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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - TEMPESTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO ( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 11889/2000 - Presidente V. Mileo - Relatore R. Di Lella ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso introduttivo notificato il 30/1/97, S. V. conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Palermo la (omissis), alle cui dipendenze aveva prestato la propria opera. Esponeva che in data 23/10/96 la società, richiamate le incriminazioni di cui al decreto del Pubblico Ministero ex art 563 c.p.p., gli aveva contestato di avere, nel marzo 95, durante l'orario di lavoro, acquistato per via telematica, e successivamente reimmesso in circolazione, attraverso una banca dati estera, materiale pornografico riguardante anche soggetti minorenni, mediante manipolazione della strumentazione (omissis), di cui disponeva per ragioni di servizio, allo scopo di fruire gratuitamente, ed a danno del cliente Banco di Sicilia, presso cui operava il presidio (omissis) al quale era addetto, di connessioni attraverso cui utilizzare detto materiale pornografico. Lamentava che a detta contestazione aveva fatto seguito, in data 14/11/96, il provvedimento di licenziamento. Contestava la legittimità del provvedimento adottato, rilevando la inidoneità dei fatti contestati ad integrare giusta causa di licenziamento, e comunque la intempestività dello stesso. Il Pretore, con sentenza 29 settembre 1997, ritenuta intempestiva la adozione del provvedimento espulsivo, ne dichiarava la illegittimità, ed ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. Avverso tale decisione, proponeva appello la (omissis). Con sentenza 15 maggio 1998 il Tribunale di Palermo accoglieva l'appello. Nella motivazione il Tribunale, rilevato che l'unico profilo in contestazione atteneva alla tempestività del licenziamento, osservava che la cronologia degli eventi non consentiva di qualificare come intempestivo il licenziamento, rilevando che solo all'esito della chiusura delle indagini penali la (omissis) aveva potuto conoscere i fatti nella loro reale dimensione, nonché la loro qualificazione giuridico-penale. Avverso tale sentenza S. V. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, ed illustrato con successiva memoria. Resiste la (omissis) con controricorso, e successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso S. V. denuncia mancata dimostrazione del potere di rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale della (omissis) nell'atto di appello; nullità del procedimento in riferimento all'art.360 n.4 c.p.c., ovvero omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente, rilevato che la società si era costituita in giudizio, sia in 1° grado che in appello, in persona del "Responsabile dell'Area Territoriale Personale ed Organizzazione della Sicilia", indicato quale legale rappresentante, contesta che il soggetto che ricopre detta carica abbia la qualità di legale rappresentante e lamenta che non sia stata fornita nel giudizio di merito la relativa prova. Deduce quindi la nullità dell'intero procedimento qualora detta prova non venga fornita neppure nel giudizio di legittimità. Sotto altro profilo deduce la omessa motivazione da parte del giudice del gravame sulla questione, rilevabile d'ufficio, della regolare costituzione nel giudizio di merito della parte oggi resistente. Il motivo di ricorso è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi per tutte Cass 6123 del 18/11/1981; Cass. 4973 del 08/08/1986; Cass. 09357 del 16/12/1987; Cass. 00554 del 30/01/1989; Cass. 894 del 14/12/1999) il soggetto che si costituisce nel giudizio di merito, allegando la sua qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, ha l'onere di dare la prova di tale qualità solo quando la stessa sia contestata. Nel caso di specie, solo con il ricorso in Cassazione il V. ha dedotto il difetto di legittimazione processuale della società resistente. E quest'ultima, nel costituirsi nel giudizio di legittimità, ha tempestivamente prodotto, ex art. 372, comma 1°, c.p.c., la documentazione da cui risulta la rappresentanza della società, nelle controversie relative a rapporti di lavoro, in capo al soggetto che si era costituito nel giudizio di merito. La censura, sotto il profilo in esame, va pertanto rigettata. La successiva contestazione, proposta con memoria ex art 378 c.p.c., per la quale dalla documentazione prodotta, risalente al settembre 94, non risulterebbe la attualità della rappresentanza all'epoca della proposizione dell'appello (novembre 97), appare priva di pregio. Infatti avendo la società prodotto l'atto di nomina del suddetto rappresentante, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che, all'epoca dei fatti, il soggetto costituitosi in giudizio non rivestiva più la dedotta qualità. Anche sotto l'ulteriore profilo del difetto di motivazione, la censura in esame non merita accoglimento. Infatti, poiché la parte che, nel giudizio di merito, si qualifica legale rappresentante di una persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, che deve presumersi ad essa spettante secondo l'ordinamento interno dell'ente, ne consegue che, in mancanza, come nel caso di specie, di contraria deduzione della controparte (o di contraria risultanza dagli atti gia' acquisiti), il giudice del merito non deve svolgere alcuna indagine al fine di accertare e rilevare l'eventuale difetto di legittimazione processuale della detta persona fisica. Pertanto anche detto profilo di ricorso appare infondato. Con il 2° motivo del ricorso S. V. denuncia: - mancata valutazione delle testimonianze e degli altri elementi di prova acquisiti al processo; - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n.5 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione dell'art.2119 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio 1970 n.300'in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare il ricorrente lamenta che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto la tempestività del licenziamento, in quanto non ha considerato, con conseguente vizio motivazionale, quelle risultanze processuali dalle quali emergerebbe che la società resistente, essendo immediatamente venuta a conoscenza dei fatti, sia attraverso le spiegazioni fornite dallo stesso ricorrente, sia attraverso le notizie riportate dai giornali, sia attraverso la comunicazione dell'avvenuto sequestro delle apparecchiature telematiche, avrebbe potuto svolgere sollecite ed opportune indagini per accertare e verificare l'effettiva sussistenza e portata di quei fatti, nonché la responsabilità del ricorrente, anziché restare in passiva ed inerte attesa degli esiti delle indagini che si svolgevano in sede penale. Sostiene ancora che il giudice di appello, nel ritenere la tempestività del licenziamento, ha comunque violato le norme di cui all'art 2119 cc e all'art 7 legge 300/1970, che non consentono l'abnorme dilatazione dell'intervallo di tempo fra il fatto e la contestazione, come si è verificato nel caso in esame. Il motivo è infondato. Sotto il 1° profilo (omessa valutazione delle risultanze processuali e vizio di motivazione), va osservato che giudice del gravame, nel valutare il comportamento della società resistente a seguito dei fatti che hanno poi determinato il licenziamento impugnato, ha compiutamente dato atto delle risultanze processuali richiamate dal ricorrente. Il giudice del gravame ha infatti evidenziato come la società resistente ebbe notizia delle vicende che coinvolgevano il ricorrente esclusivamente attraverso le comunicazioni dell'avvenuto sequestro delle apparecchiature telematiche ad iniziativa della Procura della Repubblica e le spiegazioni fornite dal ricorrente stesso; per cui, di fronte alla necessità, al fine di valutare la rilevanza disciplinare del comportamento del V., di una esauriente conoscenza dei fatti e dell'effettivo coinvolgimento del proprio dipendente, ritenne, a ciò peraltro obbligata dalla estrema difficoltà di procedere in via autonoma ad indagini tecnicamente complesse e difficili, di attendere l'esito delle indagini già in corso di svolgimento in sede penale, con l'ausilio di consulenti tecnici, che offrivano garanzie di certezza e di obiettività. Dunque la motivazione del giudice di appello appare del tutto esente da quei vizi di omessa considerazione delle risultanze processuali che il ricorrente erroneamente le addebita. Per quanto attiene poi all'ulteriore profilo di censura riguardante la violazione del principio della tempestività della contestazione, la impugnata sentenza ha accertato che la società resistente, non appena le furono comunicati gli esiti degli accertamenti penali (esiti che aveva peraltro in precedenza invano sollecitato, essendole stato opposta la segretezza delle indagini in corso), ebbe immediatamente a contestare al ricorrente gli addebiti, e ad adottare il provvedimento disciplinare. Deve pertanto escludersi che il lasso di tempo intercorso fra il fatto e l'adozione del provvedimento implichi, di per se, nel caso di specie, violazione del principio della tempestività. Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato quello per il quale il requisito della tempestività o immediatezza della contestazione rispetto al fatto va valutata con riferimento al momento della conoscenza del fatto stesso, ed e' perciò compatibile con l'intervallo giustificato dai tempi necessari all'accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni e determinazioni del datore di lavoro. (Cass. n. 437 del 19/01/1998; Cass. n.1431 del 11/02/1998; Cass. n. 563 del 30/01/1989. Ed i tempi necessari all'accertamento della condotta possono essere quelli imposti dal procedimento penale, tutte le volte in cui, trattandosi di fatti di rilevanza penale, il datore di lavoro ritenga, anziché di procedere a proprie indagini, di attendere l'esito degli accertamenti svolti in quella sede. Peraltro tale scelta del datore di lavoro non è censurabile laddove, come nel caso di specie, il differimento della contestazione degli addebiti all'esito del giudizio penale è stato dal giudice del merito, con congrua motivazione, considerato quale scelta rispondente alle esigenze di corretto accertamento del fatto, ed anzi imposta dalle suddette esigenze. (Vedi in proposito: Cass. 1431 del 11/02/1998. Con il 3° motivo del ricorso S. V. denuncia: - omessa articolazione, nel ricorso in appello, del motivo concernente la sussistenza della giusta causa di recesso; - decadenza di parte appellante dal gravame in ordine allo specifico punto; - violazione e falsa applicazione degli artt. 346, 414, 416, 434 e 437 c.p.c., nonché dell'art. 5 L. 15 luglio 1355 n.604 in riferimento all'art.360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente lamenta che la società resistente si era limitata con l'atto di appello ad impugnare la sentenza pretorile per un unico motivo concernete la tempestività del licenziamento, nulla deducendo invece con riferimento alla sussistenza della giusta causa. Di conseguenza, in base al principio del "tantum devolutum quantum appellatum", e per effetto del disposto di cui all'art 346 c.p.c. (per il quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di 1° grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate), il Tribunale, dopo essersi pronunciato sulla tempestività del licenziamento, avrebbe dovuto rilevare che, non avendo l'appellante dedotto in sede di gravame la sussistenza della giusta causa di licenziamento, ed essendosi verificata a suo danno la relativa decadenza, il licenziamento andava annullato. Il motivo di ricorso, che si basa su un palese errore di prospettiva, è infondato. Va infatti osservato che, ai sensi dell'art 346 c.p.c., grava su chi ha proposto in 1ò grado la domanda o l'eccezione, 1'onere di riproporre la stessa (qualora questa non sia esaminata) al giudice del gravame. Nel caso di specie la società oggi resistente ricopriva, in primo grado, la posizione di convenuta in giudizio. Essa, in quella sede, si è limitata a difendersi, e non ha proposto alcuna domanda o alcuna eccezione, rispetto alla quale potrebbe ravvisarsi un onere di riproposizione in appello. La società, pertanto, a seguito della sentenza del Pretore, che si era pronunciato esclusivamente sulla questione preliminare della tempestività del licenziamento, non ha fatto altro, e null'altro doveva fare, che impugnare la suddetta statuizione pretorile, contestando le affermazioni nella stessa contenute. Era invece onere del ricorrente, (che, aveva denunciato, con ricorso introduttivo, oltre alla mancata tempestività del licenziamento, la inesistenza della giusta causa di licenziamento), riproporre tale ultima doglianza (non esaminata) in sede di appello. Ciò non è stato fatto (come lo stesso ricorrente implicitamente riconosce, laddove erroneamente pone a carico della controparte il suddetto onere di riproposizione). Ed il Tribunale, avendo rilevato che il solo profilo in contestazione in sede di gravame, a parte una eccezione di inammissibilità dell'appello, era quello riguardante la tempestività del licenziamento, correttamente ha circoscritto l'ambito della propria decisione a tale profilo. E pertanto, una volta ritenuta la tempestività del licenziamento, in assenza di domande che contestassero la esistenza della giusta causa, ha rigettato la impugnativa di licenziamento proposta dal V.. Il rigetto del motivo di ricorso in esame comporta il rigetto anche del successivo motivo del gravame, con il quale S. V. nel denunciare la omessa, insufficiente ovvero contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art 2119 c.c.e dell'art 1 L. 15 luglio 1966 n.604, lamenta che il giudice di appello non ha valutato se i fatti contestati fossero idonei a costituire giusta causa di ) licenziamento. E' infatti evidente che, dovendo il giudice di appello limitare la sua indagine all'accertamento della tempestività del licenziamento, il thema decidendum risultava in tal modo circoscritto. Non contraddice quanto sin qui evidenziato la affermazione del giudice di appello che, nel rilevare la assenza di contestazione sulla esistenza dei fatti posti a base del licenziamento e sulla gravità degli stessi sotto il profilo della loro idoneità a giustificare il provvedimento espulsivo, imputa all'appellante la mancata contestazione. Infatti il riferimento all'appellante costituisce un palese ed evidente lapsus, come è ampiamente dimostrato dal contesto motivazionale nel quale la affermazione si inserisce. E come è ulteriormente dimostrato dalla considerazione che risulterebbe privo di qualunque senso logico, e razionalmente contraddittorio, addossare al datore di lavoro l'onere di contestare la esistenza dei fatti posti a base del licenziamento e la gravità degli stessi, laddove è evidente che il datore di lavoro non ha alcun interesse che possa giustificare il cennato onere, essendo invece portatore dell'interesse opposto a non veder contestati i suddetti fatti e la loro gravità. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI La Corte - Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in £ 52.000 oltre £ 3.000.000 per onorari.- - - - - - - - - -- - - - |
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