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CUMULO GIURIDICO DELLE PENE PER LA CONTINUAZIONE - BENEFICI PENITENZIARI - PENA IMPUTABILE IN PARTE A DELITTI OSTATIVI ALLA LORO CONCESSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CUMULO AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI BENEFICI PER I REATI NON OSTATIVI - POSSIBILITA'
( Cassazione- Sezioni Unite Penali - Sent. n. 14/1999 - Presidente F. Bile - Relatore M. Losapio )
LA CORTE RILEVA
1. Con il provvedimento impugnato fu confermata l'ordinanza, resa dal Magistrato di sorveglianza di Torino, di inammissibilità dell'istanza con la quale P. R., in espiazione della pena di anni 17 e mesi 6 di reclusione, perché definitivamente condannato per plurime violazioni alla disposizione del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), aveva chiesto di beneficiare di permesso premio.
2. Il Giudice del reclamo negò il beneficio perché, da un lato, la pena in esecuzione comprendeva condanne anche per reati ostativi - a mente dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (quale quella per violazione dell'art. 74 del predetto d.p.r. n. 303 del 1990) -, riuniti sotto il vincolo della continuazione, al riguardo richiamando giurisprudenza di questa Corte in tema di unicità di pena e di divieto di scioglimento del giurisprudenza cumulo; dall'altro lato, perché, richiamato e condiviso il parere del primo giudice quanto a carenza di collaborazione da parte dell'istante nelle fasi del giudizio di merito, giudicò insussistente la ventilata ipotesi di "collaborazione impossibile", articolando il giudizio sulla considerazione che i fatti in imputazione presentavano molteplici elementi suscettibili di accertamento ma rimasti in ombra proprio per carenza di collaborazione da parte del giudicabile. E ciò, evidenziò il giudice censurato, anche alla luce dell'ampliamento del concetto di collaborazione operato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale il beneficio della collaborazione va esteso oltre il reato ostativo e sino a comprendere tutti i delitti finalisticamente collegati con il medesimo.
3. Tramite il difensore, P. R. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p..
Il deducente lamenta difettosa motivazione sia in ordine all'assunta inscindibilità del cumulo di pene per effetto del ritenuto vincolo della continuazione, sia quanto al giudizio di possibile, ma non prestata, collaborazione.
Sotto il primo profilo il ricorrente deduce la inidoneità giustificatoria di un mero rinvio "alle valutazioni espresse dal magistrato di sorveglianza" e alla giurisprudenza dell'Ufficio, senza affrontare l'essenzialità delle questioni, sotto più aspetti controverse in sede interpretativa, proposte per il reclamo.
In relazione al secondo profilo (collaborazione impossibile), secondo il deducente la motivazione fornita dal Giudice censurato sarebbe assolutamente carente in quanto si limiterebbe a rinviare alle argomentazioni del primo giudice e a citare precedenti giurisprudenziali di cui non sarebbe spiegato il significato.
4. Assegnato il ricorso, ratione materiae, alla I Sezione penale, sono state acquisite, procedendosi con rito camerale, le conclusioni del Procuratore Generale; il quale, pur rilevando la implausibilità della deduzione di vizi di motivazione, nella specie ritenuti insussistenti, ha giudicato individuabile nell'essenzialità del motivo di impugnazione una contestazione, giudicata fondata, della tesi, condivisa dal Giudice censurato, che sostiene la inscindibilità del cumulo delle pene, unificate dal vincolo della continuazione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La requisitoria, pertanto, conclude sollecitando l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
5. Con ordinanza del 18 febbraio 1999, la I sezione penale della Corte, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., ha investito le Sezioni unite della decisione sul ricorso.
E' stato osservato che la risoluzione della questione concernente la scindibilità del cumulo di pene in contemporanea espiazione, comprensivo di quelle irrogate per reati ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, alla concessione di benefici penitenziari, ha dato luogo all'insorgere, nella giurisprudenza della Corte, di due contrastanti filoni interpretativi, entrambi, peraltro, avente a referente il dictum estraibile dalla sentenza, interpretativa di rigetto, della Corte costituzionale n. 361 del 1994, letto, ovviamente, in diverse prospettive. L'ordinanza di riflessione evidenzia, altresì, che il contrasto, già segnalato dall'Ufficio del Massimario, era stato sottoposto all'esame delle Sezioni unite, ma non fu risolto per rilevata carenza dei presupposti di applicabilità del beneficio (decisione n. 18 del 6 luglio 1999, ric. Grieco).
Con provvedimento del 22.4. 1999, il Primo Presidente aggiunto della Corte ha fissato la discussione del ricorso per l'odierna udienza in camera di consiglio.
6. La questione rimessa all'attenzione delle Sezioni unite nel presente caso riguarda la scindibilità delle pene unificate sotto il vincolo della continuazione (art. 81 cpv. c.p.) al fine di ammettere a fruire dei benefici penitenziari, previsti dall'art. 4-bis 1. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15 comma 1 lett. a) d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla 1. 7 agosto 1992 n. 356, il condannato che, nell'assenza di circostanze che la rendessero inesigibile, non abbia prestato collaborazione agli organi dell'investigazione, ne faccia richiesta dopo aver già scontato l'intera pena applicata per il reato ostativo; questione già di recente sottoposta all'attenzione delle Sezioni unite (ricorso Grieco), seppure con riferimento alla fattispecie di esecuzione di pene cumulate, ma non risolta per quanto sopra esplicitato dalla sezione remittente.
7. Osserva il Collegio che in effetti si registra un contrasto di orientamenti interpretativi nella giurisprudenza della Corte quanto alla legittimità o meno, dello scioglimento del cumulo giuridico in materia di ritenuta continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., quando occorra procedere al giudizio sulla inammissibilità del soggetto istante alla fruizione di benefici penitenziari premiali ostacolata dalla inclusione, nel cumulo giuridico di continuazione, di fattispecie dalle leggi ritenute ostative in assenza di esigibile o rilevante collaborazione.
Si sono espresse nel senso della inscindibilità, sez. I, 18 giugno 1993, Sfara, C.E.D. n. 194624; sez. I, 23 marzo 1994, Montegrande, ivi, n. 198823; sez. I, 5 maggio 1994, Gilona, ivi, n. 198139; sez. I, 26 gennaio 1995, Perrone, ivi, n. 200410; sez. I, 16 febbraio 1995, Ferrari, ivi, n. 200811; sez. I, 16 febbraio 1995, Piccirillo, ivi, 200589; sez. I, 24 maggio 1996, La Padula, ivi, n. 205486; sez. I, 12 novembre 1996, Liberti, ivi, n. 205998; che affronta anche la tematica relativa alla mancanza di collaborazione; sez. IV, 4 settembre 1997, Lombardi, (non massimata), la quale ha anche dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la scindibilità del cumulo.
Hanno seguito indirizzo contrario, e, quindi, hanno ritenuto la scindibilità del cumulo, sez. I, 9 novembre 1952 Policastro, C.E.D. n. 192414 e sez. I, 18 settembre 1997, Messina, ivi, n. 208512.
Il primo, e prevalente, filone interpretativo adduce a sostegno della tesi dell'inscindibilità, oltre al lato estratto dalla lettura dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario - il quale, secondo tale indirizzo, farebbe riferimento ad una pericolosità soggettiva del condannato -, la ritenuta "unicità" del reato continuato, essendo la inscindibilità della pena unica (salvo diversa previsione normativa) conseguenza del regime di favore per il giudicabile. Secondo i sostenitori di questa tesi sarebbe illogico, da un lato, consentire al soggetto di conseguire la consistente riduzione di pena autorizzata dall'art. 81 c.p.; dall'altro lato, scindere poi l'avvenuta unificazione ogni qual volta si presenti l'opportunità di ottenere ulteriori benefici, quali quelli previsti dall'ordinamento penitenziario.
Le decisioni che sostengono l'opposta tesi (della scindibilità) si rifanno, sostanzialmente all'indirizzo giurisprudenziale formatosi in relazione a fattispecie di cumulo materiale, evidenziando, particolarmente, la necessità ermeneutica di far salva la essenzialità dell'istituto della continuazione ispirato al favor rei, sicché ogni qual volta l'unificazione fittizia dei reati si risolva in situazione di pregiudizio per il reo deve procedersi alla scissione non potendosi ammettere che un istituto di favore risolva, poi, in pregiudizio.
