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ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA DI PROVENTI DERIVANTI DA ILLECITO - ESCLUSIONE PER L'IPOTESI DI CAPITALI TRASFERITI DA O PER L'ESTERO SENZA DICHIARAZIONI DALL'UFFICIO CAMBI

( Cassazione - Sezione Tributaria - Sent. n. 10480 - Presidente M. Cantillo - Relatore G. Graziadei )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio delle imposte dirette di Como, ai fini dell'irpef e dell'ilor dovute dai fratelli A. e R. M. per il 1992, ha incluso nei relativi imponibili la somma di lire 177.500.000, così ripartendo per quote uguali, quale profitto d'illecito, la somma di denaro che la Guardia di finanza aveva loro sequestrato il 18 marzo 1992 in occasione di passaggio della frontiera dalla Svizzera all'Italia.

L'impugnazione del relativo avviso di accertamento da parte dei contribuenti è stata respinta dalla Commissione tributaria provinciale di Como.

Nel condividere tale decisione, con reiezione dell'appello dei M., la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha fra l'altro considerato:

- che gli appellanti erano da ritenersi proprietari dell'indicata somma, in assenza di specificazioni e prove in ordine alla pretesa qualità di meri detentori o "corrieri" per conto di terzi, ed anche alla luce delle risultanze di processo penale in esito al quale era stata disposta la restituzione della somma stessa in favore di A. M.;

- che si era verificata illecita importazione di capitali, per inosservanza delle disposizioni del d.1. 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1990 n.227, nella parte in cui esigono la denuncia di trasferimenti di denaro per importo superiore a lire venti milioni;

- che l'illiceità del fatto rendeva tassabili detti capitali, con inclusione fra i "redditi diversi" di cui all'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in applicazione della norma interpretativa (e quindi retroattiva) dell'art. 14 quarto comma della legge 24 dicembre 1993 n. 537;

- che i M. non avevano in alcun modo documentato la provenienza della somma, lasciando così supporre che essa costituisse reddito di condotta illecita.

A. e R. M., con ricorso notificato il 17 marzo 1998, hanno chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado, con quattro motivi d'impugnazione, rispettivamente addebitando alla Commissione regionale:

- di non aver rilevato la mancanza di prove a sostegno della pretesa impositiva, basata solo su informazioni che la Guardia di finanza aveva tratto dagli atti di processo penale acquisiti senza la preventiva autorizzazione del Giudice e comunque non tempestivamente portati a conoscenza degli interessati;

- di non aver dato adeguata spiegazione della ritenuta appartenenza ad entrambi della somma rinvenuta nelle mani di uno solo di essi ricorrenti, trascurando inoltre le risultanze di causa che evidenziavano una semplice detenzione per conto di terzi;

- di non aver considerato che l'infrazione valutaria non implicava alcun reddito per gli autori della medesima, né in particolare un reddito riconducibile fra quelli contemplati dal citato art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986;

- di aver applicato il menzionato art. 14 della legge n. 537 del 1993 in fattispecie non riconducibile nelle relative previsioni, indebitamente assegnandogli valenza interpretativa e conseguente efficacia retroattiva.

L'Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 14 quarto comma della legge 24 dicembre 1993 n. 537, ai sensi del quale nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 'devono intendersi compresi i proventi derivanti da illecito civile, penale od amministrativo", è norma interpretativa, come tale dotata di "naturale" retroattività, in ragione dell'esplicita volontà di assegnare un significato vincolante a specifica disposizione già presente nell'ordinamento (v., fra le altre, Cass. n. 11148 del 13 dicembre 1996).

L'illecito civile, penale od amministrativo, consistente nella mancata comunicazione alla pubblica autorità della notizia di un rapporto o di una vicenda attinente ad un determinato bene, ha come profitto l'eventuale vantaggio economico derivante dell'occultamento della situazione per la quale è stabilito il dovere d'informativa, non il bene medesimo, che può legittimamente appartenere al soggetto responsabile di detta inosservanza e rimanere nel suo patrimonio.

Del tipo indicato è l'illecito amministrativo contemplato dall'art. 3 del d.l. n. 167 del 1990 (convertito con modificazioni in legge n. 227 del 1990), per il caso di trasferimento "al seguito della persona" (da o verso l'estero) di denaro, titoli e valori mobiliari, d'importo superiore a lire 20.000.000, senza dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi.

La relativa disposizione, infatti, prescinde dalla provenienza della somma o dei titoli, la cui illecita acquisizione potrebbe integrare una diversa e concorrente violazione, non deroga alla libera circolazione dei capitali, e risponde ad una valutazione d'opportunità di rendere edotta la Pubblica amministrazione di movimenti eccedenti un determinato limite.

Il carattere di tale illecito trova inequivoca conferma nel rilievo che il denaro, i titoli od i valori esportati od importati senza quella notizia non sono sottratti al possessore, il quale, ai sensi dell'art. 5 di detta normativa, è esclusivamente soggetto a pena pecuniaria, per non aver dichiarato un comportamento in sé non vietato, né sottoposto a preventiva autorizzazione.

L'accertamento di detta infrazione, pertanto, non autorizza a qualificare il denaro, i titoli od i valori come frutto di violazione di legge, ai fini dell'applicazione del predetto art. 14 della legge n. 537 del 1993; resta salva la sua influenza come elemento potenzialmente idoneo a dimostrare o contribuire a dimostrare un distinto e pregresso fatto illecito in forza del quale i beni siano stati conseguiti.

Queste considerazioni evidenziano l'infondatezza del quarto motivo del ricorso, ma al contempo infirmano la prioritaria ratio decidendi della sentenza impugnata, ed esigono, con l'accoglimento del terzo motivo del ricorso stesso, 1'annullamento di tale pronuncia, per un riesame in sede di rinvio in ordine alla provenienza della somma posseduta dai M., a conforto o meno dell'ipotizzata derivazione da condotta illecita (situazione meramente supposta dalla Commissione regionale, senza un'argomentata valutazione degli atti di causa).

Gli altri motivi del ricorso, in quanto ineriscono a questioni influenti solo in esito al risultato di detto riesame, rimangono assorbiti.

Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la statuizione sulle spese di questa fase processuale.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il quarto motivo del ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbiti i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

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