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VIOLENZA CARNALE - VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' DELLE VIOLENZE E MINACCE A COARTARE LA VOLONTA' DELLA VITTIMA

( Cassazione  - Sezione Terza Penale - Sent. n. 13070/99 - Presidente D. Avitabile )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 26/1/96 il Tribunale di Rovereto, a conclusione del giudizio originato dalla querela
sporta il 14/6/95 dalla sedicenne (omissis), dichiarava la penale responsabilità dei giovani, poco meno che
ventunenni all'epoca dei fatti, G. L. e G. A., in ordine, quanto al primo, ai delitti di cui agli art. 519
C.P. (capo A), 56, 61 n.2 e 610 C.P. (capo B) 110, 56, 61 n. 2, 610 1° e 2° c. in rel. 339 C.P. (capo C), e,
quanto al secondo, di quest'ultima sola imputazione, e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche,
dichiarate prevalenti sulle aggravanti, ritenuta, altresì, la continuazione tra i reati commessi dal L.,
condannava quest'ultimo alla pena di anni tre di reclusione, l'A. a quella di mesi sei di reclusione,
ciascuno al risarcimento dei rispettivi danni arrecati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede,
nonché entrambi, in solido, al rimborso delle spese in favore di detta parte, oltre che al pagamento di
quelle processuali.

A termini dell'accusa, che i giudici di primo grado, disattendendo la tesi difensiva del rapporto
consensuale, ritenevano pienamente attendibile e sopportata da vari riscontri emersi dalle acquisite
testimonianze, il L., nella tarda serata del 10 giugno 1995, con il pretesto di accompagnare la (omissis) da
un proprio conoscente, in vista di un'assunzione lavorativa, l'aveva condotta, a bordo della propria
autovettura, in un luogo isolato, dove, impedendole di uscire dal veicolo (di cui aveva chiuso le portiere,
con la "sicura"), immobilizzandola per i polsi e pronunziando reiterate espressioni minatorie all'indirizzo
di lei e dei suoi familiari, ne aveva annullato ogni resistenza, costringendola a subire un indesiderato
congiungimento carnale; successivamente, ed al fine di conseguire l'impunità per il surriferito reato, il
suddetto aveva intimato alla vittima di astenersi dal denunciare o comunque riferire ad alcuno
dell'accaduto, minacciando di "rovinarle la vita" e di "ammazzarla"; analoghe minacce ed al medesimo fine,
erano state, due giorni dopo ed alla presenza del L., pronunziate all'indirizzo della ragazza anche da G.
A., amico del predetto.

Appellata da entrambi gli imputati, la suddetta decisione veniva solo parzialmente riformata, con sentenza
del 512/99, dalla Corte d'Appello di Trento che, pur confermando le affermazioni di responsabilità degli
appellanti, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 C.P., riduceva ad anni due e mesi quattro di
reclusione le pene rispettivamente inflitte al L. ed all'A., concedendo ad entrambi la sospensione
condizionale della pena.

La Corte territoriale, fatta propria la ricostruzione della vicenda esposta dai primi giudici, ne confermava
il giudizio di attendibilità in ordine alla testimonianza della parte offesa, "connotata in termini di
pacatezza, univocità, ed assenza di intrinseche contraddizioni ..e comunque immune da controindicazioni di
natura logica", sottolineando l'assenza di plausibili moventi calunniosi (considerato che non si era mai
parlato di un eventuale fidanzamento o, addirittura matrimonio riparatore e che la gravidanza, originata dal
rapporto, era stata prontamente interrotta), nonché la concordanza dei riscontri esterni, costituiti: a)
dalla violenta reazione del "ragazzo" della (omissis), il giovane S. R., il quale, venuto a conoscenza
dell'evento nell'immediatezza dello stesso (presso una discoteca dove la vittima era stata, al ritorno,
"scaricata " dall'imputato) aveva, quella stessa notte, dato fuoco all'auto del L.; b) dalla deposizione
della teste (omissis), un'amica della (omissis), con la quale quest'ultima si era confidata, all'indomani
della subita violenza, esternandole la volontà di denunciarla; c) dalla testimonianza della madre della
parte lesa, la quale, dopo aver appreso dalla figlia dell'episodio a due giorni di distanza, aveva anche
sentito il R. vantarsi di "essersi vendicato del L. bruciandogli la macchina" perché "quello che aveva fatto
ad (omissis) non doveva farlo"; d) dalla testimonianza, infine, dello stesso R., da cui era emerso che,
nonostante il "fidanzamento", né prima, né soprattutto, dopo l'episodio di cui è causa, la ragazzina gli si
era mai concessa carnalmente, motivando ultimamente i rifiuti in quanto "traumatizzata dallo stupro" subito.

