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DETRAZIONE DAL REDDITO DI IMPRESA DI SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - ONERI DI SANZIONI PER INFRAZIONI STRADALI - ESCLUSIONE.
( Cassazione - Sezione Tributaria - Sent. n. 7071/2000 - Presidente M. Delli Priscoli - Relatore G. Paolini )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio distrettuale II.DD. di Fermo, con avviso di accertamento n.22, rettificando la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 1991 dalla (omissis), determinò a carico della menzionata società per l'anno in questione un maggior reddito da assoggettare ad IRPEG e ad ILOR di L.218.927.000, e ciò riprendendo a tassazione alcuni costi dalla società medesima detratti dal proprio imponibile.
La (omissis) impugnò l'avviso di accertamento cennato dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, all'epoca operante, contestando la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva come sopra azionata nei suoi confronti.
La commissione adita, con decisione n.321.1.95 del 15 dicembre 1995, resa nel contraddittorio della p.a. sunnominata, accolse parzialmente il reclamo, ravvisando legittima soltanto una ripresa a tassazione di L.10.618.440, rappresentante l'importo di "spese per ristoranti non inerenti, per erogazioni liberali e per infrazioni stradali".
Sugli appelli, rispettivamente, principale dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Fermo ed incidentale della (omissis), la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza del 26 novembre 1996, disattesa la seconda impugnazione, sul rilievo che la stessa dovesse essere ritenuta immeritevole di ingresso nella riscontrata totale condivisibilità delle argomentazioni svolte dal primo giudice con riferimento ai profili della vertenza da essa investiti, accolse il primo gravame, considerando, per quanto ancora interessa nella presente sede, che "la operata deduzione delle spese di rappresentanza estero non (appare) idoneamente documentata sia in ordine al contenuto che alla competenza temporale", non avendo la contribuente "presentato o esibito alcuna lettera di incarico relativamente alle prestazioni di marketing in questione (o di rappresentanza)", e non esistendo "a riprova dell'effettività del rapporto ... un prospetto dimostrativo che indichi in che cosa consistano le dette prestazioni di servizi di rappresentanza e/o marketing, né come venissero calcolate", e dovendo, perciò, considerarsi "non realizzate nella loro interezza le condizioni volute dall'art. 75 TUIR e ... corretta e legittima la ripresa fiscale" di L.11.238.604 afferente al discusso costo; soggiungendo rivelarsi dubbia, alla stregua della documentazione in atti, le riferibilità al 1991 del costo medesimo.
La (omissis) ricorre, con due motivi, il primo dei quali articolato in più censure, per la cassazione della dianzi menzionata sentenza di secondo grado, per quanto è dato sapere, non notificata.
Il Ministero delle Finanze resiste al ricorso, notificatogli presso l'Ufficio distrettuale II.DD. di Fermo il 10 gennaio 1998, con controricorso del 19 febbraio 1998, notificato, non già nel domicilio eletto della ricorrente, (omissis), presso la Dr.ssa A. T., ma, a' termini dell'art. 366, comma 2, cod. proc. civ., presso la cancelleria di questa Corte Suprema, limitandosi a dedurre l'inaccoglibilità del gravame, senza sollevare obiezioni circa la validità della vocatio in ius posta in essere dalla controparte nei suoi confronti in questa fase del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- La Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto, e dichiarato, la fondatezza della pretesa impositiva come in narrativa fatta valere dall'amministrazione finanziaria nei confronti della (omissis) con specifico riferimento al recupero a tassazione di una somma di L.11.238.604 da detta società esposta in dichiarazione come costo detraibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF ed ILOR costituito da spese inerenti a prestazioni di servizi di rappresentanza e/o marketing ricevute da soggetto estero: ha basato la decisione resa al considerato riguardo sul rilievo che "la operata deduzione" per la causale in argomento non risulta idoneamente documentata, non essendo stata prodotta nessuna scrittura suscettibile di comprovare l'accampato rapporto di rappresentanza; la natura delle prestazioni integranti il relativo oggetto, nonché il "come (tali prestazioni) venissero calcolate"; ha soggiunto che "tra l'altro i documenti di costo depositati ... contengono l'indicazione dell'anno 1991 chiaramente aggiunta rispetto alla prima stesura", e che anche tale dato fa dubitare della "corretta deducibilità" della spesa di cui trattasi; ha chiosato, quindi, doversi escludere, nel contesto illustrato, la riscontrabilità delle condizioni per la riducibilità del costo in discorso nel novero delle spese ammesse in deduzione a mente dell'art. 75 d.p.r. 22.XII.1986 n.917.
La (omissis), con il primo ordine di doglianze enucleabili dal primo dei due motivi di ricorso, unitariamente inteso a denunciare che la sentenza impugnata risulterebbe frutto di "violazione dell'art. 75 d.p.r. 22.XII.1986 n.917 (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.)", deduce che, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice del merito, le spese in questione avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere ravvisate regolarmente documentate e rispondenti "ai principi di competenza, inerenza, certezza e determinabilità" di cui al ripetuto art. 75 d.p.r. n.917 del 1986, risultando esse da "comprovanti note di debito con annesso pagamento a mezzo banca" allegati al ricorso introduttivo" ed "ex sé bastevoli a certificare l'esistenza di un costo effettivamente "rimasto a carico" di essa ricorrente.
La società sunnominata puntualizza, sul tema, di aver prodotto documentazione, a suo dire, idonea a dimostrare il pagamento da parte sua, nel 1991, di provvigioni in favore di certi M. e L. D. propri agenti, e che i versamenti di tali provvigioni, non soggiacenti ad obblighi di fatturazione e di registrazione "ai fini I.V.A.", in quanto eseguiti in favore di soggetto estero, avrebbero dovuto essere, e andrebbero, ravvisati pienamente provati; aggiunge che il rapporto di
rappresentanza intercorso fra essa deducente ed i nominati D. ha avuto la sua fonte in un accordo verbale e che da ciò è dipesa la mancata produzione di una scrittura atta a documentare la conclusione dell'accordo stesso, nonché di un qualsiasi prospetto dimostrativo indicante la natura delle prestazioni ricevute e le modalità di calcolo dei relativi compensi; conclude sostenendo che, alla stregua delle emergenze documentali in atti, avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ritenuta, e non già esclusa, la riferibilità al 1991, e, quindi, la deducibilità in tale anno, del costo in discorso.
La censura, per come articolata, non merita ingresso.
Ed invero, le surriportate deduzioni della ricorrente, nella sostanza, si risolvono nell'allegazione di una, assunta, erroneità dell'apprezzamento della concreta valenza del materiale istruttorio documentale esistente
nell'incarto processuale da parte del giudice del merito, e nell'asserzione che al detto materiale istruttorio avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere attribuiti portata e significato diversi da quelli da quel giudice ritenuti: integrano, cioè, prospettazione di quaestio facti, da tenere per sollevata inutiliter in sede di legittimità.
2)- La commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, confermando la decisione resa in proposito in prime cure dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, e disattendendo l'appello contro tale decisione, a suo tempo, prodotto dalla (omissis) ha ravvisato fondata
la pretesa impositiva coltivata dall'amministrazione finanziaria nei confronti di detta società con riferimento al recupero a tassazione di costi rappresentati da conti di ristoranti ritenuti documentanti spese non inerenti: ha ancorato la pronuncia sul tema al rilievo, unico, che "le richieste avanzate dal contribuente con il proprio appello incidentale" non possono essere considerate "meritevoli di accoglimento, dovendosi condividere in toto le argomentazioni svolte al riguardo dai primi giudici".
La (omissis), con il secondo ordine di lagnanze estrapolabile dal motivo di ricorso di cui al paragrafo precedente, accampa che, in tal guisa statuendo sul considerato profilo della vertenza, la commissione tributaria regionale avrebbe reso una pronuncia erronea, in relazione alla quale "vale quanto affermato per le spese di rappresentanza estero", perché "le spese di ristorazione sono regolarmente documentate e registrate in contabilità" (per L.9.942.690), "essendo state sostenute dall'amministratore e dai collaboratori nell'esercizio delle loro mansioni, e non soltanto in Comuni limitrofi alla sede sociale come semplicisticamente l'Ufficio ha affermato ad unica giustificazione, peraltro non provata, in quanto non rispondente alla realtà, della ripresa a tassazione delle stesse".
La censura, al pari di quella sub 1), è inammissibile.
La sentenza impugnata, per quanto è dato ricavare dalla sua stringata, per non dire vacua, motivazione, contro la quale, peraltro, non sono state formulate critiche suscettibili di rilevare a' sensi dell'art. 360, comma 1 n.5, cod. proc. civ., e che, perciò, non è passibile di sindacato alla stregua di tale norma, ha escluso la ,deducibilità della spesa di cui trattasi sul ritenuto presupposto, integrante risultanze di un apprezzamento di fatto, della relativa non inerenza all'attività imprenditoriale della società ricorrente.
Questa, con la doglianza in esame, si limita a sostenere, in definitiva, che, in contrasto con l'avviso manifestato dal giudice del merito, la inerenza delle spese considerate alla sua attività d'impresa avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ravvisata.
E' di tutta evidenza, pertanto, che la delibata lagnanza non implica denuncia della riscontrabilità nella sentenza impugnata di violazioni di legge, ma si risolve nell'asserzione della erroneità sostanziale dell'accertamento di fatto che sta alla base della sentenza stessa, e, quindi, in deduzione che impinge nel merito e deve essere tenuta per inammissibilmente prospettata in cassazione.
3)- La (omissis), con il terzo, ed ultimo, ordine di censure sviluppato nel ripetuto primo mezzo di gravame, lamenta che la commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, sulla base della stessa motivazione posta a fondamento della pronuncia relativa al profilo della controversia di cui sub 2), abbia negato il suo diritto di dedurre dal proprio reddito "spese ed oneri per infrazioni stradali per un importo di L.275.750", sostenendo, al riguardo, che "non esiste alcuna norma che preveda espressamente la indeducibilità" di tali spese, e che, disponendo la legge che "se una violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica", questa "è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta", devesi ritenere che "qualora la persona giuridica decida di assumersi l'onere della sanzione al cui pagamento è coobbligata per legge, questo costituisce necessariamente un componente negativo di reddito da rilevare nella contabilità dell'impresa".
L'assunto è destituito di giuridico pregio.
A mente dell'art. 75, comma 5, d.p.r. 22.XII.1986 n.917, "le spese e gli altri componenti negativi ...", di norma, "sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi od altri proventi che concorrono a formare il reddito": in altre parole, devesi ritenere che, di massima, un costo possa essere ravvisato deducibile dal reddito di impresa solo se ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito.
Ciò posto, è da dire che la riscontrabilità del considerato rilevante rapporto di correlazione fra costo e reddito va senz'altro esclusa, in linea di principio, con riferimento a quei costi che siano rappresentati dal pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, quali sono indiscutibilmente le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, e che, perciò, i costi in argomento devono essere tenuti per, comunque, indeducibili.
Alla stregua del principio enunciato, deve ritenersi che la pronuncia del giudice del merito che ha dichiarato l'indeducibilità del costo di cui trattasi si appalesa corretta nel dictum, e che, di conseguenza, previa revisione ed integrazione della relativa motivazione a' sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., deve essere tenuta ferma.
4)- La (omissis), con il secondo motivo di ricorso, prospetta evidenziarsi nell'impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche "violazione dell'art. 65 del d.p.r. 917/86 (ai sensi dell'art. 360, co. 3 c.p.c.)", con riguardo al capo della sentenza stessa che "ha riconosciuto come fiscalmente non deducibile il costo di L.400.000 relativo ad erogazioni liberali che sono state riprese a tassazione sulla base dell'applicazione del comma 4 dell'art. 65/917": sostiene che, in contrasto con quanto statuito dal giudice anzidetto, le spese in questione avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere ritenute deducibili perché "relative a contributi volontari I dalle ricevute allegate e rispondono pienamente ai requisiti di deducibilità previsti dall'art. 65/917 comma primo e secondo".
La censura non merita ingresso.
Ed invero, anche a voler prescindere dal rilievo che le deduzioni di cui al delibato mezzo di gravame non sembrano investire puntualmente pur scheletrica, motivazione della pronuncia contestata, peraltro, va ribadito, non criticata a' termini dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. e, pertanto, non sindacabile sotto il profilo contemplato dalla norma in discorso, giova osservare che le asserzioni della ricorrente circa la riducibilità delle erogazioni in controversia nel novero di quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 65 d.p.r. 22.XII.1986 n.917, nella carenza, nel ricorso, di ogni indicazione circa l'identità dei destinatari delle erogazioni stesse, risultano difettare di quel requisito di specificità che deve connotare, a pena di inammissibilità, i motivi del ricorso per cassazione.
5)- Conclusivamente, nella riscontrata inaccoglibilità dei motivi che lo supportano, il ricorso deve essere rigettato.
6)- Le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo - rapportata all'attività processuale utilmente svolta dalla p.a. intimata - vengono poste a carico della ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare alla controparte L.4.000.000 di onorari oltre le spese prenotate a debito.
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