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GIUDIZIO DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI - AMMISSIBILITA' DI PRONUNCIA ANTICIPATA PARZIALE SULLA SOLA SEPARAZIONE

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 13312/99 - Presidente M. Delli Priscoli - Relatore M.G.
Luccioli )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 dicembre 1999 S. N. chiedeva al Tribunale di Cagliari di pronunciare la
separazione personale dalla moglie A.L. P.. Quest'ultima, costituitasi, non si opponeva alla domanda.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la P. chiedeva tra 1' altro che si dichiarasse la separazione
con addebito al marito .

Con sentenza non definitiva del 25 giugno - 20 settembre 1996 il Tribunale pronunciava la separazione
personale dei coniugi senza addebito, assegnava al N. la casa coniugale e disponeva con separata ordinanza
per 1' ulteriore corso del giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello la P. deducendone 1' illegittimità in quanto pronunciata ai sensi
dell'art. 4 comma 9 della legge sul divorzio, inapplicabile nel giudizio di separazione, e dolendosi per
essere stato escluso 1' addebito al marito.

Con sentenza del 21 marzo - 9 giugno 1997 la Corte di Appello di Cagliari rigettava 1' impugnazione,
osservando in motivazione che anche al giudizio di separazione era applicabile la norma suindicata stante il
richiamo contenuto nell'art. 23 della legge n .74 del 1987 e la mancanza di profili di incompatibilità tra i
due procedimenti che ne impedissero 1' applicazione. Rilevava peraltro che la domanda di addebito della
separazione al marito doveva considerarsi inammissibile ai sensi dell'art 345 c. p.c. in quanto proposta per
la prima volta nelle conclusioni finali di primo grado, anche se ''per evidente svista materiale" il N.
aveva dichiarato in detta sede di non accettare il contraddittorio in relazione non a quella, ma ad altra
domanda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la P. deducendo due motivi. Non vi è controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coni il primo motivo di ricorso, denunciando falsa applicazione dell'art. 4 comma 9 della legge n. 898 del
1970, nel testo riformato dalla legge n. 74 del 1987, dell'art. 23 della legge n. 74 del 1987 e dei principi
cui si ispira la disciplina del matrimonio, si deduce 1' errore della Corte di Appello per aver ritenuto la
norma di cui al richiamato art. 4 comma 9 compatibile con il procedimento di separazione personale.

Il motivo é infondato.

Va innanzi tutto osservato che, come questa Suprema Corte ha in più occasioni chiarito, 1' art. 8 della
legge n. 74 del 1987, sostitutivo dell'art 4 della legge n. 898 del 1970, configura al comma 9 non una
deroga, ma un' ipotesi normativa di applicazione del principio generale di cui all'art. 277 comma 2 c.p.c.
(che la giurisprudenza riteneva sicuramente applicabile già nel vigore della legge n. 898 del 1970, così da
ravvisare la possibilità di dichiarare con sentenza non definitiva lo scioglimento del vincolo, rinviando
all'esito di ulteriore istruttoria la decisione sulle altre richieste delle parti: v. per tutte Cass. 1983
n. 7025; 1977 n. 4397; 1977 n. 3038), con l'urico elemento distintivo della sostituzione all'istanza di
parte ed alla necessaria verifica della sussistenza di un apprezzabile interesse concreto di questa alla
sollecita definizione della domanda, di una valutazione generale ed astratta della rispondenza della
pronuncia non definitiva ad un interesse siffatto, in piena aderenza alla complessiva disciplina processuale
ed allo spirito generale della legge di riforma del divorzio (così Cass. 1996 n. 3596; 1996 n. 1314; 1993 n.
8862; 1993 n. 4873; 1992 n. 11978; 1992 n. 3426; 1991 n. 4193). Il legislatore del 1987 ha in sostanza
inteso delineare, a prescindere dall'impulso del soggetto che ha promosso l'azione, uno strumento di
accelerazione del processo volto ad assicurare una rapida definizione del rapporto personale tra i coniugi,
eliminando 1' incidenza negativa della durata della controversia attinente agli altri rapporti.

