REVOCA DI AVVIAMENTO DI INVALIDO PER L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RESPONSABILITA' RISARCITORIA DELLA P.A. ( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 12213/2000 - Presidente V. Trezza - Relatore G. Coletti ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L. G. venne avviata al lavoro quale invalida civile con atto dell'UPLMO di Pavia in data 10 ottobre 1995. La società (omissis), presso la quale era stata avviata, richiedeva visita alla Commissione medica, la quale concludeva, tra l'altro, nel senso che lo stato fisico dell'invalida non era compatibile con le mansioni affidatele. All'esito di tale accertamento la società rifiutava di assumerla e, a sua volta, l'UPLMO revocava il nulla osta di avviamento. La G. ricorreva al Pretore di Pavia per ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca e il risarcimento del danno, consistente nelle retribuzioni che avrebbe percepito se il nulla osta non fosse stato revocato e ciò fino al successivo atto di avviamento. Nel contraddittorio con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Pretore, con sentenza 18 marzo 1997, respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda. Proponeva appello il Ministero, reiterando l'eccezione di difetto di giurisdizione, avanzando anche quella di incompetenza per materia del Pretore del lavoro ed insistendo, nel merito, sulle osservazioni già svolte in primo grado. Con sentenza in data 31 gennaio 1998, il Tribunale di Milano, respinte le indicate eccezioni, ha rigettato l'appello, osservando, in particolare, che il provvedimento di revoca dell'avviamento era "contra legem" in quanto adottato sulla base di un accertamento della Commissione medica a sua volta illegittimo, non potendo tale organismo, su richiesta del datore di lavoro, emettere una dichiarazione di inavviabilità dell'invalido per inesistenza di mansioni compatibili. Ha aggiunto il Tribunale che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, era sufficiente che la G. avesse dimostrato l'esistenza di un valido atto di avviamento - atto dal quale nasce il diritto de]l'invalido all'assunzione e all'espletamento di mansioni adatte al suo stato - mentre non era a suo carico dare la prova della compatibilità delle mansioni in concreto esistenti nell'azienda che doveva occuparla, gravando l'onere relativo sul soggetto che ne rifiuti l'avviamento o che assuma (come nel caso) che il mancato avviamento non abbia prodotto alcun danno. Il Mistero del Lavoro e della Previdenza sociale ha proposto ricorso per la cassazione della decisione del Tribunale con due motivi, cui ha resistito la G. con controricorso. Con sentenza in data 27 gennaio 2000 n. 15 le Sezioni Unite della Corte hanno rigettato il primo motivo, limitatamente al profilo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere della domanda, e hanno disposto la trasmissione degli atti a questa Sezione per l'ulteriore corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo di ricorso, il Ministero del Lavoro deduce, oltre al difetto di giurisdizione, la incompetenza per materia del Pretore del lavoro (in relazione all'art. 360, nn.1 e 5, c.p.c.) e osserva che il giudice ordinario è privo di giurisdizione, perché oggetto del giudizio è la denuncia di un vizio procedimentale del provvedimento di revoca alla quale è connessa una pretesa risarcitoria e perché, comunque, per radicare la giurisdizione ordinaria, occorre che l'atto amministrativo sia illecito, adottato cioè per dolo o colpa dell'Amministrazione. La censura è inammissibile alla stregua del disposto dell'art. 366 n.4 cod.proc.civ., dal momento che le ragioni esposte dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione, come pure la indicazione delle norme di diritto che si asseriscono violate (vengono indicati i soli nn.1 e 5 e non anche il n.2 dell'art. 360 c.p.c.) non sono sotto alcun profilo riferibili alla competenza. Senza dire che una questione di competenza non è prospettabile nei rapporti tra pretore in sede ordinaria e pretore quale giudice del lavoro, poiché, nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, la distribuzione delle controversie tra i vari organi che ne fanno parte attiene ad una ripartizione interna di compiti e non ad una distinzione tra autonome sfere di competenza (cfr. Cass. sent. n.294 del 1983, n.3702 del 1987, n.11418 del 1993, Cass. sez. un. n. 1238 del 1994, Cass. sent. n.1438 del 1999). Va aggiunto che, a decorrere dalla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51, vale a dire dal 2 giugno 1999 (v. artt.1 e 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n.188), la nuova disciplina introdotta dal detto "ius superveniens", con la istituzione del giudice unico di primo grado e la soppressione dell'ufficio del pretore, ha comportato che non rappresenta più una questione di competenza ma, in ipotesi, di mero rito (ordinario o speciale) quella in cui si discuta se della controversia debba conoscere il pretore o il tribunale, essendo divenuto inesistente uno dei due uffici rispetto ai quali si poneva l'alternativa. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente deduce violazione della legge 2 aprile 1968 n.482, in particolare dell'art. 20, nonché degli artt.2043 e 2697 cod. civ. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento medico richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge citata debba limitarsi alla verifica del pregiudizio alla salute, alla incolumità dei colleghi di lavoro e alla sicurezza degli impianti, suscettibile di essere provocato dalla condizione di invalidità del soggetto avviato, senza potersi estendere alla valutazione della compatibilità con tale condizione delle mansioni concretamente esistenti in azienda. Tesi del Ministero è che la prima delle suddette verifiche è già contenuta nel verbale della Commissione medica che, ai sensi dell'art. 4 della legge n.104192, procede agli accertamenti relativi alla capacità residua delle persone handicappate ai fini, tra l'altro, del loro collocamento obbligatorio al lavoro (onde una sua duplicazione sarebbe del tutto inutile), mentre invece l'accertamento del Collegio medico di cui all'art. 20 è preordinato a valutare la capacità lavorativa e relazionale dell'invalido nel contesto specifico dell'azienda presso la quale risulta avviato. Aggiunge che la domanda andava respinta in ogni caso perché l'art. 20, al comma 4, subordina il diritto dell'invalido avviato a percepire le retribuzioni perdute per il rifiuto di assunzione all'accertamento di un comportamento inutilmente dilatorio del datore di lavoro ( era quindi la società Gestioni Industriali a doverle corrispondere almeno sino alla revoca dell'atto di avviamento) e comunque alla dimostrazione - che deve essere data da chi quel delitto rivendichi, in base alla regola generale dell'art. 2697 cod. civ - della esistenza in azienda di mansioni compatibili e, dunque, esercitabili se non ci fosse stata la illegittima revoca. Questo motivo non è fondato. Osserva la Corte che il Tribunale ha accertato, senza che la relativa affermazione abbia formato oggetto di impugnazione, che il Collegio medico adito dalla società destinataria dell'avviamento ebbe a pronunciarsi sulla compatibilità delle mansioni con lo "stato fisico" della lavoratrice protetta (sent. pag.3), vale a dire con una condizione di invalidità civile consistente in una minorazione fisica. La disciplina che, pertanto, viene in considerazione nella presente controversia è quella dettata dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968 n.482 per questa categoria di soggetti protetti, dovendosi ora distinguere, quanto alla estensione della competenza del Collegio sanitario, tra gli invalidi affetti da una minorazione fisica e quelli che soffrono di una minorazione psichica. Difatti, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dello stesso art. 20, operata dalla Corte costituzionale con la sentenza 2 febbraio 1990 n.50, e della entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n.104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), anche gli invalidi affetti da minorazione psichica, "..i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili..", beneficiano delle disposizioni sul collocamento obbligatorio ( in questi termini l'art. 5 della legge ~.482 del 1968, nel nuovo testo fissato dalla ricordata sentenza costituzionale, e l'art. l9 della legge n.104 del 1992 cit.) e compito specifico degli accertamenti medici - sia di quelli che verificano la sussistenza della capacità lavorativa richiesta per l'avviamento al lavoro, sia di quelli attivabili, dopo l'avviamento, dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 20 della legge n.482 del 1968 - diventa, nei confronti dei soggetti incisi da distorsioni della sfera psichica e relazionale, quello di determinarne in concreto, in base cioè al grado di percezione dei dati di realtà proprio di ciascuno, la idoneità o meno ad accedere a una opportunità di lavoro (o a conservare quella realizzata), attraverso un giudizio che la legge estende espressamente alla individuazione delle condizioni di compatibilità delle mansioni (affidate o da affidare), in modo da limitare i possibili inconvenienti per l'impresa di un apporto lavorativo aleatorio per qualità e quantità e, al tempo stesso, da ridurre al minimo, con la ricerca di mansioni specifiche ed effettivamente adeguate, gli effetti negativi della incidenza della minorazione soggettiva accertata sulle possibilità di lavoro di persone altrimenti relegate in situazioni di isolamento e di esclusione. Esigenze, queste, che non sussistono per gli invalidi civili affetti da una minorazione fisica, per la diversa natura di questo tipo di limitazione, che comporta solo una riduzione oggettiva della capacità di lavoro e che quindi è in grado di assicurare comunque un risultato sicuro e prevedibile anche se quantitativamente diverso da quello di un lavoratore medio. Per questa categoria di soggetti protetti la funzione che il legislatore assegna agli accertamenti sanitari, siano essi quelli disposti prima dell'avviamento, ovvero quelli richiesti dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione o, successivamente, nel corso del rapporto, consiste unicamente nel verificare la esistenza della capacità lavorativa residua che legittima l'accesso alla tutela della legge n.482 del 1968 e nel controllare che la natura e il grado della invalidità non siano tali da riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. In questi termini si esprimono, infatti, tutte le norme della legge n.482 del 1968 (artt.1,ultimo comma, 10, comma 3, 19, comma 2 e 20, comma 1) che fanno riferimento agli accertamenti sanitari effettuabili sull'invalido prima e dopo il suo avviamento coattivo e il dato testuale non è senza significato ma, all'opposto, è indicativo di una precisa scelta, convalidata " a contrario" dal contenuto del comma 3 dello stesso art. 20, dove espressamente si attribuisce in via esclusiva all'invalido la legittimazione a richiedere l'intervento del Collegio medico per accertare la compatibilità del suo stato fisico con le mansioni affidategli all'atto dell'assunzione o successivamente. Né può condividersi la tesi del Ministero ricorrente secondo cui una interpretazione delle norme sul collocamento obbligatorio nei sensi appena precisati comporterebbe una duplicazione degli accertamenti sanitari, risolvendosi quelli effettuati ai sensi dell'art. 20, comma 1, in una ripetizione dei controlli già disposti per far luogo all'avviamento. Questi ultimi, infatti, sono finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni normative prescritte per la iscrizione dell'invalido civile negli elenchi dei soggetti avviabili obbligatoriamente. I primi invece - attivabili sia dall'invalido che dal datore di lavoro - hanno lo scopo di accertare che il soggetto avviato sia idoneo all'inserimento nella concreta organizzazione dell'impresa che lo occupa o lo deve occupare, in relazione alla natura e al grado dell'invalidità che, come già detto, non deve risultare tale da poter essere di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti in quella specifica realtà aziendale. E' per tutte queste ragioni che, con riferimento agli invalidi civili affetti da minorazione fisica e legittimamente avviati, deve concludersi nel senso che il datore di lavoro non può promuovere un accertamento sanitario diretto a verificarne la idoneità a svolgere specifiche mansioni (quelle che ha dichiarato essere disponibili nella richiesta di avviamento o quelle in concreto affidate al soggetto protetto all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto) e che la competenza del Collegio medico dallo stesso adito è tassativamente ed esclusivamente limitata ad accertare che la menomazione della capacità lavorativa non presenti ( o non abbia raggiunto) caratteristiche tali da poter riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti ( vedi, Cass. sent. n.1421 del 1981, n.6799 del 1983, n.1303 del 1985, n.4827 del 1989, n.4948 del 1994). Diversamente argomentando, lo scopo del collocamento obbligatorio verrebbe quasi del tutto frustrato, perché l'invalido potrebbe andare ad occupare un posto di lavoro o conservare quello attribuitogli all'atto dell'assunzione ( o successivamente) solo nei casi, poco frequenti se non del tutto eccezionali, in cui la invalidità non incida in alcun modo sulla sua capacità di rendere determinate prestazioni. La sentenza impugnata è, dunque, giuridicamente corretta nella parte in cui ha ritenuto che il Collegio medico di cui all'art. 20 della legge n.482 del 1968 cit. - salve le eccezioni specifiche sulle quali ha potestà giudicare - non possa emettere, su richiesta del datore di lavoro, una dichiarazione di inavviabilità del soggetto protetto per mancanza di mansioni compatibili, spettando unicamente all'invalido, una volta assunto, contestare l'adeguatezza delle mansioni assegnategli e chiedere la verifica della loro compatibilità con il proprio stato fisico. Altrettanto correttamente il Tribunale ha fatto conseguire al detto rilievo la disapplicazione del provvedimento di revoca, avendone fondatamente ravvisato la illegittimità, perché adottato in base ad un accertamento di fatto che travalicava i compiti del Collegio medico ed era quindi "contra legem". Nessuna censura può muoversi, inoltre, alla decisione di merito per non aver fatto carico alla società Gestioni Industriali dell'obbligo di risarcimento del danno, dal momento che la richiesta di accertamento richiesta di avviamento o quelle in concreto affidate al soggetto protetto all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto) e che la competenza del Collegio medico dallo stesso adito è tassativamente ed esclusivamente limitata ad accertare che la menomazione della capacità lavorativa non presenti ( o non abbia raggiunto) caratteristiche tali da poter riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti( vedi, Cass. sent. n.1421 del 1981, n.6799 del 1983, n.1303 del 1985, n.4827 del 1989, n.4948 del 1994). Diversamente argomentando, lo scopo del collocamento obbligatorio verrebbe quasi del tutto frustrato, perché l'invalido potrebbe andare ad occupare un posto di lavoro o conservare quello attribuitogli all'atto dell'assunzione ( o successivamente) solo nei casi, poco frequenti se non del tutto eccezionali, in cui la invalidità non incida in alcun modo sulla sua capacità di rendere determinate prestazioni. La sentenza impugnata è, dunque, giuridicamente corretta nella parte in cui ha ritenuto che il Collegio medico di cui all'art. 20 della legge n.482 del 1968 cit. - salve le eccezioni specifiche sulle quali ha potestà giudicare - non possa emettere, su richiesta del datore di lavoro, una dichiarazione di inavviabilità del soggetto protetto per mancanza di mansioni compatibili, spettando unicamente all'invalido, una volta assunto, contestare l'adeguatezza delle mansioni assegnategli e chiedere la verifica della loro compatibilità con il proprio stato fisico. Altrettanto correttamente il Tribunale ha fatto conseguire al detto rilievo la disapplicazione del provvedimento di revoca, avendone fondatamente ravvisato la illegittimità, perché adottato in base ad un accertamento di fatto che travalicava i compiti del Collegio medico ed era quindi "contra legem". Nessuna censura può muoversi, inoltre, alla decisione di merito per non aver fatto carico alla società Gestioni Industriali dell'obbligo di risarcimento del danno, dal momento che la richiesta di accertamento medico da essa avanzata preventivamente alla costituzione del rapporto costituiva esercizio di una facoltà espressamente riconosciutale dalla legge mentre, una volta disposta la revoca dell'atto di avviamento dell'UPLMO, la stessa non poteva che ottemperare alle determinazioni assunte dall'amministrazione competente. Ma neppure gravava sulla lavoratrice, ai fini dell'accoglimento della sua domanda risarcitoria fondata sulla illegittima revoca dell'atto di avviamento, dare la prova della esistenza, nell'azienda destinataria, di mansioni compatibili che le avrebbero consentito un proficuo inserimento nella relativa organizzazione. Essa, infatti, in base al dettato dell'art. 2043 cod. civ., operante nei riguardi della pubblica amministrazione anche nel caso di illegittimo esercizio di una funzione pubblica (vedi Cass. sez. un. sent. n.15 del 2000 più sopra citata), doveva provare - come ha provato - la sussistenza dell'evento dannoso (consistente nella impossibilità di lavorare e nella conseguente perdita di retribuzioni fino a un nuovo avviamento), la ingiustizia del danno ( configurabile nella lesione di un interesse - alla costituzione di un rapporto di lavoro - protetto dall'ordinamento attraverso le norme sul collocamento obbligatorio), la relazione causale dell'evento con una condotta dell'amministrazione convenuta (costituita dalla revoca dell'atto di avviamento), la imputazione del primo a responsabilità della seconda (per essere stata la revoca adottata in violazione di legge), mentre ricadeva sull'amministrazione medesima la dimostrazione liberatoria che l'atto di avviamento illegittimamente revocato non sarebbe stato in ogni caso utile all'invalida, per non essere questa collocabile all'interno di un realtà aziendale strutturata in mansioni in nessun modo adatte alle sue condizioni di diminuita capacità lavorativa. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in lire …, oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari, da distrarci in favore degli avvocati A. F. O. e M. F., difensori della resistente, dichiaratisi antistatari. PER QUESTI MOTIVI La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 10.800, oltre lire 2.000.000 per onorari, da distrarsi in favore degli avvocati A. F. O. e M. F., difensori antistatari della resistente. |