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CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE - L'ASSUNZIONE DI LAVORATORE IN MOBILITA' - CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE - LEGGE N. 223 DEL 1991 - INTERPRETAZIONE ( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 9174/2000 - Presidente R. De Musis - Relatore V. Castiglione ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Sig. F. A. fu assunto dalla (omissis), con contratto a termine di sei mesi, in data 9 maggio 1994, ai sensi degli artt. 8 e 25 della legge n. 223 del 1991. Il 7 novembre 1994, la società comunicò al lavoratore di avere prorogato il contratto sino al 30 aprile 1995; ma, il 19 aprile 1995, rese nota allo stesso lavoratore l'intenzione di (non volere proseguire e, quindi) di voler risolvere il rapporto. Ritenendo che, in realtà, gli fosse stato intimato un licenziamento, l'A., ottenuto un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., con cui venne dichiarata la nullità della clausola appositiva del termine ed ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro, con ricorso del 7 luglio 1995 convenne in giudizio, dinanzi il Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la società datrice e, reiterata l'istanza di declaratoria di nullità della clausola contenente il termine, chiese la condanna della convenuta al pagamento - in suo favore ed a titolo di penale - di una somma pari a cinque mensilità di retribuzione. Resistente la società (omissis), il Pretore adito rigettò la domanda con sentenza del 28 febbraio 1996, che, appellata dal lavoratore soccombente, fu confermata dal Tribunale di Milano con decisione 8 maggio - 5 luglio 1997. Osservò il Tribunale che le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 223 del 1991 sono dirette a favorire il reimpiego, anche temporaneo, dei lavoratori in mobilità e prevedono un'autonoma fattispecie di contratto a termine, che trova la sua disciplina e i suoi limiti (non nella legge n. 230 del 1962, bensì) nella legge n. 223 del 1991, appunto. Aggiunse il Tribunale che la normativa di quest'ultima legge è speciale e che dovevano essere esclusi limiti ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 3 della stessa per il diritto di prelazione a favore dell'imprenditore, che abbia assunto la gestione di un'azienda fallita. Sotto un diverso profilo, rilevò, ancora, il Tribunale che, fermo restando il principio generale della durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro subordinato e dell'eccezionalità del contratto a termine, la legge n. 230 del 1962 non poteva considerarsi una specie di "carta costituzionale" del contratto a termine, con la conseguenza che ogni legge successiva "dovrebbe comunque muoversi entro i limiti della suddetta legge", e che il contratto con l'A., lavoratore in mobilità, era stato stipulato per la durata di sei mesi e, quindi prorogato per altri sei mesi, nell'ambito della durata massima di dodici mesi, prevista dall'art. 8 della legge n.223 del 1991. Avverso la sentenza di appello, il sig. F. A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, cui resiste, con controricorso e memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la (omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente, premesso di condividere l'opinione del Tribunale, secondo cui l'art. 8 della legge n. 223 del 1991 ha inteso configurare una fattispecie "nuova e aggiuntiva" rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, censura, tuttavia, la sentenza impugnata per non avere tenuto conto "del silenzio assoluto che caratterizza la norma dell'art. 8 in questione" riferimento alla legislazione previgente. Il ricorrente sostiene che il menzionato art. 8 rappresenta una norma "minus quam perfecta", la quale deve essere integrata dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987, che è norma di chiusura e consente soltanto alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre nuovi casi (aggiuntivi) di contratto a termine. Il ricorrente conclude, osservando che, non avendo considerato che detti casi ulteriori dovevano essere recepiti dalla contrattazione collettiva, i giudici di merito hanno, conseguentemente, violato la norma di cui all'art. 23 legge 28 febbraio 1987 n. 56. Il motivo non è fondato. Va, anzitutto, rilevato che questa Corte è chiamata - per la prima volta - a pronunciarsi sulla questione relativa all'individuazione dei rapporti tra l'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (che regola l'ipotesi di contratto di lavoro a termine per i lavoratori in mobilità) e la legge 18 aprile 1962 n. 230, che contiene la disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, è sottoposto all'esame del Supremo Collegio il problema interpretativo della disposizione di cui all'art. 8 legge n. 223/91, citato (problema che è destinato ad interessare un numero sempre maggiore di lavoratori, posto che la più recente legge 27 novembre 1996 n. 608 ha prorogato fino al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per riduzione del personale non in possesso dei requisiti