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ILLECITA SOTTRAZIONE DI MINORI, PREVISTA DALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 25 OTTOBRE 1980 - IRRILEVANZA DELLA
VALUTAZIONE DI RISCHI CONNESSI AL RIENTRO DEL MINORE, SECONDO QUANTO STABILITO DAL PROVVEDIMENTO DI
AFFIDAMENTO

( Cassazione  - Sezione Prima Civile - Sent. n. 13657/99 - Presidente P.Senofonte - Relatore P. Giuliani )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell'art.7 della legge 15 gennaio 1994, n.64, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Bologna, dietro richiesta della cittadina norvegese L. F. rivolta alle autorità
del proprio Paese ed intesa ad ottenere il rientro immediato in patria della figlia minore (omissis), che la
madre assumeva esserle stata affidata con il provvedimento di divorzio emanato dalla competente autorità
giudiziaria dello stesso Paese e quindi sottratta per avere il padre S. B., al termine del periodo di
vacanza previsto per il 31 agosto 1997, trattenuto la bambina presso la sua abitazione di Rimini, chiedeva
al medesimo Tribunale apertura in via d'urgenza del procedimento di cui al richiamato art.7.

Il giudice adito, con decreto emesso il 13.11.1997, in accoglimento ricorso, ordinava che la minore fosse
immediatamente riaffidata alla madre, assumendo che il padre non avesse fornito la dimostrazione della
sussistenza di un fondato rischio per la minore stessa di venire esposta, per il fatto del suo ritorno, al
rischio di inconvenienti fisici e psichici o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, tanto più
che la prova del preteso squilibrio mentale della genitrice, oltre che contraddetta dalla documentazione
medica versata in atti, risultava mancare anche soltanto in via presuntiva, avendo il B. medesimo reputato
tali condizioni non preclusive dell'affidamento della bambina alla F. e non essendo state queste ultime di
ostacolo ad un regolare mantenimento dei rapporti padre-figlia.

Avverso il richiamato decreto, il B. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, deducendo due
articolati motivi di gravame, ai quali resiste la F. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente, in relazione al disposto dell'art.360, n.3,
c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deducendo particolarmente:

a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art.3 della Convenzione dell'Aja del 1980, nel senso che il
giudice a quo non avrebbe affatto analizzato se tra la mancata riconsegna della bambina e l'iniziativa della
madre di attivare la procedura di rimpatrio fosse intercorso o meno un periodo "eccessivo" di trattenimento
della minore tale da farlo considerare illecito, né avrebbe tenuto conto della circostanza che esso
ricorrente, nel trattenere la figlia presso di sé, ha inteso esclusivamente esercitare i diritti-doveri di
genitore munito di responsabilità parentale congiunta, onde la propria condotta risulterebbe scriminata per
avere egli agito nella convinzione di evitare alla figlia un incombente pericolo di grave pregiudizio;

b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989, dell'art.13,
comma secondo, della Convenzione dell'Aja sopra richiamata e dell'art.7, comma terzo, della legge n.64 del
1994, nel senso che il primo giudice, prima ancora di non avere dato corso all'audizione della bambina,
avrebbe omesso qualsiasi valutazione in merito alla capacità di discernimento della stessa, che, pure,
risultava altrimenti comprovata emergendo la volontà di questa di vivere con il padre;

c) l'erronea applicazione e interpretazione dell'art.13, terzo comma, della Convenzione dell'Aja del 1980,
nel senso che il giudice a quo avrebbe erroneamente attribuito valore di piena prova alle informazioni
fornite dai Servizi Sociali Norvegesi, sottratte ad ogni forma di controllo internazionale, ritenendole a
tal punto vincolanti da vanificare le opposte argomentazioni del B. e da non attribuire la dovuta valenza
alle allegazioni di quest'ultimo, ovvero dell'unica parte processuale sulla quale incombe l'onere relativo.

Il motivo non è fondato.

Per quel che concerne, infatti, il profilo sub a), giova innanzi tutto notare come l'oggetto della
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (d'ora innanzi denominata, per
brevità, "la Convenzione"), aperta alla firma all'Aja il 25 ottobre 1980 e resa esecutiva in Italia con la
legge 15 gennaio 1994, n.64, in relazione allo scopo stesso, enunciato nel preambolo, di "proteggere il
minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato
rientro illecito", possa essere agevolmente individuato nell'esigenza di assicurare la tutela
dell'affidamento dei minori quale situazione di mero fatto da reintegrare con l'immediato ritorno di questi
nello Stato di loro abituale residenza essendo irrilevante l'esistenza di un titolo giuridico o di una
pronuncia sull'affidamento (Cass. 20 marzo 1998, n.2954; Cass. 23 giugno 1998, n.6235), ovvero nella
predisposizione delle misure idonee ad assicurare senza indugio il rientro dei minori illecitamente
sottratti, nonché nel rendere possibile ed effettivo l'esercizio sia del diritto di custodia (o di
affidamento) del diritto di visita (art. 1 della Convenzione), nel senso, rispettivamente, secondo quanto
non si è mancato di sottolineare anche in dottrina, che l'immediato ripristino della situazione precedente
alla sottrazione costituisce la condizione primaria per tutelare l'interesse del minore il quale resta
soggetto durante il periodo di "kidnapping" alle tensioni derivanti dallo stato di conflittualità emotiva
connesso al mutamento delle figure parentali di riferimento e che la decisione dell'autorità adita investe
esclusivamente la tutela dell'affidamento violato impedendo quindi qualsiasi decisione sul merito del
diritto di custodia (ovvero sulla spettanza stessa dell'affilamento) se non previa ricostituzione dello
stato di fatto, relativo al minore, risultante dal titolo legittimo del paese da cui il medesimo sia stato
sottratto.

In questa chiave, è agevole comprendere come la disposizione contenuta nell'art.3, primo comma, lettera a),
della Convenzione non consenta alcun margine di discrezionalità nell'apprezzamento dell'illiceità del
trasferimento o del mancato rientro di un minore (tanto meno nei termini voluti dall'odierno ricorrente
circa la necessità di valutare altresì l'ampiezza del periodo di trattenimento e di riconoscere rilievo a
quest'ultimo esclusivamente là dove "eccessivo", così da non potere invece considerare antigiuridico il
trattenimento stesso nel caso in cui sia intercorso un modesto lasso di tempo tra la mancata riconsegna e
l'attivazione della procedura di rimpatrio), atteso che l'illecito in argomento si realizza quando (e per il
solo fatto che) il trasferimento o il mancato ritorno conseguente all'esercizio del diritto di visita
avvengano in violazione dei diritti di custodia o di affidamento attribuiti al titolare (persona fisica o
giuridica) in conformità alla legge dello Stato di abituale residenza del minore (art.3, primo comma,
lettera "a", della Convenzione), onde, quante volte, come nella specie, l'esercizio del richiamato diritto
di visita sia stato specificatamente regolamentato nel provvedimento giudiziale di affidamento posto a base
dell'istanza di rimpatrio nel senso che ne siano state fissate in termini precisi le modalità e la durata, è
palese che si dovrà ritenere illecito il mancato rientro del minore qualora (e nel momento stesso in cui)
tale rientro non avvenga alla scadenza stabilita e la mancata riconduzione del minore medesimo nel paese di
residenza si protragga oltre detta scadenza, indipendentemente, poi, dalla lunghezza (maggiore o minore) del
ritardo, la quale, semmai, rileva ai soli fini di cui all'art.12 della Convenzione, ovvero nel senso che
l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato dove il minore si trova, qualora sia stata adita
trascorso un periodo superiore ad un anno a decorrere dal trasferimento o dal mancato rientro, deve
ordinarne il ritorno alla sola condizione che non sia dimostrato che il minore stesso si è integrato nel suo
nuovo ambiente.

