HOME OPPURE INDIETRO ALL'INDICE

-- - CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE - RINUNCIA AD OGNI PRETESE DERIVANTE DAL RAPPORTO DI LAVORO

( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 6838/2000 - Presidente G. Ianniruberto - Relatore G. Cellerino )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore giudice del lavoro di Milano, cui M. C. s'era rivolto con ricorso dell'ottobre 1994 perché fosse annullata la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione inflittagli dalla (omissis) per frasi offensive dirette, il 2 febbraio 1994, al superiore L. rigettava, in contraddittorio fra le parti, la domanda.

La sentenza pretorile, impugnata dal C., era confermata dal Tribunale che, a fronte dei motivi d'impugnazione, osservava che la affissione del codice disciplinare presso il cantiere dove il C. lavorava era comprovata, come già ritenuto dal Pretore, da alcune testimonianze.

Il Tribunale rilevava, altresì, che le frasi, pur se dirette a un superiore sconosciuto al lavoratore, erano state ammesse nel ricorso e nella lettera di giustificazioni e meritavano la sanzione, che reputava proporzionata anche in considerazione di precedenti episodi di cui il lavoratore s'era reso protagonista, violando doveri fondamentali di civile convivenza.

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano il C. promuove ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la parte intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contro la sentenza del Tribunale di Milano che, confermando quella di primo grado, ha rigettato l'appello proposto da M. C. (che peraltro sottoscrive la procura con il nome di M.) diretto all'annullamento della sanzione disciplinare di due giorni di sospensione irrogatagli dalla (omissis), costui denuncia, come primo motivo di ricorso per cassazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, cod. civ., dell'art. 115, cod. proc. civ. e dell'art. 7 della 1. n. 300/1970, nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe immotivatamente dato credito, quanto all'affissione del codice disciplinare presso il cantiere di p.zza Vesuvio, dove lavorava, solo ad alcune testimonianze, trascurando completamente di evidenziare l'esistenza di quelle contrarie, che richiama, sottolineando, peraltro, in questo contesto, che ai dipendenti era difficile accedere ai locali della sede della società, dove era esposto il ridetto codice.

D'altra parte alla tesi del Tribunale, secondo cui le frasi irriguardose violavano, comunque, principi di civile convivenza e giustificavano, pertanto, la reazione disciplinare del datore di lavoro, indipendentemente dalla pubblicazione del codice del lavoro, la difesa ricorrente oppone l'irrilevanza di questo principio, applicabile solo alle sanzioni espulsive, tenuto conto della natura conservativa della sanzione della sospensione.

Con l'ulteriore mezzo il C. illustra la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, cod. proc. civ.; 2106, cod. civ.; 7, della legge n. 300/ 70 e 1362 e ss, cod. civ., in relazione agli artt. 23 e 24, ccnl industrie metalmeccaniche del '90, nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), sostenendo l'erroneo riferimento, quanto alla proporzionalità della sanzione, rispetto ad un evento del febbraio'94, a precedenti violazioni disciplinari, non potendosene tener conto decorsi due anni dalla loro applicazione, risalendo, uno specifico, al settembre '91, ed essendo stati conciliati quelli del '92.

Prima di esaminare le dedotte questioni occorre premettere che, con memoria depositata il 13 dicembre '99, la (omissis) ha chiesto che venga "dichiarato estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere", essendo intervenuta con il ricorrente (che ivi compare con il nome di M.) una conciliazione in sede sindacale, di cui è stato allegato il relativo verbale.

La questione, a parte l'identificazione nominativa del C., che però non dà luogo a incertezze, deve essere esaminata in via preliminare, essendo idonea a definire il giudizio, come ha implicitamente riconosciuto, sia pure per negarne la rilevanza e contestarne gli effetti sulla presente procedura, la difesa del lavoratore nel corso della discussione orale.

