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ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE DI PROVENTI DI ATTIVITA' ILLECITE
( Cassazione - Sezione Tributaria - Sent. n. 7511/2000 - Presidente M. Cantillo - Relatore A. Merone )
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO
1.1. Il ministero delle Finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura generale dello Stato, ricorre contro M. G. per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale di Milano ha escluso che i proventi derivanti da attività illecita, conseguiti dall'intimato, possano essere assoggettati a tassazione, in considerazione del fatto che il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati.
1.2. In fatto, l'Ufficio delle imposte dirette di Milano ha proceduto ad accertamento di ufficio nei confronti dell'intimato, per l'anno 1983, recuperando a tassazione, ai fini Irpef ed Ilor, oltre 100 milioni di lire che lo stesso intimato, nella qualità di incaricato degli adempimenti fiscali e previdenziali, ha introitato indebitamente, in danno dei propri clienti. Le commissioni di merito adite hanno ritenuto la non tassabilità dei proventi in questione, anche perché il M. è stato poi condannato alla restituzione delle somme lecitamente acquisite.
1.3. A sostegno del ricorso viene dedotta la violazione degli articoli 1 e 6 Dpr 597/73 in relazione all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in quanto la restituzione non è prevista come causa di esclusione della imposta e, comunque, non è provato che la restituzione sia effettivamente seguita alla condanna.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.2. Come è noto l'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recita: "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6.1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria".
La norma, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, ha una evidente connotazione interpretativa, in quanto impone all'interprete, appunto, di tenere conto che nella estensione semantica delle categorie reddituali indicate nell'articolo 6 del Tuir, rientrano anche i proventi derivanti da fatti illeciti. Dispone, infatti, che la classificazione dei redditi deve avvenire a prescindere dalla liceità dei fatti genetici ("Nelle categorie di reddito…devono intendersi ricompresi…") In definitiva, il citato articolo 14, "costituisce interpretazione autentica della normativa contenuta nel Dpr 917/1986 e criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione anche con riferimento alla precedente disciplina di cui all'articolo 1 e 6 del Dpr 597/1993 e 1 del Dpr 599/1973" (Cass. Sez. I Civ., 13 dicembre 1996, n. 11148, min. Fin. c/o Bassi). Conseguentemente, non vi è dubbio che la norma debba trovare applicazione anche con riferimento al caso di specie.
2.3. Il principio della neutralità della imposizione, o, se si vuole, della irrilevanza della illiceità dei fatti genetici del reddito (pecunia non olet), in forza della citata disposizione, è condizionato esclusivamente alla sussistenza di due presupposti
a) il primo, in diritto, riguarda la sussumibilità del reddito in una delle categorie indicate nell'articolo 6 Tuir (e, prima, nell'articolo 6 del Dpr 597/73);
b) il secondo, in fatto, è che il reddito non sia stato già sottoposto a sequestro o confisca penale (atteso che tali provvedimenti impediscono il conseguimento del “possesso del reddito” - articolo 1 Tuir, e articolo 1 Dpr 597/73 - quindi, il verificarsi del presupposto d'imposta).
Nella specie, non vi è contestazione in ordine alla classificazione del reddito e non risulta che vi sia stato sequestro o confisca penale che abbia potuto impedire il verificarsi del presupposto di imposta.
2.4. Non può avere alcun rilievo il fatto che il contribuente sia stato condannato alla restituzione o al risarcimento, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale. Infatti, la condanna al risarcimento è un fatto che:
a) in linea di principio, non può influire sulla nascita della obbligazione tributaria, perché, logicamente e cronologicamente, è successivo al verificarsi del presupposto d'imposta dal quale deriva la obbligazione; in ipotesi, potrebbe rilevare successivamente nell'anno di competenza, se ed in quanto previsto come perdita deducibile e documentata;
b) non è specificamente previsto tra i fatti impeditivi a estintivi della obbligazione tributaria.
Inoltre, come ha puntualmente rilevato la ricorrente Amministrazione, il fatto che ci sia stata la condanna alla restituzione ed al risarcimento non significa che la sentenza sia stata anche eseguita e, quindi, non vi è prova che l'incremento di ricchezza, lecito od illecito che fosse, sia stato “azzerato”, ammesso che la regressione finanziaria potesse incidere, retroattivamente, nell'anno di imposta oggetto di accertamento o in quelli successivi.
2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, basata su una errata interpretazione delle norme citate, deve essere cassata. In fatto, non vi sono altri accertamenti da effettuare e, quindi, questa Corte può decidere anche nel merito, al sensi dell'articolo 384 Cpc, in quanto non resta che confermare la legittimità dell'operato dell'ufficio e, quindi, dichiarare la infondatezza del ricorso introduttivo del contribuente.
2.6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna l'intimato alle spese, lire 30mila, con due milioni di onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
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