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-- - -SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE OPERANTI IN AREE DEL MEZZOGIORNO - REQUISITO RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DI PERSONALE RESIDENTE IN TALI AREE. ( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 5311/2000 - Pres. S. Lanni - Rel. G. Vidiri ) SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con decreti ingiuntivi n. 2391/94 e 2393/94 il Pretore di Sassari ingiungeva alla ( omissis ) il pagamento in favore dell’ I.N.P.S. delle somme rispettivamente di L. 3.900.351.228 e di L.5.081.595.723, dovute per il mancato versamento, relativo al periodo 1 settembre 1992 e 31 dicembre 1992, di contributi previdenziali e delle somme aggiuntive ex art. 4, comma 2, legge n. 48/ 1988. La ( omissis ), con due distinti ricorsi, depositati in data 22 dicembre 1994, faceva tempestiva opposizione a tali decreti chiedendo al Pretore la revoca degli stessi ed, in subordine, il riconoscimento della possibilità di operare il conguaglio dei versamenti contributivi dovuti con le ulteriori somme di L. 4.013.760.200 e di L. 552.534.300, relative allo sgravio aggiuntivo e supplementare . Con sentenza del 20 luglio 1995 il Pretore di Sassari rigettava le opposizioni ai decreti ingiuntivi, confermando i decreti stessi. Avverso tale sentenza la ( omissis ) proponeva appello lamentando una errata opera ermeneutica del primo giudice, per avere detto giudice privilegiato una interpretazione letterale delle norme disciplinanti la materia, prima fra tutte dell’art. 18 della legge n. 1068 del 1968. Precisava a tale riguardo che aveva offerto la prova documentale della crescita dimensionale dell'impresa, che aveva consentito di incrementare il volume delle rotte, il volume traffici e, conseguentemente, il numero di passeggeri. Aggiungeva ancora che la propria attività, pur svolgendosi su tutto il territorio nazionale, veniva organizzata, gestita e diretta dalla sede di Olbia, che beneficiava quindi dell'incremento occupazionale e di attività dell'impresa, circostanza questa che era stata trascurata dal primo giudice, il quale aveva altresì sottovalutato che la ratio sostanziale della normativa sugli sgravi era quella di fornire, comunque, un sostegno privilegiato alle aziende allocate prevalentemente nel Sud per le quali, in relazione al servizio espletato, l'incremento dell'attività generale andava a beneficio in modo prevalente della sede operativa che gestiva ed organizzava il complesso delle singole articolazioni territoriali. Deduceva, infine, che il Pretore aveva confermato i decreti ingiuntivi non tenendo conto nè dell'avvenuto pagamento di ingenti personale di terra e di volo in data 29 dicembre 1994 (pagamento di cui lo stesso istituto previdenziale aveva dato atto) nè della presentazione della richiesta di condono a seguito della quale il giudicante avrebbe dovuto revocare i decreti ingiuntivi opposti. Con sentenza del 4 luglio 1996 il Tribunale di Sassari rigettava l'appello e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale in primo luogo riteneva irrilevante ai fini della decisione l'assunto della società, che aveva evidenziato che essa società era stata dall'Istituto Previdenziale sostanzialmente autorizzata ad applicare gli sgravi aggiuntivi e supplementari per il periodo indicato nei verbali di accertamento (operando una compensazione fra quanto dovuto e quanto corrisposto in eccedenza al personale di volo e di terra della società assunto nel Nord ed ivi operante). Ed invero, dall'esame delle missive indicate dall'appellante si evinceva che l'INPS aveva posto alcune condizioni per l'applicazione degli invocati benefici, della cui esistenza la società non aveva fornito alcuna dimostrazione. In particolare, in risposta al fax del 29 settembre 1992 l'INPS in data 16 ottobre 1992 aveva puntualizzato che gli sgravi aggiuntivi e supplementari potevano essere applicati sulla posizione contributiva relativa al personale iscritto al Fondo Volo, ricorrendo le condizioni di legge. Successivamente, e cioè in data 18 giugno 1993, lo stesso Istituto aveva precisato che