Confermava, altresì, la Corte il giudizio di idoneità delle minacce e del costringimento fisico "a coartare
dapprima la volontà della giovane e, quindi, a sovrastarne la resistenza fisica, conducendola in zona
isolata, impedendole di uscire dall'auto, afferrandola per i polsi ed immobilizzandola".

Quanto agli episodi di tentata violenza privata, ritenuti gli stessi sufficientemente provati dalle
deposizioni della parte offesa e da quelle di due testi (uno dei quali un sottufficiale dei C.C., alla cui
presenza un comune amico delle parti aveva riferito di aver sentito l'A. minacciare la "omissis"), la Corte
li riteneva univocamente ricollegabili alla finalità di "paralizzare l'intento della vittima di denunciare
all'Autorità il reato di violenza carnale..", escludendo la plausibilità di eventuali altri moventi, in
particolare di quello, addotto a discapito, di voler evitare che la "fidanzatina" del L. venisse a
conoscenza del contestato episodio, da ritenersi invece ormai notorio nell'ambito della compagnia di
giovani, soprattutto per le eclatanti modalità della vendetta attuata dal R..

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, il L. deducendo, in quattro
motivi, riproduttivi di parte di quelli di appello, violazioni della legge penale e mancanza di motivazione,
e l'A., nell'unico, inosservanza della legge penale. Proponeva, altresì, ricorso il P.G., lamentando
l'immotivata ed indebita concessione del beneficio della sospensione condizionale ad entrambi gli imputati,
tenuto conto, in particolare per il L. di una precedente condanna, passata in giudicato all'epoca della
sentenza di appello, benché non risultante dal certificato penale.

Alla pubblica udienza il P.G. ha concluso per l'accoglimento, con annullamento senza rinvio dell'impugnata
statuizione, del ricorso del P.G. territoriale, limitatamente alla posizione del L., e per la reiezione, per
inammissibilità, dei ricorsi degli imputati; il difensore di questi ultimi, a sua volta, ha concluso per
l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e per il rigetto di quello del P.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il L., lamenta "erronea applicazione della legge penale" (art. 606 lett.b
c.p.p in rel. 519 c.p.), per avere i giudici di merito disatteso il principio in base al quale, ai fini
della punibilità ai sensi dell'art 519 c.p., i mezzi di costrizione adoperati per conseguire il
congiungimento carnale "debbono raggiunger un'intensità tale da incidere efficacemente sulla formazione
della volontà della vittima" e che, "essendo materialmente impossibile accertare il processo psichico di
ogni singola persona ...pur dovendosi tener conto della personalità del soggetto passivo, nella valutazione
di tali mezzi non potrà prescindersi dalla considerazione del comportamento dell'uomo medio". A tali fini
non sarebbe stato tenuto nel debito conto: a) che la parte offesa è risultata una ragazza del tutto normale
(e non particolarmente sensibile); b) che "le asserite minacce sono consistite in vaghe ed indeterminate
allusioni a possibili atti di teppismo nei confronti dell'azienda del nonno, non convivente, della parte
offesa, nonché in ancora più vaghe allusioni a possibili molestie verso la di lei famiglia"; c) "che
l'asserita violenza è consistita nella temporanea immobilizzazione delle mani e nella chiusura della
portiera dell'automobile"; d) "che sia l'imputato che la parte offesa indossavano calzoni che si tolsero
prima del rapporto carnale"; e) "che la parte offesa non fece alcun tentativo, neppure verbale, per
dissuadere l'imputato dal portare a compimento le proprie intenzioni". Dunque, non vi sarebbe stata
"correlazione e proporzione tra il danno paventato e il risultato ottenuto".

