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MODIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - NON GIUSTIFICATA DALLA MERA PERDITA DI UN CESPITE DI REDDITO

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 13666/99 - Presidente A. Rocchi - Relatore G. Verucci )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello de L'Aquila, con decreto depositato il 18 novembre 1997, ha parzialmente accolto il
reclamo proposto da D. M. avverso il provvedimento del Tribunale di Chieti, con il quale, a modifica delle
condizioni di cui alla separazione consensuale dalla moglie E. D., omologata il 10 novembre 1994, era stato
ridotto da lire 1.500.00 a lire 1.200.000 l'assegno mensile in favore della stessa D. per l'effetto, la
Corte d'Appello ha escluso l'obbligo del M. di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento,
confermando, tuttavia, l'obbligo di versare l'assegno di lire 1.200.000 quale contributo al mantenimento del
figlio (omissis), affidato alla madre.

La Corte ha osservato che i redditi del M. sono rilevantemente diminuiti, mentre la D. ha fatto acquisti
immobiliari per notevoli importi ed è in grado di svolgere un proficuo lavoro, sì da poter provvedere al
proprio mantenimento, tanto più che il figlio (omissis) è pressoché guarito dal male che lo affiggeva e non
ha, quindi, bisogno di assistenza continua: qualora dovessero insorgere, al riguardo, problemi di
compatibilità con un impegno lavorativo, la D. potrebbe seguire le vie di legge per un eventuale adeguamento
dell'assegno stabilito in favore del figlio.

Avverso tale provvedimento la D. ha proposto ricorso straordinario per cassazione con quattro motivi.
Resiste il M. con controricorso, illustrato anche con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume carattere pregiudiziale l'esame del quarto motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 70, 158 e 710 c.p.c., la ricorrente rileva che nel procedimento di primo grado,
essendo state avanzate dalla parti domande riguardanti il figlio minore, la partecipazione del pubblico
ministero era obbligatoria, a pena di nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, secondo il principio
stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.416 del 1992.

Indipendentemente dall'ammissibilità della censura (atteso che la nullità derivante dalla mancata
partecipazione del pubblico ministero non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma si
converte in motivo di impugnazione, nella specie non proposto in sede di appello), la medesima è comunque
infondata, perché dagli atti di causa - il cui esame è consentito a questa Corte dalla natura del vizio
denunciato - risulta che in calce al ricorso introduttivo del procedimento di primo grado è apposta la
seguente dicitura: "V°, il P.M. nulla osserva Chieti, 16/4/97"; contrariamente all'assunto della ricorrente,
quindi, il pubblico ministero è intervenuto nel giudizio ed è stato posto in condizioni di prendere le
conclusioni ritenute opportune, anche nell'interesse del minore.

Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 156, comma 7, cod.civ., nonché vizio di motivazione,
la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso di accertare se fossero realmente sopravvenute
circostanze non previste e non prevedibili al momento della separazione consensuale, tali da legittimare
l'eliminazione dell'assegno in favore di essa D., tanto più che, da un lato, la diminuzione dei redditi del
M. era dovuta alla detrazione operata per la corresponsione degli assegni e, dall'altro lato, nessuna
sensibile variazione si era verificata, confrontando quanto indicato dallo stesso M. nella dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con la relazione del commercialista dr. P.. Secondo la ricorrente, neppure le
asserite variazioni del patrimonio immobiliare legittimano l'eliminazione dell' assegno, atteso che essa ha
la nuda proprietà dell' appartamentino sito in Chieti e che tale acquisto è stato effettuato con denaro
donatole dal padre, al pari di quello della metà dell'immobile di Francavilla al Mare (già di proprietà di
entrambi i coniugi), per effetto del quale il M. ha ricevuto la somma di lire 160.000.000.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 156 e 433 c.c., in relazione all'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c. rilevando l'astrattezza ed apoditticità dell'affermazione della Corte territoriale
circa la sua possibilità di svolgere un lavoro tale da consentirle di mantenersi: ciò, tener conto dell'età
(42 anni) della mancanza di formazione professionale e delle note condizioni del mercato del lavoro, come
dal fatto che il figlio (omissis) non è certamente guarito e che, comunque, il miglioramento delle sue
condizioni di salute risale al 1992, ossia ad epoca antecedente la separazione.

Con il terzo mezzo, infine, si denunzia violazione dell'art. 156, in relazione agli artt. 160 e 433 c.c.,
sotto il profilo che la Corte territoriale ha ignorato il principio secondo cui la solidarietà tra i coniugi
permane anche dopo la separazione e l'adeguatezza dei mezzi va valutata con riferimento alla pregressa
posizione socio-economica.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondate nei limiti
di seguito precisati.

