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( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 7931/2000 - Presidente R. De Musis - Relatore C. Guglielmucci ) SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 17 aprile 1997 la Società (omissis), in persona dell'amministratore delegato pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza parziale n. 527 del 6 ottobre 1993 e quella definitiva n. 525 del 21 marzo 1996 con le quali il Pretore di Terni aveva accolto la domanda di U. G. ed aveva, conseguentemente, accertato a partire dal 1985 l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, riconoscendo al ricorrente la qualifica di collaboratore fisso e condannando la società al pagamento in suo favore della somma di lire 11.709.943, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30 aprile 1994 al saldo, come risultante dalla consulenza espletata nel corso del giudizio, oltre al pagamento delle spese di lite. Dopo che la società aveva eccepito la violazione da parte del Pretore del disposto dell'art. 112 c.p.c. (per avere il Pretore riconosciuto a favore del G. una qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella rivendicata) e contestato comunque nel merito la pretesa di controparte, e dopo che quest'ultima aveva con la costituzione chiesto il rigetto del gravame, il Tribunale di Milano con sentenza del 13 settembre 1997 rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del giudizio. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale per quanto riguardava la denunziata violazione dell'art. 112 c.p.c. osservava che il G. aveva inteso far riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra se stesso ed il (omissis) in relazione all'espletamento di una sua attività lavorativa. In tale ambito doveva ritenersi del tutto legittimo l'esercizio del potere del giudice di dare alla domanda medesima l'esatta qualificazione giuridica anche se basata su una una diversa ricostruzione dei fatti. In altri termini, nel caso di specie il giudice aveva dato una sua qualificazione giuridica alla domanda prospettata dal ricorrente sia pure nell'ambito del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato. In relazione al merito della controversia il Tribunale poi rilevava, sulla base delle risultanze istruttorie, che nel rapporto instaurato dal G. con il (omissis) erano riscontrabili la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza, la responsabilità di un servizio, elementi tutti che considerati nel loro insieme comportavano senz'altro l'inserimento dello stesso G. nell'organizzazione aziendale con la qualifica di collaboratore fisso ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro. La consapevolezza di avere un impegno ben preciso da parte del lavoratore suffragata anche dall'atteggiamento di controllo svolto nei suoi confronti, la certezza della redazione di poter contare sulla sua opera costituivano, appunto, elementi che inducevano a ritenere l'esistenza di un vincolo di subordinazione. Per di più i testi escussi avevano concordemente ammesso che il G. aveva frequentato quotidianamente la redazione servendosi degli strumenti ivi esistenti, aveva scritto con regolarità uno o due articoli al giorno riguardanti notizie relative alla zona di Piediluco o altri argomenti, secondo quanto gli veniva richiesto dagli stessi giornalisti. Detti articoli, dopo un controllo del capo redazione, venivano sempre pubblicati proprio con la sua firma. Avverso tale sentenza la s.p.a. (omissis) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso U. G. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente società deduce violazione del principio della corrispondenza tra il .r chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., violazione di legge e comunque omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3,4 e 5 c.p.c. In particolare la ricorrente ricorda che avverso la sentenza definitiva di primo grado aveva avanzato due censure. La prima riguardante la quantificazione della retribuzione spettante al collaboratore fisso, che non andava operata tenendo in considerazione solo il numero degli articoli scritti dal collaboratore - come era stato fatto dal consulente d'ufficio alle cui conclusioni si era adeguata la sentenza impugnata - ma anche di altri specifici elementi (impegno di frequenza, natura ed importanza delle notizie). La seconda relativa alla determinazione degli interessi, che non andava effettuata sulle somme via via rivalutate ma sul solo importo originario del credito. La ricorrente su tali premesse ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza, deducendo che il Tribunale nessuna pronunzia ha emesso in relazione a dette specifiche censure mosse alla decisione di primo grado. Con il secondo motivo la ricorrente società deduce violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Precisa al riguardo la ricorrente che se è vero che il giudice è libero di dare alla domanda una qualificazione giuridica diversa, lo stesso giudice non può però fare ciò basando la propria qualificazione su una fattispecie non prospettata dalle parti o su una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Così se una parte allega gli elementi soggettivi ed oggettivi di una certa domanda errando nella sua qualificazione giuridica il giudice è libero - anche in virtù del principio iura novit curia - di apprezzare liberamente gli elementi soggettivi ed oggettivi e di accogliere la domanda con una differente e corretta qualificazione giuridica, mentre quello che il giudice non può certamente fare è accogliere una domanda che si fondi su elementi oggettivi (causa petendi) o soggettivi(personae) diversi da quelli allegati e prospettati dalla parte a fondamento della propria domanda. Ipotesi questa invece verificatasi nel caso di specie attesa la indubbia diversità degli elementi oggettivi - ben differenziati negli artt. 2 e 5 del contratto collettivo - che caratterizzano rispettivamente la qualifica giuridica di collaboratore fisso e di redattore ordinario, ed avendo il Tribunale omesso totalmente uno degli elementi oggettivi imprescindibili del rapporto di collaborazione fissa, ovvero la responsabilità di un servizio così come voluto dall'art. 2 del contratto. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Sostiene la ricorrente che l'apprezzamento della esistenza di un rapporto di collaborazione fissa, contenuto nella sentenza impugnata, era il risultato di un ragionamento incompleto, incongruente e contraddittorio. Addebita in particolare al Tribunale di non avere accertato il requisito della responsabilità del servizio elemento oggettivo della figura di collaboratore fisso; di non avere dato alcun rilievo alla espressa qualificazione formale data dalle parti al rapporto(lettera del 28 aprile 1978, con la quale la società autorizzava il G. a svolgere l'attività di informatore); di essere caduta in contraddizione nell'ammettere che i testi hanno precisato che i giornalisti si rivolgevano al G. per cortesia e che quest'ultimo aveva la piena libertà di rifiutarsi di soddisfare le richieste dei giornalisti professionisti, e di non avere considerato incompatibile con tali ammissioni la configurabilità di un rapporto di collaborazione fissa. L'esigenza di procedere ad un ordinato iter motivazione che induce in via preliminare all'esame del secondo motivo di ricorso, solo ritenendo infondato il quale e poi consentita l'indagine sulle spettanze retributive del G. e sulla sua quantificazione. Orbene, la suddetta censura risulta destituita di ogni giuridico fondamento. E' stato più volte ribadito da questa Corte che ai sensi dell'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. 16 gennaio 1961 n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio e tali requisiti sussistono quando il soggetto sebbene non impegnato in una attività quotidiana, adempia all'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale ed assumendo la responsabilità del servizio. All'accertamento della sussistenza di detto rapporto - che implica sia l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non viene meno nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, sia infine l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale - non osta la circostanza che il ricorrente abbia chiesto di essere qualificato come redattore ordinario. L'individuazione della qualifica, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato del quale e stato domandato l'accertamento, e compito del giudice il quale ben può, a fronte di una richiesta di qualifica superiore(come quella di redattore ex art. 1 del citato contratto) ritenere sussistente una qualifica diversa(come quella di collaboratore fisso ai sensi del detto art. 2) (cfr. in tali termini Cass. 17 aprile 1990 n. 3168 cui adde, per identica statuizione, Cass. 12 giugno 1986 n. 3913). E questa stessa Corte di Cassazione ha poi precisato con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico che i tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso sono costituiti, non già dai contenuti dell'attività svolta ma dalla quotidianità delle prestazioni e dall'osservanza di un orario di lavoro, nei limiti resi compatibili dalla specialità di tale rapporto, con la conseguenza che mentre la qualifica di redattore compete ai corrispondenti ed agli invitati, i quali compilino articoli di informazione e commenti di carattere politico, ovvero servizi riguardanti particolari avvenimenti, ovvero ai giornalisti professionisti che prestino la loro attività quotidiana con l'osservanza dell'orario di lavoro nelle redazioni(anche distaccate) o nella direzione, ovvero provvedano alla scelta, revisione ed eventuale rielaborazione di articoli, invece il rapporto di collaborazione fissa non richiede l'impegno di una attività quotidiana con l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, ma presuppone soltanto la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, senza che l'obbligo del giornalista di porre a disposizione la propria opera venga meno tra una prestazione e l'altra (cfr. Cass. 27 agosto 1987 n. 7055 cui adde Cass. 28 luglio 1995 n. 8260). Orbene, alla stregua di quanto sinora detto non può sostenersi che nel caso di specie sia stata accolta dal Tribunale una domanda che si fonda su elementi oggettivi, e cioè su fatti diversi da quelli allegati e prospettati dal G. a fondamento della sua domanda. Ed invero - in ragione degli elementi caratterizzanti sia la qualifica di collaboratore fisso che quella di redattore ordinario - deve concludersi che pur avendo il G. in primo grado chiesto il riconoscimento della qualifica di redattore ha pero precisato in giudizio le concrete modalità con cui si svolgeva la sua attività giornalistica sicché, essendo dette modalità e detti fatti stati acquisiti al giudizio ed essendo I risultati altresì oggetto di regolare contraddittorio, sono stati ritualmente presi in esame dal giudice d'appello al fine di un corretto esercizio - nell'ambito del principio iura novit curia - della qualificazione giuridica del rapporto instauratosi tra lo stesso G. e la Società editrice (omissis). Il secondo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato. I1 terzo motivo di ricorso merita uguale sorte in quanto risulta priva di fondamento la censura mossa al Tribunale di Terni di non avere proceduto all'accertamento del requisito della ''responsabilità di un servizio", costituente, alla stregua del disposto dell'art. 2 del contratto nazionale, elemento necessario per la configurabilità della qualifica di collaboratore fisso. Va premesso che per responsabilità di servizio deve intendersi, l'impegno del giornalista di trattare con continuità di prestazioni ed attraverso la redazione dei relativi articoli uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, con l'assunzione tra il giornalista e l'impresa di rispettivi diritti ed obblighi. In un siffatto contesto il collaboratore fisso mette a disposizione le proprie energie lavorative al fine di fornire con continuità ai lettori della testata giornalistica un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione con la sistematica redazione di articoli o con la tenuta di specifiche rubriche, con il conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura in tal modo la "copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria ed autonoma gestione (sovente condizionata da esigenze di carattere territoriale) delle notizie da far conoscere, avendo per il perseguimento di tale obiettivi la piena disponibilità del lavoratore pur nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Alla luce di queste considerazioni non merita alcuna critica la decisione del Tribunale che sul punto ha concluso - dopo un accertamento di fatto non suscettibile di alcuna critica in questa sede di legittimità - che il G. aveva apprestato con continuità degli articoli "sia riguardanti notizie relative alla zona di Piediluco sia altri argomenti", venendosi così ad inserire sistematicamente nell'organizzazione delle redazione e soddisfacendo, in tal modo, le finalità informative del giornale per il quale lavorava. Ne per andare in contrario avviso vale obiettare che nel caso `di specie non si e assegnato il dovuto rilievo alla qualificazione formale data dalle parti al loro rapporto con la lettera del 28 aprile 1978, essendo agevole osservare in contrario che ai fini della qualificazione di un rapporto lavorativo come lavoro subordinato o autonomo deve farsi riferimento alle specifiche modalità di svolgimento del rapporto, al concreto atteggiarsi del rapporto stesso, potendo il richiamo alla iniziale volontà delle parti, cristallizzatasi nella redazione del contratto di lavoro, valere come elemento di valutazione della natura del rapporto lavorativo se ed in quanto le modalità del rapporto stesso lascino - diversamente·a quanto si riscontra nel caso di specie - margini di ambiguità e/o incertezze. I1 richiamo infine al contenuto di deposizioni testimoniali per avvalorare la tesi di una motivazione insufficiente e contraddittoria non può sortire alcun risultato solo che si pensi al costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Il rigetto dei secondo e terzo motivo del ricorso consente l'esame del primo, che va accolto in ragione delle seguenti considerazioni. La società ricorrente ha in sede di gravame censurato la decisione di primo grado nella parte in cui la stessa nel liquidare le spettanze del G. aveva considerato unicamente il numero degli articoli senza tenere conto, come invece richiedeva la contrattazione collettiva, anche dell'impegno della frequenza del collaboratore nonché della natura e dell'importanza delle notizie oggetto dell'attività giornalistica. Orbene, a fronte di questa censura diretta ad una corretta determinazione della retribuzione, sulla base dei principi generali in materia che condizionano detta determinazione, alla stregua delle indicazioni di carattere costituzionale (art. 36 Cost) ad una valutazione riguardante non solo la quantità ma anche la qualità del lavoro, il Tribunale, si e limitato a confermare la sentenza impugnata senza fornire alcuna motivazione al riguardo e senza avere dimostrato di avere proceduto ad una valutazione attività lavorativa del G. condotta in via globale e sotto i suoi diversi profili, con una specifica considerazione non solo, quindi, del suo "contenuto quantitativo" ma anche di "quello qualitativo". Nell'accoglimento del primo motivo di ricorso nei termini ora indicati rimane assorbita la censura, contenuta anche essa in detto motivo, attinente al calcolo degli interessi, su cui dovrà pronunziarsi il giudice di rinvio una volta quantificate nei sensi sopra indicati le retribuzioni spettanti al G.. Per concludere, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati i restanti motivi. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto ed , alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo indispensabili ulteriori accertamenti, la causa va rimessa ad altro giudice d'appello che si designa nel Tribunale di Perugia, il quale dovrà nella sua decisione fare applicazione dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Perugia anche per le spese del presente giudizio di cassazione. - - - - - - - - - - -- - - - |
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