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EVASIONE FISCALE - VALUTAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA
(Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 6989/2000 - Presidente A. Malinconico - Relatore V. Di Nubila)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M. A. veniva citato a giudizio dinanzi al Tribunale di Asti per rispondere delle seguenti violazioni:
- art. 1 comma 1 della legge n. 516/82 e succ. modd. perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta, avendo effettuato cessioni di beni nell'anno 1982, ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi per il medesimo anno, avendo conseguito ricavi per lit. 1.699.382.000, con reddito di impresa di lit. 170 milioni;
- art. 1 comma 6 della legge n. 516/82, per non avere istituito le scritture contabili obbligatorie negli anni 1992 e 1993;
- contravvenzione di cui all'art. 1 comma 6 legge cit. perché in qualità di responsabile della M. A. esercente il commercio ed intermediazione di auto usate, non teneva il registro acquisti e vendite dall'1.1.88 al 7.5.93;
- art. 1 comma 1 della legge cit. perché nella spiegata qualità, avendo effettuato cessioni di beni nel 1991, ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi per il medesimo anno, con ricavi di lit. 1.582.025.000 e imposta evasa di lit. 160 milioni;
- contravvenzione di cui all'art. 1 comma 1 legge cit. per non avere istituito alcuna scrittura contabile obbligatoria negli anni 1991 e 1992;
- contravvenzione di cui all'art. 1 comma 1 legge cit., perché avendo effettuato cessioni di beni nell'anno 1990, ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi per ricavi pari a lit. 1.068.761.000 e imposta evasa di lit. 110 milioni (da questa sola imputazione il M. veniva assolto in primo grado);
- contravvenzione di cui all'art. 1 comma 6 legge n. 516/82, per non avere istituito alcuna delle scritture contabili obbligatorie negli anni 1990 e 1991.
Condannato in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., dell'art. 1 della legge n. 516/82, dell'art. 18 del d.p.r. n. 413/91 e 39 del d.p.r. n. 600/73; nonché mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, a sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p..
3. La sentenza di primo grado, alla cui motivazione ha aderito la Corte di Appello, ha recepito acriticamente l'interpretazione della Polizia tributaria nel ricostruire il giro di affari: la Guardia di Finanza ha dedotto le operazioni esclusivamente dai prelievi effettuati dal prevenuto, senza porsi il problema dei costi relativi. Se l'imputato compiva operazioni di vendita di autovetture usate, dovevano essere accertati i costi di acquisizione e ciò incideva sulla imposta presuntivamente evasa.
4. Il motivo è infondato. Esso impinge largamente nel fatto, mentre esula dalle funzioni di questa Corte di Cassazione riesaminare il fatto come ricostruito dai giudici di merito. nella specie, la Corte di Appello ha confermato la sussistenza dei reati con motivazione esauriente, immune da lacune o vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità.
5. Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., dell'art. 1 comma 1 della legge n. 516/82 nonché mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, a sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. sul punto relativo alla corretta determinazione del reddito (ricavi-costi) al fine di accertare il superamento della soglia di punibilità.
6. Il motivo e' infondato. Esso ripete in larga misura quanto dedotto col primo motivo e valgono per esso le stesse considerazioni. Vale la pena di sottolineare che il reddito di impresa non è stato calcolato in misura pari ai ricavi, ma applicando ad essi una percentuale di redditività netta pari a circa il 10%, percentuale del tutto modesta che rappresenta comunque un apprezzamento di fatto.
7. Piuttosto, nelle more del procedimento è entrato in vigore il DLV 10.3.2000 n. 74, il quale ha depenalizzato le contravvenzioni di cui all'art. 1 comma 6 della legge n. 516/82. Tale normativa è di immediata applicazione e copre le violazioni commesse sotto la vigenza di una legge anteriore, essendo stato abolito il principio di ultrattività della legge penale tributaria (art. 24 del DLV n. 507/99). Pertanto la sentenza impugnata va annullata limitatamente alle controversie di cui all'art. 1 comma 6 della legge n. 516/82.
8. I reati di omessa presentazione delle dichiarazioni, attualmente puniti con pena più grave, non possono essere dichiarati depenalizzati, in ragione del superamento della soglia di lit. 150 milioni di imposta evasa per ciascuno degli anni in contestazione. La pena rimane ferma, in virtù del principio della applicazione della norma più favorevole all'imputato.
9. L'intento di evadere le imposte, previsto dalla normativa sopravvenuta, risulta al testo della sentenza impugnata, la quale accerta che il M. benché "dedito in modo continuativo e professionale al commercio di autoveicoli di genere usato, non aveva mai presentato le dichiarazioni dei redditi, non aveva mai istituito le scritture contabili prescritte ed era addirittura sconosciuto all'anagrafe tributaria, venendo così assimilato all'evasore totale".
10. Va eliminata la pena relativa alle contravvenzioni depenalizzate: sulla scorta dei criteri adottati dai giudici di merito in sede di applicazione della continuazione, va eliminata la pena di un mese di arresto e lit. unmilione di ammenda.
PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alle imputazioni di cui all'art. 1 comma 6 della legge n. 516/82 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi uno di arresto e lit. unmilione di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
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