8. Quest'ultimo indirizzo trova significativo avallo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, con la decisione luglio 1994, n. 361, seppure nel finitimo campo nelle misure alternative alla detenzione, escluso che la disciplina recata dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario abbia delineato uno status di detenuto pericoloso, precisando, nel dichiarare la infondatezza della questione legittimità costituzionale della disposizione che ci occupa, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., che detta norma "(...) va interpretata - in conformità del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. - nel senso che possano essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla giurisprudenza stessa, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione"; concludendo, quindi, per la non conformità alla Costituzione di una interpretazione che porti all'esclusione della concessione di misure alternative "(...) ai condannati per un reato grave, ostativo alla concessione delle dette misure, anche quando essi, avendo espiato per intero la pena per il reato grave, stiano espiando la pena per reati meno gravi, non ostativi alla predetta concessione".
9. Ritiene il Collegio che si debba aderire al secondo indirizzo essenzialmente per la sua compatibilità con i principi affermati dalla Corte in tema di natura giuridica e ratio del reato continuato, come emergono, coerentemente e da ultimo, dalla decisione a Sez. Un., 26 febbraio 1997 n. 1, Mammoliti e, anche, in adesione alla teorizzazione autorevolmente e condivisibilmente elaborata dalla Corte costituzionale, a prescindere dalle problematiche connesse alla forza vincolante, o meno, delle decisioni interpretative di rigetto rese dal Giudice delle leggi; per il che, sul punto, si rinvia alla giurisprudenza di queste sezioni unite: 18 gennaio 1999, Alagni, C.E.D. n. 2120075; 24 settembre 1998, Gallieri, ivi, n. 211195; 13 dicembre 1995, Clarke, ivi, n. 203426.
Con la sentenza Mammoliti, seppure in tema di computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, è stato posto in rilievo che: "(...) lo scopo della disciplina del concorso formale di reati o del reato continuato consiste nel mitigare l'effetto del cumulo materiale delle pene, al quale viene sostituito un cumulo giuridico e questa funzione dell'istituto è stata resa ancora più evidente dalla novella del 1974, che, nell'estendere l'operatività del sistema del cumulo giuridico della pena previsto dall'art. 81 cpv. c.p., si colloca in una linea di tendenza contraria all'automatismo repressivo proprio del cumulo materiale e favorevole ad un'accentuazione del carattere personale della responsabilità penale, con esaltazione del ruolo e del senso di responsabilità del giudice nell'adeguamento della pena alla personalità del reo". Partendo da questa premessa la decisione perviene alla conclusione per la quale: "(...) l'unificazione legislativa dei reati deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio, della logica, appunto, del reato continuato".
10. Questa visione, per così dire "pluralistica", del reato continuato è stata confermata da Sez. Un., 26 novembre 1997, n. 15, Vernelli, la quale ha riaffermato la legittimità dello scioglimento del cumulo giuridico, oltre che ai fini appena menzionati, anche quanto a individuazione del termine di prescrizione, atteso che: "(…) la continuazione ha sì l'effetto di fare decorrere il termine dalla sua cessazione (art. 158 comma 1 c.p.), ma ogni reato si prescrive con il decorso del termine che gli è proprio", come, peraltro, già affermato sin da Sez. un., 10 ottobre 1981, Cassinari, C.E.D. n. 151241 e n. 151242, e ribadito da sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, ivi, n. 203977. Similmente, quando è richiesta l'applicazione dell'indulto a reati uniti sotto il vincolo della continuazione con altri che non ne possano beneficiare, come già affermato da Sez. un,, 16 novembre 1989, Fiorentini, ivi, n. l83004 e ribadito dalla citata Sez. un., 24 gennaio l996, Panigoni (massima n. 203975); ovvero in materia di revoca dell'indulto relativamente a determinati reati (da ultimo, sez. I, 11 maggio 1998, Bernardo, ivi, n. 210793), o di amnistia (cfr: sez. I, 3 luglio 1998, Luparelll, ivi, n. 217426), applicando la stessa regola anche ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, ex art. 53 ultimo comma l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale".
E, giova evidenziare, come proprio per soddisfare siffatte esigenze, Sez. un., 01 luglio 1995, Zouine, C.E.D. n. 201549, ha ritenuto viziata di nullità la sentenza del giudice del merito che, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione di quella stabilita per ciascun reato, di quella relativa al reato ritenuto più grave e di quella applicata a titolo di aumento per la continuazione.
In questa linea interpretativa è deciso che il cumulo non si scioglie, ed è da affermarsi il principio del1'operatività della fictio iuris unificante, in materia di concessione della sospensione condizionale della pena (da ultimo, sez. II, 20 novembre 1998, Lo Dame, C.E.D. n. 212470) o di perdono giudiziale (sez. II, 11 giugno 1980, Cangiulli, ivi, n. 146567; così anche la Corte cost., 7 luglio 1973, n. 108 e Corte cost., 7 luglio 1976, n. 154). In tali ipotesi, invero, la considerazione unitaria è stata ritenuta più favorevole al reo.
11. A confronto della soluzione qui accolta può essere richiamata anche la recente decisione resa dalla Corte in sez. I, 26 marzo l999, n. 2523, la quale, aderendo all'indirizzo qui accolto, in armonia con la regola affermata da Corte cost. n, 361 del 1994, evidenzia, tra l'altro, come la tesi della inscindibilità del cumulo genererebbe inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne. Infatti, solo in tale seconda ipotesi, sottolinea la decisione in commento, l'avvenuta espiazione della pena inflitta per il titolo ostativo, determinando l'esaurimento del corrispondente rapporto esecutivo, permetterebbe la successiva fruizione dei benefici penitenziari in relazione ad altre condanne; mentre, nel primo caso, 1'unificazione delle pene, ancorché destinata a temperare l'asprezza del cumulo materiale, produrrebbe il paradossale effetto negativo di assegnare alla quantità di pena riferita al titolo di reato ostativo una sorta di efficacia impeditiva permanente agli effetti dei benefici penitenziari, giacché, nell'ipotesi in cui il corrispondente periodo sia stato già espiato, la preclusione di che trattasi permarrebbe per l'intera durata delle pene cumulate, anche dopo il concreto "esaurimento" della condanna ostativa. Ma tali conseguenze, conclude la decisione, si porrebbero in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena; conseguenze che - come ha rilevato la Corte costituzionale con sentenza n. 386 del 1989 - non possono ritenersi assecondate dal principio della pena unica sancito dall'art. 76 comma 1 c.p..
Concludendo, sul punto, va affermato il principio di diritto secondo il quale nel corso dell'esecuzione della pena il vincolo della continuazione tra reati è scindibile, in riferimento alla pena applicata per più reati astretti dal vincolo della continuazione, al fine di consentire la valutazione della sussistenza, o meno, di ostacolo, veniente dalla tipologia di un dato reato, giudicato in continuazione, alla concessione dei benefici penitenziari ex art. 4 bis l. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15 comma 1 lett. a) d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla l. 7 agosto 1992 n. 356.
Per effetto dello scioglimento del cumulo, poi, ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto la quale, per scongiurare l'effetto ostativo, deve risultare interamente scontata.
12. Passando all'esame del secondo profilo di ricorso, concernente la doglianza relativa al mancato riconoscimento degli estremi della collaborazione "inesigibile o impossibile" nella condotta tenuta dal R. nel corso del procedimento di merito, deve rilevarsi che il motivo di ricorso coinvolge più aspetti della problematica suscitata dalla disposizione normativa invocata, ai quali, però, appare sufficiente semplicemente accennare, perché da un lato, la soluzione data in diritto dal giudice del merito appare condivisibile in quanto corretta dall'altro lato, perché la decisione, congruamente motivata in fatto, non lascia spazio a ulteriore discussione in questa sede di legittimità.
Invero, un primo aspetto del problema suscita il quesito sul se i benefici penitenziari in relazione a reato ostativo, ex art. 4-bis l. 354 del 1975, possano accordarsi anche al condannato che non abbia prestato collaborazione per impossibilità determinata o dall'avere agito a livello talmente minimo, marginale, da non avere potuto acquisire conoscenze utili riversabili nell'investigazione, c.d. "collaborazione inesigibile o irrilevante"; ovvero dall'avvenuto totale accertamento dei fatti oggetto dei reati alla commissione dei quali seguì la condanna, come sostiene per il caso di specie il ricorrente, c.d. "collaborazione impossibile".
