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ADOZIONE DI MINORI - REVOCA DELLO STATO DI ADOTTABILITA' IN RELAZIONE AL RIAVVICINAMENTO AD UN PARENTE

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 12449/99 - Presidente A. Grieco - Relatore G. Salmè )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale per i minorenni di Milano, con decreto del 22 maggio 1996, ha dichiarato lo stato di
adottabilità di (omissis), nato il 6 luglio 1990 e, con sentenza del 18 gennaio 1997, ha respinto le
opposizioni proposte dalla madre L. L. M., dalla zia materna A. L. M. e dalla nonna materna A. D. L.

La corte d'appello di Milano, con sentenza del 12 giugno 1998, ha rigettato l'appello proposto dalla madre e
dalla nonna materna, e, in accoglimento dell'appello proposto dalla zia materna, A. L. M., ha revocato lo
stato di adottabilità del minore, delegando il Comune di Parona a predisporre un progetto di riavvicinamento
alla zia, con progressivo distacco dalla famiglia affidataria presso la quale il minore vive da circa due
anni.

La corte territoriale, dopo aver confermato l'esistenza della situazione di abbandono del minore rispetto
alla madre e alla nonna materna ha affermato che, invece, tale situazione non sussisteva rispetto alla zia
materna. Ha in proposito osservato che: a) A. L. M. aveva sempre intrattenuto rapporti con il nipote,
tornando ogni volta che le era possibile dalla Germania dove risiedeva e interessandosi costantemente del
minore presso gli operatori sociali; b) in senso contrario non era rilevante il contenuto di una
conversazione con un'assistente sociale nel corso della quale la L. M. aveva dichiarato di non potersi
assumere la responsabilità del nipote, anche perché avrebbe dovuto a breve trasferirsi negli Stati Uniti
insieme con il marito, in quanto si trattava di un episodio isolato, contrastante con il comportamento
tenuto durante tutta la vicenda e contraddetto dalla richiesta di affidamento avanzata formalmente dopo
circa un mese da tale conversazione; c) i consulenti tecnici d'ufficio, nominati nel giudizio d'appello,
avevano accertato l'esistenza di un rapporto significativo del minore con la zia e avevano osservato che la
serenità interiore del piccolo ( omissis ) era apparsa rinforzata dall'aver appreso che la zia non lo aveva
dimenticato, perché in realtà egli desiderava mantenere il ricordo del suo passato, pur temendo di essere
allontanato dalla famiglia affidataria, nella quale era positivamente inserito dal 9 agosto 1996; d) la zia
materna e il marito erano stati ritenuti dai c.t.u. provvisti di capacità psicologiche idonee a garantire al
minore una crescita equilibrata ed armonica.

Avverso la sentenza della corte d'appello di Milano il sindaco del Comune di Parona, nella qualità di tutore
del minore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso e ha
proposto ricorso incidentale il procuratore generale presso la corte d'appello di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, in
relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. il ricorrente, con il primo motivo, sostiene, richiamando ampiamente le
risultanze degli accertamenti, anche di natura psicologica, compiuti nel corso del procedimento, che la
corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le norme indicate, perché non avrebbe valutato
l'oggettiva situazione del minore al momento della pronuncia del decreto dichiarativo dello stato di
adottabilità, caratterizzata dall'interiorizzazione da parte del piccolo (omissis) di un irreversibile
distacco dalla famiglia d'origine, la quale, effettivamente, avrebbe delegato totalmente la sua cura ai
servizi sociali, ma si sarebbe basata su un dato esclusivamente soggettivo e cioè sulla mera dichiarazione
di disponibilità della zia materna. La corte territoriale avrebbe anche omesso di effettuare la comparazione
tra la situazione in cui il minore si verrebbe a trovare in caso di ritorno presso la zia e quella attuale
di positivo inserimento nella famiglia degli affidatari.

Un ulteriore profilo di violazione degli articoli 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, in relazione all'art.
12 della stessa legge, viene dal ricorrente individuato nel fatto che erroneamente la corte territoriale
avrebbe ritenuto "significativi" i rapporti tra il minore e la zia materna, perché invece si trattava di un
legame privo di particolare intensità e ridotto a un semplice ricordo piacevole che il bambino aveva
conservato. In secondo luogo il ricorrente contesta che i rapporti tra il minore e la zia materna essere
considerati significativi, nel senso voluto dalla legge.

Infine, il ricorrente lamenta che la corte d'appello si sia limitata a prendere atto della astratta
disponibilità della zia e abbia omesso di valutare in concreto l'idoneità della offerta rispetto alle
esigenze reali del minore. Infatti sarebbe stata omessa la valutazione dello sradicamento del minore dalle
situazioni di vita attuale, conseguente al suo trasferimento negli USA; non sarebbe stata valutata
l'idoneità educativa del compagno della zia materna e non sarebbe stata adeguatamente valutata la
circostanza che l'affidamento alla zia avrebbe comportato l'intromissione della madre e della nonna nella
vita del minore.

Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost e 26
della legge n. 184 del 1983, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione,
in quanto la corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre alcuni passi della relazione dei c.t.u. e,
comunque, conterrebbe affermazioni logicamente inconciliabili, tali da non consentire di individuare
l'effettiva ratio decidendi. Infatti, dopo aver fatto proprie le conclusioni dei c.t.u., che auspicavano il
mantenimento del rapporto affettivo con gli affidatari, la sentenza conclude disponendo l'affidamento alla
zia materna.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Milano ha proposto ricorso incidentale, affidato a
un unico complesso motivo, sostanzialmente identico al primo motivo del ricorso principale del tutore, in
quanto censura il rilievo che la corte territoriale avrebbe attribuito alla soggettiva disponibilità della
zia materna, omettendo di valutare, la situazione di obbiettivo abbandono, la natura velleitaria della
disponibilità e la assenza di rapporti significativi tra la zia e il nipote, limitati a qualche telefonata e
qualche visita in istituto.

3. I ricorsi proposti dal tutore e dal p. g. di Milano avverso la stessa sentenza debbono essere riuniti.

Esaminando congiuntamente i motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, che prospettano
questioni connesse, la Corte ritiene che debbano essere rigettati.

Un primo profilo delle censure mosse nei confronti della sentenza impugnata riguarda la nozione legislativa
di situazione di abbandono che, secondo i ricorrenti, la corte territoriale avrebbe erroneamente
interpretato.

In realtà, la corte d'appello ha fatto corretto applicazione del principio più volte da questa Corte
affermato, secondo cui la nuova disciplina dell'adozione, introdotta con la legge n. 184 del 1983, considera
preminente per l'interesse del minore la sua crescita nella famiglia d'origine e attribuisce all'adozione la
natura di un estremo rimedio, in presenza di un'accertata ed irreparabile situazione di abbandono, impedendo
che possa essere utilizzato come mezzo per ovviare a carenze assistenziali o per procurare condizioni di
vita migliori di quelle che la famiglia d'origine è in grado di offrire.

E' vero, d'altra parte, che la legge impone che l'accertamento della situazione di abbandono, intesa come la
mancanza di quel minimo di cure, assistenza e affetto che caratterizzano il rapporto tra genitori e figli,
debba svolgersi sul piano esclusivamente oggettivo, perché la prevalenza dell'interesse fondamentale del
minore a crescere in modo sano ed equilibrato esclude qualsiasi rilievo degli intenti, dei desideri e della
stessa consapevolezza e volontà dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, ma a tale principio la
corte territoriale si è attenuta, confermando l'esistenza della situazione di abbandono rispetto alla madre
e alla nonna materna del minore, indipendentemente dalla soggettiva volontà delle stesse di privare il
minore delle cure e dell'affetto indispensabili per la sua crescita.

Tuttavia, in conformità con l'orientamento di questa Corte (sent n. 8779/1998, 609811997), che ha più volte
precisato che la situazione di abbandono non ha carattere istantaneo e transeunte, il giudice del merito non
ha limitato il suo accertamento alla situazione esistente al momento della pronuncia del decreto
dichiarativo dello stato di adattabilità, ma lo ha esteso anche all'epoca successiva, dando il dovuto
rilievo alla disponibilità a prendersi direttamente cura del minore manifestata dalla zia paterna. Tale
accertamento, in effetti, è imposto dalla legge, perché l'art. 15, 1° comma n. 2 della legge n. 184 del
1983, ritiene non sufficiente per potere dichiarare lo stato di adottabilità la dimostrazione della
persistenza della mancanza di assistenza morale e materiale, ma esige anche che sia accertata la "non
disponibilità ad ovviarvi".

Il nucleo centrale delle ulteriori censure, d'altra parte, investe proprio la valutazione che il giudice del
merito ha compiuto di tale disponibilità.

Anzi, ancor prima, il tutore contesta lo stesso presupposto del rilievo giuridico attribuito dalla legge
alla disponibilità del (genitore o del) parente, costituito dalla esistenza di un precedente rapporto
significativo tra lo stesso e il minore (sulla necessità di tale presupposto, fondata sul rinvio operato
dall'art. 15 n. 2 agli art. 12 e 13, v. sentenza n. 3083/1997, che, con argomento convincenti supera la
contraria affermazione di cass. n. 10656/1996). Ma questa critica non può trovare ingresso in questa sede,
in quanto, con accertamento di fatto incensurabile, la corte territoriale ha affermato che "la zia materna
...ha sempre intrattenuto rapporti con il nipote, tornando dalla Germania in Italia per essergli vicina
ogniqualvolta le è stato possibile ed ha costantemente manifestato il suo interessamento presso gli
operatori sociali per la situazione sia del piccolo che della sorella."

Né è esatto che la corte territoriale si sia limitata a prendere atto della mera dichiarazione di
disponibilità della zia materna a occuparsi del minore, perché, oltre ad aver positivamente accertato
l'esistenza di rapporti significativi, che già di per se avrebbero escluso la situazione di abbandono
rispetto alla stessa zia, il giudice del merito ha messo in rilievo altre specifiche circostanze: a) la
manifestazione di disponibilità era avvenuta un mese prima della dichiarazione di stato di adottabilità; b)
i c.t.u. avevano accertato che il minore era apparso rafforzato nella sua raggiunta serenità dall'apprendere
che la zia si occupava di lui e non lo aveva dimenticato; c) nel corso dell'ultimo incontro tra il minore e
i c.t.u., il minore stesso aveva fatto capire che può e vuole ricordare il suo passato; d) gli stessi c.t.u.
avevano valutato sia la zia che il marito, persone equilibrate, mature, realiste, insomma idonee a garantire
al minore una crescita equilibrata ed armonica.

La corte territoriale ha, quindi, compiuto una valutazione completa ed esauriente dell'attendibilità della
manifestazione di disponibilità della zia materna, sia con riguardo ai rapporti già esistenti tra la stessa
e il nipote, sia riguardo alla idoneità psico-pedagogica, richiamando, nella parte condivisa, la relazione
dei c.t.u., e quindi senza incorrere in alcun vizio di mancanza di motivazione.

La corte d'appello, infine, ha ben tenuto presente la situazione di affidamento del minore a una famiglia,
con la quale si sono instaurati positivi rapporti e, anche se non ha proceduto espressamente alla
comparazione tra situazione attuale e inserimento nella famiglia della zia, tuttavia, ha affermato che
doveva essere evitato il pregiudizio che deriverebbe al minore stesso da un improvviso distacco.

A tal fine ha affidato al tutore il compito di mantenere la situazione di affidamento eterofamiliare ma, al
tempo stesso di elaborare un progetto di graduale riavvicinamento alla zia.

Non sussiste, quindi, alcuna insanabile contraddittorietà delle argomentazioni della sentenza impugnata, in
quanto pur valutando positivamente l'inserimento del minore nella famiglia affidataria e ritenendo
pregiudizievole un improvviso allontanamento, la corte territoriale ha ritenuto che il graduale
riavvicinamento alla zia rispondesse al prevalente interesse del minore, considerato non solo in astratto,
come interesse a mantenere per quanto più possibile i rapporti con la famiglia d'origine, ma anche in
concreto, come desiderio di mantenere in vita un rapporto affettivo significativo e al tempo stesso
preservare la memoria delle proprie origini, pur senza rinnegare il rapporto con gli affidatari.

Non può certamente escludersi che , nella specie, potessero essere compiute valutazioni diverse, ad esempio
ritenendo irrinunciabile il rapporto con gli affidatari, ma la valutazioni sono commesse al giudice di
merito e non sono censurabili in questa sede se non per errori giuridici e vizi logici, dai quali, invece,
la sentenza impugnata appare immune. Pertanto, ricorsi debbono essere rigettati.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese di questo giudizio.

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