Con il secondo motivo, sempre nell'interesse del principale imputato, si denuncia "mancanza di motivazione
in ordine alla sussistenza delle condizioni di punibilità del reato - art. 606 c.p.p. in relazione all'art
519 cod. pen.". I giudici di merito, nel ritenere la descritta condotta dell'imputato nel capo di
imputazione idonea a coartare la volontà della parte offesa, sarebbero incorsi in una "affermazione
..manifestamente aprioristica perché giunge ad una conclusione senza aver analizzato preventivamente la
condotta dell'imputato in relazione alla personalità della vittima, né avere determinato l'intensità che la
minaccia e la violenza debbono possedere per costituire condizioni di punibilità del reato"; in particolare
la Corte d'Appello non si sarebbe fatta carico di spiegare "in base a quale considerazione una ragazza di 16
anni, definita dalla madre matura e consapevole delle sue azioni, possa aver ritenuto preferibile concedersi
all'imputato piuttosto che correre il rischio che egli desse esecuzione alle sue preannunciate molestie
contro il nonno e la di lei famiglia". Neppure in ordine alla violenza fisica, sulla cui sussistenza e
persistenza la Corte avrebbe mal interpretato le dichiarazioni rese dalla parte offesa, vi sarebbe stato
adeguata motivazione, circa l'intensità e la conseguente rilevanza spiegata agli effetti del rapporto
carnale.

I due motivi, che per l'intima correlazione vanno esamina congiuntamente, sono infondati.

Il Tribunale, nell'ampia e puntuale motivazione svolta, e la Corte d'Appello, nel richiamarla e confermarla
disattendendo le ragioni di gravame esposte del principale imputato, hanno fatto buon governo di consolidati
principi giurisprudenziali in materia, a termini dei quali l'idoneità della violenza e della minaccia a
coartare la volontà della vittima nei reati in questione vanno esaminate non secondo criteri astratti ed
aprioristici, ma tenendosi conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva. Ed a tal fine i
giudici di merito hanno attentamente preso in considerazione le circostanze di tempo e luogo in cui avvenne
il congiungimento carnale ed il comportamento tenuto dal L. per conseguire il suo scopo. Sotto il primo
profilo, sono stati opportunamente messe in rilievo l'ora notturna e la località isolata (una cava
abbandonata, in aperta campagna), circostanze ambientali volutamente scelte dall'imputato tali da ridurre al
minimo le possibilità di fuga e difesa della giovanissima parte offesa (di età inferiore di cinque anni
rispetto all'imputato) e quindi, già di per sé tali da porre la stessa in una situazione di disagio e
soggezione psicologica. Sotto il secondo profilo, è stato evidenziato, nelle sentenze di merito, come
l'imputato in itinere avesse mostrato alla ragazza, vantandosene, le tangibili prove di precedente e non
lieve impresa criminosa perpetrata (una "pizzeria bruciata"), ostentazione (se veritiera o meno poco rileva)
particolarmente significativa e persuasiva, in relazione alle analoghe minacce prospettate nei confronti del
nonno e di altri congiunti della vittima, coinvolta con l'inganno in quel viaggio notturno (intrapreso con
il pretesto di un incontro, poi non avvenuto, con un eventuale datore di lavoro) al fine di indurla ai suoi
voleri. In tale contesto, opportunamente evidenziato dai giudici di merito, in cui la ragazza era già del
tutto o quasi in balia del suo ingannevole accompagnatore, non era necessario che la violenza fisica ultima
e le minacce profferite nell'immediatezza del rapporto fossero di intensità particolarmente rilevante,
operando le stesse su di un soggetto passivo già posto in condizioni, materiali e psicologiche, di minorata
difesa; di tal che, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sufficienti ad annullare ogni
resistenza della vittima al non desiderato amplesso, le minacce ripetute nei confronti di lei e relativi
congiunti (rese particolarmente attendibili dalla menzionata precedente ostentazione), l'avvenuta chiusura
con "sicura" delle portiere dell'auto e la stretta dei polsi della vittima. Per converso, coerentemente ed
altrettanto correttamente i giudici di merito hanno attribuito scarsa importanza alla circostanza del
contemporaneo denudamento dei due giovani e della mancanza di specifica violenza fisica a tal fine da parte
dei L., atteso che costui aveva già precedentemente perfezionato la propria opera di coartazione morale
della vittima. Giova, a tal proposito, ribadire altro principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, pertinentemente richiamato a pag. 12 nella sentenza di primo grado, a termini del quale non è
necessario che la violenza, fisica o morale, si protraggano fino al momento del rapporto e durante lo
stesso, né occorre una totale eliminazione della capacità di resistenza del soggetto passivo, essendo invece
sufficiente la coartazione della volontà dello stesso (nessuno è tenuto ad immolarsi!) e la sussistenza di
un rapporto di causalità, nella specie anche motivato, tra tale stato della vittima e la violenza e/o
minaccia, a tal fine posta in essere dall'agente, ancorché in momento anteriore al congiungimento carnale,
non escluso dal necessitato comportamento remissivo da quella assunto nella fase immediatamente antecedente
il rapporto e durante questo. Sicché si evidenzia infondata anche la specifica censura, mossa al giudice di
merito, di non aver tenuto presente che, nei momenti cruciali della vicenda, "la parte offesa non fece alcun
tentativo, neppure verbale, per dissuadere l'imputato".