Con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto pronunciato dalla Corte
d'Appello in sede di reclamo contro provvedimento del tribunale in materia di revisione delle condizioni di
separazione dei coniugi possono essere denunziate violazioni della legge regolatrice del rapporto
sostanziale, nonché del processo, ed a tale tipo di vizio è riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di
motivazione su questioni di fatto solo quando essa si traduca in mancanza materiale e grafica della
motivazione, ovvero quando quest'ultima sia meramente apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile,
contenga affermazioni tra loro inconciliabili, in modo da non consentire l'individuazione dell'effettiva
"ratio decidendi" ("ex plurimis", Cass. 8064/96 e 8046/98). Ne deriva che non possono trovare ingresso nella
presente sede di legittimità le doglianze della ricorrente, espressamente proposte come insufficiente o
contraddittoria motivazione, in ordine alla ricostruzione contabile dei redditi del M. all'asserita
guarigione del figlio (omissis) da grave affezione cardiaca e, comunque, all'epoca cui far risalire il suo
miglioramento, trattandosi di questioni che, involgendo meri accertamenti di fatto, non sono riconducibili
in alcun modo a violazione di legge.

Tuttavia, il provvedimento impugnato resiste complessivamente alle critiche mosse con ricorso.

Secondo il fermo indirizzo di questa Corte, in tema di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi", la
cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, non
sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di
reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia
tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì integrare un effettivo mutamento della
situazione rispetto a effettivo mutamento quella valutata, anche in via consensuale, in sede di
determinazione dell'assegno: se per un verso, inoltre, durante la separazione non viene meno la solidarietà
economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune
convivenza, per altro verso la finalità considerata dall'art. 156, ossia quella di conservare il diritto del
coniuge economicamente meno provvisto ad un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in
costanza di convivenza, permane anche nel caso in cui i coniugi, all'atto della separazione consensuale ,
abbiano pattuito essi stessi la misura dell'assegno, di talché il giudice, adito per la revisione delle
condizioni convenute, non può non tener conto dell'indicata finalità (cfr., tra le altre, Cass. 12125/93,
1967/94, 2349/94, 4094/98).

A ciò si aggiunga che la possibilità - come l'impossibilità - di procurarsi mezzi adeguati attraverso lo
svolgimento di un lavoro deve essere accertata non in via astratta ed ipotetica, ma con riferimento a tutti
gli elementi soggettivi ed oggettivi e, quindi, in termini di effettività e di concretezza, ossia in
relazione ad ogni fattore individuale, ambientale, territoriale, economico-sociale (Cass. 4163/89, 294/91,
2087/98, 4459/99).

Con riferimento al caso di specie, la Corte di merito non ha fatto buon governo di tali principi,
considerato che: a) ha eliminato l'assegno in favore della D. - che era stato soltanto

Ridotto dal Tribunale a lire 1.200.000 mensili - sulla base dell'asserita diminuzione dei redditi del M.
risultante anche dal mod. 740 relativo al 1996, ma senza valutare se detta diminuzione fosse effettiva, nel
senso che integrasse una complessiva ' riduzione delle sue possibilità economiche, o se non fosse, in ogni
caso, prevista o prevedibile al momento in cui era stato concordato l'assegno di mantenimento; b)
nell'effettuare la comparazione con i redditi della D., non ha tenuto conto, da un lato, che l'immobile di
Chieti è solo in nuda proprietà e, dall'altro lato, che l'acquisto dell'intera proprietà dell'appartamento
sito in Francavilla al Mare aveva comportato un miglioramento non soltanto della situazione economica della
moglie, ma anche dello stesso marito, che aveva ricevuto una somma non indifferente quale corrispettivo
della sua quota (circostanza ammessa dal controricorrente); c) non ha considerato che anche dopo la
separazione permane la solidarietà economica tra i coniugi, con la conseguenza che un giudizio di totale
disconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento può trovare legittimazione solo al sopravvenire di
nuove, precise e rilevanti circostanze, tali da incidere profondamente nell'assetto economico concordato tra
le parti in sede di separazione consensuale, anche alla luce del principio secondo cui l'attribuzione di un
assegno mira a far conservare un tenore di vita non dissimile da quello goduto in costanza di convivenza; d)
ha offerto una motivazione sostanzialmente apparente circa la possibilità della D. di svolgere un lavoro e
di mantenersi, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che il figlio non ha più bisogno di assistenza
continua (come se dal maggior tempo eventualmente disponibile conseguisse in via automatica il reperimento
di un'attività, tale da consentire alla donna di godere di un tenore di vita analogo a quello precedente) e
senza alcuna valutazione di elementi - quale l'età, la formazione culturale, le eventuali pregresse
esperienze lavorative, la confacenza socio-economica di una determinata attività - da rapportare alle
obiettive difficoltà del mercato del lavoro.

Risultando viziato - nei limiti precisati - sotto il profilo della violazione di legge, il provvedimento
impugnato va cassato con rinvio ad altro giudice, designato nella Corte d'Appello di Roma, che, attenendosi
ai principi di diritto enunciati, procederà a nuova valutazione della controversia, provvedendo anche sulle
spese della presente fase di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d'Appello di Roma.

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