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IMPOSTE - DIVIDEND WASHING (TEMPORANEA CESSIONE DI TITOLI AZIONARI DAL GESTORE DI FONDO D'INVESTIMENTO AD UN TERZO, PER CONSENTIRE A QUEST'ULTIMO DI PERCEPIRE I DIVIDENDI FRUENDO DI VANTAGGI FISCALI SPETTANTI AI SOGGETTI DIVERSI DAI FONDI D'INVESTIMENTO) - RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PRIMA DELLA MODIFICAZIONE INTRODOTTA CON L'ART. 7 BIS DEL D.L. N. 372/1992.

(Cassazione - Sezione Civile Quinta Tributaria - Sent. n. 3979/2000 - Pres. M. Cantillo - Relatore G. Graziadei)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'ufficio delle imposte dirette di Milano, con accertamento in rettifica della dichiarazione presentata ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR per l'esercizio 1990-1991 dalla S.p.a. (omissis), le ha contestato di aver stipulato acquisti e rivendite di titoli azionari del Fondo comune d'investimento Eptacapital, gestito dalla S.p.a.(omissis) (controllata dagli stessi istituti di credito che controllavano la (omissis)), al solo scopo di far figurare come propri i dividendi delle azioni, con elusione del trattamento fiscale previsto quando i dividendi medesimi siano percepiti da fondi di investimento; su questa premessa, e con riferimento all'art. 37 terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ha escluso che la (omissis) potesse far valere il credito d'imposta di cui all'art. 14 primo comma del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, portare in detrazione le ritenute d'acconto effettuate dalla società emittenti, opporre come perdita la differenza fra il maggior prezzo d'acquisto ed il minor prezzo di rivendita dei titoli (rispettivamente al lordo ed al netto dei dividendi), ed ha reclamato il pagamento della somma di lire 694.266.000 per imposte evase e di lire 2.013.348.000 per sanzioni pecuniarie.

L'impugnazione del relativo avviso da parte della Società é stata respinta dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha disatteso il gravame della contribuente, ritenendo corretta l'applicazione del citato art. 37, e rilevando che le compravendite costituivano negozi collegati rivolti a conseguire un risparmio fiscale, erano prive di causa diversa dall'elusione degli obblighi tributari, implicavano una fittizia imputazione alla (omissis) di redditi altrui (cioè del Fondo d'investimento).

La (omissis), con ricorso notificato il 15 ottobre 1997, articolato in tre motivi connessi, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole:

- di aver erroneamente applicato il predetto art. 37 terzo comma, riguardante il caso dell'interposizione fittizia nel possesso di redditi, in una fattispecie diversa, in cui vi erano stati effettivi trasferimenti e ritrasferimenti di azioni, e dunque poteva eventualmente ipotizzarsi solo un'interposizione reale (primo motivo);

- di aver violato gli artt. 27 primo comma del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, 14 primo comma e 52 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per aver ritenuto tassabili nei suoi confronti i dividendi azionari in contraddizione con l'assunto del carattere fittizio delle operazioni e con arbitraria applicazione del regime fiscale che i dividenti medesimi avrebbero avuto soltanto se percepiti da un fondo d'investimento (secondo motivo);

- di aver violato l'art. 1344 cod. civ., con il ritenere la nullità dei contratti per devianza della causa, vale a dire per causa diretta ad aggirare norme imperative, trascurando che la frode fiscale postula l'inosservanza di specifiche norme "antielusive", e non può discendere dal mero rilievo che un atto negoziale abbia evitato il verificarsi dei presupposti di una determinata imposta o comportato un trattamento meno oneroso (terzo motivo).

L'Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso é fondato, sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono. La Commissione regionale ha ricostruito la complessiva vicenda negoziale ravvisando una pluralità di contratti collegati, posti in essere per ottenere un risparmio fiscale; non ha quindi messo in dubbio l'effettività della cessione e della retrocessione delle azioni, né il fatto che la (omissis) avesse realmente percepito gli utili distribuiti dalle società emittenti delle azioni, ed ha prestato sostanziale adesione alla tesi dell'Ufficio, secondo cui quei contratti erano inefficaci e comunque non opponibili all'Amministrazione finanziaria perché rispondevano alla comune intenzione delle parti di godere di un regime di tassazione dei redditi globalmente più favorevole (tenendo conto della riferibilità degli esborsi delle (omissis) e della (omissis)all'unico "gruppo" che controllava entrambe).

Contro queste premesse e questi rilievi di effettività dei trasferimenti, ancorché finalizzati all'indicato obiettivo, non può essere valorizzata la qualificazione come "fittizia" dell'imputazione dei dividenti alla (omissis), per inferirne che la Commissione regionale avrebbe ravvisato, se non altro in alternativa al collegamento di compravendite reali, una simulazione delle stesse, nel senso che i trasferimenti ed i ritrasferimenti sarebbero stati mera veste esteriore, per la presenza di una controdichiarazione idonea ad escludere ogni effettivo passaggio; nella radicale carenza di specificazioni sul punto, ed anzi a fronte della esplicita affermazione di presupposti di segno opposto, quella qualificazione, del resta riferita ai redditi e non agli atti traslativi, resta sul piano dell'uso improprio del termine "fittizio", per corroborare un convincimento di predisposizione e connessione di contratti "veri" allo scopo di evadere in tutto od in parte l'imposta sui dividendi.

Tale consistenza della sentenza impugnata e della ratio decidendi comporta l'erroneità dell'applicazione dell'art. 37 terzo comma del d.P.R. n. 600 del 1973 (aggiunto dall'art. 30 del d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1989 n. 154).

Questa norma, stabilendo l'imputabilità al possessore effettivo dei redditi di cui "appaia" titolare altro soggetto in base ad interposizione di persona, inequivocamente si occupa del caso dell'interposizione fittizia in sensi proprio (non nel significato adottata dalla Commissione regionale), caratterizzata dalla divaricazione fra situazione esteriore e situazione sostanziale, rispettivamente riferibili all'interposto ed all'interponente, non anche del caso dell'interposizione cosiddetta reale, quale quella accertata dalla sentenza impugnata, ove la forma e la sostanza coincidono, e si può porre soltanto un problema di validità ed efficacia dell'atto negoziale determinativo della variazione soggettiva nella titolarità del bene.

Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che la nullità del contratto per devianza della causa, come quella ritenuta dalla Commissione regionale, in relazione al risultato conseguito in concreto per il tramite dell'adozione di uno schema negoziale tipico, esige, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., la configurabilità in tale risultato di violazione di norma imperativa.

Detta evenienza, rispetto ai riflessi fiscali del rapporto contrattuale, non é dunque identificabile nel mero "risparmio" (cui ha fatto riferimento la pronuncia impugnata), né può discendere dal semplice rilievo che, senza la costituzione di quel rapporto, l'erario avrebbe ottenuto un maggiore incasso, ma presuppone un quid pluris, cioè una disposizione di legge che vieti il contratto quando esso (in sé lecito) implichi in concreto una riduzione del prelievo impositivo.

Pertanto, a fronte di divergenti trattamenti fiscali, a seconda del soggetto cui faccia capo un certo reddito, la frode alla legge ex art. 1344 cod. civ. non é ravvisabile per il solo fatto che un atto negoziale (reale e non simulato) abbia spostato la titolarità del bene al contribuente "favorito", occorrendo una norma che direttamente od indirettamente neghi la facoltà di trasmigrare con l'atto stesso dall'uno a l'altro regime di tassazione; in difetto, si rimane nell'ambito della mera lacuna della disciplina tributaria, per non aver prefigurato la possibilità dei contribuenti di optare per assetti privatistici fiscalmente proficui.

Nella fattispecie in esame, quella del cosiddetto dividend washing, caratterizzato dalla temporanea cessione di titoli azionari dal gestore di un fondo d'investimento ad un terzo, per consentire a quest'ultimo di percepire i dividendi avvalendosi delle deduzioni e dei crediti spettanti ai soggetti diversi dai fondi d'investimento, non é individuabile nella normativa tributaria un divieto del tipo sopra specificato; di tale carenza la difesa dell'Amministrazione dà sostanzialmente atto con il controricorso, quando allega a conforto della legittimità della rettifica a carico della (omissis) la simulazione delle compravendite delle azioni, e dunque, come si é detto, una situazione in fatto difforme da quella acclarata in sede di merito (e del resto non dedotta con l'avviso in contestazione).

L'ammissibilità e la liceità di detta operazione, in assenza di contraria previsione di legge, trovano sicura conferma nell'evoluzione normativa successiva ai rapporti in discussione.

Il comma 6 bis dell'art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986, aggiunto con effetto ex nunc dall'art. 7 bis del d.l. 9 settembre 1992 n. 372 (convertito con modificazioni in legge 5 novembre 1992 n. 429), nega il credito d'imposta correlato alla distribuzione di utili azionari a chi acquisti i titoli da un fondo comune d'investimento (dopo la delibera di distribuzione degli utili stessi).

Questa innovazione pone rimedio ai riflessi sfavorevoli per l'erario del diffondersi della prassi del dividend washing, e provvede a colmare la menzionata lacuna, coordinando i due diversi regimi impositivi con l'esclusione di uno dei vantaggi fiscali dell'operazione (quello più consistente) e con la conseguenziale accentuazione del prelievo sui dividendi ove ineriscano ad azioni in precedenza cedute da un fondo d'investimento ad altro soggetto.

La scelta del legislatore di elidere od attenuare la convenienza fiscale dell'operazione riposa sull'evidente presupposto della liceità della medesima.

In conclusione, si deve affermare che, nella disciplina anteriore alla citata integrazione dell'art. 14 del d.P.R.  n. 917 del 1986, l'acquirente di azioni da un fondo comune d'investimento, il quale effettivamente percepisca i dividendi e poi rivenda i titoli al fondo stesso, può far valere il credito accordato da detta norma in percentuale degli utili e le altre detrazioni connesse all'operazione, indipendentemente dall'eventualità che l'operazione medesima, in relazione al distinto trattamento fiscale cui sono sottoposti i fondi d'investimento, si traduca in un incasso per l'Amministrazione finanziaria inferiore a quello che le avrebbe assicurato la persistenza dei titoli in capo all'originario intestatario.

Il principio esige, con l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione della Commissione regionale, la prosecuzione della causa in fase di rinvio, per il riscontro delle conseguenze del principio stesso rispetto all'avviso impugnato.

Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della medesima Commissione, si affida anche la statuizione sulle spese del procedimento di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

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