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-- -ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - SANZIONE PENALE (Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 250/2000 - Presidente Zumbo A. - Relatore S.F. Mannino) IN FATTO E DIRITTO Avverso la sentenza del Pretore di Campobasso 24 marzo 1991 n. 164 con la quale M.C. e D.P. sono stati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dall'imputazione di aver assunto alle loro dipendenze come collaboratrici domestiche n. 2 lavoratrici extracomunitarie sprovviste dell'autorizzazione al lavoro, propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo: violazione in relazione all'art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p., per mancata applicazione, dell'art. 22 c. 10 D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, che ha sostituito l'art. 12 c.2 L. 1988 n. 943. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. La l. 6 marzo 1998 n. 40, nell'abrogare all'art. 46 c. 1 lett. c) l'art. 12 c. 2 L. 30 dicembre 1996 n. 943, lo ha contemporaneamente sostituito con l'art. 20 c. 8 relativamente al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e con l'art. 22 c. 6 riguardo al lavoro stagionale, per cui la condotta del datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, resta reato, punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da due a sei milioni di lire. Norme di identica formulazione sono state dettate dal D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, che all'art. 47 lett. b) e c) ha confermato l'abrogazione dell'art. 12 c. 2 L. 30 dicembre 1996 n. 943 e delle altre disposizioni della L. 6 marzo 1998 n. 40 (salvo l'art. 3) e agli artt. 22 c. 10 e 24 c. 6 ha letteralmente riprodotto gli artt. 20 c. 8 e 22 c. 6 della L. 6 marzo 1998 n. 40. Pertanto la successione delle leggi in questa materia non ha dato luogo a successione di norme penali nel senso che l'assunzione irregolare di lavoratori stranieri sin dalla L. 1996 n. 943 è stata costantemente sanzionata penalmente ed ha quindi costituito reato senza soluzioni di continuità. Erroneamente, di conseguenza, la sentenza impugnata ha ritenuto il contrario, adottando una decisione che dev'essere perciò annullata con rinvio al primo giudice per un nuovo processo, che tenga conto dello stato della disciplina. PER QUESTI MOTIVI La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso. - - |
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