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AACCERTAMENTO TRIBUTARIO - UTILIZZAZIONE DI DATI RISULTANTI DA CONTI BANCARI NON TRANSITATI NELLE SCRITTURE DELL'IMPRENDITORE - RILEVANZA PROBATORIA

( Cassazione - Sezione Tributaria - Sent. n. 9946/2000 - Presidente M. Cantillo - Relatore G. Falcone )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verbale di constatazione, l'Ufficio IVA di Ancona emetteva avviso di rettifica e contestava a C. M., titolare della ditta (omissis), acquisti e vendite di merce senza fattura, nonché altre violazioni di norme tributarie, e determinava per gli anni 1986, 1987 e 1988 una evasione di IVA per lire 289.956.000, oltre pene pecuniarie per lire 1.367.996.000.

Avverso tale atto proponeva ricorso il contribuente e la Commissione tributaria di I grado di Ancona dichiarava l'estinzione del processo per intervenuta sanatoria relativamente ad alcuni rilievi, ed accoglieva il ricorso relativamente ai rilievi 4/86, 5186, 4/87 e 5/87.

Su appello dell'ufficio la Commissione tributaria regionale annullava la decisione impugnata, lasciando inalterata la parte relativa alla sanatoria delle irregolarità.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il C. per sostenere "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", nonché insufficienza di motivazione sul rilievo che gli addebiti ed accrediti risultanti dai conti correnti bancari extra- aziendali non erano riconducibili alla attività di impresa. In particolare, con un unico ed articolato motivo, il ricorrente ha denunziato la violazione delle norme in tema di onere probatorio (con riferimento espresso all'art.54 d.p.r.n.633/72), ed ha lamentato che a seguito del rinvenimento di movimentazioni bancarie su conti non riportati in contabilità non è stata applicata la normativa di cui all'art. 32 d.p.r.n.600/73 e non è stato instadrato il contraddittorio, inteso a fare acquisire, nelle forme di legge (con la redazione di un verbale), le giustificazioni relative alle singole movimentazioni, e che non si sono verificate, quindi, le condizioni per ritenere esistente la presunzione per imputare le somme ad acquisti e vendite senza fatture. Ha sostenuto che l'ufficio in un tale contesto avrebbe dovuto fornire la dimostrazione analitica delle operazioni che si ritenevano avvenute in violazione della legge IVA, e non operare una ricostruzione "indiretta", non giustificata in base all'art. 54 citato.

L'Amministrazione Finanziaria ha contrastato il ricorso ed ha sostenuto che il giudice di appello ha applicato legittimamente delle presunzioni, giustificate da una serie di elementi di fatto, tra i quali assumerebbe rilievo determinante la circostanza che tutti gli assegni extra-contabili provengono da soggetti esercenti attività similari a quelle svolte dalla (omissis), e che la sentenza è ampiamente motivata .

Il ricorrente ha presentato una memoria di replica per ribadire le sue richieste e per sottolineare che nella specie l'onere probatorio da parte del Fisco non è stato assolto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Corte che il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.

Deve innanzitutto rilevarsi che anche nell'avviso di rettifica formulato ai sensi dell'art. 54 d.p.r. n.633/72 possono essere utilizzate le presunzioni semplici, purché si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti, e che le omissioni e le false inesatte indicazioni possono essere desunti "indirettamente" da tali presunzioni.

Ciò posto, si tratta di esaminare gli effetti che il legislatore ricollega al rinvenimento di dati emergenti da conti bancari non transitati nelle scritture dell'imprenditore. L'art. 51 d.p.r. 633/72 prevede che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti (e rilevati ai sensi dell'art.52 o 63 stessa legge) sono posti a base delle rettifiche "se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili" La loro utilizzabilità, ai fini della ricostruzione delle operazioni imponibili, opera de plano come effetto necessitato di una presunzione legale ( anche se relativa, in quanto è ammessa la prova del contrario). In sostanza, è la stessa legge che in questo caso individua il fatto che costituisce il presupposto della presunzione (rinvenimento di dati emergenti da conti bancari non transitati nelle scritture), e che individua l'effetto della presunzione stessa (utilizzabilità dei dati ai fini della ricostruzione della base imponibile). Da ciò discende la sicura possibilità di configurare una presunzione a favore del Fisco allorché si verifica quel presupposto, e discende altresì che questa presunzione ( che ha uno spessore probatorio notevole derivante dalla individuazione di dati economici ben definiti nella loro quantità) opera in maniera obbligata per chiunque, tranne che il contribuente non dimostri una sicura e diversa destinazione o natura delle somme medesime. Nessuna norma prevede una nullità degli atti posti in essere dall'ufficio senza l'instaurazione del contraddittorio anticipato inteso a consentire la prova contraria nella fase amministrativa, e nessuna norma prevede dei termini (e quindi delle decadenze) per fornire la prova contraria, per cui legittimamente si può ritenere che una tale prova contraria può essere data sia nelle fasi anteriori alla emissione dell'atto amministrativo e sia nella fase del contenzioso, allorché il contraddittorio si svolge nella sua pienezza. La configurabilità della presunzione non è allora subordinata al contraddittorio anticipato alla fase amministrativa, e non andato a buon fine (nel senso che non si è riusciti a dimostrare l'estraneità dei conti), ma la presunzione è configurabile da subito ed essa non sarà più tale e non costituirà uno strumento di prova solo nel momento in cui sarà data una prova contraria da parte del contribuente. Fino a che tale prova contraria non viene fornita, legittimamente questa presunzione viene utilizzata. Su questa base, può dunque ritenersi che nella specie la presunzione di che trattasi è rimasta sempre valida non avendo il contribuente fornito la prova della estraneità dei dati rinvenuti in conti bancari non transitati nelle scritture.

Poiché è stato posto in essere un avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 d.p.r.n.633/72 (che presuppone 1'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti), è necessario verificare se il giudice ha motivato adeguatamente sulla esistenza o meno di queste altre presunzioni e sulla possibilità di ricondurre quelle somme all'ipotesi di acquisti e vendite senza fatture. Ebbene, nella sentenza impugnata sono stati individuati altri fatti che hanno una loro significatività e che correttamente sono stati utilizzati per la decisione, quali il rinvenimento di agende con documentazione extracontabile, il rifiuto iniziale ad esibire gli estratti relativi a conti extra-aziendali, la non corrispondenza tra il contenuto di due libri mastro ed altre scritture, le liquidazioni periodiche eseguite non con le modalità di legge (ma eseguite a matita, come si legge nel ricorso), e la stessa menzione al fatto (non contestato) della riconducibilità di tutti gli assegni a soggetti esercenti attività similari. Il giudice di appello ha, quindi, dato conto della esistenza di altre prove ed ha motivato ampiamente e correttamente il suo convincimento, per cui la decisione non merita alcuna censura. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lire 10.000.000 di onorario oltre spese prenotate a debito

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