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LAVORO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA INVALIDI EX LEGGE 482/68 - CONDIZIONI E LIMITI. ( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 9981/2000 - Presidente V. Trezza - Relatore G. Cellerino ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il pretore giudice del lavoro di Spoleto, cui R.M., invalido civile, s’era rivolto perché fosse dichiarato, nei confronti della Spa C., cui era stato avviato dall’Ufficio provinciale del lavoro, il suo diritto ad essere assunto, ex legge 482/68, in quota invalidi, come operaio generico, con condanna della società al risarcimento dei danni, espletata apposita c.t.u. per verificare la possibilità d’impiego dell’invalido, rigettava la domanda. La sentenza pretorile impugnata dal M. era confermata dal tribunale di Spoleto che, escluso che potesse rinvenirsi nella legge di tutela un principio volto ad assicurare comunque, ed indipendentemente dalla compatibilità dell’inserimento del lavoratore nell’impresa, l’assunzione delle categorie protette da parte dei soggetti destinatari della legge 482/68, osservava che la puntuale verifica delle condizioni di lavoro, effettuata a suo tempo dal pretore ed integrata dalle prove testimoniali assunte nel grado (dov’era stata rinnovata la c.t.u.), in relazione all’attività per la quale l’invalido era stato avviato, giustificava il rifiuto di assunzione della C., presso cui non era stato possibile rinvenire una mansione compatibile con le caratteristiche psico-fisiche del M. affetto da epilessia. Avverso la sentenza del tribunale promuove ricorso per cassazione affidato a due motivi il M.. Resiste la parte intimata con controricorso, integrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Contro la sentenza del tribunale di Spoleto che, confermando quella di primo grado, ha rigettato l’appello proposto da R. M. diretto ad ottenere la condanna della società C. alla sua assunzione obbligatoria (legge 482/68) in seguito ad avviamento da parte dell’Uplmo di Perugina, il M. denuncia, come primo motivo di impugnazione, la violazione ed errata applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 in relazione all’articolo 12 delle preleggi, nonché la contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza (articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), sostenendo che lo spirito e la ratio della legge in argomento, diretta nei confronti di imprese che la legge presume dotate di particolare capacità economica e di articolate strutture lavorative, impone, conformemente ai principi costituzionali di salvaguardia del lavoro per i soggetti sfavoriti, la assunzione del lavoratore appartenente alle categorie protette, salvo che la natura ed il grado di invalidità siano di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. Si duole altresì, con il secondo mezzo, della violazione ed errata applicazione della legge n. 482 in relazione all’articolo 2103 c.c., nonché di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione (articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), osservando che l’imprenditore deve ricercare nell’ambito della struttura aziendale la mansione compatibile con quella di avviamento, eventualmente «ridistribuendo» gli incarichi tra i lavoratori in servizio e, in quest’ottica, rileva che il giudice d’appello non aveva considerato che la pulizia degli uffici, cui il M. poteva essere adibito, era affidata a una ditta esterna; che, inoltre, poteva essere adibito alla movimentazione dei «pezzi piccoli» di magazzino, che risultava separato da quello interessato a pezzi trasferiti con carrelli e simili; che, infine, poteva essere assegnato al servizio di guardiana, attività certamente compatibili con le condizioni di salute dell’invalido, senza stravolgere l’assetto aziendale. I due motivi di ricorso, riguardando questioni tra loro connesse, posto che attengono ai limiti e alla portata dell’obbligo del datore di lavoro di assumere gli invalidi nel rispetto della legge 482, possono essere esaminati congiuntamente. Onde dare compiuta ragione della presente decisione, appare opportuno richiamare i principi, condivisi dal Collegio, che sul punto si sono andati consolidando nella giurisprudenza di questa Corte. Com’è noto, la Cassazione, partendo dalla considerazione che la disciplina normativa del collocamento obbligatorio non prevede che la richiesta numerica sia «qualificata», mentre ha escluso che il datore di lavoro possa pretendere l’assegnazione di lavoratori in possesso di determinate attitudini o di peculiari qualificazioni professionali per coprire determinate posizioni lavorative, ha affermato il suo obbligo di reperire, all’interno dell’azienda e nei servizi accessori e collaterali all’attività produttiva, mansioni «compatibili» con la minorazione e la categoria di appartenenza del lavoratore avviato: Cassazione 22 maggio 1986, n. 3435; 16 luglio 1986, n. 4608; 12 maggio 1989, n. 2169; 20 maggio 1994, n. 4948; 12 dicembre 1998, n. 12516. Peraltro, in questa cornice, la stessa giurisprudenza di questa Corte esclude che al datore di lavoro debba farsi carico di adeguare l’assetto produttivo e l’organizzazione aziendale in funzione delle particolari esigenze dell’invalido sostenendo