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SERIE DI CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER I PERIODI NON LAVORATI

( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 9420/2000 - Presidente V. Trezza - Relatore G. Simoneschi )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I1 Tribunale di Sanremo, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da D. Liliana, nei confronti del Casinò Municipale di Sanremo, per l'accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato, ex art. 2 della legge n.230/62, dei diversi rapporti, anche della durata di un sol giorno, intercorsi con l'appellante, a decorrere dall'ottobre 1986 sino all'ottobre 1991. In particolare il Tribunale, respinte le difese preliminari sollevate dallo stesso appellante, relative sia alla richiesta, già avanzata in primo grado, di sospensione del giudizio, per la contestuale pendenza del giudizio di opposizione ad ingiunzione per le sanzioni irrogate, per violazione delle disposizioni sull'avviamento al lavoro, dall'Ispettorato del lavoro di Sanremo, stante la diversità dell'oggetto dei due procedimenti; sia l'eccezione di nullità del ricorso, per indeterminatezza dello stesso; nel merito, quanto all'appello principale del Casinò, riteneva che i diversi e successivi rapporti a tempo determinato, tenuto conto, in particolare, di due di essi, costituiti nell'arco di quindici giorni, dovevano considerarsi posti in essere al fine di eludere le disposizioni inderogabili di cui alla legge n.230/62, e quindi convertiti, dall'inizio delle prestazioni sino alla cessazione di esse, in un unico rapporto a tempo indeterminato; conseguentemente il Tribunale dichiarava, in accoglimento dell'appello incidentale, che la D. aveva diritto di essere inquadrata nella medesima posizione retributiva e previdenziale degli altri lavoratori di pari qualifica. Quanto alle retribuzioni, altrettanto richieste con l'appello incidentale, relative ai periodi medio tempore intercorsi tra l'uno e l'altro rapporto a termine, il Tribunale, in motivazione, per un verso, riteneva dovuta alla D. la retribuzione anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia inteso utilizzare la di lei opera, per l'altro, richiamato un precedente delle S.U. di questa Corte, dichiarava che l'appellata non aveva diritto alla retribuzione per i c.d. periodi non lavorati; in dispositivo non pronunciava espressamente su tale domanda.

Avverso questa decisione propongono autonomi ricorsi, dei quali uno (Casinò Municipale di Sanremo) va considerato principale in quanto proposto per primo e l'altro (D.) incidentale; resistono con controricorso al ricorso avversario l'una e l'altra parte; le parti hanno depositato memoria, con la quale la D. richiama il proprio ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo de1 ricorso principale il Casinò di Sanremo deduce violazione di legge (legge n.230/60) ed in particolare sostiene la legittimità dei rapporti a termine stipulati in applicazione di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva, non essendo comunque stata acquisita la prova che i contratti a termine fossero stati stipulati in fraudem legis. Lo stesso Casinò Municipale di Sanremo, con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 2, 2° co. della legge n.230/60 e dell'art. 23, 3° co. della legge n.56/87, oltre a vizio di motivazione, considerando sia che, ove la decisione del Tribunale dovesse intendersi nel senso dell'accoglimento della domanda dell'intimata relativa alle retribuzioni per i periodi intercorsi tra le scadenze dei successivi contratti, l'impugnata sentenza dovrebbe sul punto essere cassata, dato che, in difetto di previsione normativa ad hoc, la disciplina applicabile, circa l'an di tali prestazioni, è quella dettata dalle regole di diritto comune, in particolare da quella della sinallagmaticità delle obbligazioni principali dei contraenti, occorrendo, peraltro, distinguere l'ipotesi che la prestazione di lavoro non sia eseguita per fatto del datore di lavoro da quella in cui non è eseguita per fatto del lavoratore; sia che, ammesso che la retribuzione sia dovuta, dovrebbe essere commisurata alle specifiche modalità convenzionalmente stabilite.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la D. deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., per il contrasto interno alla motivazione stessa, insito nella affermazione e negazione del diritto alle retribuzioni nei tempi non lavorati. Con il secondo motivo la stessa ricorrente deduce violazione della legge n.230/60, oltre a vizio di motivazione, ritenendo che, una volta convertiti i rapporti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, data l'unicità del rapporto e la persistenza delle obbligazioni, il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle retribuzioni anche nei periodi anzidetti.

La Corte, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., rigetta quello principale proposto da Casinò Municipale di Sanremo, ed accoglie quello incidentale, tale dovendosi considerare, ancorché proposto come ricorso principale, quello della D..