Secondariamente, è da escludere che l'esercizio della potestà parentale, ove pure congiunto, possa
costituire causa di esclusione dell'antigiuridicità della condotta dell'agente scriminando questa là dove
l'agente medesimo abbia agito nella convinzione di evitare un incombente pericolo di grave pregiudizio per
il minore, atteso che l'attribuzione congiunta della potestà sulla prole ad entrambi i genitori non esclude
la configurabilità dell'illecito de quo a carico del genitore che sottragga il figlio (minore) all'altro cui
questo sia stato legalmente affidato, essendo la stessa Convenzione a prevedere, all'art.13, primo comma,
lettera b), che l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il
ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri che sussiste un
fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo rientro, a pericoli fisici
e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, ciò che, peraltro, postula la prova
dell'esistenza di una situazione obiettiva (e non meramente putativa), della quale, nella specie, la
decisione impugnata si è data carico con apprezzamento di fatto incensurabile sotto le specie della
violazione di legge non ravvisandosi in ogni caso il vizio della mancanza di motivazione (la quale si
verifica nei casi di radicale carenza di essa, o del suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare
la ratio decidendi - c.d. motivazione apparente -, o fra di loro inconciliabili, o comunque perplesse od
obiettivamente incomprensibili).

Per quanto attiene, poi, al profilo su b), conviene notare come sia la Convenzione sui diritti del fanciullo
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n.176, sia la
Convenzione dell'Aja del 1980, sia, infine, la legge n.64 del 1994, non prevedano affatto l'indiscriminata
possibilità per il minore di esprimere liberamente la sua opinione (da venire quindi debitamente
considerata) su ogni questione che lo interessa e di essere in particolare ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, risultando al contrario tutto quanto precede espressamente
subordinato, secondo un apprezzamento evidentemente discrezionale, alla capacità di discernimento del minore
stesso ovvero alla sua età e al suo grado di maturità (art.12, primo comma, della Convenzione di New York),
o, di nuovo, alla sua età e al suo grado di maturità (art.13, secondo comma, della Convenzione dell'Aja), o,
infine, ad una generica valutazione di opportunità da effettuare caso per caso (art.7, terzo comma, della
legge 64/1994).

Poiché, nella specie, è lo stesso ricorrente a dare conto del fatto che la minore, all'epoca della decisione
impugnata, aveva "tre anni e sette mesi", non è dubbio che la mancata audizione della medesima da parte del
giudice a quo non si sia risolta in alcuna violazione di legge, né in quanto tale, essendo come detto
siffatta audizione semplicemente eventuale e non anche necessaria al pari di quelle della persona presso cui
si trova il minore, del pubblico ministero e della persona che ha presentato la richiesta (art.7, terzo
comma, della legge 64/1994), né sotto le specie della totale mancanza di motivazione al riguardo, posto che:

a) l'età stessa della minore, secondo le nozioni di comune esperienza ed in mancanza comunque di idonea
dimostrazione del contrario da parte dell'interessato che risulti esser stata fornita davanti al Tribunale
per i Minorenni, si palesa incompatibile con il raggiungimento di un grado di maturità e con il possesso di
una capacità di discernimento tali da rendere opportuna la considerazione del suo parere, sconsigliandone
anzi l'audizione al fine di evitare l'insorgere di traumi psichici che una simile età può rendere pericolosi
e che sarebbero del tutto ingiustificati non essendo comunque la minore medesima da ritenere in grado di
compiere scelte libere e razionali, idonee a prevalere sulla presunzione del suo interesse a ritornare
presso il soggetto affidatario, nella sua abituale residenza (Cass. 18 gennaio 1997, n.507, in ordine
all'insufficienza di un'età di "sei" anni; Cass. 15 novembre 1997, n. 11328);

b) in questo senso, il difetto di motivazione censurato dal ricorrente è assimilabile ad un implicito (ma
inequivoco) apprezzamento, di per sé insindacabile nei termini della violazione di legge sopra indicati,
circa l'insussistenza di una siffatta opportunità.

Per quanto, infine, concerne il profilo sub c), si osserva che l'ultimo comma dell'art.13 della Convenzione
dell'Aja impone all'Autorità richiesta, nel valutare le circostanze di cui allo stesso articolo (e, quindi,
con riferimento al caso di specie, quelle di cui alla lettera "b" del primo comma), di tenere conto delle
informazioni fornite dall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del
minore, riguardo alla sua situazione sociale, cosicché non è dubitabile che la pronuncia impugnata dovesse,
come esattamente ha fatto, tenere conto di dette informazioni, pena, in caso contrario, la violazione
dell'ultimo comma del richiamato art. 13.