per il godimento del beneficio, relativamente all'attività espletata fuori dell'area protetta, doveva essere attribuita finalità promozionale di propaganda e di sostegno ad esclusivo vantaggio della società operante nel Mezzogiorno. In altri termini per l'applicazione dei richiesti benefici alle società di trasporto aereo doveva ricorrere una serie di condizioni capaci di garantire inequivocabilmente un vantaggio economico in termini di occupazione nelle aree geografiche privilegiate attraverso lo sviluppo della società destinataria del beneficio; ciò in quanto la collocazione della sede legale (ed anche operativa) dell'impresa nei predetti territori deve assumere una valenza reale e non rispondere invece alla logica dell'occasionalità o, peggio, del mero opportunismo geografico. Sotto il versante dell'interpretazione del dato normativo il giudice d'appello osservava che era difficilmente superabile, ai fini del riconoscimento del beneficio, il criterio meramente topografico contestato, applicato peraltro dalla giurisprudenza anche alle società armatoriali con riferimento al concetto dello scalo abituale, e che il servizio di trasporto, pur se gestito operativamente da una sede ubicata nel Meridione, veniva fornito indistintamente in tutto il territorio nazionale, con il risultato che il personale assunto ed operante nel Nord svolgeva una attività che non poteva farsi rientrare nelle finalità incentivanti della normativa sugli sgravi. In buona sostanza, premesso che l'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 prevedeva il beneficio invocato per le imprese che impiegano dipendenti nei territori nel Meridione e che tale scelta aveva tendenzialmente improntato tutte le successive disposizioni normative in materia e premesso ancora che la giurisprudenza aveva ribadito l'applicazione dello sgravio contributivo a quelle aziende che oltre ad operare nei territori del Sud ne occupavano i lavoratori ivi residenti, il Tribunale concludeva con l'affermare che la diversa tesi sostenuta dall'appellante, anche perchè non sostenuta da adeguata motivazione, non poteva condividersi. Nè per andare in contrario avviso poteva farsi riferimento alla formulazione della legge 151/1993 (che aveva accentuato il riferimento topografico) per sostenere che la precedente normativa doveva essere interpretata secondo un criterio sostanzialistico. Tale assunto provava, infatti, troppo in quanto il dettato normativo che subordinava la concessione degli sgravi contributivi all'effettivo svolgimento dell'attività nei territori del Mezzogiorno sembrava introdurre una precisazione che prendeva atto del prevalente orientamento della giurisprudenza formatasi sul punto nell'interpretazione della precedente normativa. Ed in ogni caso l'argomento non poteva essere idoneo a supportare l'affermazione che in passato lo svolgimento dell'attività fuori dei territori beneficiati potesse comunque godere delle agevolazioni contributive in quanto ciò avrebbe finito per travalicare completamente il senso della legge n. 1089 del 1968. Avverso tale sentenza la ( omissis ) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 legge n. 1089 del 1968 e art. 1 legge n. 151 del 1993) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Premette la ricorrente che la legge 25 ottobre 1968 n. 1089 ha introdotto due forme di sgravio: uno generale, regolato dai primi tre commi dell'art. 18 a favore delle imprese industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. I del d.p.r. 30 giugno 1967 n. 1523; ed uno aggiuntivo, previsto dai commi IV e V del medesimo articolo 18, ed applicabile per i dipendenti assunti dopo il 30 settembre 1968 e che si vanno ad aggiungere al numero complessivo dei lavoratori già occupati, in tale data, dall'azienda nei territori del Mezzogiorno. La legge 21 maggio 1982 n. 267 (di conversione del decreto legge 24 marzo 1982 n. 91) ha poi esteso l'applicazione degli sgravi nel periodo e nella misura ivi indicati alle imprese armatoriali. Sulla base di tale normativa l'INPS aveva assicurato ad essa società che il riconoscimento del beneficio era subordinato alla circostanza