per fruire dell'indennità di mobilità e per quelli provenienti da imprese con meno di quindici dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione e cessazione di attività o di lavoro), se, cioè, detto articolo - come ritenuto dal Tribunale lombardo - configuri una fattispecie di assunzione (di lavoratori) a termine svincolata dalle limitazioni e dalle disposizioni contenute nella legge n. 230 del 1962; oppure, come dedotto dal ricorrente, esso debba essere rapportato e coordinato con quest'ultima legge (e, quindi, anche con l'art. 23 legge n. 56 del 28 febbraio 1987). Il secondo comma dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991 n. 223 dispone che i "lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi". Questa Corte ritiene che il legislatore, con la norma di cui all'art. 8 citato, abbia inteso configurare una fattispecie ulteriore rispetto alla legge n. 230 del 1962 e successive modifiche ed integrazioni; una fattispecie ulteriore di apposizione lecita di un termine finale al contratto di lavoro, per ampliare le possibilità di assunzioni a tempo determinato dei lavoratori in mobilità (al fine di incentivarne il reimpiego - sia pure in occupazioni temporanee - e di agevolare la successiva trasformazione di tali contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato), con la previsione di ulteriori agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro. Sicché il contratto a termine di cui all'art. 8 succitato rappresenta una fattispecie nuova, che si aggiunge a quelle elencate nell'art. 1, comma 2, della legge n. 230/62, ma che si distingue nettamente dalle stesse, sotto il profilo della sua specifica regolamentazione. Ne consegue che l'assunzione a termine per le cause oggettive contemplate dalla legge n. 230/62 è diversa dall'assunzione a termine introdotta con l'art. 8, comma 2, della legge n. 223/91, fattispecie - si ripete - particolare di rimozione delle limitazioni a costituire rapporti di lavoro non a tempo indeterminato e, pertanto, autonoma e distinta dalla disciplina della legge n. 230/62. Del resto, la dottrina, in generale, appare orientata a ritenere che l'unica interpretazione dell'art. 8, secondo comma, compatibile con la ratio che appare sottesa al complesso delle norme, dedicate dalla legge n. 223/91 ai lavoratori in mobilità, tutte variamente volte a favorirne il reingresso all'interno del circuito produttivo, sia quella che individua nella norma in questione una nuova ed autonoma ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, come tale indipendente dalle fattispecie già previste dalla normativa precedente. La stessa dottrina sottolinea, poi, come l'assunzione a termine dei lavoratori in mobilità sia una ipotesi di assunzione con termine finale priva di ogni connessione con una qualsiasi causale oggettiva (ed è, quindi, di carattere prettamente "soggettivo", poiché unicamente legata allo status di lavoratore iscritto nelle liste di mobilità), e come sia stata introdotta, nell'ordinamento, per esclusive ragioni di politica del reimpiego. Quindi, l'assunzione a termine di cui all'art. 8 della legge n. 223/91 è del tutto svincolata dalle limitazioni previste dall'art. 1 della legge n. 230/62, nel senso che la legittimità dell'apposizione del termine deriva solo ed esclusivamente da una situazione soggettiva del lavoratore, e cioè dalla iscrizione nelle liste di mobilità, mentre prescinde totalmente da ogni riferimento ad ipotesi collegate ad oggettive esigenze dell'azienda. Con la conseguenza che, nei confronti dei lavoratori in mobilità, si è realizzata un'assoluta liberalizzazione del lavoro temporaneo, che incontra un unico limite di carattere temporale, riferito alla sua durata massima, che non potrà essere superiore a dodici mesi. Condizione necessaria e sufficiente, dunque, che giustifica la stipulazione del contratto a tempo determinato è - come già cennato - lo status di lavoratore in mobilità, senza che sia richiesta la ricorrenza di specifiche circostanze di ordine tecnico-organizzativo, che, per altro verso, legittimano il ricorso al lavoro a termine da parte del singolo datore di lavoro. E la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, suddetto, si va ad aggiungere alla previsione di una possibile utilizzazione temporanea dei lavoratori in mobilità in opere e servizi di pubblica utilità ex art. 6, comma 4, della stessa legge n. 223/91, con un risparmio in termini di oneri sociali. L'interpretazione seguita è certamente la più conforme alla ratio della nuova previsione legale (significativamente recepita peraltro dalla circolare n. 55/92 del 23 aprile 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), essendo evidente che, con tale previsione, si sia inteso perseguire l'obiettivo di stimolare l'assunzione di lavoratori in mobilità non solo con incentivi di carattere economico, ma anche consentendo ai datori di lavoro di sottrarsi ai vincoli normativi propri del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed alle limitazioni oggettive della legge n. 230/62. La nuova ipotesi risulta caratterizzata