Circa, poi, la pretesa efficacia esclusiva che sarebbe stata attribuita dal giudice a quo alle medesime
informazioni riconoscendo a queste valore vincolante di piena prova in contrasto con le allegazioni offerte
dall'odierno ricorrente, è da notare come il convincimento dello stesso giudice quanto all'insussistenza
delle condizioni di cui all'art.13, primo comma, lettera b), della Convenzione, sia stato raggiunto sulla
base non soltanto delle informazioni provenienti dall'autorità amministrativa di Bergen (relazione socio
ambientale in data 28.10.1997), ma altresì di ulteriori elementi (così, la relazione della psicologa e
dell'assistente sociale incaricate dal Ministero di Grazia e Giustizia, le vicende della separazione tra i
genitori e le certificazioni provenienti dai medici norvegesi), onde non è dubbio che di tali informazioni
il Tribunale per i Minorenni abbia (debitamente) fatto uso, ai fini della formazione del proprio
convincimento, in concorso "paritario" con gli ulteriori elementi sopra richiamati, senza cioè minimamente
attribuire alle medesime informazioni un valore peculiare o addirittura poziore rispetto al materiale
probatorio di provenienza "interna" (Cass. 23 settembre 1998, n.9499) e senza quindi incorrere in alcun modo
nella violazione di legge denunziata dal ricorrente.

Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta quest'ultimo, in riferimento all'art.360, n.5, c.p.c.,
l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia,
deducendo in specie:

a) l'omessa motivazione in ordine al mancato esame di documenti e allegazioni dedotti da esso ricorrente
quanto alle condizioni fisiche della minore, allo stato di salute psichica della madre di questa e alla
situazione sociale della minore medesima a Rimini presso il padre;

b) la contraddittorietà della motivazione, nonché l'insufficienza e l'illogicità della stessa relativamente
alla relazione socio-ambientale del 28.10.1997 redatta dai servizi sociali di Bergen ed alla relazione
dell'8.11.1997 redatta dai servizi sociali italiani su disposizione dell'Autorità centrale.

Il motivo non è fondato.

Per quanto, infatti, concerne il profilo sub a), conviene premettere che il mancato esame e la mancata
valutazione di documenti sono riconducibili al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia là dove trattisi di documenti idonei a fornire la prova di un fatto che, se tenuto presente dal
giudice del merito, avrebbe necessariamente dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata,
risultando cioè tale da invalidare, secondo un giudizio di certezza e non di mera probabilità, i presupposti
sui quali è fondato il convincimento del medesimo giudice (Cass. 14 marzo 1992, n.3173; Cass. 3 settembre
1994, n.7631; Cass. 17 gennaio 1996, n.340; Cass. 15 maggio 1997, n.4310).

Nella specie, la documentazione che il ricorrente indica non essere stata esaminata dal Tribunale per i
Minorenni (e di cui alle pagine da 11 a 14 del ricorso), vuoi per la sua provenienza (trattandosi cioè di
attestazioni rilasciate da specialisti privati), vuoi per il suo contenuto (quale risulta dal riassunto
fattone nel ricorso stesso e relativo ai problemi di salute della minore, alle condizioni psichiche della
madre di questa ed alla situazione sociale della minore medesima a Rimini, presso il padre), non si palesa
tale da indurre di per sé la dimostrazione della sussistenza del presupposto richiesto dall'art.13, primo
comma, lettera b), della Convenzione, a ciò ostando sia gli elementi di segno contrario (particolarmente per
quanto attiene allo stato di salute della bambina e alle condizioni psichiche della madre) desumibili dagli
atti espressamente posti a fondamento della decisione impugnata, sia, in ogni caso, il rilievo secondo il
quale l'esistenza di quei determinati disturbi fisici e psichici in capo, rispettivamente, alla minore e
alla madre che risultano dalla documentazione invocata dall'odierno ricorrente, come pure la presenza di una
conveniente situazione sociale della minore stessa a Rimini presso il padre, risultano privi del carattere
della decisività, ovvero inidonei a fornire, in quanto tali e sulla base di un rapporto di causalità
necessaria, la prova della sussistenza del fondato rischio per la predetta di venire esposta a pericoli
fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, a cagione del suo ritorno,
mancando in specie la dimostrazione del difetto di siffatti pericoli anteriormente all'illecita sottrazione
e ravvisandosi invece la dimostrazione dell'esistenza delle situazioni denunciate dal ricorrente anche prima
del mancato rientro, onde l'impossibilità di riguardare i suddetti pericoli come eziologicamente legati al
rimpatrio della minore.

