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-- - - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SOTTOPOSTO A CARCERAZIONE PREVENTIVA - PREVISIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO, EX ART. 102 BIS DISP.ATT. C.P.C. - NON INCIDE SULLA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO AI FINI DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 5499/2000 - Presidente V. Trezza - Relatore F. Lupi )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 giugno 1997 il Tribunale di Modica, decidendo sull'appello di G. G. nei confronti della (omissis) nonché della (omissis) avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva parzialmente l'appello, ordinando la reintegrazione del G.  nel posto di lavoro. Osservava in motivazione che sussisteva il giustificato motivo oggettivo del licenziamento, intimato il 1°.9.1988, costituito dalla prolungata carcerazione preventiva cui era stato sottoposto il G. sin dal 31.3.1988. Rilevava, infatti, che il provvedimento era stato preso dopo cinque mesi di una carcerazione preventiva, che si prospettava non breve per la gravità delle accuse mosse al G. di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga.

Questa valutazione era stata poi confermata dal fatto che la carcerazione si prolungò fino all'aprile 1991.

In ordine alla dedotta possibilità di sostituzione del dipendente arrestato il Tribunale osservava che quel che rilevava non era la assoluta insostituibilità ma il protrarsi per un tempo prolungato di una assenza che non consentiva al datore di lavoro di assegnare in modo stabile e razionale le varie mansioni ai propri dipendenti. Rilevava, inoltre, che dalla deposizione di un teste era risultata la necessità dell'apporto lavorativo del G. e quindi la necessità della sua sostituzione.

Osservava, quindi, che nel corso del giudizio era sopravvenuta la legge 8 agosto1995 n. 332, che aveva introdotto l'art.102 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la quale era applicabile alla fattispecie in quanto disciplinante le conseguenze giuridiche attuali di un fatto verificatosi anteriormente alla sua entrata in vigore. La norma, secondo il Tribunale, non prevede un nuovo caso di illegittimità del licenziamento ma, contemperando opposte esigenze di rilievo costituzionale, dispone la reintegrazione del lavoratore già licenziato, perché sottoposto a carcerazione preventiva quando siano intervenuti in favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere o provvedimento di archiviazione. Conseguiva che, in applicazione di questa norma, che incideva sulla ritenuta legittimità del recesso, doveva provvedersi soltanto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e non poteva anche disporsi la chiesta condanna del datore di lavoro alle retribuzioni per il periodo tra il licenziamento ed il recesso, in quanto tale provvedimento presuppone la illegittimità del recesso.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi G.; resiste con controricorso la (omissis); la (omissis) non si è costituita. Ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente esaminarsi la eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per essere stato lo stesso notificato alla (omissis) per il tramite dei suoi difensori in appello, non potendosi conoscere se ai procuratori e difensori del grado di appello sarebbe stato conferito il mandato a rappresentare e difendere la (omissis) nel giudizio per cassazione. La eccezione è infondata in quanto il procuratore costituito ed il domicilio eletto per il giudizio, di cui al primo comma dell'art.330 c.p.c., che determina il luogo della notificazione dell'impugnazione, sono quelli del giudizio d'appello, come risulta dall'uso del participio passato (cfr. ex plurimis Cass. n.1043 del 1998).

Passando all'esame del ricorso del G. deve esaminarsi per primo il motivo di ricorso sub B), in quanto logicamente precede quello sub A). Con esso si deduce la violazione dell'art. 3 della legge n .604 del 1966, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto non sarebbe stata pienamente valutata la mancanza di incidenza dell'assenza del ricorrente nell'attività produttiva della (omissis), la quale, come era risultato dalla istruttoria, aveva sopperito all'assenza senza aggravio di costi o sconvolgimento organizzativo. Deduce, inoltre, che non doveva attribuirsi peso alla durata prevedibile della carcerazione preventiva, dipendendo essa dalla complessità del procedimento processuale e dalle more di esso.

Il primo profilo della censura è inammissibile in quanto con esso non si prospetta una violazione della norma di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, bensì un diverso accertamento di fatto in ordine alla rilevanza dell'apporto lavorativo del G.  ritenuto necessario dal Tribunale, né vengono dedotti vizi della motivazione di questo accertamento. Il profilo si sostanzia in una diversa valutazione del fatto, - peraltro immotivata, in quanto non sono specificati gli elementi probatori dei quali il Tribunale non avrebbe tenuto conto e che avrebbero condotto a ritenere non necessario l'apporto lavorativo del G. -, inammissibile in sede di legittimità.

Con l'altro profilo si contesta che la previsione di lunga durata della carcerazione sia elemento da valutare al fine di ritenere la sussistenza del giustificato motivo oggettivo. La censura è illogica, ed in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 266 del 1995, 1966 e 7668 del 1992), in quanto questa, proprio dalla prevedibile lunga durata della carcerazione preventiva e dal connesso prolungato venir meno dell'apporto lavorativo del dipendente, fa ritenere la impossibilità della prestazione che costituisce il giustificato motivo oggettivo del licenziamento.

Con la censura sub A) il G. deduce la violazione dell'art. 102 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 332 del 1995 , in rel. art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che questa norma avrebbe escluso la legittimità del licenziamento del lavoratore durante la carcerazione preventiva nel caso di assoluzione o proscioglimento del medesimo, incidendo sull'assetto normativo precedente.

La censura è infondata. L'art. 102 bis delle norme di attuazione del c.p.p. recita: "Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art.285 c.p.c. ovvero agli arresti domiciliari ai sensi dell'art.284 del codice e sia stato perciò licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione." Dalla interpretazione letterale della norma risulta che l'unico diritto da essa riconosciuto è il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre non vi alcun elemento da desumere che essa abbia voluto incidere sulla legittimità del licenziamento.

Né sussistono ragioni per ritenere una ratio legis che legittimi tale interpretazione. Infatti il diritto alla indennità corrispondente alle retribuzioni, che sarebbero maturate nel periodo tra il licenziamento e la reintegrazione ha fondamento, per espressa previsione del quarto comma dell'art.18 della legge n. 300 del 1970, che prevede il diritto alla indennità nelle ipotesi di cui al primo comma, nel licenziamento inefficace, illegittimo o nullo ed è conseguenza della addebitabilità al datore di lavoro della illegittimità del recesso. Nella specie manca nella norma in esame ogni riferimento alla invalidità del recesso, né essa sarebbe logicamente ipotizzabile in quanto sul recesso, fondato soltanto sul protrarsi della impossibilità da parte del lavoratore di rendere la prestazione, non può incidere l'accertamento successivo della ingiustizia della carcerazione preventiva.

La norma, come ha osservato il Tribunale, costituisce contemperamento tra contrapposti diritti di rango costituzionale: il diritto alla libertà di impresa e quello al lavoro, in questo bilanciamento è ammissibile la limitata compressione del primo in favore del secondo con la previsione della reintegrazione nel posto di lavoro. Sarebbe in contrasto con ogni logica giuridica la norma che imponesse all'impresa anche di corrispondere al lavoratore, già sottoposto a carcerazione preventiva ingiusta, somme corrispondenti ad una retribuzione virtuale, che non potrebbero trovare fondamento nel rapporto di lavoro, ormai legittimamente estinto, né in un comportamento colpevole del datore di lavoro. E' palese, quindi, la illogicità della interpretazione della norma prospettata dal ricorrente che in sostanza addebita all'impresa, ex datrice di lavoro, l'onere di risarcire un danno che è conseguenza della ingiusta carcerazione.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.-

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