da una causale soggettiva, anziché oggettiva, e, cioè, l'iscrizione in mobilità del lavoratore. E, sotto il profilo esegetico, va marcato che, se il legislatore avesse voluto incentivare l'assunzione a termine dei soggetti in mobilità esclusivamente con benefici di carattere economico non approntando una fattispecie ulteriore a quelle previste dalla legge n. 230/62, non avrebbe disciplinato espressamente la possibilità di assumere lavoratori in mobilità a termine, in quanto tale facoltà sarebbe già esistita in base ai principi generali. Conseguentemente, si sarebbe limitato a prevedere soltanto benefici economici per l'ipotesi appunto di esercizio di tale facoltà. E' vero che la giurisprudenza (di merito) che si è sinora occupata del problema, invece, appare divisa, ritenendo, una parte, che la fattispecie di contratto a tempo determinato ex art. 8, secondo comma, legge n. 223/1991 vada ricondotta alla preesistente normativa in tema di contratto a termine e sia, quindi, subordinata alla sussistenza di un vincolo "causale" oggettivo, ed escludendo, un'altra, tale riconducibilità alla legge n.230/1962, in conformità con l'orientamento delineatosi in dottrina. Ma è altrettanto vero che, dal tenore letterale della norma di cui al secondo comma dell'art. 8 succitato e dalla mancanza in essa di riferimenti espliciti alla legge n. 230 del 1962, non sembra che si possano trarre argomenti decisivi in un senso o nell'altro: infatti, se da una parte si è sostenuto (v. circolare ministeriale n. 55/1992) che la norma "non avrebbe alcun significato ove l'assunzione mediante contratto a termine dei lavoratori in mobilità costituisse oggetto di una facoltà già propria del datore di lavoro in forza del diritto vigente", si è anche affermato, dall'altra, che un simile intento derogatorio rispetto all'impianto normativo preesistente dovrebbe trovare riscontro in una esplicita manifestazione di volontà in tal senso da parte del legislatore, che, al contrario, manca del tutto dalla disposizione di cui all'art. 8, secondo comma. Appare, quindi, necessario ribadire l'opzione interpretativa qui seguita, che consente, peraltro, di colmare le lacune legislative del sistema, introdotto dall'art. 8 della legge n. 223/1991, in base ai principi ispiratori della nuova disciplina e non attraverso il complesso delle norme contenute nella legge n. 230/1962 o nella legge n. 56 del 1987. A quest'ultimo proposito, va puntualizzato che l'art. 23 della legge n. 56/87, appena richiamata, non costituisce - contrariamente alla prospettazione del ricorrente - il mezzo attraverso il quale approdare alla disciplina sanzionatoria prevista - per il contratto di lavoro a tempo determinato - dalla legge n. 230/1962 (con riferimento, tra gli altri, ai casi della proroga del contratto stesso). Infatti, ad avviso di questa Corte, non vi è alcun elemento desumibile, dal tenore letterale della disposizione dell'art. 23 citato o dalla ratio ad esso sottesa, che consenta di ritenere che il legislatore del 1987 abbia operato una specie di delega, permanente (ed irrevocabile), alla contrattazione collettiva del potere di individuare nuove ipotesi di legittima costituzione di rapporto di lavoro subordinato a termine. Sl che appare quanto meno discutibile l'opinione che la legge n. 56 del 1987 ed, in particolare, l'art. 23 sarebbero una "norma di chiusura del microsistema dei casi di ammissibilità dei contratti a tempo determinato". Né tale opinione può essere suffragata dal richiamo all'orientamento espresso dalla sentenza n. 10343 del 1993 delle Sezioni Unite di questa Corte, giacché le stesse Sezioni Unite (seguite da Cass. n. 7519/98) non hanno inteso estendere la disciplina dell'art. 23 legge n. 56/1987 e della legge n. 230/1962 all'ipotesi di contratto a termine, cui ha riguardo l'art. 8, comma Z legge n. 223/91, atteso che: "la norma dell'art. 23 non è particolare rispetto a quella generale di cui all'art. 1 (L. n. 230/62), ma non ha modificato la disciplina generale del contratto a termine, che è sempre quella di cui alla legge n. 230, inclusi gli effetti di conversione, a carattere sanzionatorio, di cui all'art. 2" (Cass. S.U. n. 10343/93 cit.). Dal che consegue che, con l'art. 23 della legge n. 56 del 1987, il legislatore ha voluto attribuire alla contrattazione collettiva esclusivamente la possibilità di individuare nuove o diverse fattispecie di lavoro a termine, legittimando le parti sociali a determinare congiuntamente situazioni che permettano la stipulazione di tali contratti. Sulla base delle suesposte considerazioni, va mantenuta ferma la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha correttamente affermato che l'art. 8 della legge n. 223/91 ha introdotto una ulteriore ed autonoma fattispecie di contratto a termine "che trova la sua disciplina ed i suoi limiti nelle apposite previsioni". Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ed insufficiente motivazione su un punto decisivo in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non avere considerato che il contratto a termine di cui si discute era stato prorogato fuori dai casi e dalle regole previste dal succitato art. 2 della legge n. 230, con conseguente conversione del medesimo in contratto a tempo indeterminato. Il ricorrente osserva che l'art. 8, comma secondo, della legge n. 223/1991, sul quale il giudice dell'appello ha fondato la sua decisione, non preveda affatto la proroga del contratto a termine, onde il contratto di esso (attuale) ricorrente non avrebbe, in ogni caso, potuto essere prorogato e, sebbene fosse stato stipulato per una durata inferiore a quella massima (di dodici mesi), ogni proroga sarebbe stata illegittima. Anche il secondo motivo è infondato. Infatti, una volta affermata la diversità della ratio fra le ipotesi di cui alla legge n. 230 del 1962 e la fattispecie introdotta con l'art. 8 della legge n. 223 del 1991, non può non concludersi per l'applicabilità alla ipotesi regolamentata dall'art. 8 citato del regime dalla legge n. 230 del 1962 in materia di proroga. Ed invero, se si riconosce che l'art. 8 succitato contiene una disposizione ritagliata in considerazione del reinserimento temporaneo dei lavoratori in un momento particolare di difficoltà occupazionale del Paese, sarebbe allora arbitrario ed illogico cercare di "omologare" il contenuto della nuova previsione legislativa ai principi di una legge, quella del 1962, emanata in circostanze (storiche, politiche e sociali) non assimilabili e con diverse finalità. Appare, quindi, evidente che la proroga del contratto a termine intercorso con un lavoratore in mobilità deve ritenersi lecita nei limiti dei dodici mesi stabiliti dalla legge n. 223 del 1991, a prescindere dalla sussistenza di particolari ragioni oggettive inerenti all'azienda - già irrilevanti ai fini della stipulazione del contratto -, purché chiaramente permangano quelle condizioni soggettive (stato di disoccupazione e iscrizione nelle liste di mobilità), che ne hanno, invero, reso possibile l'originaria stipulazione. Per completezza argomentativa, va ancora ricordato - secondo l'unanime opinione della dottrina - che, attraverso l'art. 8, comma secondo, della legge n. 223/91, il legislatore ha consentito al datore di lavoro di fare liberamente ricorso al contratto a termine, incentivandone, nel contempo, la successiva eventuale trasformazione a tempo indeterminato, con il riconoscimento del beneficio contributivo apprestato per tali ipotesi. Proprio tale trattamento incentivante consente di affermare che il legislatore non ha visto con disfavore lo schema del contratto a tempo determinato, di modo che è logico ritenere che la situazione di precarietà - nei casi di lavoratori in mobilità - non è (più) considerata come un disvalore normativo, perché essa propone un'apprezzabile contropartita sul piano occupazionale. Così risulta un'evidente incompatibilità tra il fatto che l'assunzione iniziale prescinda da un'occasione di lavoro precaria, potendosi utilizzare il lavoratore anche per attività di carattere continuativo, e le esigenze imprenditoriali contingenti ed imprevedibili che dovrebbero condizionare la proroga, esigenze che implicano un lavoro a termine ammesso solo in presenza di un'occasione di lavoro limitata nel tempo. Se così non è, consegue allora che l'istanza di liberalizzazione - sia pure nell'ambito del termine massimo di dodici mesi - sottesa alla disciplina dell'art. 8, comma 2, L. n. 223/91, si riflette anche nei confronti della proroga, nel senso che la proroga è rimessa alla volontà delle parti, purché rimanga entro tale limite temporale. In definitiva, risulta sufficientemente motivato dal Tribunale il passaggio logico-giuridico in forza del quale, ritenendosi che le disposizioni dell'art. 8 legge n. 223/91 abbiano introdotto un'autonoma previsione di contratto a termine, che trova la sua disciplina ed i suoi limiti nell'apposita normativa, tale previsione non può essere assoggettata - anche con riferimento alla proroga del contratto - ad alcun'altra limitazione o disciplina, contenuta in diversa legge per altra ipotesi di contratto. A questo punto, la Corte ritiene di dovere affermare il seguente principio di diritto: "l'art. 8, comma secondo, della legge 23 luglio 1991 n. 223, il quale dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n. 230. La nuova fattispecie di cui all'art. 8, comma secondo, L. n. 223/9l prescinde da ogni riferimento a cause oggettive, richieste, invece, per il contratto a termine in generale dalla legge n. 230/62, richiedendo solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (stato di disoccupazione del lavoratore e sua iscrizione nelle liste di mobilità), e trovando la sua disciplina ed i suoi limiti esclusivamente nell'apposita previsione contenuta nel suddetto art. 8, comma secondo. E', quindi, consentita alla volontà delle parti la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità, purché mantenuta entro il limite massimo di dodici mesi, stabilito dall'art. 8, comma secondo, legge n. 223 del l99l". In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.- - -- - - - |
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