Circa, poi, il profilo sub b), si osserva:

1) che del tutto corretta (e niente affatto contraddittoria) si palesa l'affermazione del giudice a quo
secondo la quale il padre della bambina non avrebbe fornito la dimostrazione della sussistenza del
presupposto di cui al richiamato art. 13, primo comma, lettera b), della Convenzione, atteso che gli
argomenti di seguito esposti dal Tribunale per i Minorenni suffragano esattamente il convincimento opposto
all'assunto dell'odierno ricorrente, sì che appare del tutto ragionevole la predetta affermazione là dove
stia a significare, come esattamente sta a significare, la riconosciuta prevalenza degli elementi posti a
fondamento della decisione rispetto a quelli offerti dal B.;

2) che neppure è ravvisabile contraddizione nel fatto che il giudice del merito si sia riferito, al fine di
motivare l'insussistenza del rischio di pregiudizio per la minore, agli accordi tra i genitori in sede di
separazione ed alle dichiarazioni rese dal B. all'udienza davanti allo stesso giudice, atteso che detti
elementi posseggono indubitabilmente una loro intrinseca ragionevolezza e, che, comunque, non sono stati
posti a fondamento della decisione in via esclusiva ma in concorso con gli ulteriori elementi documentali
sopra richiamati;

3) che non è censurabile, sotto il profilo della pretesa insufficienza e illogicità della motivazione, il
preminente valore attribuito a quanto asserito nella relazione socio ambientale in data 28.10.1997 redatta
dai servizi sociali di Bergen (le cui dichiarazioni il giudice del merito si sarebbe limitato ad accogliere
"acriticamente"), atteso che, secondo quanto già accennato, la considerazione di tali informazioni è
comunque imposta dall'ultimo comma dell'art. 13 della Convenzione, laddove la decisione impugnata non ha in
ogni caso riconosciuto alcun valore preminente alle informazioni medesime, essendo stato il convincimento
del giudice di merito ricavato piuttosto dall'insieme degli elementi probatori dianzi richiamati e dovendosi
quindi ammettere che la lamentata prevalenza, rispetto alle allegazioni del B., sia stata semmai attribuita
dal Tribunale per i Minorenni non già alla relazione in argomento bensì al complesso degli elementi posti da
detto giudice a fondamento della decisione;

4) che, riguardo alla relazione in data 8.11.1997 redatta dai servizi sociali italiani su disposizione
dell'Autorità centrale, sia parimenti da escludere la configurabilità del denunciato vizio di insufficienza
e illogicità della motivazione, atteso che da nessuno degli elementi prospettati dal ricorrente (di cui alla
pagina 20 del ricorso) e contenuti nella relazione stessa emerge la dimostrazione della sussistenza degli
estremi del pericolo per la minore nei termini previsti dall'art.l3, primo comma, lettera b), della
Convenzione, laddove, d'altra parte, il vizio in parola neppure può dirsi integrato dalla mancata
considerazione delle valutazioni operate dai servizi sociali italiani circa la "bontà" della situazione
sociale della quale la minore godrebbe a Rimini presso il padre, dal momento che, di nuovo, la convenienza
di una simile situazione non è evidentemente di per sé tale da postulare necessariamente la presenza di
pericoli fisici o psichici per la minore, o comunque di una condizione intollerabile, legata al fatto del
suo rientro, secondo il disposto del richiamato art.13, primo comma, lettera b), potendo semmai detta
situazione essere posta a fondamento di un'eventuale, futura richiesta che, per i motivi sopra accennati,
abbia per oggetto la modifica del regime stesso dell'affidamento e l'attribuzione di questo al padre
piuttosto che alla madre.

Il  ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il dettato dell'art.385, primo comma, c.p.c.,
liquidandosi dette spese in lire 2.671.400, di cui lire 2.500.000 per onorario.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle
spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in lire 2.671.400, di cui lire 2.500.000 per onorario.

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