Con il terzo motivo il L. lamenta "Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in
ordine al riconoscimento di una esimente della pena: Art. 606, lett. b) e lett. e) in riferimento all'art.
50 e 59, 4° comma Cod. Pen.". L'imputato, tenuto conto delle circostanze dei tutto particolari
caratterizzanti la vicenda, in particolare, dei "rapporti di amicizia tra ..i due giovani", e della
"assoluta inconsistenza delle minacce asseritamente rivolte", nonché della mancanza di alcun tentativo di
resistenza, avrebbe avuto motivo di ritenere la sussistenza del consenso della ragazza al rapporto.

Anche tale motivo, che parte da premesse giuridiche non esatte (il consenso al rapporto sessuale, effettivo
o supposto, non integrerebbe la causa di non punibilità di cui all'art 50 C.P., non essendo concepibile una
violenza autorizzata, ma, più radicalmente, escluderebbe la configurabilità del reato di cui all'art 519,
sotto il profilo oggettivo, per mancanza della violenza stessa, ove detto consenso sussistesse, sotto quello
soggettivo, per difetto di dolo, ove questo fosse supposto), è infondato.

Nella dettagliata e puntuale ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale e confermata dalla Corte
d'Appello, nei termini di fatto, ormai incensurabili nella presente sede (in cui non è dato formulare un
giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova utilizzate dai giudici di merito, ivi
compresa l'utilizzazione della testimonianza della parte offesa e relativa credibilità, specie ove, come
nella specie, confermata dal riscontro di elementi sterni), salvo il caso di totale carenza o illogicità
della motivazione, già esclusa nell'esame dei precedenti motivi, è stato posto in evidenza un preciso e
preordinato disegno dell'imputato (attuato con l'uso prima dell'inganno, poi dell'ostentazione di proprie
precedenti ed asserite imprese delittuose ed, infine, con minacce dirette ed indirette, accompagnate da
violenza fisica) finalizzato non ad ottenere un consenso (che sarebbe stato irrimediabilmente viziato dai
mezzi coazione adoperati), bensì ad indurre il soggetto non ad accettare, bensì a subire il rapporto
carnale. Coerentemente e correttamente, dunque, i giudici di merito non hanno preso in alcuna considerazione
la possibilità dell'eventuale errore dell'imputato in ordine al consenso a tale rapporto.

Con il quarto motivo, infine, "lnosservanza della legge penale - art.606 lett. b) in rel. all'art 610 c.p",
limitato alla subita condanna per i reati di tentata violenza privata, il L. deduce la legittimità delle
"pressioni dirette ad indurre la (omissis) a non diffondere notizie false", essendo l'operato attribuitogli
diretto a far desistere la controparte da un comportamento illegittimo, quale l'accusa di violenza carnale,
e, pertanto, non integrante l'oggettività del delitto sopra citato, richiedente la sostanziale ingiustizia
dell'azione od omissione imposta al soggetto passivo.

Del tutto analogo è il tenore dell'unico motivo di ricorso esposto, dalla ricorrente difesa dell'altro
imputato, G. A..

Detti motivi, esplicitamente e logicamente subordinati all'esclusione della sussistenza e/o punibilità del
delitto di violenza carnale, risultano infondati, all'esito dell'assorbente reiezione dei precedenti
pregiudiziali motivi, contenuti nel ricorso del L., nei quali si è tentato, senza esito, di sostenere la
liceità, o comunque non punibilità, del fatto a questi ascritto a detto titolo. Rigettati detti motivi e
confermata la natura delittuosa del fatto ascritto al L., ne consegue l'illegittimità delle successive
pressioni, attuate in forma di pesanti minacce (di cui sufficiente conto hanno dato i giudici di merito) da
questi e dal suo amico A., al fine di indurre la parte offesa a desistere dal legittimo esercizio del
proprio diritto di querela.

Il rigetto dei ricorsi degli imputati ne comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la solidale condanna alle
spese.

Passando all'esame del ricorso proposto dal P.G. di Trento, se ne rileva in conformità alle conclusioni
formulate dal P.M. di udienza, la fondatezza solo in relazione alla posizione del L..

Con il primo motivo, relativo ad entrambi gli imputati, l'impugnante P.G. denuncia violazione dell'art 164
C.P., per mancanza di una "motivata valutazione prognostica in ordine alla circostanza che il colpevole si
asterrà dal commettere ulteriori reati".

Dall'esame della sentenza, che tale beneficio ha concesso, si rileva tuttavia che la Corte d'Appello, dopo
aver determinato la pena ex art 133 C.P. ed indicato alcuni dei relativi parametri ha, subito dopo, ritenuto
di poter accordare la sospensione, con richiamo (evidenziato dalla continuità del periodo) ai precedenti
criteri e con l'ulteriore considerazione della ricorrenza delle relative "condizioni formali e non essendo
stati comprovati dall'accusa (ad onta del non indifferente lasso di tempo ormai decorso dagli eventi) motivi
atti a costituire controindicazioni al beneficio": da tali espressioni è possibile desumere una inequivoca,
ancorché implicita, o comunque espressa in forma "criptica", prognosi di non recidività, agli effetti
dell'esercitato potere discrezionale di cui all'art .164 c. I C.P.

Con il secondo motivo il P.G. ricorrente lamenta, denunciando violazione degli artt. 163 e 164 C.P., che la
Corte trentina non ha tenuto conto di altra condanna, già passata in giudicato, inflitta ai due imputati ed
ostativa, limitatamente al L., per effetto del cumulo previsto dall'art 164 u.c.cit.cod. in rel. al 163,
alla concessione del beneficio. La doglianza risulta ritualmente documentata dalla produzione di copia
conforme della sentenza della Corte d'appello di Trento del 17/6/1998, con attestazione in calce di
irrevocabilità per passaggio in giudicato dal 16110/98, dalla quale si rileva che il L. e l'A. riportarono
la condanna (in parziale e riduttiva riforma della sentenza di primo grado) alla pena di mesi sei di
reclusione e L. 200.000 di multa, con concessione ad entrambi del beneficio della sospensione condizionale
della pena, per un delitto di furto pluriaggravato, in concorso tra loro commesso in data 24/4/94. Di tale
precedente condanna, già passata in giudicato all'atto della sentenza oggetto del presente ricorso, i
giudici di appello non tennero conto (ne rileva la circostanza che la stessa non risultasse ancora annotata
nel casellario giudiziale, tenuto conto della sua documentata, obiettiva ed indiscutibile preesistenza,
attinente ad una condizione negativa legale del beneficio in questione); essendo la stessa ostativa alla
reiterazione del beneficio (sommando i sei mesi, già riportati, ai due anni e quattro mesi, inflitti con la
seconda condanna al L., resta superato il limite massimo di due anni e sei mesi, previsto dal terzo comma
dell'art 163 C.P. per i soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventuno anni, quale era il L. ). Ne
consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, eliminandosi la concessione del beneficio nei
confronti del solo L.. Per il resto ed, in particolare, per quanto riguarda l'A., non coinvolto nel secondo
motivo di ricorso, ma solo nel primo, l'impugnazione, per quanto in precedenza esposto, va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta i ricorsi di L. G. ed A. G., che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.

In accoglimento parziale del ricorso del P.G., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, revocando il
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al L., e lo rigetta per quanto proposto nei
confronti dell'A..

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