che l'attività espletata dai lavoratori fosse esercitata ad esclusivo interesse di società operanti nel Mezzogiorno e che il personale assunto nel Centro Nord non costituisse una unità produttiva a sè stante. Orbene, nel caso di specie, poichè i dipendenti impiegati al Centro Nord non risultavano inseriti in una unità produttiva autonoma e poichè espletavano la loro opera in funzione della complessiva attività della società con sede in Olbia, si riscontravano ambedue i requisiti richiesti dall'Istituto previdenziale per il riconoscimento del beneficio. Nonostante l'opinione dell'INPS ribadita in una comunicazione del 18 giugno 1993 della Direzione dell'Istituto, il Tribunale era stato però di contrario avviso perchè, pur condividendo l'assunto proposto in sede di appello secondo cui su di una interpretazione meramente letterale del disposto normativo doveva essere privilegiata una interpretazione sostanzialistica, era ugualmente pervenuto ad errate conclusioni, non ritenendo applicabile alla ( omissis ) il beneficio dello sgravio generale in base alla considerazione che non ricorressero nella fattispecie i requisiti richiesti dalla legge. Le conclusioni del giudice di appello si rilevavano così errate anche alla luce della legge n. 151 del 1993, che limitava il riconoscimento degli sgravi solo alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi. Una dizione così esplicita portava ad evidenziare le differenze esistenti con il regime legale anteriore, rendendo così manifesto che prima dell'innovazione introdotta dal legislatore del 1993 il novero, dei beneficiari degli sgravi contributivi era più ampio di quello ritenuto dal Tribunale. Quindi, il requisito del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, almeno sino all'entrata in vigore della legge n.151 del 1993, doveva essere inteso in senso funzionale e non meramente topografico, perchè la ratio della normativa legale andava individuata nell'esigenza di fornire comunque un sostegno privilegiato alle aziende allocate prevalentemente nel Sud per le quali, in relazione al servizio espletato, l’incremento dell'attività generale andava a beneficio in modo prevalente della sede operativa che gestiva ed organizzava il complesso delle singole articolazioni territoriali. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ( art.1 legge n. 267 del 1982) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene in particolare la società che il Tribunale dopo avere affermato, in linea con quanto ritenuto dal Pretore, che la legge 1982 n. 267 riguarda non solo le imprese marittime ma anche quelle di armamento e di trasporto aereo, non aveva tenuto conto del carattere di specialità di detta normativa. Un siffatto carattere avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello aconcludere che la generale disciplina sugli sgravi contributivi di cui alla legge n. 1089 del 1968 poteva trovare applicazione in relazione alla misura ed al periodo previsti per detti sgravi, ma non invece per gli ulteriori requisiti relativi alle modalità di assunzione dell'attività lavorativa dei dipendenti nè al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. A tale riguardo non poteva trascurarsi di considerare che la totalità dei processi principali e di supporto del trasporto aereo si svolgeva nella sede centrale di Olbia, mentre le sedi periferiche per fornire solo prestazioni di tipo commerciale o di assistenza tecnica finivano per operare come mere esecutrici delle strategie decise dalla sede centrale e pertanto risultavano funzionalizzate ad incentivarne l'attività. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt.112 e 116 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il Tribunale aveva addebitato alla società di non avere provato che l'attività del personale di volo e di terra assunto, residente ed operante nel Nord, aveva apportato un concreto vantaggio economico al territorio meridionale. Ma il Tribunale stesso non aveva ammesso sul punto la prova per testi, formulata ritualmente in primo grado e nuovamente ribadita nel giudizio di appello, e non aveva tenuto in alcun conto la documentazione attestante la crescita dell'organico della compagnia aerea dal 1982 al 1993, che aveva permesso di incrementare il numero delle rotte ed il volume dei traffici, con effetti sicuramente positivi anche per l'occupazione nel Sud. Con il quarto motivo la società ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva ingiustificatamente trascurato l'avvenuto pagamento delle somme di L. 1.025.897.483 per il personale di terra e di L. 968.344.501 per il personale di volo in data 29 dicembre 1994 e per di più non aveva tenuto conto dell'effettuazione del condono. Delle suddette somme l'INPS aveva riconosciuto il pagamento (effettuato dalla ( omissis ) dopo il deposito del ricorso n opposizione) nella memoria di costituzione di primo grado. La domanda di condono era stata poi presentata in data 31 marzo 1995 e nel corso del giudizio era stata depositata tale domanda, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto dare atto dell'avvenuta estinzione del (presunto) credito dell'INPS. Motivi di evidente priorità logica inducono ad esaminare prima degli altri il quarto motivo. Questa Corte ha più volte affermato che, a differenza del cosiddetto condono fiscale, che prevede espressamente l'incidenza sul giudizio prevede in corso dell'istanza del contribuente beneficio, incidenza che si manifesta con la sospensione dei giudizi e dei termini in corso, nel caso invece di condono contributivo previdenziale è previsto unicamente che le procedure dirette alla regolarizzazione delle posizioni contributive trovino applicazione anche in fase di contenzioso, sicchè la presentazione della istanza di condono non implica rinunzia alla domanda giudiziale di accertamento negativo del debito contributivo( cfr. al riguardo tra le altre Cass. 26 marzo 1997 n. 2684; Cass. 3 agosto 1991 n. 8539). L'effetto estintivo non è dunque automatico ma può eventualmente risultare, a seguito dell'accertamento fattone dal giudice di merito, alla stregua dei comportamenti processuali voluti dalle parti, anche con riguardo alla cessazione della materia del contendere, vvero alla sopravvenuta carenza di interesse a perseguire l'azione, e ferma in ogni caso la inammissibilità di ripetizioni delle somme già integralmente corrisposte a titolo di adempimento contributivo( cfr. ancora Cass. 26 marzo 1997 n. 2684 cit.). L'estinzione del giudizio va poi in ogni caso esclusa nell’ipotesi di richiesta di condono con riserva, avendo il Legislatore espressamente statuito con l'art. 81, comma 9, della legge 448 del 1997, che le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alla domanda di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito. Consegue da ciò che la parte che ricorre in cassazione lamentando la mancata pronunzia da parte del giudice di merito dell'estinzione del giudizio pur a seguito della domanda di condono, deve indicare nel ricorso gli estremi e il contenuto della istanza di condono, specificando in particolare modo se detta istanza sia stata proposta o meno con riserva di ripetizione, essendo solo nel secondo caso consentito, come si è visto, accedere ad una pronunzia di estinzione ed essendo il controllo di legittimità consentito alla Corte di 'Cassazione sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato riportato in ricorso dalla società la ( omissis ), che si è limitata a riferire in modo del tutto generico di avere presentato domanda di condono in via cautelativa in corso del giudizio. Non può poi prendersi in esame l'assunto della società di avere versato all'INPS lire 1.025.897.483 per il personale di terra e L. 968.344.501 per il personale di volo, non avendo la società stessa precisato il titolo per il quale detti versamenti erano stati effettuati nè indicato in alcun modo se dette somme erano state corrisposte per i contributi in contestazione, ma avendo anzi sostenuto di avere usufruito del condono previdenziale a fronte dell’accertata omissione contributiva, saldando il debito in contestazione. I primi tre motivi di ricorso, per importare l'esame di questione tra loro strettamente legate sul piano logico-giuridico, vanno ora congiuntamente esaminati. Detti motivi vanno rigettati risultando privi di fondamento per le ragioni che si vanno ad esporre. L’art. 18 del d.p.r. 30 agosto 1968 n. 918 nel testo sostituito dall’art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089, dispone al primo comma la concessione, a decorrere dal periodo di paga sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, del beneficio di uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all’INPS dalle aziende industriali ed artigiane che impiegassero dipendenti nei territori indicati dall’art. 1 del testo unico delle leggi del Mezzogiorno approvato con d.p.r. 30 giugno 1967 n. 1523. La stessa norma al comma 2 precisò ancora chelo sgravio era stabilito nella misura del dieci per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai dipendenti che effettivamente lavorassero nei territori di cui al comma 1, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza dalla legge. Nell'interpretare tale disposizione al fine di individuare l’ambito applicativo devono seguirsi i criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi. Deve così procedersi ad una valutazione sul significato letterale delle espressioni usate, considerate non separatamente ma nella loro connessione logico- sistematica),e deve attuarsi poi una verifica in caso di permanenza di incertezze sul risultato ermeneutico raggiunto, ricorrendosi così a quella che risulta essere stata l'intenzione del legislatore. Orbene, la normativa sul beneficio degli sgravi contributivi, prorogata dopo l'emanazione della legge n. 1089 del 1968 con numerosi e successivi provvedimenti legislativi( cfr. tra l'altro l'art. 59 del t.u. degli interventi del Mezzogiorno approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218), si presenta nella sua interpretazione lessicale irta di difficoltà, come è dimostrato dalla natura e dall'entità del contenzioso originato, sicchè per individuarne l'ambito applicativo e la portata non può non darsi il necessario rilievo alla ratio legis, e cioè allo scopo del legislatore quale emerge dall'intera disciplina, all'interno della quale si collocano le singole disposizioni da esaminare. Ciò premesso, va rammentato che questa Corte, riunita a Sezioni unite, per superare un contrasto che si era venuto formando in ordine all'individuazione dei rapporti di lavoro per i quali deve ritenersi applicabile il beneficio dello sgravio, ha riconosciuto, in conformità a quanto sostenuto in precedenza in alcuni pronunziati dei giudici di legittimità (Cass., Sez. Un., 13 agosto 1981 n. 4914; Cass. 24 febbraio 1986 n. 1155;Cass.6 maggio 1986 n.3037; contra, invece, e cioè per la sufficienza del solo comma 1 dell'art. 18 del d.p.r. 918 del 1968 ad individuare le imprese beneficiarie dello sgravio cfr.Cass.16 luglio 1984 n. 4149), la sussistenza di un nesso inscindibile tra il primo e secondo comma dell’art. 18 del d.p.r. n.918 del1968, ed ha statuito che il suddetto beneficio si applica alle sole imprese assoggettate alla contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione ai rapporti non muniti di stabilità( Cass., Sez. un., 14 ottobre 1988 n. 5570). Nel pervenire a tale soluzione la Suprema Corte ha affermato che la ratio della disciplina, nella quale si colloca il summenzionato articolo 18, risponde ad una finalità di politica economica-sociale tendente a far fronte a situazioni economiche congiunturali che, sul piano degli interventi pubblici, sono state sempre affrontate (anche con successivi provvedimenti di ampia portata, fra cui ad esempio, la legge 12 agosto 1977 n. 675) attraverso la promozione, nel contempo, sia degli investimenti produttivi sia dell'occupazione, finalità che, insieme a quelle del contenimento della inflazione, debbono, di necessità, essere unitariamente perseguite(Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1988 n. 5570 cit). Questa duplice finalità comune anche alle norme del titolo III dello stesso provvedimento al quale appartengono le disposizioni sullo sgravio degli oneri sociali del Mezzogiorno ( e delle altre aree assimilate a norma del t.u. n. 1523 del 1967 e dell'art. 1 di quello n. 