Entrambi gli aspetti del problema sono stati affrontati e risolti, in senso garantista, dalla Corte costituzionale; il primo, con la sentenza, 27 luglio 1934, n. 357, dichiarativa della illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4-bis comma l, secondo periodo, dalla l. 26 luglio 1975, n. 354 (...), nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui a limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata"; il secondo, con la sentenza, di analogo contenuto, 1 marzo 1995, n. 68, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la stessa disposizione di legge "(...) nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel casi in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata".
13 In relazione ad entrambi gli aspetti del problema la giurisprudenza di questa Corte si è mossa nell'alveo delle citate decisioni del Giudice delle leggi.
Invero, quanto alla c.d. "collaborazione inesigibile", sez. I, 15 dicembre 1995, Signorelli, C.E.D. n. 204358, ha affermato che "Ai fini della concessione dei benefici carcerari, le limitazioni introdotte dall'art. 4-bis l. 26 luglio 1975 n. 354 (...), inibiscono la concessione dei benefici ai soggetti condannati per uno dei reati indicati nel comma 1 che non collaborino con la giustizia, a meno che a marginalità del loro apporto all'attività delittuosa renda la collaborazione oggettivamente irrilevante (…)". Quanto alla c.d. "collaborazione irrilevante", sez. X, 19 novembre 1997, Pregnolato, ivi, n. 209371, ha stabilito che "(…) quando si tratti di soggetti condannati per taluno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, il beneficio è concedibile, ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (...) soltanto a condizione che siano stati scontati almeno due terzi della pena inflitta, salvo che i medesimi soggetti, come statuito dal successivo comma 3, rientrino nelle previsioni di cui all'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, cioè abbiano proficuamente collaborato con la giustizia ovvero - in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1935 - versino in situazioni in cui la collaborazione sia divenuta impossibile o irrilevante (...)".
14. Un diverso problema riguarda la individuazione del perimetro entro il quale deve valutarsi la prestata - ovvero la inesigibile o irrilevante collaborazione; vale a dire, più in particolare, se la collaborazione debba riguardare solo il reato ostativo alla concessione del beneficio, o possa astenersi - ed essere, pertanto, positivamente valutabile - anche agli altri reati cumulati o riuniti in continuazione. Anche a questo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, superando iniziali incertezze (cfr., ad esempio: sez. l, 23 settembre 1996, Grassi, C.E.D. n. 205749, con la quale era stato ritenuto che a mente dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario la collaborazione richiesta deve essere riferita a fatti e reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio), ha seguito indirizzi liberali; infatti, con le sentenze sez. I, 26 giugno 1997, Battisti, 207969 e sez. I, 12 novembre 1936, ivi, n. 205990, è stato ritenuto conforme alla ratio del divieto di concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario un'interpretazione secondo la quale l'utile collaborazione non può intendersi limitata ai delitti ostativi a tae concessione, ma è estesa agli altri reati cumulati per i quali il soggetto risulti in esecuzione di pena.
15. Orbene, venendo al motivo di ricorso, deve rilevarsi come il giudice censurato abbia fatto corretta applicazione delle regole sopra enunciate, seppure pervenendo, in base alla considerazione e valutazione degli elementi in fatto rinvenuti negli atti processuali, alla conclusione non solo di mancanza di collaborazione, pacificamente ammessa dal ricorrente, ma anche di insussistenza delle condizioni integranti una fattispecie di collaborazione inesigibile o irrilevante.
Il giudice a quo, infatti, ha evidenziato come i fatti in giudizio, per la loro complessa e per la mancata individuazione di altri partecipi e di altri episodi, stante la posizione tenuta dal condannato nell'ambiente criminoso, ben avrebbe consentito al soggetto istante di prestare collaborazione. Giudizio di merito correttamente razionalizzato avverso il quale il deducente si limita ad opporre una diversa, anzi contraria, valutazione fondata sugli stessi elementi di fatto e sulle stesse ragioni esposte al giudice del reclamo e da questo motivatamente rigettate, incorrendo, quindi, nel divieto di prospettazioni in fatto in sede di legittimità.
La ritenuta totale mancanza di collaborazione comporta l'assorbimento del subordinato terzo quesito proposto dal ricorrente in relazione all'estensione della collaborazione anche ai fatti concernenti i reati satelliti.
Complessivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
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