LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PRINCIPIO DI TEMPESTIVITA' DELLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO ( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. 11038/2000 - Presidente M.D. Santojanni - Relatore N. Capitanio ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Catania, depositato il 30 ottobre 1996, G. A., dipendente della ( omissis ), esponeva che sin dal gennaio 1995, essendo affetto da nevrosi ansiosa e da cataratta all'occhio destro, versando in uno stato permanente di turbe comportamentali e psichiche, si era assentato dal lavoro oppure aveva offerto la sua prestazione lavorativa in modo non irreprensibile. Ristabilitosi, si presentava il 1° agosto 1996 sul posto di lavoro, dove, però, la società datrice gli notificava contestualmente la sospensione dal servizio con diritto a percepire l'intera retribuzione. Il lavoratore aggiungeva che con il provvedimento di sospensione gli venivano contestati una serie di addebiti, quali l'avvenuta riscossione di alcune somme risultanti da irregolari operazioni bancarie e altre irregolarità formali relative a quietanze di pagamento e, infine, la trasmissione con ritardo della certificazione medica rilasciatagli a giustificazione del periodo di assenza dal lavoro. Contro tali addebiti il 10.1.1996 aveva presentato discolpe scritte. In data 16.10.1996, tuttavia, veniva licenziato per giusta causa. Ciò premesso, il lavoratore chiedeva che venisse dichiarato l'illegittimità dell'intimato licenziamento con le conseguenze di legge e che la società convenuta venisse condannata al pagamento delle retribuzioni dovutegli al momento della sospensione dal servizio con eventuale compensazione parziale della complessiva somma di L. 3.974.600, non riscossa dalla banca per le contestate operazioni bancarie irregolari. Con sentenza in data 16.O'.1997 il Pretore accoglieva la domanda principale del lavoratore e rigettava quella riconvenzionale della banca intesa a ottenere la restituzione delle retribuzioni percepite nel periodo in cui il lavoratore era rimasto assente senza giustificare il ritardo nella trasmissione della certificazione medica. Con sentenza in data 27.3.1998 il Tribunale di Catania rigettava l'appello della ( omissis ) osservando, per la parte che qui interessa, che sussisteva la mancanza di immediatezza tra le contestazioni disciplinari del 9.8.1995 e il licenziamento disciplinare, intimato il 16.10.1996. Per espressa volontà datoriale, infatti, la sospensione doveva avere effetto immediato dalla data del provvedimento di contestazione recante la data del 9 agosto 1995, mentre non era stata offerta alcuna prova in ordine alla circostanza che tale provvedimento fosse venuto a conoscenza dell'A. in data 1 agosto 1996. Per contro, il licenziamento era stato intimato dopo oltre un anno dalla data del ricordato provvedimento di sospensione cautelare. Aggiungeva, ancora, il Tribunale che a nulla rilevava che il licenziamento fosse stato intimato per giusta causa, anziché per giustificato motivo soggettivo, secondo la più esatta qualificazione invocata dalla datrice di lavoro, posto che il principio di immediatezza, nella specie non rispettato dalla ( omissis ) risultava applicabile anche al licenziamento per giustificato motivo soggettivo nel senso che "il difetto di sostanziale immediatezza tra contestazione degli addebiti e recesso costituiva decisivo indizio di acquiescenza del datore di lavoro di fronte alla condotta del lavoratore e, quindi, di rinuncia per comportamento concludente al potere di recesso. La ( omissis ) propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 5 legge 15 luglio 1966 n. 604, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, rilevando che costituiva circostanza pacifica, in quanto mai contestata, il fatto che l'A. fosse stato assente dal servizio ininterrottamente dal 2 gennaio 1995 sino al 1° agosto 1996, data in cui si era presentato in azienda. Soltanto in tale data il dipendente aveva ricevuto la lettera di contestazione datata 9 agosto 1995, consegnatagli dal direttore dell'agenzia, il quale non vi aveva provveduto prima perché dell'A. si erano perse le tracce. Pertanto, aggiunge la società ricorrente, la lettera con la quale erano stati contestati al dipendente gli addebiti pur se datata 9 agosto 1995, in realtà era stata consegnata al dipendente soltanto il 1° agosto 1996, perché in tale data il lavoratore si era ripresentato in azienda dopo un anno di assenza dal servizio. Il dedotto motivo è infondato. Come già questa Corte ha precisato, in tema di sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro, il principio della immediatezza della contestazione risponde all'esigenza di tutelare - l'interesse del lavoratore all'esaurimento in tempi brevi del procedimento diretto all'irrogazione del licenziamento come sanzione disciplinare al fine di consentirgli un più preciso ricorso dei fatti e, quindi, una più accurata difesa. Il principio dell'immediatezza della contestazione si fonda, però, anche sulla presunzione che il datore di lavoro, ove non abbia proceduto immediatamente alla sanzione espulsiva, inteso valutare la inadempienza del lavoratore come non meritevole della sanzione del licenziamento, in quanto non adottato nel lungo tempo trascorso dalla data in cui si è verificato il fatto addebitato. Nella specie si evince che le inadempienze attribuite al lavoratore si erano verificate dal 17.6.1994 sino al 30.12.1994 e che in data 9 agosto 1995 la ( omissis ) aveva inflitto all'A. la sospensione cautelare, comunicata al lavoratore, secondo quanto sostenuto dalla datrice di lavoro, soltanto in data 1.8.1996, al momento del suo rientro in servizio, mentre non risulta provata una contestazione precedente. La circostanza della data in cui sarebbe stata comunicata al dipendente la sospensione cautelare non dispiega, comunque, alcuna rilevanza ai fini della legittimità dell'intimato licenziamento sotto il profilo della violazione del principio della immediatezza della sua contestazione. A tal fine, invece, sono rilevanti la data in cui furono commessi i fatti addebitati e la data del licenziamento. Ma da tal punto di vista la sentenza impugnata non merita censura, posto che rispetto ai fatti addebitati e attribuiti al dipendente in un lasso i di tempo che va - secondo la sentenza impugnata - dal 17.6.1994 sino al 30.12.1994, la contestazione di tali fatti con il licenziamento che risulta intimato soltanto in data 16.10.1996, appare senz'altro tardiva. Peraltro l'avvenuta irrogazione in data 1.8.96 e quindi sempre in ritardo rispetto ai fatti addebitati, di una sanzione meno grave del licenziamento disciplinare, rafforzava la presunzione che la datrice di lavoro avesse inteso rinunciare alla sanzione disciplinare più grave, e cioè,al licenziamento che, invece, era intervenuto inaspettatamente in data 16.10.1996,ossia a oltre un anno e mezzo dalla data in cui erano stati commessi i fatti addebitati. Evidente è, perciò, la violazione del principio della immediatezza della contestazione. Va respinto, pertanto, il primo motivo. Con il secondo motivo di ricorso la ( omissis ) denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 2119 c.c., dell'art. 3 legge 15.7.1966 n. 604 nonché omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, rilevando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevante il problema della quantificazione della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, sotto il profilo che anche al licenziamento per giustificato motivo soggettivo sarebbe applicabile il principio della immediatezza della contestazione. La società ricorrente, invece, sostiene che anche secondo la giurisprudenza di questa Corte il licenziamento per giustificato motivo soggettivo non comporta, come il licenziamento per giusta causa, l'immediatezza del recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Anche tale secondo e ultimo motivo è infondato. I1 principio della necessaria immediatezza della contestazione disciplinare, infatti, ha lo scopo di garantire (come già questa Corte altre volte ha precisato) la possibilità di un'utile difesa da parte del lavoratore e, quindi, un'effettività del contraddittorio tra le parti del rapporto di lavoro (v. Cass. 2 novembre 1998 n. 10940). Inoltre tale principio, come si è avanti rilevato, ha anche lo scopo di assicurare la certezza dei rapporti giuridici nel contesto dell'esecuzione del contratto secondo i dettami della buona fede e della correttezza richiesti dall'art. 1375 c.c.. Tali garanzie sono esigibili anche nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo idoneo a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro non già con effetto immediato - come nel licenziamento per giusta causa - bensì con preavviso. Poiché non costituiva oggetto della lite il diritto all'indennità di preavviso, tuttavia, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che era irrilevante l'accertamento della qualificazione del licenziamento (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) ai fini della sussistenza della violazione del principio della immediatezza della contestazione, posto che, comunque, la tempestività o meno dell'intimazione del licenziamento e, quindi, l'accertamento della sua legittimità o illegittimità andava messa in relazione al tempo in cui erano stati commessi i fatti addebitati che avevano determinato il recesso della ( omissis ). Pertanto, anche il secondo e ultimo motivo va respinto con conseguente rigetto del ricorso. In conseguenza della soccombenza la società ricorrente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va condannata alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese sostenute dal resistente nel presente giudizio di cassazione e che si liquidano in L. 24.000, oltre L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |