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ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - RIFERIMENTO AD ATTI NON POSTI A DISPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE E DEL GIUDICE
( Cassazione - Sezione Tributaria - Sent. n. 10148/2000 - Presidente M. Delli Priscoli - Relatore M. Cicala )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle Finanze ricorre per cassazione deducendo un motivo articolato in due considerazioni avverso la sentenza 4 novembre 1996 n. 84/03/96 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli V.G. ha confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso del sig. V. L. avverso avviso di accertamento dei redditi di una farmacia.
Il contribuente si è costituito con controricorso, eccependo la tardività del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tempestivo, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, pacificamente applicabile anche nel processo tributario.
La Amministrazione deduce sia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) sia erronea applicazione di norme e principi di legge (art. 360 n.3 c.p.c.).
Secondo la Amministrazione il giudice di merito non avrebbe dovuto limitarsi a constatare che l'Ufficio aveva motivato l'avviso di accertamento con un rinvio ad un verbale della Guardia della Finanza non prodotto. Avrebbe dovuto invece muovere dal principio che era "onere del contribuente provare".
Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre in primo luogo ribadire che nel processo tributario l'Amministrazione è attore in senso sostanziale e quindi su di essa grava l'onere della Prova. Solo quando siano stati forniti indizi sufficienti per affermare la obbligazione tributaria, scatta l'onere del contribuente di proporre elementi in senso contrario (Cass. 9894/97).
Se si muove da questa fondamentale premessa, si deve porre in evidenza che il giudice di merito ha constatato che l'Ufficio non ha mai comunicato alla controparte (o al giudice) il verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza, ai cui risultati l'Ufficio stesso ha però fatto rinvio.
La giurisprudenza considera legittimo un accertamento dei redditi motivato "per relationem" attraverso un rinvio ad altri atti e documenti della pubblica amministrazione, ma se l'atto cui si fa riferimento non viene messo a disposizione della controparte (o quanto meno il giudice) il giudice non è posto in grado di verificare la fondatezza nel merito dell'avviso di accertamento ponendo a confronto le argomentazioni dell'ufficio con le deduzioni e la documentazione avanzate dal contribuente (sentenze della Cassazione n. 9553 del 12 settembre 1991, n. 4109 del 17 aprile 1991, n. 7180 del 13 giugno 1992, n. 5982 del 19 maggio 1992). E quindi la Amministrazione, su cui incombe l'onere della prova, soccombe in base ad un ragionamento del tutto logico, che la sentenza impugnata articola con puntuale riferimento al caso concreto.
Infatti la Commissione constata che proprio la tenuta irregolare ed infedele delle scritture contabili, che anche la Avvocatura richiama nel suo ricorso come elemento fondante della pretesa tributaria, rimane priva di ogni sostegno probatorio dal momento che non è stato possibile esaminare il verbale della Polizia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in lire 193.000 (oltre a lire 3.000.000) per onorari.
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