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LICENZIAMENTO MOTIVATO DA INGIURIE NEI CONFRONTI DEL SUPERIORE GERARCHICO - RILEVANZA DELLA PROVOCAZIONE

( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 11706/2000 - Presidente G. Prestipino - Relatore F. Lupi )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20.3.1997 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello della (omissis) nei confronti di A. G., nonché sull'appello incidentale di questi avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, quantificava in dieci mensilità la indennità supplementare dovuta al dirigente per il licenziamento ingiustificato.

Osservava in motivazione che la tesi della provocazione sostenuta dall'A., e cioè dell'atteggiamento derisorio e sarcastico del dirigente V. nei cui confronti proferì la espressione triviale ed offensiva su cui si fonda il licenziamento, trovava conforto nella frase che precedette quella espressione: "Sono stanco di essere maltrattato da te". Riteneva che la frase trovasse logicamente spiegazione in precedenti comportamenti sarcastici e spregiativi del superiore e che quindi l'espressione offensiva che era seguita doveva considerarsi come reazione, pur eccessiva ma che escludeva la ritenuta insubordinazione per oltraggio che avrebbe potuto fondare un legittimo licenziamento. Accertata, quindi, la mancanza di giustificatezza del licenziamento, determinava in dieci mensilità l'indennità supplementare dovuta.

Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il (omissis), nel quale si è trasformata (omissis); resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato l'A. al quale resiste con controricorso (omissis). Le parti hanno depositato memorie.

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza a sensi dell'art. 335 c.p.c.. Va esaminato per primo il ricorso principale, che concerne la giustificatezza del licenziamento, pur concernendo quello incidentale, che riguarda la nullità del licenziamento, una questione preliminare di merito in quanto questa questione è stata già affrontata e decisa dal giudice di appello. Consegue che l'interesse ad impugnare la decisione sfavorevole sul punto sorgerebbe solo in caso di fondatezza del ricorso principale, il quale, pertanto, va esaminato per primo, cfr. Cass. nn.1528 del 1996, 8612 del 1997, 5306 del 1998.

Con l'unico motivo di ricorso il (omissis), denunzia la violazione dell'art.2697 c.c. ed il vizio di motivazione, per avere ritenuto sussistente la provocazione da parte del V. senza alcun supporto probatorio.

La censure non hanno il necessario carattere della decisività.

Va premesso che il giudizio del Tribunale sul punto centrale della causa, cioè se la gravità dell'espressione volgarmente ingiuriosa giustificasse il licenziamento, è basato esclusivamente sull'elemento psicologico del comportamento addebitato all'A. e cioè sul fatto che l'espressione offensiva doveva considerarsi di natura reattiva rispetto ad una provocazione. Reazione che ha ritenuto eccessiva, ma che escludeva la insubordinazione per oltraggio che fondava il licenziamento. La volontà dell'A., cioè, non era volta a contestare l'autorità gerarchica, ma a reagire ad un comportamento che riteneva offensivo e provocatorio.

Consegue che essendo fondata la valutazione della gravità del fatto sull'elemento psicologico non hanno rilievo i fatti in sé, che avrebbero invece avuto rilievo se la valutazione fosse stata fondata sull'esimente della provocazione, ma la percezione che di essi ne ebbe l'A..

La frase che questi ebbe a pronunciare subito prima dell'ingiuria è stata pacificamente: "Sono stanco di essere maltrattato da te.Questa espressione, se collegata al comportamento del dirigente V., quale è ammesso della società ricorrente, cioè di stupore del V. sui dati di bilancio cui era pervenuto l'A. e della richiesta di chiarimenti essendo il ( finto) stupore e le domande sul modo in cui si è pervenuti ad un risultato uno dei modi in cui può esercitarsi il dileggio - fonda logicamente l'accertamento di fatto del Tribunale sull'animus dell'A. sul quale è basata la decisione.

I1 fatto che il Tribunale abbia ritenuto anche che vi furono i comportamenti provocatori non è stato rilevante ai fini della decisione, sicché il rilievo della mancanza di prova o di insufficienza degli indizi di questo ulteriore accertamento incide su un punto non decisivo della sentenza.

I1 rigetto del ricorso principale esclude la sussistenza di interesse ad agire del ricorso incidentale e comporta il rigetto anche di questo.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del giudizio di legittimità.

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