo al "bene-presunzione" dopo un'opzione di segno opposto (situazione del resto
contemplata nella "vicina" materia del riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell'art. 250 cod. civ.).

Le citate disposizioni costituzionali eliminano poi, in senso negativo, ogni residuo dubbio sulla
possibilità di estendere od applicare in via analogica l'art. 235 cod. civ. alla fattispecie in esame.

Tali disposizioni, attinenti alla protezione dei diritti inviolabili della persona, ed in particolare del
minore, nella società e nel nucleo familiare in cui si trovi collocato per scelta altrui, sono le linee
guida che devono orientare, come considerato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 347 del 1998, non
solo il legislatore ordinario, ove colmi la lacuna attualmente esistente nell'ordinamento in materia di
fecondazione assistita, ma anche l'interprete, in sede di "ricerca nel complessivo sistema normativo
dell'esegesi idonea ad assicurare il rispetto della dignità della persona umana".

L'attribuzione dell'azione di disconoscimento al marito, anche quando abbia a suo tempo prestato assenso
alla fecondazione artificiale della moglie con seme altrui, priverebbe il bambino, nato anche per effetto di
tale assenso, di una delle due figure genitoriali, e del connesso apporto affettivo ed assistenziale,
trasformandolo per atto del giudice in "figlio di nessun padre", stante l'insuperabile impossibilità di
ricercare ed accertare la reale paternità a fronte del programmato impiego di seme di provenienza ignota.

La nascita di tale figlio senza padre può essere subita dall'ordinamento, ove discenda da vicende di vita
non controllabili e non più emendabili.

La norma che permettesse detta condizione, per mezzo di una statuizione giudiziale resa proprio su istanza
del soggetto che abbia determinato o concorso a determinare la nascita con il personale impegno di svolgere
il ruolo di padre, eluderebbe i menzionati cardini dell'assetto costituzionale ed il principio di
solidarietà cui gli stessi rispondono.

Il frutto dell'inseminazione, infatti, verrebbe a perdere il diritto di essere assistito, mantenuto e
curato, da parte di chi si sia liberamente e coscientemente obbligato ad accoglierlo quale padre "di
diritto", in ossequio ad un parametro di prevalenza del favor veritatis, che è privo, come si è detto, di
valore assoluto, e non può comunque compromettere posizioni dotate di tutela prioritaria.

Il sacrificio del favor veritatis, a fronte di libere determinazioni dell'adulto che incidano sullo status
del minore, è del resto regola portante dell'adozione legittimante, ove la decisione degli adottanti di
acquisire una veste genitoriale "legale", non coincidente con la maternità e la paternità effettive, è
irrevocabile; la diversità del relativo istituto, esattamente sottolineata dalla Corte di Brescia, non
preclude di cogliere nella disciplina dell'adozione la conferma della presenza nell'ordinamento di un canone
d'irreversibilità degli effetti degli atti determinativi dello status della persona rispetto allo stesso
soggetto che li abbia compiuti (con volontà non affetta da vizi).

Infine, va considerato che buona fede, correttezza e lealtà nei rapporti giuridici rispondono a doveri
generali, non circoscritti agli atti o contratti per i quali sono richiamate da specifiche disposizioni di
legge, questi doveri, nella particolare materia dei rapporti di famiglia, assumono il significato della
solidarietà e del reciproco affidamento.

L'ammissione del disconoscimento della paternità, rispetto al frutto dell'inseminazione artificiale
eterologa voluta da entrambi i coniugi entrerebbe in evidente conflitto con quei doveri, e comunque
porterebbe a ravvisare nell'art. 235 cod. civ. una plateale deroga, perché, come si è rilevato,
determinerebbe l'esperibilità della relativa azione indipendentemente dalla ragione del ripensamento, e
quindi anche per motivi pretestuosi e non degni di tutela.

Conclusivamente, si deve affermare che il marito, dopo aver validamente concordato o comunque manifestato il
sproprio preventivo consenso alla fecondazione assistita della moglie con seme di donatore ignoto, non ha
azione per  il disconoscimento della paternità del bambino concepito e partorito in esito a tale
inseminazione.

Il principio impone, con l'accoglimento dei ricorsi nella tesi con essi sviluppata in via principale, e con
l'assorbimento delle deduzioni subordinate attinenti alla protezione economica del minore (ove
disconoscibile come figlio), l'annullamento della pronuncia impugnata, ed anche una conforme statuizione nel
merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma (nuovo testo) cod. proc. civ., non occorrendo indagini su fatti
ulteriori rispetto a quelli accertati nelle precorse fasi processuali.

La natura, la novità e la complessità della problematica affrontata rendono equa la totale compensazione fra
le parti delle spese dell'intero giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi proposti da L. P. e dall'avv. Giovanni Benedini in qualità di curatore speciale
del minore (omissis); li accoglie, per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel
merito, respinge la domanda di disconoscimento avanzata da L. A.; compensa le spese dell'intero giudizio.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -