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ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - NECESSITA' DI APPOSITA ISTANZA DI PARTE IN CASO DI ASSENZA DI FIGLI

( Cassazione - Sezione Prima Civile  - Sent. n. 4558/2000 - Presidente A. Rocchi - Relatore A. Criscuolo )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. A. D. (..............) adì il tribunale di Parma, chiedendo che fosse pronunziata la separazione dalla moglie G.S.K., con addebito a costei, la quale si costituì chiedendo che la separazione fosse pronunziata con addebito al coniuge e che si provvedesse al regolamento dei rapporti patrimoniali.

Il tribunale adito, con sentenza depositata il 15 novembre 1994, pronunciò la separazione personale tra i coniugi; pose a carico del marito l'obbligo di versare alla K., entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di lire 800.000=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT; dichiarò l'attore tenuto a riconsegnare alla moglie, in piena e libera disponibilità, la porzione dell'immobile sito in S.Vito di Rimini, alla via (omissis); rigettò la domanda di addebito reciproco; rigettò la domanda, formulata dal ricorrente, diretta ad ottenere la restituzione di gioielli, di mobili e di denaro, nonché quella di rendiconto ed eventuale riconsegna di titoli avanzata dalla K.; condannò l'attore al pagamento di due terzi delle spese giudiziali, compensando il residuo terzo.

La sentenza fu impugnata in via principale dal marito e in via incidentale dalla moglie.

La corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1217/96 depositata il 17 ottobre 1996, in parziale riforma della decisione appellata dichiarò che l'assegno di mantenimento in favore della K. doveva decorrere dal 9 novembre 1988, confermò nel resto la decisione medesima e condannò l'appellante principale al pagamento di due terzi delle spese del grado.

La corte distrettuale considerò:

Che con il terzo motivo l'appellante principale censurava la sentenza del tribunale per avere erroneamente interpretato le risultanze istruttorie in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione da parte della moglie;

Che tale motivo (da esaminare in via preliminare) non era fondato.

Che il marito aveva attribuito principalmente al rifiuto della moglie di convivere a Rimini, manifestatosi nel triennio anteriore alla proposizione del ricorso (1985 - 1988), lo stato di separazione posto a fondamento della domanda;

Che, peraltro, tale situazione - determinata dalla lontananza tra le due città in cui i coniugi svolgevano la propria attività (l'uno a Rimini, l'altra a Parma) - si protraeva dall'anno 1976 allorché il dott. D. aveva assunto servizio a Rimini ed i coniugi si ritrovavano per i fine settimana nella casa coniugale, prima nella villa di S.Ilario d'Enza e poi nell'abitazione di Parma;

Che tali circostanze ponevano in evidenza come l'obbligo della coabitazione avesse trovato pacifica deroga tra le parti, le quali convenzionalmente, quanto meno di fatto, si erano adeguate ad una situazione imposta loro da scelte professionali non sindacabili;

Che il modus vivendi così instaurato si era protratto fino all'anno 1985 senza incontrare il dissenso del marito, il quale però indicava nel rifiuto della moglie di abitare a Rimini, manifestato nell'ultimo triennio, la causa della separazione;

Che, se non era ravvisabile allontanamento della moglie dalla residenza familiare, nel senso di cui all'art. 146 c.c., andava comunque esclusa qualsiasi rilevanza all'asserito "rifiuto" della K. di trasferire la residenza della famiglia da Parma (dove viveva con i propri figli) a Rimini, perché l'art. 144 c.c. stabilisce (tra l'altro) che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;

Che in tal modo è ribadito il principio di eguaglianza tra i coniugi, dall'accordo dei quali scaturisce la fissazione della comune residenza ed in difetto del quale è consentito il ricorso congiunto al giudice;

Che il disaccordo manifestatosi non appariva imputabile né all'uno né all'altro dei coniugi, il primo dei quali aveva compiuto una propria valida scelta professionale assumendo l'ufficio di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini, mentre la seconda era rimasta fortemente legata alla città di Parma, dove in un primo momento svolgeva la propria attività alle dipendenze della locale Università, ed in seguito per la vicinanza con i figli avuti dal primo matrimonio;

Che non valeva a mutare il convincimento del giudicante la circostanza relativa all'avvenuta creazione di un'occasione di lavoro in Rimini da parte del marito, il quale avrebbe procurato alla moglie la posizione di socia in un'azienda del luogo, a tal fine accollandosi pure un rilevante onere finanziario;

Che, invero, tale circostanza, se da un lato suffragava il serio intendimento del marito di avere con sé la moglie nella città di lavoro, dall'altro nulla provava a carico di lei, perché una scelta professionale di tal genere, comportante un radicale cambiamento di lavoro, non poteva essere imposta dal marito alla moglie, la quale peraltro approfittava dei fine settimana e delle ferie per ricongiungersi al marito in Rimini;

Che al riguardo, dunque, doveva escludersi la sussistenza di un sistematico ed ingiustificato comportamento della K., integrante la violazione del dovere di collaborazione per la fissazione della residenza familiare, rilevante ai fini dell'addebito;

Che, passando all'esame del secondo profilo, concernente l'asserita infedeltà, la circostanza non poteva ritenersi provata in base alla deposizione della teste B., la quale aveva riferito di confessioni confidenziali avute dall'amica in ordine ad "amicizie intime con uomini che frequentavano la casa di S. Ilario quando il marito non c'era";

Che, come precisato in giurisprudenza, la violazione dell'obbligo di fedeltà assume rilevanza, al fine dell'addebito della separazione, quando presenti connotazioni tali, anche in relazione agli aspetti esteriori ed all'ambiente in cui i coniugi vivono, da comportare offesa all'onore ed alla dignità dell'altro coniuge;

Che nella fattispecie il dato dell'asserita infedeltà appariva privo di qualsiasi riscontro fattuale nella realtà storica, a tal fine risultando irrilevante pure l'individuazione dei nominativi degli uomini genericamente indicati, quale richiesta in via istruttoria dall'appellante, non avendo assunto la circostanza spessore alcuno nell'ambito della vita interna ed esterna della coppia ed essendo rimasta confinata a livello di confidenza di natura confessoria, per di più in materia sottratta alla disponibilità delle parti;

Che, se l'appellante avrebbe potuto dolersi del contenuto di detta confidenza, fatta dalla moglie ad un'amica, sotto il profilo della mera vanteria ancorché non veritiera, in tal caso si sarebbe dovuto rilevare l'inidoneità della circostanza a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;

Che, col primo motivo, l'appellante principale censurava la sentenza del tribunale per avere stabilito il diritto della K. a ricevere dal marito un assegno di mantenimento, erroneamente ritenendo la stessa priva di adeguati redditi propri;

Che il motivo non era fondato nel quadro dell'art. 156 c c.;

Che risultava in proposito prioritario, rispetto alla verifica dei redditi del coniuge eventualmente obbligato, l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento, avuto riguardo al tenore di vita serbato dai coniugi durante il matrimonio, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente medesimo, senza limitarsi a valutare le condizioni dell'una e dell'altra parte;

Che le risultanze istruttorie avevano provato l'elevato tenore di vita della coppia, dato dalla disponibilità prima di una villa in S.Ilario d'Enza, poi del fabbricato in agro di Rimini, nonché dagli apporti finanziari e in copiosi beni in natura provenienti dal marito e dalla sua elevata posizione sociale, quale procuratore della Repubblica;

