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-- - - LAVORO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DETRAZIONE DALL'IMPORTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DELLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI PENSIONE DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE

(Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 6548/2000 - Presidente A. Grieco - Relatore V. Trione)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.9.1992, l'(omissis), in persona del suo legale rappresentante, proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Napoli, del 23.10.1991, che - a seguito del giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva riconosciuto il diritto del DP. P. a continuare la propria prestazione lavorativa fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - aveva condannato l'Azienda al pagamento della somma di L. 145.505.946, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di retribuzioni maturate nel periodo di illegittima cessazione del rapporto.

L'appellante ribadiva l'eccezione di inammissibilità del ricorso rilevando che il D.P. non aveva precisato la natura risarcitoria della pretesa avanzata, né aveva dimostrato le ragioni del danno subito.

In subordine deduceva che, nel periodo in questione, il lavoratore aveva percepito la pensione di vecchiaia e non aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda.

Di conseguenza la domanda doveva essere ridotta alla differenza tra la retribuzione richiesta e la pensione percepita.

L'appellato, costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato.

Il Tribunale, con sentenza del 29.10.1997, rigettava l'appello.

Quanto al primo motivo, i giudici rilevavano che, essendo stata riconosciuta l'opzione alla continuità del rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età, il D.P. non doveva dedurre né la natura risarcitoria della pretesa avanzata, né le ragioni del danno lamentato.

In ordine al merito dell'impugnazione, poi, osservavano che il trattamento pensionistico atteneva al rapporto tra il lavoratore e l'Ente previdenziale, del tutto diverso da quello corrente tra il D.P. e l'Azienda appellante.

Sicché alcuna detrazione di quanto percepito a titolo di trattamento pensionistico andava operata.

L'eventuale indebita locupletazione poteva comportare la restituzione di quanto percepito sempre nell'ambito del rapporto tra l'INPS ed il soggetto interessato.

Per la cassazione di tale sentenza il (omissis)  ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

L'intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il (omissis) denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e 18 L. 28.5.1970 n. 300 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per motivazione insufficiente e contraddittoria".

Rileva che il risarcimento del danno, quale conseguenza del licenziamento dichiarato illegittimo, doveva essere limitato al pregiudizio economico effettivamente sofferto, costituito dalla differenza tra retribuzioni dovute e trattamento pensionistico percepito.

Erroneamente il Tribunale aveva disconosciuto la natura risarcitoria della pretesa azionata dal lavoratore, in violazione dell'art. 18 S.L..

La domanda, pertanto, andava accolta, secondo i conteggi depositati dall'Azienda, nella misura ridotta alla differenza tra retribuzione non ricevuta e pensione percepita, sussistendo anche un nesso di causalità tra il provvedimento di esonero e l'erogazione dei ratei di pensione.

La doglianza non è fondata.

La questione da esaminare riguarda la eventuale detrazione di quanto percepito per pensione di vecchiaia dalle somme spettanti a titolo di risarcimento danni per esonero illegittimi. E' stata risolta in senso positivo da questa Corte, con sentenza n. 5228/96, rilevandosi, in sostanza, che l'incremento positivo derivante dalla pensione assumerebbe una valenza moderatrice del risarcimento del danno.

Il Collegio, riesaminando la questione, reputa di pervenire ad una conclusione diversa.

E' vero che l'art. 18 Stat. Lav., nella formulazione operata dall'art. 1 Legge 108/90, prevede che il giudice condanna, altresì, il datore di lavoro "al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità, stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva integrazione".

E', peraltro, noto che la lettura della norma è stata sempre nel senso di attenuare la rigidità della quantificazione del risarcimento, considerando la indennità suscettibile di variazioni in considerazione delle vicende patrimoniali che interessano al lavoratore, ed in questa ottica è stato ritenuto che le retribuzioni percepite da altri datori di lavoro, vale a dire l'aliunde perceptum, in quanto incremento patrimoniale positivo, possono compensare il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento.

E', tuttavia, da precisare che non qualsiasi reddito percepito dal lavoratore può considerarsi compensativo del danno cagionato, ma solo quello percepito attraverso l'impiego della stessa capacità lavorativa, resa libera dal licenziamento, in una occupazione equivalente (in tal senso Cass. n. 5645/89).

Pertanto, riconosciuta la continuità del rapporto di lavoro, risulta estraneo alla pretesa risarcitoria il trattamento pensionistico nelle more erogato, trattandosi di rapporto costituito con l'Ente previdenziale, del tutto distinto da quello corrente con il datore di lavoro, della cui restituzione, in quanto indebitamente erogato, potrà discutersi tra i soggetti interessati in altra sede.

E', pertanto, corretta la conclusione cui perviene il Tribunale, sia pure sulla base di una diversa costruzione giuridica che non fa discendere una pretesa risarcitoria del danno dalla illegittima cessazione del rapporto di lavoro bensì una pretesa meramente economica derivante dall'originario e ripristinato rapporto di lavoro.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio..-

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