218 del 1978), come si evince dalle relazioni al disegno di legge per la conversione del d.p.r. n. 918 non può che essere perseguita all'interno dei territori del Mezzogiorno che si sono intesi agevolare, con la conseguenza che gli sgravi vanno riconosciuti alle aziende che oltre ad operare in detti territori, ne occupano i lavoratori ivi residenti. Una diversa interpretazione, diretta cioè ad estendere i benefici in relazione al personale trasferito da territori esterni all'area contemplata dalla legge in detta area, verrebbe infatti ad eludere le finalità perseguite dal legislatore, perchè oltre a non incentivare l'occupazione del Mezzogiorno, ne aggraverebbe gli squilibri rispetto ad altre aree territoriali, rinnegando così il significato e la portata di una politica innanzi precisato, deve svilupparsi sotto un duplice versante, quello di produzione di ricchezza, e quello di incentivazione della occupazione in territori, offrono ai giovani ed ad altre fasce della popolazione ristretti margini di collocazione lavorativa. E proprio sulla base della ratio delle norme sugli sgravi contributivi la Corte Costituzionale con sentenza del 27 luglio 1989 n. 457, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6 bis, del d.l. 29 giugno 1984 n. 277, convertito in legge 4 agosto 1964 n. 430, sollevata dal Pretore di Grosseto ha osservato in relazione alle imprese di navigazione (ma con considerazioni di significativa portata per tutte le altre imprese) che ai fini del conseguimento dei suddetti sgravi sembra giustamente rilevante non già una occupazione di personale marittimo, ovunque residente, ma l’occupazione qualificata del personale marittimo del Mezzogiorno. E sempre per individuare l’ambito applicativo sulla normativa degli sgravi questa stessa Corte ha sottolineato in maniera ancora più esplicita le finalità perseguite dal legislatore, statuendo al riguardo che in relazione alla ratio della norma di cui all'art.18 l. 25 ottobre 1968 n. 1068, diretta ad incentivare l’occupazione dei lavoratori nel Mezzogiorno, gli sgravi contributivi ivi previsti non spettano al personale trasferito da territori non ricompresi nell'area contemplata dalla stessa legge e non munito del prescritto nulla asta, né al personale assunto da società, costituite nel Mezzogiorno formalmente come nuove, ma costituenti in realtà semplici trasformazioni di società preesistenti( cfr.Cass. 29 gennaio 1991 n. 823). Questa Corte ritiene quindi di non aderire a quanto in precedenza affermato in alcune pronunzie dei giudici di legittimità, che hanno sottolineato l'irrilevanza ai fini del godimento degli sgravi del luogo di provenienza dei lavoratori, basandosi su una interpretazione letterale dell'art. 18 del d.l. n. 918 del 1968 e rilevando altresì come ogni discriminazione nei confronti dei lavoratori settentrionali dovrebbe ritenersi incostituzionale (cfr. in tali sensi Cass. 29 luglio 1993 n. 8413 cui adde per lo stesso indirizzo Cass. 20 maggio 1991 n. 1660). Ed invero, come innanzi detto, nell'interpretare il dato normativo non può Prescindersi, come si è più volte ribadito, dalla valorizzazione della ratio legislativa, che per essere quella di accelerare lo sviluppo delle aree (e di altri territori economici deboli)non può non tendere ad un incremento dell'occupazione negli stessi territori, pena una accentuazione degli squilibri nel nostro paese. La soluzione seguita non presenta poi alcun profilo di incostituzionalità date le finalità sociali perseguite attraverso lo sgravio degli oneri sociali del Mezzogiorno, che lungi dall'attuare ingiustificate forme di discriminazione tra i lavoratori appaiono dirette ad assicurare pari opportunità occupazionali (cfr. in tali esatti termini: Cass.12 giugno 1995 n. 6612). A quanto sinora esposto ed in relazione al secondo motivo di ricorso è sufficiente sottolineare come il riferimento all'art. l della legge n. 267 del 1982 non possa portare a ritenere per quanto riguarda le imprese di navigazione (e quelle di trasporto aereo) che il diritto agli sgravi sia configurato, per quanto attiene alla localizzazione ed all'assunzione nel Mezzogiorno