Che andava altresì valutata la perdurante elevata capacità patrimoniale dell'obbligato, il quale aveva conseguito il trattamento pensionistico di magistrato con congrua liquidazione, risultava proprietario di terreni e di fabbricati, aveva presentato una dichiarazione IRPEF 1991 per un reddito complessivo di lire (omissis) e per un imponibile di lire (omissis), con imposta lorda di lire (omissis); che, a fronte di tali redditi, si trovava la modesta condizione della moglie, la quale poteva contare sul solo reddito di lavoro dipendente, ammontante nell'anno 1995 ad un imponibile di lire (omissis), assoggettato a ritenuta per lire (omissis), nonché sulla proprietà della casa di abitazione in Parma e di una porzione dell'immobile in Rimini, mentre nessun apporto economico era risultato pervenirle dalla conseguita qualifica di pranoterapista e dalla partecipazione societaria in un'azienda procuratale dal marito;

Che tale quadro configurava, oltre ad una rilevante disparità economica, l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione della moglie, idonei a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e tali da giustificare il riconoscimento del diritto al mantenimento nella misura stabilita;

Che col secondo motivo di gravame l'appellante principale censurava la sentenza del giudice a quo per avere erroneamente disposto la restituzione alla K. dell'immobile sito in S Vito di Rimini, senza valutare le prove documentali e testimoniali raccolte e, comunque, per non avere deciso sulla domanda di restituzione degli importi anticipati a nome e nell'interesse della moglie, per un totale di lire 262 700 000;

Che il motivo (il quale, peraltro, non trovava riscontro alcuno nelle esplicite conclusioni precisate nell'atto di appello) non aveva fondamento;

Che l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la riconsegna alla moglie della porzione immobiliare sita in S.Vito di Rimini si basava sulle risultanze documentali costituite dagli atti pubblici prodotti, non contestabili e non contestati con le prove testimoniali volte a comprovare la provenienza dal marito del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo di acquisto, mentre l'eccepita intestazione formale avrebbe richiesto la formulazione di apposita domanda;

Che, contrariamente a quanto asserito dall'appellata, i primi giudici avevano deciso sulla domanda di restituzione di somme, che il marito avrebbe anticipato a nome e nell'interesse della moglie, osservando fondatamente che il contributo del marito per la sistemazione dell'appartamento di proprietà della moglie, sito in Parma, risultava riconducibile non ad un mutuo ma ad un apporto economico, in attuazione della comune decisione di avere all'epoca due diverse residenze;

Che l'importo di lire 152 000.000 versate ad un'azienda di abbigliamento di Riccione non risultava anticipato in nome e per conto della K.;

Che, circa la restituzione di ulteriori somme, sino a giungere all'importo globale di lire 62.700.000, non appariva formulata domanda alcuna in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, fatta eccezione per quella di cui al punto 8), relativa "all'autovettura Fiat Uno o il prezzo equivalente", il cui rigetto si basava sul difetto di prova in ordine alla proprietà esclusiva ovvero al semplice affidamento;

Che, col primo motivo d'impugnazione, l'appellante incidentale censurava la sentenza gravata per avere erroneamente rigettato la domanda di addebito della separazione al marito, senza considerare il comportamento di quest'ultimo, finalizzato al progressivo allontanamento della moglie, tenuto anche nella causa di separazione;

Che la censura era infondata, perché le risultanze istruttorie avevano posto in evidenza che all'incolpevole lontananza dei coniugi andava ricondotto il progressivo affievolimento del rapporto, in quanto né l'uno né l'altra avevano inteso rinunziare alla sede del proprio lavoro, nel quale entrambi meglio realizzavano le rispettive aspirazioni professionali;

Che, col secondo motivo, l'appellante incidentale censurava la decisione dei primi giudici per avere omesso di precisare che l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento decorreva dalla domanda;

Che la doglianza era fondata, perché la decorrenza dell'assegno in questione, in applicazione dei principi enunciati in tema di alimenti dall'art. 445 c.c., andava fissata al momento della domanda (9 novembre 1988), risultando sussistenti in concreto a quella data i presupposti richiesti.

Contro la suddetta sentenza il dott. D. (o D.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati con memoria.

La signora G. S. K. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in rapporto agli art. 143, 2 e 151, 2 c.c.".

La sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente che il marito avesse attribuito principalmente al rifiuto della moglie di convivere a Rimini lo stato di separazione posto a fondamento della domanda, ed avrebbe ricalcato la sentenza di primo grado nel sostenere che i coniugi erano abituati ad avere due diverse abitazioni e due diversi centri d'interesse, che col tempo il loro rapporto si era affievolito e che la moglie non aveva più alcun interesse a trasferire la propria residenza a Rimini.

Ma, ammesso che tale interpretazione della corte territoriale potesse considerarsi esatta (il che non sarebbe), si rivelerebbe comunque errato ridurre la richiesta di addebito soltanto principalmente al rifiuto di convivenza.

In proposito basterebbe ricordare che dall'inizio della vita coniugale fino alla sua conclusione la signora K. avrebbe avuto un comportamento quanto mai ingiurioso ed offensivo nei confronti del marito, noto magistrato, non soltanto nel ricevere i suoi amanti durante le sue assenze nell'allora casa coniugale in S.Ilario d'Enza, non soltanto pretendendo (sia pure a favore dei figli) la ristrutturazione di un appartamento in Parma, non solo con l'acquisto fraudolento di un rustico al suo nome in quel di Rimini, con la richiesta di prepensionamento poi ritirata, con l'essersi fatta intestare le quote di un'avviata società, continuando ad accettare regali da lui (v. autovetture) o con l'appropriarsi di mobili del marito, ma anche nella sua attività di pranoterapia, nei suoi viaggi a Milano, nei suoi plurimi rapporti anche intimi con i vari maghi del luogo.

Andrebbe ancora aggiunto che la signora K. avrebbe anche mentito non soltanto al marito ma anche al tribunale e alla corte d'appello sui suoi effettivi redditi: mancata dichiarazione (in passato) del canone locativo; mancata denuncia degli interessi percepiti; mancata dichiarazione della sua attività di pranoterapeuta.

L'insieme di tali osservazioni, rigorosamente documentate e provate in atti, costituirebbe appunto rispetto all'art. 151 c.c. 1'errore di diritto nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito, non considerando che si tratterebbe di una serie di fatti che forse, presi singolarmente, sarebbero irrilevanti, ma che presi nel loro insieme costituirebbero la più palese violazione dell'art. 143, 2° comma, c.c.: mancata coabitazione, violazione dell'obbligo di fedeltà, nessuna assistenza morale e materiale, se non parassitaria, nessuna collaborazione.

Ricorrerebbe un chiaro caso di egocentrismo, che avrebbe spinto la K. a violare sistematicamente tutti i doveri nascenti dal matrimonio, con conseguente necessaria pronuncia di addebito a suo carico.

Sul punto stupirebbe che la corte bolognese abbia ritenuto irrilevanti i cap. 2, 3 e 5 articolati al motivo II del primo atto di gravame (pag. 7 - 8).

Avrebbe potuto farlo soltanto se avesse raggiunto una certezza contraria a quella manifestata.

Sarebbe pertanto necessaria, ove questa corte non ravvisi l'esistenza in atti di materiale sufficiente per decidere sull'addebito della separazione alla moglie, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra corte di appello, con indicazione del principio di diritto e previa ammissione della prova già chiesta.

Il motivo è destituito di fondamento.

A parte taluni profili d'inammissibilità (come quello relativo alla richiesta di ammissione della prova testimoniale in questa sede, richiesta involgente valutazioni di mento che palesemente esulano dalla cognizione del giudice di legittimità), si deve osservare che il ricorrente elenca una serie di circostanze censurando la decisione di merito per non averle valutate "nel loro insieme". Se tale valutazione complessiva fosse stata compiuta - sostiene il ricorrente - ne sarebbe emersa la violazione dell'art. 143 c.c., per mancata coabitazione, violazione dell'obbligo di fedeltà, mancata assistenza morale e materiale, mancata collaborazione.

Orbene la sentenza impugnata, il cui contenuto è riassunto nello svolgimento del processo, ha posto in chiara luce che l'obbligo di coabitazione aveva trovato pacifica deroga tra le parti, "le quali, convenzionalmente, quanto meno di fatto, si erano adeguate ad una situazione imposta loro da scelte professionali, qui insindacabili" (v. pag. 7).

La stessa corte territoriale ha escluso la sussistenza "di un sistematico ed ingiustificato comportamento della K., integrante la violazione del dovere di collaborazione per la fissazione della residenza familiare, rilevante ai fini dell'addebito" (v. pag. 8 - 9 della sentenza impugnata).

Si tratta di un apprezzamento di fatto, sorretto da sufficiente motivazione immune da vizi logici o giuridici (richiamata, come si è detto, nello svolgimento del processo), che lo sottrae a censure in questa sede di legittimità, sia pure sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., dal momento che tale vizio non può consistere nel difforme apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata rispetto a quello preteso dalla parte. Il giudice del merito ha il dovere di motivare nel rispetto dei canoni metodologici espressi direttamente dall'ordinamento o comunque da esso ricavabili. Ma deve rimanere fermo che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento manifestato dal detto giudice e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile (Cass., sez. un. 16 gennaio 1996, n. 326).

Nel caso in esame la corte bolognese ha dato adeguato conto delle ragioni della decisione adottata. E considerazioni analoghe valgono in ordine all'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà.

I giudici del merito, infatti, a parte il corretto principio di diritto richiamato, hanno affermato che il dato della presunta infedeltà era privo di qualsiasi riscontro fattuale nella realtà storica, non attribuendo rilievo probante ad una confidenza fatta dalla K. ad un'amica. In altre parole hanno ritenuto che la circostanza non fosse provata, non potendosi attribuire altro significato alla rimarcata mancanza di riscontri fattuali, il che giustifica l'esclusione dell'addebito per tale profilo.

Il dott. D. lamenta che la corte di Bologna abbia ritenuto irrilevanti i capitoli di prova articolati nell'atto di appello. Ma la doglianza è inammissibile perché il ricorrente che, in sede di legittimità, denunzia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice del merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della valenza decisiva dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere soltanto sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1988; Cass., 7 gennaio 1998, n. 72; 1° ottobre 1997, n. 9558). Né all'uopo può svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio, perché tale riferimento è in violazione, per l'appunto, del detto principio (Cass., 2 agosto 1997, n. 7177; 25 maggio 1995, n. 5742; 22 marzo 1993, n. 3356).

Per il resto, le osservazioni svolte dal ricorrente, sia in ricorso sia nella memoria ex art. 378 c.p.c., si traducono in un riesame dei fatti e delle prove non consentito in questa sede di legittimità.

Conclusivamente, il primo motivo deve essere respinto.

Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 156, 2 cc.".

Sostiene che, anche in caso di mancato accoglimento del primo motivo, la K. comunque non avrebbe diritto ad un assegno.

La questione riguarderebbe il concetto di adeguatezza, che, nella fattispecie, andrebbe rapportato ai redditi delle parti, con particolare riferimento a quelli di chi reclama l'assegno e al precedente tenore di vita.

Sarebbe pacifico che la resistente avrebbe uno stipendio di tutto rispetto, idoneo da solo a consentirle una vita più che decorosa, lucrerebbe interessi su titoli, avrebbe un'oscura e non denunciata attività di pranoterapeuta certamente non esercitata soltanto per la gloria.

I1 pregresso tenore di vita non aggiungerebbe nulla: in passato i coniugi avrebbero sempre lavorato e l'unica ricchezza sarebbe stata costituita dalla dabbenaggine del marito nel venire incontro economicamente alla moglie, depauperando cosi le risorse per la propria vecchiaia e soddisfacendo l'appetito della giovane consorte (casa a Rimini, addirittura a nome della stessa, ristrutturazione della casa di Parma, sempre e solo a lei intestata, quote della (omissis), autovetture, gioielli, mobili).

La moglie, dunque, non soltanto avrebbe lucrato abbastanza, ma avrebbe redditi personali più che adeguati e non potrebbe pretendere di avere oggi un tenore di vita superiore a quello tenuto in costanza di convivenza, onde nessun assegno di mantenimento le sarebbe dovuto.

Il motivo non è fondato.

L'art. 156, primo comma, c.c. dispone che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui essa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

I presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento sono dunque i seguenti: a) la detta mancanza di redditi adeguati; b) che al coniuge richiedente l'assegno non sia stata addebitata la separazione, a norma dell'art. 151, secondo comma, c.c.; c) che tra i due coniugi vi sia uno squilibrio economico.

Nel caso in esame, a seguito del rigetto del primo motivo, resta confermato che alla K. non è addebitabile la separazione.

Quanto al concetto di adeguatezza, sul quale s'imperniano le censure del ricorrente, questa corte ha più volte affermato il principio che esso non significa che il coniuge richiedente debba trovarsi in stato di bisogno e si traduce in un accertamento diretto invece a consentire al detto coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza ( cfr., ex multis, Cass., 26 giugno 1996, n. 5916; 28 aprile 1995, n. 4720; 27 febbraio 1995, n. 2223; 18 agosto 1994, n. 7437; 2 luglio 1990, n. 6774).

Nella fattispecie la corte distrettuale ha considerato l'elevato tenore di vita della coppia (indicando le fonti di tale convincimento: v. pag. 11 della sentenza impugnata), ha posto in evidenza i redditi del ricorrente, desunti dalla dichiarazione a fini IRPEF per il 1991, indicandoli in complessive lire (omissis), ha rilevato che la K. poteva contare sul solo reddito da lavoro dipendente, ammontante nel 1995 ad un imponibile di lire (omissis), nonché sulla proprietà di una casa di abitazione in Parma e di una porzione d'immobile in Rimini, mentre nessun apporto economico era risultato pervenirle dalla qualifica di pranoterapeuta o dalla partecipazione societaria in un'azienda di abbigliamento, procuratale dal marito.

Come si vede la corte di merito ha condotto una specifica indagine comparativa sulla posizione economica delle parti, ha constatato un forte squilibrio economico a favore del marito, ha escluso per la K. altre fonti di reddito che non fossero quelle precisate in sentenza ed ha attribuito alla resistente un assegno di mantenimento, attraverso un percorso argomentativo del tutto aderente ai principi sopra ricordati, immune da vizi logici e basato su accertamenti di fatto non sindacabili in questa sede di legittimità.

Non è pertinente, per contrastare quanto sopra, il richiamo (effettuato in memoria) alla sentenza di questa corte n. 9439 del 1996.

Come lo stesso ricorrente deduce (v. memoria, pag. 7 - 8), tale sentenza si riferisce ad una fattispecie diversa, perché riguarda l'assegno di divorzio. Orbene, a parte le differenze fattuali tra i due casi (qui non apprezzabili), si deve osservare che assegno di mantenimento in sede di separazione e assegno di divorzio restano entità distinte, ad onta di alcune ambiguità che si colgono nella formulazione dell'art. 5 sesto comma (nel testo novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) della legge 1° dicembre i1970 n. 898.

Invero il primo trova la sua giustificazione e il suo fondamento normativo nei rilievo che lo stato di separazione affievolisce ma non scioglie il vincolo matrimoniale. Invece il divorzio comporta il definitivo venir meno del matrimonio, con la conseguenza che l'assegno divorzile trova occasione nel precedente vincolo ma non è basato su di esso.

Ne deriva che la disciplina e le modalità di determinazione dell'assegno di mantenimento non coincidono con la disciplina e le modalità di determinazione dell'assegno di divorzio.

Pertanto anche il secondo motivo va disatteso.

Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente deduce "violazione dell'art. 360 n. 3 cpc: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 445 cc, 177 cpc, 708, 3 cpc".

La sentenza impugnata, nello stabilire la decorrenza dell'assegno di mantenimento dal momento della domanda, in applicazione del principio enunciato dall'art. 445 c.c., avrebbe adottato un principio anche logico, ma generale ed astratto, del tutto avulso dalla fattispecie in esame.

Infatti: a) il presidente del tribunale, sentendo i coniugi in contraddittorio, non avrebbe determinato alcun assegno a favore della moglie ; b) per tutto il corso dell'istruttoria in primo grado mai la K. avrebbe chiesto un provvedimento urgente, diretto ad ottenere un assegno provvisorio di mantenimento, e pertanto mai il G.I. avrebbe disposto al riguardo;

c) soltanto il tribunale, con la sua sentenza, errando sull'adeguatezza dei mezzi dell'allora convenuta, avrebbe disposto per la prima volta un assegno a suo favore.

Ne discenderebbe che l'eventuale assegno dovrebbe decorrere dal momento in cui è stato riconosciuto e mai dalla domanda, sicché anche sotto questo profilo la corte bolognese avrebbe errato nel retrodatare l'efficacia della pronuncia.

La doglianza non ha fondamento.

L'assegno di mantenimento in favore del coniuge, fissato in sede di separazione, cosi come la sua successiva revisione, decorre dalla data relativa domanda (Cass., 8 gennaio 1994, n. 147); e ciò non soltanto per il precetto di cui all'art. 445 c.c., ma anche in applicazione del più generale principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

Non rileva che il presidente del tribunale non abbia ritenuto di adottare provvedimenti (temporanei ex art. 708 c.p.c.) al riguardo, né che la K. non abbia chiesto un provvedimento urgente in corso d'istruttoria. Poiché non e dedotto un difetto di domanda in proposito (nel qual caso si sarebbe dovuta denunziare una violazione dell'art. 112 c.p.c., censura che non risulta formulata), è giocoforza ritenere che la domanda medesima fosse stata formulata, e ad essa si deve fare riferimento, come statuito dalla corte distrettuale, la quale ha anche precisato la data di decorrenza (9 novembre 1988: v. pag. 15), verificando altresì che già risultavano sussistenti in concreto a quella data i richiesti presupposti.

Con il quarto mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 n. 3 e 4 cpc: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento in rapporto agli artt. 155 e 156 cc e 708 cpc".

Il motivo riguarderebbe una questione di logica " e cioè tutte le assurde ed erronee domande delle parti avanzate in un giudizio di separazione".

Oggetto di tale giudizio sarebbe, in via principale, pronunciare sulla stessa con o senza addebito e, in via subordinata, assumere gli eventuali provvedimenti sulla prole, la casa coniugale, i rapporti patrimoniali. Tutte le altre domande esulerebbero dal giudizio ed andrebbero proposte con citazione in separati procedimenti.

Nessun giudice avrebbe la possibilità di ampliare, ancorché sollecitato dalle parti, l'oggetto del giudizio.

Dopo aver fatto alcuni esempi il ricorrente sostiene che tutta la parte relativa alla posizione dare - avere tra i coniugi (sentenza impugnata, pag. 12 - 13), sarebbe radicalmente nulla in quanto i giudici di merito, sia pure fuorviati dalle conclusioni delle parti, avrebbero esteso l'oggetto del contendere ed avrebbero pronunciato oltre quanto avrebbero potuto.

Sarebbe stato in futuro compito delle parti, sempre che non trovino un auspicabile accordo, adottare le iniziative giudiziarie del caso, ma negli schemi propri dei relativi giudizi con attenzione ai diritti vantati.

Pertanto questa corte dovrebbe dichiarare nulle tutte le statuizioni aggiuntive, non concernenti l'eventuale assegno.

Il motivo non ha fondamento.

La sentenza impugnata, alle pagine 12 e 13, tratta della restituzione alla K. dell'immobile sito in S.Vito di Rimini e della domanda avente ad oggetto la restituzione di somme che il marito assumeva di avere anticipato a nome e nell'interesse della moglie.

Orbene, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, le questioni suddette avevano formato oggetto di discussione tra le parti; e, del resto, il dato emerge anche dal ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente medesimo asserisce (v. pag. 10) che entrambi i giudici di merito sarebbero stati "fuorviati dalle conclusioni delle parti".

Ne deriva che la censura de qua non può avere ingresso in questa sede, sia perché concerne una questione nuova (non dedotta nei gradi precedenti), sia perché sui punti controversi vi era stata accettazione del contraddittorio, sia perché, almeno per le domande proposte dal dr. D., quest'ultimo non potrebbe opporre una nullità alla quale avrebbe dato causa (art. 157, terzo comma, c.p.c.).

Con il quinto mezzo di cassazione il ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 cpc n. 3 (e di conseguenza n. 5), in rapporto all'art. 155, 4 c.c. e 708 cpc.".

Il tribunale prima e la corte d'appello poi non soltanto avrebbero esteso il contendere, ma sarebbero anche venuti meno all'obbligo di identificazione ed assegnazione della casa coniugale.

Nella fattispecie sarebbe pacifico che detta casa non sarebbe stata quella di Parma ma quella di Rimini, comprata d'accordo tra i coniugi (ed in parte intestata alla moglie), casa che i coniugi avrebbero modellato per le loro esigenze, addirittura per ospitare i figli della signora K.

Ma, se la casa coniugale era quella di Rimini, i giudici del merito avrebbero trascurato d'identificarla ed assegnarla, indipendentemente dalle domande delle parti, attinenti sempre a diritti indisponibili ed inderogabili.

Nel caso in esame - non essendovi, per l'assenza di figli, norme preferenziali - il giudice avrebbe dovuto prendere atto della situazione di fatto esistente da anni tra i coniugi ed assegnare l'intera casa coniugale con quanto in essa contenuto al marito, che vi avrebbe sempre vissuto.

Pertanto la mancata assegnazione della casa coniugale al marito non sarebbe soltanto una lacuna delle precedenti sentenze di merito, ma una vera e propria mancanza di motivazione che si risolverebbe nella violazione di norme di diritto, anche alla luce del primo motivo d'impugnazione.

La sentenza impugnata andrebbe quindi cassata, stabilendo il principio di diritto che, nella presente fattispecie, non soltanto dovrebbero essere valutate le ragioni della frattura coniugale, ma anche e soprattutto il vissuto esistenziale della coppia e di conseguenza assegnare la casa coniugale al marito.

Tali censure sono destituite di fondamento.

L'assegnazione della casa familiare s'inserisce in un duplice contesto: in presenza di figli spetta di preferenza e ove sia possibile (e quindi non necessariamente) al coniuge cui vengono affidati i figli medesimi (art. 155, quarto comma, c.c.); in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri nel quadro dell'art. 156, primo comma, c.c.

Nella prima ipotesi, poiché si tratta di provvedimenti da adottare nel preminente interesse della prole, il giudice del merito (cui compete tutelare tale interesse) può disporre al riguardo anche in mancanza di una specifica domanda di parte, previa acquisizione degli elementi fattuali necessari per decidere.

Nel secondo caso, poiché si tratta di questione concernente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, l'assegnazione della casa familiare presuppone un'apposita domanda del coniuge richiedente il mantenimento.

Pertanto, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non sussiste un dovere (e neppure un potere) del giudice di identificare ed assegnare in ogni caso la casa familiare, "indipendentemente dalle domande delle parti che attengono sempre a diritti indisponibili e inderogabili".

Nella vicenda in esame (essendo pacifica l'assenza di figli) non risulta che il dott. D. abbia richiesto nei gradi di merito l'assegnazione della casa familiare. La circostanza non è dedotta nel ricorso per cassazione e, del resto, una domanda in proposito non si rinviene neppure nelle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata.

Pertanto in questa non sussiste la pretesa lacuna e, di conseguenza, l'asserito vizio.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; e il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 4.129.075=, di cui lire quattro milioni per onorari.

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