Come già affermato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 12775 del 1995 (v. in motiv.) e come è
orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, tale disposizione deve considerarsi
applicabile al giudizio di separazione personale, in forza dell'espresso richiamo contenuto nel primo comma
dell'art. 23 della legge n .74 del 1987, non ravvisandosi profili di incompatibilità tra i due procedimenti
che ostino a detta applicazione .

Premesso invero che esiste un'evidente affinità tra i provvedimenti accessori concernenti 1' affidamento dei
figli, il contributo per il loro mantenimento, 1' assegnazione della casa familiare, 1' assegno al coniuge
più debole, da emettere in sede di separazione e di divorzio, non può certo invocarsi la diversa natura dei
due istituti quale ragione impeditiva dell'estensione della norma in oggetto al processo di separazione.

Questa Suprema Corte ha avuto più volte occasione di rilevare che la riforma dei diritto di famiglia del
1975 ha profondamente modificato 1' istituto della separazione - concepito dal legislatore del 1942 come
situazione patologica ontologicamente transitoria, nella prospettiva di una difesa ad oltranza della
famiglia ed in vista della ricomposizione del vincolo coniugale, ammissibile solo in ipotesi tassative,
riferite al comportamento colpevole di uno o di entrambi i coniugi una logica chiaramente sanzionatoria e
repressiva - configurando la separazione stessa come rimedio ad una convivenza divenuta intollerabile o tale
da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e quindi come certificazione della fase patologica
del rapporto coniugale costituente titolo autosufficiente di cessazione della convivenza e suscettibile di
sfociare in un successivo divorzio o anche di protrarsi indefinitamente, secondo la libera determinazione
delle parti (v. in tal senso Cass. 1997 n. 6566; 1995 n. 3098; 1994 n. 10512).

Lo stretto legame funzionale che in questa prospettiva si ravvisa tra la condizione di coniuge separato e
quella di divorziato comporta che il favor libertatis espresso nella novella del 1987, ispirato alla
necessità di consentire una pronta acquisizione dello stato libero a fronte di un rapporto ormai
definitivamente compromesso, si traduca anche in favor separationis, quale fase necessaria precedente alla
definitiva rescissione del vincolo, così escludendosi che la legittima aspirazione a conseguire lo stato di
separato resti condizionata dalle esigenze istruttorie relative alle questioni accessorie ancora da
definire.

Tenuto conto invero che la proposizione della domanda di divorzio ai sensi dell'art 3 n. 2 lett b)
presuppone la formazione del giudicato sulla separazione, non può contestarsi la sussistenza di un
apprezzabile interesse a conseguire senza indugi una pronuncia suscettibile di acquisire autorità di
giudicato. Né può trascurarsi di considerare che un' ulteriore ragione di interesse alla immediata
definizione della domanda relativa alla separazione è fornita dall'esigenza di porre termine al regime di
comunione legale dei beni, il quale - come è noto secondo il consolidato orientamento di questa Suprema
Corte richiede appunto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione , ai sensi dell'art. 191
c.c..

Una significativa indicazione in favore dell'interpretazione qui accolta è offerta dalla relazione
parlamentare alla legge n. 74 del 1987 che nel rilevare che la semplificazione del procedimento di divorzio
risponde anche allo scopo di dare effettività al termine triennale per lo scioglimento del vincolo, ha
osservato che questo "non deve coincidere con i tempi del processo di separazione". Ed è appunto tale non
necessità di coincidenza che consente di escludere che la pendenza del processo di separazione costituisca
di per sé ostacolo all'acquisizione dello stato libero - salvi ovviamente il requisito temporale triennale
di ininterrotta separazione e la formazione del giudicato sulla declaratoria di separazione personale -, e
quindi di argomentare che il giudizio di divorzio può essere promosso anche quando quello di separazione non
sia stato ancora totalmente definito.

Non può d'altro canto dubitarsi della piena autonomia - pur nell'innegabile pregiudizialità della prima -
tra pronunzia sulla separazione e statuizioni relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento,
all'assegnazione della casa coniugale ed all'assegno in favore del coniuge più debole, tenuto conto della
distinzione ontologica e concettuale tra di esse, della diversità degli accertamenti e delle valutazioni da
compiere al fini del decidere, della circostanza che le statuizioni sono soggette quanto alla loro efficacia
nel tempo alla clausola rebus sic stantibus.