del personale dipendente, in maniera diversa da quella indicata nella legge 1089 del 1968, atteso che i presupposti richiesti da tale legge per il godimento del beneficio costituiscono elementi essenziali anche l'applicazione della successiva legge n. 267/1982, come del resto si evince dal suo contenuto. Un tale assunto non può essere poi smentito, come vorrebbe la società ricorrente, dalla formulazione della più recente legge n. 151 del 1993 che, accentuando il riferimento al dato topografico delle imprese, subordina espressamente la concessione degli sgravi contributivi all'effettivo svolgimento dell'attività nei territori del Mezzogiorno. Ed invero la legge ora indicata assume, ai fini ermeneutici, una portata non certo univoca, potendosi sostenere con uguale fondatezza teorica sia che detta normativa ha avuto carattere innovativo sia che, di contro, si sia invece limitata a prendere atto del prevalente indirizzo giurisprudenziale formatosi in ordine all'ambito applicativo della legge 1089/1968. Nè per andare in contrario avviso vale addurre, come ha fatto in più passaggi del suo ricorso la società la ( omissis ), che l’insediamento di nuove strutture produttive ha finito per avere un effetto indotto per le economie locali della Sardegna, e ciò sarebbe sufficiente per limitare il fenomeno della disoccupazione e giustificare l’applicazione degli sgravi. Ed invero, pur non negando la possibilità dell’evidenziato effetto indotto, non può dimenticarsi che lo scopo perseguito dal legislatore del 1968 è stato quello di perseguire con gli sgravi una via diversa da quelle in precedenza già sperimentate, ad esempio con l'art. 34 della legge 634/1957, le quali evidentemente, alla luce di quanto è dato evincere dai lavori preparatori della legge 1089 del 1968( vedi al riguardo gli interventi degli onorevoli Colajanni, Compagna e Donat Cattin nella seduta della Camera dei deputati del 3 ottobre 1968), non dovevano avere provocato un incremento dell'economia del Mezzogiorno nei termini chiaramente sperati tanto che il legislatore, chiaramente preoccupato per i livelli della disoccupazione, ha inteso introdurre le agevolazione contributive per mantenere i posti di lavoro esistenti (sgravio generale e sgravio di fedeltà) e per crearne di nuovi ( sgravio aggiuntivo, supplementare e totale). Quanto ora detto mostra l'infondatezza del terzo motivo del ricorso, incentrato sulla doglianza che il Tribunale ha rifiutato l'ammissione della prova ritualmente richiesta, diretta a dimostrare come il personale assunto, anche al di fuori della Sardegna, aveva contribuito nell'ambito della complessiva organizzazione imprenditoriale, per incrementare il numero delle rotte e degli sgravi, con innegabili benefici economici e ricadute in termini occupazionali anche nel territorio della Sardegna. L'irrilevanza ai fini decisori della prova richiesta emerge dal principio, enucleabile da quanto sinora detto, che gli sgravi contributivi, previsti dall'art. 18 del d.l. 20 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (poi regolati dall'art. 59 del t.u. approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modifiche) hanno la finalità da un lato di sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno in quanto ciò è fattore di produzione e di ricchezza, idoneo ad accelerare lo sviluppo delle relative zone e, dall'altro, di incentivare l'occupazione in favore dei lavoratori residenti nelle stesse, sicchè il beneficio contributivo in tanto può essere riconosciuto in quanto riguardi rapporti di lavoro instaurati con lavoratori effettivamente residenti nelle zone individuate dall'art. I del richiamato testo unico n. 218 del 1978. Per concludere, va poi evidenziato come nessun rilievo assuma il riferimento operato dal ricorrente a circolari e pareri dell’INPS, non potendo dette circolari valere contra legem, non potendo cioè condizionare il beneficio degli sgravi contributivi a presupposti diversi da quelli enucleabili dall'art.18 della legge n. 1089 del 1968. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso - |
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