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SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORE

(Cassazione - Sezione Feriale Penale - Sent. n. 9379/2000 - Presidente G. Consoli - Relatore V. G. Ebner)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P. M. veniva tratto, con decreto del GUP in data 15.2.1995, al giudizio del Tribunale di Fermo per
rispondere del reato di cui agli artt. 81 C. P. v, 524 e 523 C. P. , per avere sottratto e detenuto per fine
di libidine la minore B. M. , persona non in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di
inferiorità fisica e psichica; nonché del reato di cui all'art. 605 C. P. , per avere privato la medesima
della libertà personale, chiudendola dall'esterno a chiave in un locale ad uso magazzino sito in
Montegranaro, come accertato il 23.3.1993 da personale della Squadra Mobile della Questura di Macerata.

Con sentenza in data 16. 10. 1997 il Tribunale, all'esito della svolta istruttoria dibattimentale,
dichiarava l'imputato colpevole del reato di sottrazione consensuale di minorenne (così modificata
l'originaria imputazione di cui all'art. 523 C. P. , norma della quale il Tribunale medesimo rilevava
l'avvenuta abrogazione per effetto della legge n. 66/l 996) essendosi ravvisata, all'esito della svolta
istruttoria dibattimentale, nella condotta del P. gli estremi del reato di cui all'art. 573 C. P.; nonché
del contestato sequestro di persona e lo condannava alla pena di mesi sette di reclusione.

Con sentenza in data 29.2.2000 la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione di primo grado,
impugnata dal P. .

Ricorre per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con un primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta
configurabilità del reato di cui all'art. 573 C. P. , non avendo la Corte di merito preso in adeguata
considerazione l'effettivo comportamento tenuto dal P. .

Infatti, secondo la difesa, l'imputato si sarebbe solo limitato ad aiutare la ragazza - già determinatasi
autonomamente, per la libertà di cui, benché minore di età, godeva(tanto che la stessa madre della B. aveva
presentato querela ben due mesi dopo la scomparsa della figlia), ad abbandonare la famiglia di origine per
le insostenibili condizioni di vita determinatesi in quell'ambito - accompagnandola dapprima presso dei
parenti della medesima, e standole poi sempre vicino, al fine di farle superare quei difficili momenti: di
tale condotta aveva dato atto la stessa B. , nel frattempo divenuta maggiorenne, nel corso della sua
deposizione in sede dibattimentale.

La censura si sostanzia in critiche di ordine fattuale alla impugnata sentenza ed è inoltre manifestamente
infondata.

Invero, da tale sentenza (e da quella, conforme, di primo grado) si desume che la ragazza aveva informato il
P. della sua intenzione di andare via da casa contro la volontà dei suoi genitori e che l'imputato,
pacificamente a conoscenza della minore età della ragazza, l'aveva in un primo momento accompagnata in un
paese, Grottole, vicino a Matera, presso dei parenti della B.; poi a Morrovalle, in casa di conoscenti di
esso P. (tali R. N. ed il suo convivente, G.): luogo dal quale erano stati peraltro allontanati dalla R.
allorché la fuga da casa della ragazza era divenuta di pubblica notorietà tramite la trasmissione televisiva
di RAI 3, " Chi l'ha visto?"; infine, l'aveva condotta a Montegranaro, dove l'aveva tenuta con se pur
sapendo che la ragazza era oggetto di ricerche a seguito della denunzia della sua scomparsa da parte dei
genitori.

Orbene, ritiene questa Corte che la condotta del P. , quale accertata nel corso dei giudizi di merito,
correttamente sia stata inquadrata nella previsione dell'art. 573 C. P. , avendo il Giudice di secondo grado
spiegato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che l'imputato si attivò concretamente, in più
modi e per un significativo periodo di tempo, per sottrarre la minore - che aveva già compiuto i quattordici
anni di età e pur con il consenso della stessa - ai suoi genitori, e che comunque la ritenne contro la
volontà dei genitori medesimi, perfettamente consapevole di tale circostanza.

Pertanto, appaiono del tutto ininfluenti, ai fini di escludere la responsabilità del P. in ordine alla
intenzionale sottrazione della minore, i rilievi della difesa circa la anomala libertà di condotta e di
movimenti di cui la ragazzina di fatto usufruiva e la tardività con la quale fu presentata la querela a
seguito dell'allontanamento della minore dal domicilio familiare.

In conclusione, la conseguenza di ordine giuridico tratta dalla Corte di merito sulla base del comportamento
tenuto dal P. appare corretta e deve quindi escludersi che sussista la denunziata violazione di legge.

3. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge anche con riguardo alla ritenuta
sussistenza del reato di cui all'art. 605 C. P. , non avendo il Giudice di secondo grado tenuto conto del
fatto che era stata la medesima B. a dichiarare che solo per poche ore nella notte rimaneva sola e di avere
chiesto essa stessa al P. di chiudere a chiave la porta del locale.

Inoltre, il medesimo Giudice avrebbe errato nel ritenere non assorbito il reato di cui all'art. 605 C. P. in
quello di sottrazione consensuale della minore ed a ritenere non valido il consenso della minore ad essere
rinchiusa in quel locale, essendo risultato dalla perizia psichiatrica disposta dal GIP che la ragazza
all'epoca dei fatti non era incapace di intendere e di volere.

La seconda censura risulta in parte articolata su rilievi in punto di fatto e per il resto manifestamente
priva di fondamento.

In proposito devesi rilevare che la Corte di Ancona ha tenuto conto del fatto che la ragazza aveva
consentito ad essere chiusa a chiave in un locale ad uso magazzino durante l'assenza del P. (ricordando che
era stata la stessa B. a confermare la circostanza durante il suo esame dibattimentale), e tuttavia ha
ritenuto che tale consenso alla limitazione della libertà di locomozione fosse invalido ed irrilevante in
quanto prestato da persona che per l'età, le sofferenze psichiche e lo stato di sudditanza psicologica nei
confronti dell'imputato, non era in grado di esprimersi liberamente.

I1 relativo convincimento non può essere sindacato in questa sede di legittimità, sulla base della diversa
interpretazione che il ricorrente offre  delle emergenze istruttorie, in quanto esso risulta adeguatamente
sostenuto da una motivazione puntuale e coerente:e, del resto, le conclusioni cui è giunta la perizia
disposta sulla minore non contrastano con quelle della Corte di Ancona, risultando che tale perizia abbia  
escluso solo degenerazioni psicopatologiche della Branco, ma non  anche che abbia affrontato il diverso
problema della libera disponibilità del consenso dato dalla giovane ad essere rinchiusa a chiave,
dall'esterno, per ore e per più giorni in  un locale:problema invece affrontato e deciso nel senso già
indicato dalla Corte procedente.

Sicché, appare ineccepibile la conclusione cui è giunto il Giudice di secondo grado nel ritenere sussistenti
gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di sequestro di persona, tenuto conto per un verso che la
ragazza non fu in grado di validamente disporre del consenso alla limitazione della propria libertà di
locomozione e, dall'altro, che lo stato di privazione della libertà di locomozione della parte offesa si era
comunque protratto per parecchi  giorni e cioè per un periodo di tempo, giuridicamente apprezzabile,
trascorso dalla ragazza, da sola, in un locale fatiscente ed angusto.

D'altro canto, è da escludere che il reato di cui all'art. 605 C. P. e quello di sottrazione consensuale di
minore possano ritenersi assorbiti, come sostiene la difesa, in un'unica  fattispecie criminosa.

A parte la ontologica diversità delle condotte penalmente sanzionate (che nel caso regolato dall'art. 573 C.
P. presuppone, a differenza dell'ipotesi del sequestro di persona, il consenso del minore) e degli interessi
tutelati (nell'un caso la libertà personale, dall'altra la potestà dei genitori o del tutore nei confronti
di chi ne impedisce l'esercizio), v'è da rilevare che, nella specie, si è comunque trattato di fatti
realizatisi in tempi diversi: la privazione della fisica libertà di locomozione della minore B. - in cui si
sostanzia il reato di sequestro di persona contestato all'imputato - essendo stata attuata dal P. (con le
modalità già descritte e in una situazione in cui la ragazza non era più in grado di consentire
liberamente), quando già era avvenuta da tempo la sottrazione - pur consensuale - della minore e la ragazza,
dopo vario peregrinare, era stata condotta dall'imputato a Montegranaro.

4. Quanto al terzo motivo di ricorso, che investe, del tutto genericamente, la motivazione della sentenza
nel suo complesso, la manifesta infondatezza dello stesso discende da quanto in precedenza rilevato circa la
completezza, la coerenza e l'assenza di errori di diritto di tale motivazione in ordine ad entrambe le
fattispecie di reato di cui il P. è stato ritenuto responsabile, sicché sul punto non v'è luogo a
soffermarsi ulteriormente.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato ai sensi dell'art. 616 C.
P. p al pagamento delle spese del procedimento e della somma - che si reputa di giustizia - di £. 1. 000.
000 alla Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento e della
somma di £. 1. 000. 000 alla Cassa delle ammende.  

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