E' noto invero che le disposizioni concernenti la prole e quelle riguardanti i rapporti patrimoniali tra i
coniugi sono suscettibili di successiva modifica o revoca ai sensi degli artt. 155 ult. comma e 156 ult
comma c.c. - così da poter costituire oggetto esclusivo di autonomo processo ex art 710 c.p.c., nel quale
possono essere anche avanzate pretese economiche ed interpersonali prima non formulate - senza che sia in
alcun modo incisa la pronuncia di separazione cui accedono.

Va altresì rilevato che l'art. 189 disp.att. c.p.c., nel prevedere che i provvedimenti presidenziali o del
giudice istruttore emessi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. conservano efficacia esecutiva anche dopo
l'estinzione del processo fornisce un ulteriore elemento a conferma della scindibilità della pronunzia
relativa allo stato di separato rispetto alla regolamentazione del l'assetto patrimoniale e non patrimoniale
conseguente.

Deve in conclusione ritenersi che la disposizione secondo la quale il tribunale emette sentenza non
definitiva, immediatamente appellabile, in ordine allo status, con remissione al definitivo di ogni altra
decisione sui provvedimenti accessori contenuta nell'art. 4 comma 9 della legge n. 898 del 1970, nella
formulazione introdotta dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, sia applicabile anche ai giudizi di
separazione personale, in forza del disposto dell'art. 23 comma 1 della stessa legge.

La questione qui decisa è ovviamente diversa (e la soluzione accolta non è quindi confliggente) rispetto a
quella relativa alla possibilità di pronunciare separatamente, in via non definitiva personale tra i
coniugi, rimettendo al definitivo la pronuncia sull'addebito, esclusa la questa Suprema Corte sul rilievo
che nell'ordinamento è configurabile un unico modello di separazione e che la dichiarazione di addebito,
attenendo ad un profilo accessorio ed eventuale dell'accertamento dell'improseguibilità della convivenza può
essere emessa solo contestualmente alla separazione (v. Cass. 1998 n. 3718).

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., si deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto
inammissibile la domanda di addebito della separazione, atteso che essa era stata proposta già in primo
grado e che il Tribunale aveva proceduto al suo esame nel merito . Si deduce altresì che a fronte della
mancata deduzione da parte del N. della tardività della domanda introdotta in primo grado la medesima Corte
ha arbitrariamente affermato che per "evidente svista materiale" il predetto aveva dichiarato di non
accettare il contraddittorio in relazione ad altra domanda.

La censura è fondata.

Risulta invero dall'esame diretto degli atti consentito a questa Corte vertendosi in tema di error in
procedendo, che il Tribunale, pronunciando con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi ebbe
effettivamente ad esaminare la domanda della P. di addebito la separazione stessa al marito formulata in
sede di precisazione le conclusioni, e ad escluderne nel merito la fondatezza, sul rilievo che le
circostanze all'uopo dedotte, costituite dall'abbandono della casa familiare e successivamente dal
vessatorio distacco delle utenze domestiche, non apparivano dotate di efficacia causale in ordine al
verificarsi della crisi coniugale ma si profilavano piuttosto come mere conseguenze della già determinatasi
dissoluzione del rapporto tra le parti. A fronte di tale statuizione appare evidente l'errore della Corte di
Appello, che anziché ravvisare nel relativo motivo di gravame una censura alla sentenza del primo giudice
nel punto in cui aveva negato la responsabilità del manto ha affermato l'inammissibilità della domanda di
addebito per il suo carattere di novità

L'accoglimento di tale motivo di ricorso comporta 1' annullamento per quanto di ragione della sentenza
impugnata e la remissione ad altro giudice, che si designa nella sezione distaccata di Sassari della Corte
di Appello di Cagliari, che dovrà pertanto pronunciare in sede di sentenza non definitiva anche sul punto
dell'addebito. Lo stesso giudice del rinvio provvederà sulle spese di questo giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari.

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