ingiustificati costi aggiuntivi (v. Cassazione 26 febbraio 1990, n. 1460; 10 marzo 1992 n. 2897; 14 dicembre 1993, n. 12339; 23 febbraio 1995, n. 2036; 9 novembre 1995, n. 11681), o di far confluire in una sola posizione di lavoro mansioni che, con altre più complesse, rientravano nei compiti di altri lavoratori (v. Cassazione, 1460/90 cit.). Pertanto, se si può convenire con l’impostazione del ricorso che, richiamando principi di profondo significato costituzionale, rinviene nella legge 482 valori di solidarietà e di elevazione sociale e morale per determinate categorie di lavoratori meno favoriti, assegnando ad aziende, dotate di consistenti strutture e di adeguata forza economico-produttiva, il compito di assorbire, in misura predeterminata e per tipologie di invalidi, questa forza lavoro, altrimenti respinta dal mondo economico dalla sua stessa debolezza contrattuale, è altrettanto indeclinabile ricordare (sicché non può essere condivisa la tesi di una assunzione forzosa «comunque» indeclinabile) che il datore di lavoro (cui incombe l’onere della prova esimente: v. Cassazione, 4948/94 cit.) è esonerato dall’obbligo di assunzione qualora emerga, attraverso una verifica seria e rigorosa, l’impossibilità di un utile collocamento dell’invalido nella struttura operativa complessiva dell’impresa di destinazione. Costituisce, infatti, un limite all’occupazione dell’invalido e delle altre categorie protette (risultando pertanto legittimo il rifiuto di assunzione) la possibilità che il suo impiego concreto sia pregiudizievole per lui, per i compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti, secondo quanto prevede l’articolo 19 della legge in argomento, ma da valutare anche in relazione al disposto dell’articolo 2087, c.c., in tema di salute, di integrità fisica e di dignità morale dei lavoratori. Orbene, dall’esame della sentenza impugnata risulta che il tribunale ha rispettato questi principi, per cui la sentenza merita di essere confermata. Vi si legge infatti che il Collegio medico «adito dal datore di lavoro anche ai sensi dell’articolo 20, legge 482/68, …aveva sempre ribadito che il M. è idoneo a svolgere esclusivamente attività lavorativa di manovalanza, lontano da macchine semoventi, carichi pendenti, pericoli di precipitazioni e comunque attività che non comporti(no) la manovra e l’uso di mezzi meccanici», puntualizzando infine la possibilità di un impiego di manovalanza in «attività di pulizia ove non siano coinvolti mezzi meccanici». Nell’ambito di questo riferimento fattuale le prove assunte, anche in grado d’appello, avevano escluso la possibilità di un proficuo impiego del M. in quanto la pulizia degli uffici era stata appaltata a una ditta esterna, provvedendo a quella dei reparti i lavoratori addetti, anche con l’uso di macchinari, non praticabili dal ricorrente, onde evitargli pregiudizio, e a quella del piazzale, «con continuo e intenso via vai di veicoli» un addetto munito di motoscopa, parimenti non gestibile dal M. D’altra parte il tribunale ha escluso, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede, che per il magazzinaggio vi fossero spazi di occupazione, sia per le modalità organizzative, essendovi utilizzato un «muletto», sia per la necessaria esperienza lavorativa degli addetti, e ha osservato che neppure v’era la possibilità di una sua inserzione nella attività di portierato, in considerazione delle concrete modalità del suo svolgimento, diffusamente esposte in sentenza, non limitate al semplice controllo del traffico pedonale, ma di più ampio intervento anche con «mezzi interni», per controlli e consegne, contestando ampiamente l’opinione (peraltro non oggetto di impugnazione in questa sede) del c.t.u. di un possibile impiego generalizzato del M. Peraltro, costituisce pacifico jus receptum il principio secondo cui la deduzione del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non può presupporre un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso conforme a quello preteso dalla parte, poiché l’articolo 360, n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (v. S.U. 11 giugno 1998, n. 5802; 27 dicembre 1997, n. 13045). In base a questi principi, le riferite argomentazioni della sentenza, per la loro diffusa valutazione degli elementi di giudizio assunti e discussi con coerente e logica esposizione, non possono essere scalfite dalla censura. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Spese secondo soccombenza. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali che liquida in 47mila lire per spese, oltre 3 milioni 500mila lire (tremilionicinquecentomila) per onorari di avvocato in favore di controparte I1 complesso di questi dati, secondo il Tribunale, portava a ritenere provata la mancata prestazione della ordinaria diligenza nella ricerca di altra attività da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, con conseguente riduzione del danno che veniva determinato in via equitativa ex art.432 codice di procedura civile. Tale decisione - secondo il Tribunale - aveva natura assorbente di ogni altra questione e quindi anche della eccezione relativa al calcolo dei contributi versati (e relativa prova per testi articolata dall'Istituto). Avverso tale decisione il T. propone ricorso con quattro distinti motivi. Resiste la Regione Piemonte, subentrata all'Istituto (omissis), con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, sorretto da un unico motivo. Resiste il T. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima decisione (art.335 codice di procedura civile). Con il primo motivo, il T. denuncia violazione ed erronea applicazione degli articoli 1227 codice civile e 18 della legge n.300 del 20 maggio 1970. Il Tribunale avrebbe errato nell'enfatizzare il criterio di cui all'art.l227 codice civile, ponendo erroneamente a carico del lavoratore l'onere di provare di non aver potuto trovare lavoro. Con il secondo motivo, Il ricorrente denuncia omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. I1 Tribunale era giunto alla determinazione del danno senza compiere alcun accertamento circa il mercato del lavoro e le concrete probabilità del lavoratore di collocarvi le proprie energie lavorative. I1 ricorrente precisa che se il Tribunale avesse effettuato tale accertamento (tra l'altro ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte) sarebbe giunto necessariamente alla conclusione che egli negli oltre quattro anni che lo separavano dalla pensione non avrebbe ragionevolmente potuto trovare altra occupazione. Infatti, "il T. si trovava ad essere licenziato ..con licenziamento disciplinare, il che non è esattamente una referenza che aiuti a trovare lavoro, e ad avere sessant'anni. Il mercato del lavoro per lui, in una provincia come quella di Alessandria - che ha vissuto moltissime riduzioni di personale da parte di grandi aziende - era del tutto chiuso". Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inversione dell'onere della prova, violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 e 2697 codice civile e 116 codice di procedura civile. Analizzando i tre argomenti usati dal Tribunale per ritenere provato che egli avrebbe potuto con certezza ridurre il danno, il ricorrente rileva che nessuno di essi è in realtà idoneo allo scopo, ed anzi due di essi - correttamente usati - costituirebbero indizi di segno diametralmente opposto a quello indicato dal Tribunale. Secondo il ricorrente la mancata diligenza del 1avoratore e deve essere provata rigorosamente dal datore di lavoro. Se l'affermazione della teste Vicini non poteva giovare al T., essa tuttavia non poteva neppure consentire di ritenere assolto l'onere della prova che incombeva sull'altra parte. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1227 sotto ulteriore profilo. Per costante giurisprudenza di questa Corte, ricorda il ricorrente, ai fini di cui all'art.l227 codice civile, per invocare una riduzione della propria obbligazione per fatto del creditore, il debitore deve dimostrare non solo la consapevolezza della condotta del creditore ma anche il nesso causale fra quella condotta e le conseguenze pregiudizievoli che si pretendono da essa derivate. In altre parole, l'ex datore di lavoro avrebbe dovuto provare che se il lavoratore si fosse iscritto quelle liste di collocamento avrebbe senz'altro trovato occupazione nell'arco temporale che intercorreva tra il licenziamento e la sentenza di primo grado, tenuto anche conto della sua età, del motivo per cui era stato licenziato e delle particolarità presenti nel mercato del lavoro alessandrino. Una prova del genere non era stata neppure offerta dall'Istituto resistente. I quattro motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente perché connessi tra di loro. Essi non sono fondati. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che in caso di licenziamento illegittimo la reintegrazione nel posto di lavoro ex art.18 dello Statuto dei lavoratori ripristina la situazione precedente e si attua con la ottemperanza del datore di lavoro al comando giudiziario di riammettere il lavoratore in azienda e con l'attribuzione a quest'ultimo del diritto al ristoro del danno subito, per la determinazione del quale costituiscono parametro normale di commisurazione le retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. La giurisprudenza di questa Corte - ancor prima della modifica dell'art.18 dello Statuto ad opera delle legge n.108 del 1990 - era consolidata nel ritenere, per ragioni di ordine equitativo, che l'indennità stabilita dalla legge potesse subire variazioni in aumento o in diminuzione. In diminuzione qualora il datore di lavoro sia in grado di provare l'aliunde perceptum dal lavoratore (compensi o retribuzioni ricevuti da terzi), ovvero un suo comportamento colposo tale da non impedire o ridurre il danno. In aumento qualora il lavoratore fornisca la prova di aver subito danni ulteriori, rispetto alle retribuzioni perdute. I giudici di appello si sono attenuti a tali principi, sicché la censura di violazione di legge appare del tutto infondata. Analogamente devono ritenersi infondate le ulteriori censure riguardanti l'inversione dell'onere della prova, posto a carico del datore di lavoro - anziché del lavoratore - e il mancato espletamento di qualcuna delle indagini pure richieste dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'esatta determinazione del danno (in particolare neppure quella circa l'esistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva imputata al T. e la mancata riduzione del danno). Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un conflitto giurisprudenziale, hanno affermato di recente che in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, l'eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto l'ammontare del suddetto risarcimento (salvo il limite legale delle cinque mensilità) deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, né l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge, che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei, ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. S.U. 3 febbraio 1998 n.1099). I1 Tribunale di Alessandria, nella sentenza impugnata, si è attenuto a tali principi. Ha precisato innanzitutto che era emersa dal giudizio una serie di indizi, tali da assurgere a vera e propria prova in ordine alla "mancata prestazione dell'ordinaria diligenza nel reperimento di altra attività, con conseguente limitazione del danno subito". Ha elencato tra questi: la mancata richiesta di restituzione del libretto di lavoro per oltre quattro anni, la mancanza di prova dell'esistenza di una copia di questo libretto. Ha aggiunto che la generica testimonianza della Vicini non poteva ritenersi sufficiente per dimostrare che il T. avesse effettivamente cercato un'altra occupazione in tutto il periodo intercorso tra il licenziamento e il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Con una valutazione insindacabile in questa sede di legittimità, i giudici di appello hanno affermato (con evidente seppur implicito riferimento al mercato del lavoro alessandrino ed alle specifiche attitudini lavorative del T.) che sicuramente questi avrebbe potuto trovare altra occupazione se si fosse attivato per tempo nel lungo periodo di tempo intercorso tra le due date sopra segnalate (22 maggio 1985 - 1990). Quanto all'uso della ordinaria diligenza richiesta al creditore, essa non significa solo la mera inerzia, a fronte dell'altrui comportamento dannoso o la semplice astensione dall'aggravare con fatto proprio il pregiudizio già verificatosi: significa piuttosto tenere una condotta attiva o positiva volta a limitare le conseguenze dannose del comportamento altrui (Cass. 20 novembre 1991 n.12439 che fa addirittura riferimento al principio di buona fede di cui all'art.1175 codice civile pur di fronte ad un rapporto di lavoro già risolto). Una volta provato dal datore di lavoro, o comunque acquisita agli atti la prova della condotta inerte del creditore, che non ha posto in essere alcuno degli strumenti in suo possesso per la ricerca di una altra occupazione, il giudice ben può determinare l'incidenza del comportamento colposo (commissivo od omissivo) del creditore ai fini della liquidazione del risarcimento del danno. Con riferimento al quarto motivo del ricorso principale, è appena il caso di precisare che la fattispecie regolata dal secondo comma dell'art.1227 codice civile (secondo il quale "I1 risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza") prescinde completamente del nesso di causalità tra la condotta del debitore e la mancata riduzione del danno. Essa infatti risponde ad evidenti esigenze equitative e di moderazione nella determinazione dell'onere economico gravante sul debitore ed impone un giudizio del tutto ipotetico, per ricostruire una realtà che sarebbe stata ("probabilmente") diversa se diverso non fosse stato il comportamento tenuto dal creditore. Non a caso la dottrina definisce la norma in esame come una ipotesi di causalità ipotetica, concernente unicamente l'ambito del danno risarcibile. Anche la censura formulata con l'ultimo mezzo di impugnazione si rivela pertanto infondata. Incensurabile pertanto appare la valutazione equitativa adottata dal Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello dell'Istituto (omissis). Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 codice di procedura civile, di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, può essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (Cass. 1 marzo 1990 n. 1605, 10 marzo 1987 n.2491). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno dato congrua ragione del processo logico attraverso il quale riducendo all'incirca della metà la somma già liquidata sono pervenuti alla liquidazione del quantum debeatur, dal primo giudice. In altre parole, i giudici di appello, sulla base dei dati di fatto in loro possesso, hanno ritenuto che il lavoratore avrebbe potuto ragionevolmente trovare altra occupazione a metà del periodo intercorrente tra la data del suo licenziamento e quella del compimento del 65° anno di età (1985 - 1990), se avesse prestato l'ordinaria diligenza nella ricerca di un'altra attività. Conseguenzialmente, gli stessi giudici hanno ridotto alla metà il risarcimento del danno già riconosciuto dal primo giudice. L'adozione del criterio di valutazione equitativa dei danni costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità se (come è avvenuto nel caso di specie) adeguatamente e correttamente motivato. Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale dichiaratamente condizionato all'ipotesi dell'accoglimento del principale. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio. PER QUESTI MOTIVI la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |
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