In particolare, quanto al primo, deve rilevarsi che il Tribunale, in fatto, ha accertato che le giornate lavorative prestate dalla intimata con contratto a termine furono numerose, racchiuse in lungo arco di tempo, connotate da frequenza decisamente elevata, in taluni periodi addirittura infrasettimanale e comunque con intervalli estremamente ravvicinati. Da qui l'esatta conseguenza tratta dal Tribunale, per il quale tali circostanze provavano l'intento del datore di lavoro di eludere il principio di durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, data una prestazione lavorativa chiaramente rispondente ad una continuativa esigenza dell'impresa (si veda Cass. 28 ottobre 1999, n.12120, Cass. 30 maggio 1997, n.4787). D'altra parte, il Tribunale ha altresì accertato che nel breve periodo di quindici giorni furono stipulati due successivi contratti a termine, in altri termini che si era verificata la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 230/60 e quindi la presunzione legale da essa prevista circa l'intento fraudolento del datore di lavoro .Né diverse conclusioni potrebbero assumersi per essere intervenuti i rapporti a termine, come afferma il ricorrente, in seguito ad accordi conclusi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, non solo perché dal ricorso non risulta quali siano stati tali accordi, solo genericamente richiamati, ma anche perché l'eventuale loro specificazione ed effettività non potrebbe superare una presunzione iuris et de iure, quale è quella i cui presupposti sono stati accertati dal giudice a quo .

Quanto al ricorso incidentale, che viene accolto, la Corte vuole richiamarsi ed aderire ad un orientamento nuovo, contrastante con quello che fa capo a Cass. Sez .Un.. 5 marzo 1991 n. 2324, costituito inizialmente da Cass. 13-3-1997, n. 2237, proseguito da Cass. 12 dicembre 1997 n. 12665 (in motivazione) e ora qui ribadito con il quale si è evidenziato, l'inadeguatezza ed insufficienza del mero rapporto sinallagmatico tra lavoro e retribuzione al fine di decidere l'an debeatur del trattamento retributivo nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa intercorsi tra l'uno e l'altro contratto a termine, convertiti in un unico rapporto a tempo indeterminato per l'illegittimità dei termini contrattuali, data la necessità di un ulteriori, accertamento volto a verificare se la prestazione di lavoro non sia stata eseguita per fatto imputabile all'una o all'altra parte del rapporto di lavoro . In un caso derivandone al datore di lavoro, quale sanzione per l'inadempimento del lavoratore, la facoltà di recesso dal rapporto, e, nell'altro, quale sanzione del rifiuto della prestazione1da parte del datore di lavoro' senza legittimo motivo (art. 1206 c.c.) J ', il diritto del lavoratore al risarcimento del danno previa intimazione a ricevere (art. 1217 c.c. ): ovvero con l'offerta della prestazione, per la quale non sono prescritti requisiti formali che debbano essere provati dal lavoratore e che può presumersi iuris tantum, salva cioè la prova contraria del creditore della prestazione, quale ragionevole conseguenza dell'interesse del lavoratore alla continuità del rapporto e della retribuzione.

Né richiamando le difese, sul punto, del Casinò Municipale, potrebbe convenirsi che, in ogni caso, nel determinarsi del quantum del risarcimento si dovrebbe tener conto delle specifiche modalità della prestazione lavorativa (ciclicità della stessa ) posto che la pronuncia giudiziale, con l'accertamento della illegittimità del termine e la conversione del rapporto in altro rapporto di lavoro, travolge le precedenti intese contrattuali, con la disciplina negoziale voluta dalle parti.

Per i motivi che precedono, la Corte perviene alle conclusioni di cui principio; cassa altresì, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese al giudice designa o in dispositivo che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "nel caso di successivi contratti a tempo determinato convertiti ope iudicis in un unico rapporto a tempo indeterminato, per la illegittimità del termine, per stabilire l'an debeatur della retribuzione. medio tempore, non è sufficiente un criterio di decisione limitato al rapporto sinallagmatico tra obbligazione di lavoro e obbligazione retributiva, essendo necessario un ulteriore accertamento volto a verificare se la prestazione di lavoro non è stata eseguita per fatto imputabile all'una o all'altra parte del rapporto. In un caso, essendo attribuita al datore di lavoro, quale sanzione per l'inadempimento del lavoratore, la facoltà di recesso dal rapporto, e, nell'altro, quale sanzione del rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro senza "legittimo motivo", essendo attribuito al lavoratore il diritto al risarcimento del danno corrispondente alle ordinarie retribuzioni.

L'intimazione a ricevere, di cui all'art. 1217 c.c., per la quale non occorrono particolare requisiti formali che pongano un onere probatorio a carico del lavoratore, può essere presunta dal giudice di merito quale ragionevole conseguenza dell'interesse del lavoratore alla continuità del rapporto e della retribuzione, salva la prova contraria data dal datore di lavoro.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale proposto dal Casinò Municipale di Sanremo ed accoglie quello incidentale proposto dalla D. L.. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Imperia.

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