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| OMICIDIO VOLONTARIO - ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE (Cassazione - Sezione Prima Penale - Sent. n. 9547/2000 - Presidente B. Rossi - Relatore G. De Nardo) OSSERVA Con sentenza del 24 maggio 1999 la Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria confermava in punto di responsabilità la sentenza di condanna emessa il 18 luglio 1998 dalla locale Corte d'Assise nei confronti di O. G., riconosciuto colpevole dei reati di omicidio volontario premeditato in danno di C. A., lesioni personali in danno di C.A e connesse violazioni della normativa sulle armi, ma - ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla premeditazione - riduceva la pena detentiva ad anni diciotto di reclusione. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici di merito, all'origine del fatto criminoso era la relazione sentimentale intrecciata dalla figlia dell'imputato con C.A., il quale nel 1995, quando la ragazza aveva quattordici anni, aveva avuto con lei rapporti intimi. Inutili erano stati, successivamente, i reiterati tentativi dell'O. per indurre ad un matrimonio riparatore il giovane, il quale aveva opposto, dopo un periodo di contatti e trattative nelle quali erano intervenuti anche altri familiari del C., un rifiuto sempre più reciso; finchè, una decina di giorni prima del delitto o poco più, alla ennesima richiesta dell'O., il C. aveva reagito schiaffeggiandolo. La mattina del 16 giugno 1997 l'O., armato di una pistola, si era recato nella Via Trapezzoli di Reggio Calabria, ove sapeva di trovare il C. e, dopo un breve alterco, aveva esploso un colpo di pistola che aveva attinto di striscio C.D. che aveva tentato di frapporsi, mentre C. A., datosi alla fuga, era stato raggiunto dall'imputato ed ucciso con sette colpi di pistola, l'ultimo dei quali sparatogli alla testa quasi a bruciapelo. La Corte territoriale di secondo grado disattendeva le richieste dell'appellante, ritenendo che: - non competeva all'imputato l'attenuante della provocazione in quanto non costituiva fatto ingiusto, giuridicamente apprezzabile, il rifiuto della vittima di sposare la giovane O. dopo aver avuto rapporti intimi con lei, mentre l'episodio dello schiaffo, verificatosi circa dieci giorni prima del delitto, anche se realmente accaduto, era tuttavia del tutto sproporzionato rispetto all'azione criminosa concretatasi nell'omicidio dopo un certo lasso di tempo; - la premeditazione era provata dalla predisposizione dei mezzi, dalle modalità tutte del fatto, caratterizzato dall'assenza di un immediato episodio scatenante, dall'inseguimento della vittima da parte dell'O., dal numero e dalla successioni dei colpi esplosi ed, infine, dal comportamento successivamente tenuto dallo stesso imputato, il quale - con la calma di chi aveva pianificato a lungo il delitto - dopo aver provveduto a comunicare alla moglie quanto aveva commesso, avvertiva la Polizia e si consegnava agli agenti, non senza prima aver fatto una doccia in attesa del loro arrivo; - non era configurabile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. poichè il movente scaturiva da una mentalità superata e non rispondente al sentire collettivo; - la riduzione della pena per il riconoscimento delle attenuati generiche non poteva applicarsi nella sua massima estensione per l'obiettiva gravità del fatto; - la previsione edittale della pena dell'ergastolo per l'omicidio premeditato ostava, infine, all'applicabilità del rito abbreviato. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione sul rilievo che: 1) il fatto ingiusto, essenziale per la configurabilità della provocazione, andava ravvisato nella serie di comportamenti posti in atto dal C., il quale aveva abusato della giovanissima figlia dell'O., profittando dell'assenza dei genitori di lei (il padre all'estero per lavoro e la madre ricoverata in ospedale) ed aveva poi assunto un contegno tracotante schiaffeggiando in pubblico l'imputato; 2) andava esclusa la premeditazione, essendo attendibile la versione dell'O. circa il possesso dell'arma, acquistata occasionalmente in Germania, e considerate le modalità del fatto, preceduto, secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, da un diverbio con il C. ed i suoi familiari che lo avevano aggredito; 3) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. non teneva conto della realtà sociale in cui viveva l'imputato, la cui mancata valutazione rendeva, comunque, incongrua la pena inflitta; 4) la manifesta insussistenza dell'aggravante della premeditazione consentiva, inoltre, l'applicazione del rito abbreviato. La difesa dell'imputato, infine, in sede di conclusioni formulate in udienza, deduceva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter della legge n. 144 del 5 giugno 2000 nella parte in cui non prevede l'applicazione della diminuente per il rito abbreviato nel giudizio di cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto perchè infondato e, sotto taluni profili, perfino inammissibile. Correttamente invero, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente l'attenuante della provocazione che richiede in colui che agisce "uno stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui". Deve precisarsi, al riguardo, che lo stato d'ira può consistere - diversamente dall'"impeto d'ira" previsto dal codice penale previgente - anche in uno stato emotivo dell'animo che si protrae nel tempo e che si riferisce ad un fatto che non sia in rapporto di consecutività temporale con la reazione, purchè tuttavia esso sia collegato ad un avvenimento prossimo ed idoneo a determinare la reazione (Cass. sez. VI, 12.11.97 n. 1124). Di conseguenza non è configurabile l'attenuante se l'azione del soggetto sia stata commessa sotto l'impulso di uno stato d'animo diverso dall'ira, quale l'odio, la vendetta o l'intento punitivo in cui lo stato d'ira si sia tramutato con il trascorrere del tempo, essendo necessario in tal caso che lo stato d'ira si risvegli in conseguenza di un episodio ricollegabile al precedente fatto ingiusto. Nel caso di specie, un avvenimento di tal fatta non può individuarsi nell'episodio in cui la vittima schiaffeggiò l'imputato che lo aveva cercato per parlargli e convincerlo alle nozze riparatrici. Tale episodio è stato ritenuto come effettivamente verificatosi dai giudici di appello i quali, tuttavia, hanno escluso che esso potesse valere quale ipotesi di provocazione per l'assoluta sproporzione tra il fatto ingiusto costituito dallo schiaffo e la reazione iraconda che ne sarebbe seguita, tale da annullare la stessa sussistenza di un nesso causale tra il fatto ingiusto e la reazione. Il rilievo appare corretto nel senso che non fu certamente l'episodio dello schiaffo ad agire come causa scatenante dell'azione omicidiaria, tant'è che nessuna reazione tale fatto provocò da parte dell'imputato direttamente collegabile al detto episodio. L'aggressione subita, al contrario, agì in senso diametralmente opposto, segnando - come opportunamente osservato dai giudici di secondo grado - la prova definitiva che il C. non avrebbe mai sposato la ragazza. Quello che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto costituire il momento saliente della provocazione (l'"elemento scatenante", cfr. ricorso f.9), diviene invece il punto di partenza di un percorso premeditato che a distanza di circa 10 giorni o poco più sfocerà nell'omicidio. D'altra parte, con corretta e congrua motivazione la Corte territoriale ha escluso che il fatto ingiusto che avrebbe indotto l'O. all'omicidio fosse da ravvisarsi nei rapporti intimi avuti quasi due anni prima dal C. con la ragazza consenziente, con la quale egli era fidanzato con il consenso dei genitori di lei. La notizia di tali rapporti intimi, invero, come rilevato dai giudici di merito, non determinò alcuna reazione inconsulta da parte dell'imputato che si limitò a sollecitare il matrimonio dei due giovani. Tanto meno poi, il fatto ingiusto poteva individuarsi nel mutato atteggiamento del C., il quale non poteva essere obbligato a sposare la ragazza perchè aveva avuto con lei rapporti sessuali. Ai limiti dell'inammissibilità e, comunque, infondato è il motivo di ricorso con il quale si deduce l'insussistenza della premeditazione. Non è senza significato che la sentenza impugnata individui proprio nel diverbio culminato con lo schiaffo all'imputato il momento dell'insorgere del proposito omicida, mantenuto fermo fino alla sua esecuzione. E' noto che per costante giurisprudenza, ai fini della configurabilità della premeditazione, sono necessari due elementi, uno di carattere cronologico consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgere della risoluzione criminosa e la esecuzione del delitto e l'altro psicologico, rappresentato dalla persistenza nel tempo del proposito delittuoso, donde la maggiore intensità del dolo. Entrambi i detti elementi ricorrono nella presente vicenda, il tempo trascorso essendo stato impiegato dall'imputato per procurarsi l'arma del delitto con una definitiva risoluzione a portare a compimento quello che ormai era divenuto un proposito punitivo che verrà realizzato con sette colpi di pistola esplosi da distanza assai ravvicinata. Del resto, lo stesso ricorrente dopo aver definito "scatenante" l'episodio dello schiaffo verificatosi un qualche tempo prima dell'omicidio, per dimostrare l'insussistenza della premeditazione è costretto ad ipotizzare un accerchiamento e perfino una aggressione da parte della vittima e dei suoi congiunti, immediatamente prima dell'omicidio, nei confronti dell'imputato che soltanto a seguito di una tale situazione avrebbe esploso i colpi di pistola. La ricostruzione operata però dal ricorrente (così come quella della occasionalità dell'acquisto dell'arma in circostanze difficilmente ipotizzabili) confligge con i rilievi puntualmente indicati nella sentenza impugnata sulla base di precisi dati di fatto, circostanze e testimonianze che hanno indotto i giudici di merito ad escludere che prima dell'esplosione dei colpi si fosse verificata una colluttazione fra l'imputato e la sua vittima. La diversa valutazione di taluni elementi e circostanze di fatto attiene, dunque, al merito della vicenda ed è improponibile in questa sede, non potendosi tuttavia non rilevare che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la sentenza impugnata fornisce adeguata risposta ai rilievi difensivi già prospettati nel giudizio di appello. Rimane così il rimarcato tentativo del ricorrente di prospettare un comportamento provocatorio della vittima e perfino - incidentalmente ed il termini di assoluta genericità - una situazione di legittima difesa, sia pure "sub specie" dell'eccesso colposo, che, assumendo un valore scatenante e comunque determinante la reazione del soggetto, potesse in qualche modo avvalorare l'asserita assenza di un comportamento premeditato che, invece, la Corte di Assise d'Appello ha verificato in tutte le sue componenti costitutive sulla base dell'attenta analisi della condotta dell'imputato, estesa anche alle fasi immediatamente successive all'esecuzione del delitto. E' infondata l'ulteriore censura con la quale si deduca il vizio di motivazione in relazione alla esclusione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale per non aver tenuto conto i giudici di merito del comune modo di pensare nel contesto sociale di estrazione dell'imputato. Come questa Corte ha avuto modo ripetutamente di affermare, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. i motivi di particolare valore morale o sociale sono quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva, i quali non si identificano con quelli radicati nel ristretto ambiente di alcuni strati sociali di particolari aree geografiche (v. Cass. sez. I, 14.11.94 n. 2386). Inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza è, inoltre, il motivo con il quale si deduce vizio della motivazione per la mancata applicazione nel massimo della diminuzione di pena per le attenuanti generiche già ritenute prevalenti e sulla misura dell'aumento per la continuazione, atteso che da una parte la Corte di merito ha tenuto conto delle particolari modalità di esecuzione del delitto e dall'altra l'aumento di pena per i reati satelliti è stato dichiaratamente rapportato al numero ed alla gravità di detti reati. Infine, manifestamente infondata appare la dedotta violazione dell'art. 442 c.p.p., posto che i giudici di appello motivatamente hanno ritenuto sussistere l'aggravante della premeditazione che, comportando per il delitto di omicidio la pena edittale dell'ergastolo, rendeva inapplicabile il giudizio abbreviato. L'inapplicabilità del detto rito alternativo per i processi relativi a reati puniti, come quello in esame, con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge 144/2000 che ha convertito il decreto legge 7.4.2000 n. 82, è inoltre tuttora operante in questa sede poichè l'art. 4 ter, comma 3, della detta legge limita la possibilità di avanzare richiesta di giudizio abbreviato ai fini di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p., come modificato dalla legge 10.12.99 n. 479, alle soli fasi di merito, siano esse di primo grado, di appello o di rinvio, senza menzione alcuna del giudizio di cassazione. Manifestamente infondata si appalesa anche la questione di legittimità costituzionale del regime intertemporale disciplinato dall'art. 4 ter della legge 5.6.2000 n. 144 nella parte in cui non prevede l'applicabilità del giudizio abbreviato in sede di legittimità, dedotta in udienza dalla difesa dell'imputato con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Questa Corte si è già ripetutamente pronunciata in ordine a detta questione (cfr. Cass. sez. I, 5.6.2000 n. 652, Hasani; Cass. sez. I, 15.6.2000 Di Carlo; Cass. sez. VI, 20.6.2000 Occhipinti) ritenendo che la norma in esame, pur se caratterizzata da evidenti riflessi di natura sostanziale per la funzione dichiaratamente premiale della diminuzione di pena prevista per la scelta del rito abbreviato, conservi tuttavia la sua natura processuale in quanto la sua applicabilità discende da scelte processuali da esercitarsi nei tempi e con le modalità e, quindi, con la procedura stabilita dal codice di rito. Poichè, dunque, le norme che regolano la scelta del rito abbreviato hanno natura squisitamente processuale vale per esse la regola del "tempus regit actum" che trova il suo fondamento nel principio della irretroattività della legge sancito dall'art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale contenute nel codice civile. Non è, quindi, invocabile nella specie la particolare disciplina dettata dall'art. 3 c.p. che, regolando la successione nel tempo della legge penale, prevede al comma 3 la retroattività della norma più favorevole al reo. Infatti, tale previsione si riferisce, in deroga al principio generale della irretroattività della legge, esclusivamente alle leggi penali sostanziali e cioè a quelle norme che incidono direttamente sul precetto o sulla sanzione. La regola del "tempus regit actum", applicabile nel caso di specie, non è contraria ad alcuna norma costituzionale nè consegue ad essa alcuna disparità di trattamento o censura di irragionevolezza poichè le norme processuali ed in particolare quella di natura transitoria regolano per ciò stesso situazioni che, succedendosi nel tempo, si diversificano le une dalle altre. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PER QUESTI MOTIVI dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale; rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |