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ASSEGNO DIVORZILE - CRITERI DI DETERMINAZIONE

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 12547/2000 - Presidente P. Senofonte - Relatore G. Losavio )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rigettando l’appello proposto da T. C. contro la sentenza del tribunale di Palermo (che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla C. con G. B. e negato il diritto della stessa a un assegno divorzile), la Corte d'appello di Palermo - con la sentenza pubblicata il 21 aprile 1998 - confermava la esclusione dell'assegno per la ragione, ritenuta decisiva, della "durata estremamente ridotta del matrimonio" ("appena un anno"), "non avendo l'appellante C. fornito alcun elemento di valutazione circa gli altri criteri per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno che possano influire sull'aspetto, che appare assolutamente preponderante, della brevissima durata del matrimonio contratto dalle parti".

Dava atto la Corte di merito che in sede di separazione consensuale il B. aveva assunto l'obbligo di corrispondere alla C. l'assegno mensile di 400 marchi (i coniugi risiedevano allora in Germania), pressoché pari all'importo della pensione di riversibilità già goduta dalla C. - vedova di precedenti nozze - e perduta per effetto del matrimonio con il B., obbligo che sarebbe venuto meno nel momento in cui fosse maturato il diritto della beneficiaria a un autonomo trattamento pensionistico, in effetti poi acquisito nell'importo di 650mila lire mensili. Riconosceva la Corte di merito che alla "rinuncia formulata dalla C. ad ogni futuro assegno di divorzio" quando avesse raggiunto l'età pensionabile non poteva riconoscersi "efficacia vincolante", e tuttavia ne asseriva la rilevanza "come indizio della sussistenza e della misura della situazione di bisogno della C.", per altro "rivelatore, nei suoi termini concreti, di un'eloquente comune svalutazione del vincolo di solidarietà reciproca nascente dal matrimonio".

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione T. C. prospettando quattro motivi di impugnazione. G. B. non si è costituito in questa fase del giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i quattro motivi di impugnazione la ricorrente C., denunciando, sotto diversi profili, violazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 898/70, nonché dell'articolo 149 Cc, e difetto di motivazione, lamenta che la Corte di merito non abbia attribuito rilevanza alla circostanza, invece decisiva al fine del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, che la stessa C., contraendo matrimonio con il B., aveva così perduto la sua unica fonte di reddito costituita dalla pensione di riversibilità conseguita alla morte del precedente marito; abbia omesso la valutazione comparata delle condizioni economiche rispettive dei coniugi (il reddito della C. è pari a 650mila lire mensili, a fronte di quello del B. documentato - al 1991 - in 2 milioni 400mila lire mensili); non abbia considerato che se l'effettiva convivenza dei coniugi era cessata dopo circa un anno dal matrimonio (contratto nel dicembre 1990), la durata del matrimonio doveva essere rapportata (ai fini del comma 6 dell'articolo 5 legge 898/70) alla definitività della sentenza di divorzio (ottobre 1997); abbia affermato che la appellante non aveva fornito alcun elemento di valutazione circa gli altri criteri per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno, quando invece la C., deducendo la vistosa disparità delle rispettive condizioni economiche dei coniugi (il B. aveva omesso di presentare la documentazione richiesta dal comma 9 dell'articolo 5, prodotta invece - in parte - dalla C.), aveva richiesto l'accertamento patrimoniale ai sensi del medesimo disposto, ma i giudici di appello avevano omesso di provvedere al riguardo.

2. La unitaria censura, argomentata nei quattro - formalmente distinti - motivi di impugnazione, è fondata.

2.1. Là dove la Corte di merito - in premessa - considera gli accordi patrimoniali dei coniugi all'atto della separazione consensuale e - a ragione - nega "efficacia vincolante" alla rinuncia espressa dalla C. "ad ogni futuro assegno di divorzio successivamente al raggiungimento, da parte sua, dell'età pensionabile", nella entità dell'assegno come in concreto convenuta (d.m. 400 mensili) ravvisa tuttavia l'"indizio della sussistenza e della misura della situazione di bisogno della C." e dunque dimostra di avere erroneamente inteso il presupposto dell'assegno divorzile che il comma 6 dell'articolo 5 legge 898/70 (così come sostituito dall'articolo 10 legge 74/87) identifica, non già nello stato di bisogno della parte richiedente, ma nella inadeguatezza dei mezzi di cui l'avente diritto dispone, insufficiente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

2.2. Riflette per altro una inammissibile inversione logica nel procedimento argomentativo della sentenza impugnata l'avere la Corte di merito posto come premessa principale della sua decisione non già la considerazione delle condizioni economiche della C. (che oggi gode di una pensione mensile di 650mila lire) al fine di valutare se esse le consentano un tenore di vita analogo a quello che le aveva assicurato il matrimonio (avuto riguardo alla capacità reddituale del marito), bensì la constatazione della breve durata della convivenza ("appena un anno", secondo l'accertamento del tribunale), alla quale ha attribuito un rilievo pregiudiziale assorbente, tale da indurre a negare la sussistenza stessa (l'an) del diritto.

2.3. Richiama la Corte di merito la giurisprudenza di legittimità, ferma, a muovere dalle decisioni delle Sezioni unite di questa Corte nn. 11489, 11490, 11491 e 11492 del 1990, nel senso che il giudice, nel valutare la influenza sulla misura dell'assegno dei criteri "moderatori" indicati nel comma 6 dell'articolo 5 legge 898/70, può valorizzare la incidenza anche di uno solo di essi, e così pervenire, con adeguata motivazione, alla esclusione in radice del diritto al riguardo. E in particolare la sentenza impugnata riprende la più recente decisione di questa Corte (9434/96) che del principio così affermato ha fatto applicazione in particolare fattispecie dove l'assegno di divorzio era stato escluso sul presupposto della brevissima durata della convivenza (ma, deve precisarsi, in un matrimonio contratto, secondo l'accertamento dei giudici di merito, "per motivi apertamente utilitaristici").

3. Ebbene, non può dirsi appagante la motivazione della sentenza impugnata che, adeguandosi acriticamente a quel precedente, ha omesso di considerare i profili essenziali della presente fattispecie dove l'avere la C., rifiutando la convivenza di fatto, consapevolmente rinunciato alla pensione di riversibilità precedentemente goduta (e unica sua fonte di reddito) induce ad escludere nel suo approccio al matrimonio ogni proposito utilitaristico, sicché la (qui criticata) valutazione della convivenza coniugale - per la durata di un anno in un paese straniero - come del tutto insufficiente a creare vincoli di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, esigeva il sostegno di argomenti più pertinenti di quello che la Corte di merito ha fondato sulla stessa modesta entità dell'assegno convenuto in sede di separazione a favore della C. (rimasta priva di ogni reddito), che sarebbe espressione "eloquente" "della comune svalutazione del vincolo di solidarietà reciproca nascente dal matrimonio" (e non invece conferma della attitudine non utilitaristica della C.).

A ragione dunque la ricorrente critica la decisione per avere i giudici di appello omesso di compiere la doverosa valutazione comparativa del "reddito di entrambi", i coniugi, avendo considerato esclusivamente la misura della pensione di cui gode la C. (non già per valutare se è sufficiente ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello della cessata convivenza coniugale, ma) per constatare che essa supera l'entità dell'assegno convenuto tra i coniugi all'atto della separazione e perciò implicitamente negare le condizioni di bisogno (che non costituiscono, già si è rilevato, il presupposto dell'assegno divorzile). La sentenza ha infatti totalmente trascurato ogni riferimento alla condizione reddituale del B., attuale e risalente al tempo della convivenza, indispensabile per valutare quale fosse il tenore di vita comune a paragone di quello oggi consentito alla C. dalla sua modesta pensione. E se ovviamente il fatto che la C., contraendo il matrimonio con il B., abbia "perduto" l'unica sua fonte di reddito costituita dalla pensione di riversibilità, non può considerarsi, come sembra prospettare la difesa della ricorrente nel formulare il primo motivo, un pregiudizio economico di cui il regolamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi allo scioglimento del matrimonio debba assicurare la riparazione, tuttavia di quella circostanza i giudici di merito avrebbero dovuto tener conto perché influente al fine di ricostruire le "condizioni" dei coniugi e il regime economico della passata convivenza, rilevanti in funzione di quella valutazione comparativa cui il tribunale è tenuto a norma dell'articolo 5, comma 6, legge 898/70.

Infine la Corte di merito, là dove rileva che l'appellante C. non aveva "fornito alcun elemento di valutazione circa gli altri criteri per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno", non considera che, per quanto era nella sua disponibilità dei mezzi probatori, la C. aveva documentato il reddito come dichiarato a fini fiscali dal B. nell'anno 1991 e aveva stimolato i poteri ufficiosi di indagine patrimoniale conferiti al giudice dal comma 9 dell'articolo 5 legge 898/70 (e per altro della "effettiva sproporzione, a favore del B., della rispettiva situazione reddituale delle parti" la stessa Corte aveva tenuto conto come "dato comunque ineludibile", ma al solo fine della integrale compensazione delle spese).

4. Accolto dunque il ricorso e cassata la sentenza impugnata, il giudice di rinvio - designato in altra sezione della stessa Corte d'appello di Palermo - procederà a nuovo esame, considerando in particolare i "punti" prospettati dalla difesa della C. - e come ripresi nella presente decisione - e darà adeguata motivazione del convincimento che si sarà formato in ordine all'an ed - eventualmente - al quantum del preteso assegno divorzile.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo, diversa sezione.

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