A1 riguardo va osservato che, dalla lettura dell'atto allegato alla memoria della società, emerge che la conciliazione, intervenuta in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113, 4° comma, cod. civ. e degli artt. 411, 3° comma e 412, cod. proc. civ., e resa esecutiva dal Pretore l'11 novembre scorso, concerneva una controversia avente ad oggetto: "incentivazione per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro" (v. verbale, n. 2760-206/12 del 3 settembre '99).

Nel contesto di tale documento è previsto che la società "riconosce al lavoratore, a titolo di incentivo all'esodo, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di L.1.200.000", che il "lavoratore dichiara di accettare...a completo saldo, stralcio e tacitazione di ogni suo avere, anche in via transattiva, per ogni e qualsiasi titolo, ragione o causa, azionata o non azionata, nessuna esclusa od eccettuata, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore pretesa comunque riferentesi al precorso rapporto di lavoro o inerente alla sua risoluzione".

Ciò premesso ritiene il Collegio che a tale documento, su cui s'è sviluppato concretamente il contraddittorio durante la discussione orale, debba assegnarsi valore e significato preclusivo dell'ammissibilità del presente ricorso per cassazione, per essere sopravvenuto un fatto conciliativo diretto a consacrare una definizione generale, con reciproca volontà estintiva e risolutiva, dell'insieme dei rapporti (controversi o controvertibili) che traevano origine dal contratto di lavoro inter partes (v. Cass. 27 febbraio '98, n. 2197; 18 maggio '98, n. 4963; 4 ottobre '98, n. 5355)

In particolare è da ritenere che l'interpretazione del documento, diretto ad evidenziare questa manifestazione di volontà, spetti direttamente alla Corte, involgendo un problema attinente alla stessa ammissibilità attuale del ricorso, sotto il profilo della valutazione del persistente interesse delle parti ad ottenere una pronuncia che incida sulla questione sottoposta al suo giudizio.

A1 riguardo è da escludere che la dichiarazione in cui si è consolidata la conciliazione contenga una formula abdicativa volta ad esaurire esclusivamente i suoi effetti sulla vicenda da cui direttamente scaturiva.

Infatti alla riferita dichiarazione del C., resa con l'assistenza della CGIL, di accettare la somma succitata, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa comunque riferentesi al precorso rapporto di lavoro, non può attribuirsi, rispetto a potenziali ulteriori controversie o ad evenienze sub judice, valore di mera dichiarazione di scienza o di opinione assolutoria da quelle pretese, (che non precludono al dichiarante la possibilità di ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto non soddisfatto), né tantomeno può assegnarsi il mero significato di una formula di "stile", dovendo invece considerarsi espressione della genuina consapevolezza, per il suo autore, di un contenuto abdicativo generalizzato e onnicomprensivo essendo stata resa con le garanzie e per gli effetti proprii della conciliazione in sede sindacale, richiamata nel suo preambolo (v. art. 2113, 4° comma, cod. civ.).

In altre parole la "copertura" sindacale suggerisce (e garantisce il convincimento) che l'insieme della conciliazione esprima, per quanto riguarda la posizione del lavoratore, una consapevole volontà di rinuncia globale, raggiunta senza alcuna coartazione della spontaneità della rappresentazione della realtà, con l'intento di definire, contestualmente alla firma dell'accordo, ogni vicenda pendente, non più, ormai, sorretta da un interesse attuale a una soluzione giudiziale, essendo cessato il rapporto di lavoro da cui era scaturita.

Né, d'altra parte, il fatto che questa vicenda coinvolgesse la legittimità di un provvedimento disciplinare, e quindi un aspetto non esclusivamente di natura patrimoniale, può incidere sul convincimento del Collegio, posto che l'intervenuta estinzione del rapporto di lavoro, unitamente alla conciliazione, come visto, di valenza onnicomprensiva, esclude ogni attuale interesse alla pronuncia giudiziale, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese processuali di questo giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, compensando le spese processuali fra le parti.- -

HOME OPPURE INDIETRO ALL'INDICE