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MORTE DEL CONIUGE DIVORZIATO OBBLIGATO ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - DIRITTO DEL CONIUGE SUPERSTITE ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA', INDIPENDENTEMENTE DAL PREVENTIVO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'OBBLIGO DI PRESTAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO A CARICO DEL DEFUNTO
(Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 457/2000 - Presidente M. Delli Priscoli - Relatore G. Simoneschi)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Palermo respingeva la domanda proposta da G. R., coniuge del defunto R. G., dal quale aveva divorziato, diretta ad ottenere il riconoscimento, da parte dell'INPS, della pensione di reversibilità, data la mancata precedente attribuzione, in sede giudiziale, dell'assegno di divorzio. Proposto appello dalla ricorrente, il Tribunale di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda, ritenendo che l'attribuzione della pensione di reversibilità, in caso di morte dell'obbligato all'assegno, è consentita, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74/87, indipendentemente dal fatto del riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno, dovendosi interpretare la titolarità, di cui a quest'ultima disposizione, come titolarità in astratto e non in concreto, e risultando, dai documenti ritualmente prodotti, lo stato di bisogno della G. "priva di reddito, invalida, esente da ticket sanitario per ragioni reddituali".
Avverso questa decisione ricorre per cassazione l'INPS censurandola per violazione di legge. Si è costituita con controricorso l'intimata resistendo alle avversarie censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione dell'art. 9, 3° comma (recte: comma 2, non essendoci coniuge superstite) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74/87, posto che, per tale disposizione, il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità sorge in quanto sia già titolare di assegno di divorzio e senza che, in contrario, possa valere lo stato di bisogno determinatosi dopo la sentenza di divorzio.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. L'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n.84, sostitutivo dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n.898, come riformato dall'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n.436, disponendo in subiecta materia, regola al comma 2, in via innovativa il trattamento economico del divorziato, in caso di morte dell'ex coniuge, e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, attribuendogli formalmente la pensione di reversibilità purché ricorrano tre condizioni: 1) che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio; 2) che il divorziato beneficiario dell'attribuzione non sia passato a nuove nozze; 3) che egli sia titolare di assegno di divorzio, ex art. 5 della legge n. 898/70. Nel caso di specie il thema decidendum è costituito appunto dalla interpretazione di quest'ultima disposizione.
Ciò premesso, va ricordato che la legge n.898 del 1980 prevede, all'art. 5, che, con la sentenza di divorzio, il Tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, ove ricorrano determinate condizioni.
La giurisprudenza, nonostante la lettera della legge, si è subito orientata nel senso di ritenere possibile la proposizione della domanda di assegno in via autonoma dopo la sentenza di divorzio (da ultimo Cass. 8427/98).
L'art. 9 della stessa legge prevedeva poi, nel suo testo originario, che in caso di morte dell'obbligato al pagamento dell'assegno, qualora questi avesse contratto nuovo matrimonio, il Tribunale potesse assegnare all'ex coniuge parte della pensione di reversibilità spettante in ipotesi al nuovo coniuge del defunto. Pertanto nessuna pretesa poteva avanzare l'ex coniuge in assenza di detta condizione.
La legge n.436 del 1978, al fine di superare la evidente situazione di ingiustizia creatasi, modificò l'art. 9, stabilendo che "se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo, possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio". Fu poi confermata la possibilità per l'ex coniuge di pretendere una quota della pensione di reversibilità spettante al nuovo coniuge dell'obbligato defunto.
Vennero in tal modo a crearsi le basi per quel pieno riconoscimento di un vero e proprio diritto previdenziale del coniuge divorziato, poi attuato con la legge n.74 del 1987.
Dopo qualche iniziale oscillazione, venne a consolidarsi l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'espressione "obbligato alla somministrazione dell'assegno" doveva intendersi riferita a colui sul quale, in astratto, gravava l'obbligo dell'assegno, con la conseguenza che il giudice poteva attribuire in tutto o in parte la pensione di reversibilità al coniuge divorziato "indipendentemente dal fatto che il suddetto obbligo sia divenuto concreto ed attuale per effetto di una pronuncia di liquidazione e condanna al pagamento dell'assegno di divorzio" (Cass. 754/79, 2911/83, 10/85).
A tale conclusione la giurisprudenza è giunta, tra l'altro, con un argomento letterale: se nell'art. 9 bis della legge di divorzio, introdotto dalla stessa legge n.436 del 1978 la parte economicamente debole è indicata con l'espressione "colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme", è evidente che laddove l'art. 9 parla di "obbligato alla somministrazione" allude ad una situazione diversa e cioè ad un obbligo astratto. Si è poi tenuto conto dell'esigenza di superare situazioni di sostanziale ingiustizia.
Il sistema così introdotto venne però criticato soprattutto per il fatto che la pretesa non poteva essere azionata direttamente in via amministrativa.
Con la legge n.74 del 1987 l'art. 9 cit. è stato nuovamente modificato, introducendo un comma 2, di cui si è visto il contenuto, e un comma 3 che, per l'ipotesi in cui esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, stabilisce, tra l'altro, che una quota della pensione a questi spettante è attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di divorzio purché "sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5".
Con tale legge, dunque, al coniuge divorziato viene riconosciuto un vero e proprio "diritto autonomo ... di natura squisitamente previdenziale" (Cass. S.U. 159/98) e, nel caso di cui al comma 2, la pensione di reversibilità compete nella sua interezza, indipendentemente dall'entità dell'assegno di divorzio e il relativo diritto, al contrario di quanto avviene nel caso di cui al comma 3, può essere fatto valere in via amministrativa nei confronti dell'ente tenuto ad erogare la pensione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3309/90, ha ritenuto che l'espressione "titolare di ~ssegno" andasse interpretata come titolarità in stratto dell'assegno di divorzio. Nella motivazione si osserva, tra l'altro, che nella relazione della legge n. 74 del 1987 al Senato vengono usate indifferentemente le espressioni "titolare dell'assegno di mantenimento" e "titolare del diritto alla somministrazione dell'assegno", che una diversa interpretazione, diretta a ritenere la necessità dell'effettivo godimento dell'assegno di divorzio darebbe luogo a gravi incongruenze; e che è rilevante la interpretazione del precedente testo della norma, che consentiva di azionare la astratta titolarità dell'assegno.
Successivamente la Suprema Corte ha mutato indirizzo, affermando che il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità "postula la effettiva titolarità dell'assegno di divorzio dalla data della morte e pertanto deve essere negato in difetto di godimento dell'assegno medesimo" (Cass. 75/97; in senso conforme Cass. 4041/91, 8335/93, 8634/93, 5674/95, 412/96).
In tutte queste sentenze la Corte di Cassazione, tralasciando dal prendere in esame le inique conseguenze cui può condurre una tale rigorosa interpretazione, si limita a sostenere che con la menzionata "chiara" locuzione il legislatore della novella del 1987 "prende in considerazione esclusivamente la posizione dell'ex coniuge superstite purché sia già titolare di un assegno ai sensi dell'art. 5" (così Cass. 5674/95).
Viene poi costantemente sottolineato che una tale interpretazione è stata ritenuta non contrastante con le norme costituzionali.
Una posizione difforme da tale giurisprudenza ha assunto la sentenza 9528/94 che, pur discostandosi in parte anche dalla sentenza 9309/90, ha affermato che l'espressione "titolare di assegno ai sensi dell'art. 5" deve intendersi riferita alla titolarità in astratto e non in concreto, del diritto all'assegno. Tale sentenza nel richiamare la motivazione di Cass. 9309/90, afferma, tra l'altro, che "l'interpretazione meramente letterale di una norma deve essere contemperata e, se del caso, corretta in considerazione della intenzione del legislatore come previsto nell'art. 12 delle preleggi".
Il collegio, nel condividere in gran parte le argomentazioni delle sentenze 9309/90 e 9528/94, osserva che all'interpretazione data dalla sentenza impugnata non osta la lettera della legge, posto che la parola titolare ben può indicare una situazione di diritto che necessiti di accertamento giudiziale.
D'altra parte, se è vero che la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, ciò non toglie che quando le conseguenze di una apparentemente chiaro dettato normativo appaiano aberranti, l'interprete deve porsi il quesito della possibilità di una diversa interpretazione, specie quando, come nella specie, il significato della norma non sia talmente chiaro ed univoco da rifiutare una diversa lettura (vedasi da ultimo in senso conforme, con riferimento all'interpretazione dell'art. 12 bis della legge 898/70, Cass. 5553/99).
E a tal proposito appare condivisibile la motivazione della sentenza 9309 cit. laddove testualmente afferma che occorre "spiegare la differenza di formulazione esistente tra l'art. 9, ove il soggetto creditore viene indicato con l'espressione generica e piuttosto ambigua di titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, e l'art. 9 bis, ove lo stesso soggetto viene indicato, con una più precisa puntualizzazione, come "colui quale è stato riconosciuto il diritto ...".
E' infatti evidente che tale ultima espressione (del legislatore del 1978) è tale da non sorgere dubbi circa la sua portata e che l'uso di diversa locuzione nell'art. 9 legittima l'interpretazione fatta propria dalla sentenza appellata. Deve ancora osservarsi che, come si è visto, sotto il vigore del testo dell'art. anteriore alla novella del 1987, la giurisprudenza di legittimità, nella sua quasi totalità e seguita da parte della dottrina, interpretava l'espressione "coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5, contenuta nella norma, nel senso che la stessa non presupponeva, in caso di morte di uno dei coniugi, una precedente condanna del defunto a somministrazione di un assegno di divorzio, al fine dell'attribuzione al superstite della totalità o una quota della c.d. pensione di reversibilità.
Ciò posto, a ben guardare non appare convincente,l'affermazione secondo cui è chiaro a prima vista che le due espressioni hanno una portata totalmente diversa.
D'altra parte proprio la pregressa interpretazione impone all'interprete di non fermarsi ad una opinabile interpretazione letterale, in tesi sufficiente data l'affermata chiarezza della norma, ma di indagare quanto meno sulla portata e contenuto dell'intera novella.
Che conseguenze aberranti discendano dalla interpretazione seguita dalla giurisprudenza maggioritaria non può minimamente essere posto in discussione.
Vengono infatti a crearsi inique disparità di trattamento, tra l'altro, tra chi, versando in condizioni di indisponibilità di mezzi adeguati, non sia stato in condizione di richiedere l'assegno, che gli sarebbe stato pressoché certamente riconosciuto, - il che può avvenire per i motivi più vari, non ultimo la mancata conoscenza della introduzione della causa di divorzio, pur nella formale regolarità della notificazione del ricorso introduttivo - e chi invece tale possibilità abbia avuto; tra chi, pur versando in condizioni di estrema miseria, non abbia potuto chiedere o ottenere l'assegno predetto per l'indigenza dell'obbligato o per aver questi occultato i suoi redditi e chi invece lo abbia ottenuto, pur vantando buone condizioni economiche, per le migliori disponibilità dell'obbligato o peggio approfittando della sua mancata costituzione in giudizio o di altre circostanze; tra chi abbia fruito dell'assegno sino alla morte dell'avente diritto alla pensione pur essendo dopo il divorzio migliorate le sue condizioni economiche a livello tale da rendere non più giustificata la corresponsione dell'assegno e chi viceversa si sia trovato in condizioni economiche tali da giustificare la corresponsione dell'assegno in epoca successiva al divorzio; tra chi abbia ottenuto giudizialmente il riconoscimento dell'assegno di divorzio grazie ad un veloce iter processuale (agevolato ad esempio dalla diligenza del giudice e/o dal minor carico dell'ufficio giudiziario adito) e chi invece abbia visto trascorrere vari anni dalla proposizione della domanda senza riuscire ad ottenere una pronuncia definitiva prima della morte dell'obbligato (il che, è bene notare, può avvenire anche nel caso che la domanda di assegno divorzile sia stata introdotta nel giudizio di divorzio, atteso che è possibile il passaggio in giudicato della sola pronuncia di divorzio per difetto di impugnazione sul punto ovvero che il giudice pronunzi sentenza sul divorzio, riservando al prosieguo la decisione sull'assegno, senza possibilità per il coniuge che ha proposto la domanda di assegno di fare riserva di appello (art. 4, comma 9, della legge n.898 del 1970, introdotto dall'art. 8 della legge n.74 del 1987).
E ancora è stato ripetutamente sottolineato da dottrina e giurisprudenza che le motivazioni della mancata richiesta giudiziale di assegno possono riguardare anche l'interesse dei figli, specie se minori, i cui rapporti con i genitori potrebbero essere turbati da una lite tra gli stessi per motivi economici; che l'interpretazione restrittiva porta inevitabilmente ad un aumento della litigiosità in sede di divorzio; che nel caso di separato che non possa, per i motivi più vari, ottenere allo stato un assegno in sede giudizio di divorzio, potrebbe esservi un serio condizionamento nella sua scelta di richiedere il divorzio.
Del resto può ricordarsi che le S.U. della Corte di Cassazione, con la sentenza 5939/91, hanno affermato che tra le ragioni che possono aver determinato il rigetto della domanda di assegno divorzile "potrebbe esservi anche quella dell'impossibilità economica dell'altro coniuge a farvi fronte, che non esclude l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente; ipotesi questa in cui potrebbe ravvisarsi anche una ingiusta discriminazione quando divenga causa di diniego della pensione, specie se si considera che questa viene ora concessa a tutti coloro i quali siano titolari del diritto alla somministrazione dell'assegno, anche se questo sia solo espressione di un divario economico tra due coniugi (diversamente) abbienti ..." Vero è che tale sentenza, diretta a dirimere il contrasto creatosi circa la possibilità o meno di applicare retroattivamente la legge n.74 del 1987,nel contesto della motivazione assume posizione a favore della tesi restrittiva; ma le relative argomentazioni lasciano qualche perplessità, specie per quanto riguarda l'affermazione, che non sembra condivisibile (per quanto sopra si è detto) secondo cui la norma in esame pone anche una "condizione che esclude dal beneficio tutti coloro che non abbiano richiesto l'assegno divorzile o si siano visti respingere la relativa domanda, per ragioni varie, anche di carattere processuale e comunque diverse da quelle presupposte dalla legge 74/87".
A quanto sopra si aggiunga che sempre più spesso coniugi divorziandi, entrambi benestanti, si accordano per un assegno simbolico ovvero per un assegno che con patto separato si impegnano a ritenere fittizio, al solo scopo di dar modo al coniuge beneficiario dell'assegno stesso di poter godere, in caso di premorienza dell'altra parte, della pensione di reversibilità.
E' stato anche rilevato che la situazione, nel caso che qui interessa, è simile a quella venutasi a creare a seguito della legge 13.12.1986, n.912, che, interpretando autenticamente l'art. 12 della legge 30.3.1971, n.118, prescrisse che gli eredi dell'invalido che aveva richiesto la pensione di invalidità civile, e che era deceduto prima della sua concessione, aveva diritto ai ratei di pensione maturati dalla domanda al decesso, purché l'invalidità fosse stata riconosciuta dalla Commissione sanitaria quando il richiedente era ancora in vita. Componendo un contrasto di giurisprudenza, le S.U. di questa Corte hanno stabilito, con la sentenza n.11329/91, (dopo che la Corte Costituzionale si era pronunciata con ordinanza n.61 del 1989, ritenendo la legittimità costituzionale della legge suddetta sul presupposto - non vincolante per il giudice ordinario - della natura costitutiva dell'accertamento dell'inabilità e dell'impossibilità, anche in sede giudiziale, che esso intervenga dopo la morte dell'interessato) che la disposizione era diretta a regolare esclusivamente il procedimento amministrativo, nel senso che il diritto degli eredi poteva essere riconosciuto anche in sede amministrativa, se l'invalidità era già stata accertata in vita; ciò però non poteva escludere la possibilità per gli stessi di vedersi riconoscere il diritto in sede giudiziaria.
Sulla stessa linea di Cass. 9309/90 e 9528/94 sembra muoversi la Corte dei Conti la quale, con la sentenza n.335 del 1996 della Sez. Giurisd. Toscana, ha ritenuto che "l'art. 9 della legge n.898/70 - il quale prevede che il divorziato abbia diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge sempre che sia titolare di assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 5 - deve essere inteso come riferito ad una situazione astratta e non già alla concreta fruizione dell'assegno in questione, essendo cioè necessario che l'ex coniuge si trovi, al momento della morte del dante causa, in una situazione corrispondente a quella richiesta ai fini del riconoscimento di un assegno di divorzio, anche se - per le cause più varie - non sia intervenuto il previo riconoscimento, da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, di detto assegno di mantenimento".
E tale pronuncia appare particolarmente significativa, dal momento che la Corte dei Conti è il giudice che ha giurisdizione sulle controversie in materia di pensioni di reversibilità a carico totale o parziale dello Stato (cfr. Cass. 2593/99).
Vero è che la Corte Costituzionale con la sentenza n.777 del 1988 ha escluso la incostituzionalità della norma dell'art. 9 cit., così come in seguito interpretata dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, limitandosi peraltro ad osservare che la valutazione della "giustificatezza della diversità di trattamento dell'ex coniuge superstite a seconda che sia o no titolare dell'assegno di divorzio ... deve procedere con riferimento esclusivo alla configurazione del trattamento di reversibilità come prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa, e quindi con riguardo ai requisiti che a tale configurazione sono connaturati"; e che tale esclusione è stata sostanzialmente ribadita dalla stessa Corte con la sentenza n.87 del 1995, peraltro con riferimento al caso particolare di assegno di divorzio attribuito convenzionalmente e con motivazione stringata e che non sembra condivisibile nella parte in cui afferma che "solo il giudice, non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei rapporti con l'INPS, la prosecuzione, nella forma della pensione di reversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite, prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno" (va infatti ricordato che per la concessione di assegno di divorzio è necessaria una domanda di una o di entrambe le parti; e che il giudice, quando tra le parti stesse vi sia completo accordo sul punto, non ha praticamente alcun potere di accertare quali siano le condizioni economiche effettive delle parti in assenza di figli minori, specie se sia stata presentata domanda congiunta di divorzio ai sensi del comma 13 dell'art. 4 della legge n.898 del 1970).
Ma le pronunce della Corte Costituzionale non escludono, come è ovvio, la possibilità di una diversa interpretazione, del resto già intervenuta con le due menzionate sentenze della Cassazione 90 e 94 e con numerose decisioni di giudici di merito.
A1 di là dei motivi equitativi, l'interpretazione più restrittiva non appare coerente con il sistema in cui, tra l'altro, sono intervenute le sentenze della Corte Costituzionale n.7 del 1980 (dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme che impedivano che il marito potesse godere della pensione di reversibilità in caso di premorienza della moglie avente diritto a pensione) e n.286 del 1986, n.1009 del 1988, n.450 del 1989, n.346 del 1993 e n.284 del 1997 (dichiarative della illegittimità costituzionale delle norme che escludevano dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato).
Infatti l'intento complessivo del Legislatore della novella del 1987 in materia previdenziale è stato quella di fornire una tutela al tempo stesso più rapida (eliminando, per quanto possibile, la necessità di una pronuncia giudiziale) e più completa: ha cioè inteso migliorare la tutela previdenziale del divorziato. Tale finalità verrebbe però, almeno in parte, vanificata da una restrittiva interpretazione della norma in esame.
E con riferimento alle 5 sentenze da ultimo citate della Corte Costituzionale non appare inutile ricordare che a seguito delle stesse il coniuge separato per colpa o con addebito può ottenere l'intero trattamento di reversibilità: e ciò senza che sia richiesto alcun requisito economico (stato di bisogno o godimento di assegno alimentare) nel caso di pensioni inerenti al settore privato; ma, secondo le pronunce additive della Corte rese con le due sentenze del 1993 e del 1997, solo se l'interessato sia nel godimento di assegno alimentare, nel caso di pensioni spettanti a pubblici dipendenti (pertanto si è completamente ribaltata la situazione di maggior favore riconosciuta dalla legge ai separati per colpa dalla normativa del settore pubblico la quale, pur escludendo il coniuge separato per colpa dal diritto alla pensione di reversibilità, faceva salva la possibilità, qualora fosse provato lo stato di bisogno, di corrispondere al coniuge superstite un assegno alimentare, sia pure nella limitata percentuale del venti per cento della pensione diretta).
Può poi rilevarsi che Cass. S.U. 159/98 cit. ha sottolineato che "il diritto al trattamento sorge nel coniuge divorziato in via autonoma ed automatica nel momento della morte del pensionato, ma in forza di un'aspettativa maturata, sempre in via autonoma e definitiva nel corso della vita matrimoniale, sicché è insuscettibile d'essere vanificato dal successivo decorso degli eventi relativi al rapporto matrimoniale; e che, correlativamente, la disposizione in esame attribuisce al coniuge divorziato un diritto che non è la continuazione, mutato il debitore, di quello all'assegno divorzile del quale era titolare nei confronti dell'ex coniuge avanti la sua morte; ma è un autonomo diritto ...". Orbene, non è facile non ravvisare contraddittorietà tra l'affermazione relativa all'autonomia della pensione di reversibilità e la sua contemporanea subordinazione alla "effettiva" titolarità dell'assegno divorzile.
In conclusione non appare condivisibile, perché restrittivo rispetto alla ratio della norma, il predetto orientamento prevalente di questa Corte secondo cui unica condizione possibile per l'attribuzione della pensione di reversibilità sarebbe un provvedimento giudiziale, passato in giudicato, che abbia determinato l'an e il quantum dell'assegno divorzile.
Tale requisito rileva, infatti, al solo fine della automaticità del trattamento previdenziale; ma questa, e cioè l'attribuzione ope legis della reversibilità, non esclude l'attribuzione ope iudicis ove sia stato accertato, come nel caso di specie, che la mancanza di mezzi adeguati, quale presupposto dell'assegno (si vedano, da ultimo, Cass. 4809/98, 6468/98, 1695/99) si era comunque verificata prima della morte dell'assicurato o pensionato.
Essendosi il Tribunale attenuto a questi criteri interpretativi, il ricorso deve essere rigettato. Nell'evidenziato contrasto di giurisprudenza si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
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