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| VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO CONIUGALE ( Cassazione - Sezione Sesta Penale - Sent. n. 9440/2000 - Presidente P. Trojano - Relatore R. Leonasi ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tratta a giudizio del Pretore di Pistoia sez. distaccata di Monsummano Terme per rispondere del reato di cui all'art. 570, I° co. c.p., S. A. venne dichiarata colpevole e condannata a pena di legge, oltre al risarcimento del danno nei confronti del coniuge C. G., costituito parte civile. La sentenza fu confermata dalla Corte d'appello di Firenze con la decisione in epigrafe. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, la imputata aveva arbitrariamente abbandonato il domicilio coniugale dopo avere avviato relazione sentimentale con un collega di lavoro, circostanza confermata anche dalla moglie di quest'ultimo, sentita come teste nel giudizio di appello: con ciò era rimasto anche smentito l'assunto difensivo circa ingiustificata ossessiva gelosia da parte del C.. Propone ricorso per cassazione la S., deducendo inosservanza e erronea applicazione dell'art. 570 C.P. sotto il profilo che la violazione dell'obbligo di fedeltà o il semplice allontanamento dal domicilio domestico non integrano di per sé il reato contestato perché, anzi, verificatesi condizioni di intollerabilità della convivenza, la rottura della comunione di vita ad opera di uno dei coniugi si presenta del tutto legittima: nella specie il C., avuta conferma dei suoi sospetti dall'agenzia investigativa incaricata, ne informò subito per telefono il fratello della moglie, sicchè quest'ultima, a sua volta avvertita, stimò opportuno rifugiarsi presso i propri genitori per scansare le inevitabili reazioni del consorte. La situazione, d'altra parte, non precipitò neppure in modo improvviso, essendo già da tempo presente nei rapporti coniugali una situazione di disagio. Rileva da ultimo la ricorrente che la evoluzione del costume e della normativa sul diritto di famiglia sono ormai tali da rendere modificabile il rapporto di coniugio "attraverso la volontà anche di uno solo di rompere il vincolo matrimoniale". MOTIVI DELLA DECISIONE E' anzitutto da respingere l'ultima proposizione del gravame siccome essa stessa intuitivamente eversiva delle basi sulle quali ancora sono fondati gli istituti del matrimonio e della famiglia. D'altra parte, è proprio l'art. 146, secondo comma del codice civile che autorizza un coniuge ad allontanarsi dalla residenza familiare ma solo quando dall'uno o dall'altro sia stata proposta domanda giudiziale di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio. E' stato pure osservato in giurisprudenza che la legge n. 898/1970 prevede fra le cause di scioglimento del matrimonio la separazione di fatto ma non abroga certo la norma incriminatrice di cui all'art. 570 C.P. dove, alle condizioni che subito si diranno, viene appunto punito, com'è noto, l'abbandono del domicilio domestico da parte di uno dei coniugi che così si sottragga ai doveri di assistenza derivanti dal matrimonio. E' invece sostanzialmente esatta la impostazione in diritto della prima parte del ricorso, che lo stesso P.G. ha mostrato di condividere. E invero consolidata da tempo è la giurisprudenza di questa suprema Corte su principi che si possono così riassumere : - non essendo più reato l'adulterio e la stessa relazione adulterina (Corte cost. sentenze n. 126/1968 e 147/1969) e dovendosi ormai avere riguardo anche per le linee portanti della riforma del diritto di famiglia, un dovere di fedeltà inteso innanzitutto dalla dottrina civilistica nel senso più profondo di comportamento leale finalizzato alla realizzazione e al rafforzamento costante della comunione materiale e spirituale, tra i coniugi, l'astensione da contatti sessuali con altre persone non è in sé parte degli obblighi di assistenza familiare, con la conseguenza che il semplice fatto di adulterio non coinvolgente la partecipazione di un coniuge alla vita dell'altro (sul piano morale, intellettuale e affettivo, oltre che fisico) non è sufficiente a integrare la condotta del reato di cui all'art. 570, primo comma C.P.(in termini: sez. VI 2/2/1972, Ferrulli e 18/2/1980, Gulisano); - l'allontanamento dal domicilio coniugale è per sua parte reato solo quando sia ingiustificato; - è invece giustificato/l'allontanamento quando ci si trovi in presenza non di un qualsiasi contrasto ma di un comportamento dell'altro coniuge così ingiurioso o iniquo da rendere all'altro impossibile o gravemente penosa la convivenza (su quest'ultimo punto cEr., tra le tante, RV.100997- 109970 - 110454 ). Va ancora ricordato altro filone giurisprudenziale che -muovendosi sul crinale della cennata regola di cui all'art. 146 C.C. e soprattutto del novellato art.151 che, com'è noto, riconosce a ciascun coniuge la possibilità di domandare separazione giudiziale quando si siano create, per ragioni anche solo oggettive, condizioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza - valorizza al fine di giustificazione dell'abbandono le ragioni di carattere interpersonale che non consentono il mantenimento dei rapporti a livelli umanamente accettabili ( RV. 202987 - 214330 fino a sez. VI 12/3/1999, Innamorato). Nel caso all'esame, peraltro, il contestato abbandono del domicilio coniugale non risulta in alcun modo giustificato nei sensi appena detti. Non è invero risultato nella sede di merito - e a tale ricostruzione coerente dei fatti questa Corte deve evidentemente attenersi - che il C. abbia tenuto un qualsiasi comportamento contrario ai suoi obblighi coniugali o alla corretta conduzione della vita familiare; neppure sono emersi rapporti interpersonali tanto deteriorati da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Si è anzi accertato che la S., ben lungi dall'essersi allontanata dalla casa coniugale per una giusta causa motivata unicamente dal fine egoistico di coltivare la diversa relazione sentimentale senza impacci di sorta: e fu tanto consapevole della illegittimità del proprio comportamento da negare in ogni modo, almeno nella sede processuale, il rapporto con l'altra persona e da imputare al marito forme ossessive di ingiustificata gelosia. E' appena da aggiungere che in una situazione cosiffatta la violazione degli obblighi di assistenza è in re ipsa, non potendosi supporre che a breve termine la S. potesse mutare contegno e riprendere convivenza e comunione di vita col consorte: anche su quest'ultimo piano si è, anzi, accertato che la donna non ebbe remore a rientrare in casa, per asportarne oggetti personali, nelle ore di assenza del marito, tanto che questi, sia pure con reazione ritenuta non appropriata dal giudice civile, cambiò serratura della porta. Nella discussione odierna il difensore della imputata ha anche accennato alla misura, ritenuta eccessiva, del danno liquidato dal primo giudice, ma il capo della decisione non è stato oggetto di impugnazione e non è perciò da considerare. La decisione della Corte fiorentina, in definitiva, appare esente da vizi logici nella ricostruzione del fatto e giuridici : donde il rigetto del ricorso con onere a carico della ricorrente anche delle spese in favore della parte civile, liquidate come in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in L.2.400.000 di cui L.2.000.000 per onorari, oltre IVA e Cpa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |