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| SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORE (Cassazione - Sezione Feriale Penale - Sent. n. 9379/2000 - Presidente G. Consoli - Relatore V. G. Ebner) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. P. M. veniva tratto, con decreto del GUP in data 15.2.1995, al giudizio del Tribunale di Fermo per rispondere del reato di cui agli artt. 81 C. P. v, 524 e 523 C. P. , per avere sottratto e detenuto per fine di libidine la minore B. M. , persona non in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica e psichica; nonché del reato di cui all'art. 605 C. P. , per avere privato la medesima della libertà personale, chiudendola dall'esterno a chiave in un locale ad uso magazzino sito in Montegranaro, come accertato il 23.3.1993 da personale della Squadra Mobile della Questura di Macerata. Con sentenza in data 16. 10. 1997 il Tribunale, all'esito della svolta istruttoria dibattimentale, dichiarava l'imputato colpevole del reato di sottrazione consensuale di minorenne (così modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 523 C. P. , norma della quale il Tribunale medesimo rilevava l'avvenuta abrogazione per effetto della legge n. 66/l 996) essendosi ravvisata, all'esito della svolta istruttoria dibattimentale, nella condotta del P. gli estremi del reato di cui all'art. 573 C. P.; nonché del contestato sequestro di persona e lo condannava alla pena di mesi sette di reclusione. Con sentenza in data 29.2.2000 la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione di primo grado, impugnata dal P. . Ricorre per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Con un primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 573 C. P. , non avendo la Corte di merito preso in adeguata considerazione l'effettivo comportamento tenuto dal P. . Infatti, secondo la difesa, l'imputato si sarebbe solo limitato ad aiutare la ragazza - già determinatasi autonomamente, per la libertà di cui, benché minore di età, godeva(tanto che la stessa madre della B. aveva presentato querela ben due mesi dopo la scomparsa della figlia), ad abbandonare la famiglia di origine per le insostenibili condizioni di vita determinatesi in quell'ambito - accompagnandola dapprima presso dei parenti della medesima, e standole poi sempre vicino, al fine di farle superare quei difficili momenti: di tale condotta aveva dato atto la stessa B. , nel frattempo divenuta maggiorenne, nel corso della sua deposizione in sede dibattimentale. La censura si sostanzia in critiche di ordine fattuale alla impugnata sentenza ed è inoltre manifestamente infondata. Invero, da tale sentenza (e da quella, conforme, di primo grado) si desume che la ragazza aveva informato il P. della sua intenzione di andare via da casa contro la volontà dei suoi genitori e che l'imputato, pacificamente a conoscenza della minore età della ragazza, l'aveva in un primo momento accompagnata in un paese, Grottole, vicino a Matera, presso dei parenti della B.; poi a Morrovalle, in casa di conoscenti di esso P. (tali R. N. ed il suo convivente, G.): luogo dal quale erano stati peraltro allontanati dalla R. allorché la fuga da casa della ragazza era divenuta di pubblica notorietà tramite la trasmissione televisiva di RAI 3, " Chi l'ha visto?"; infine, l'aveva condotta a Montegranaro, dove l'aveva tenuta con se pur sapendo che la ragazza era oggetto di ricerche a seguito della denunzia della sua scomparsa da parte dei genitori. Orbene, ritiene questa Corte che la condotta del P. , quale accertata nel corso dei giudizi di merito, correttamente sia stata inquadrata nella previsione dell'art. 573 C. P. , avendo il Giudice di secondo grado spiegato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che l'imputato si attivò concretamente, in più modi e per un significativo periodo di tempo, per sottrarre la minore - che aveva già compiuto i quattordici anni di età e pur con il consenso della stessa - ai suoi genitori, e che comunque la ritenne contro la volontà dei genitori medesimi, perfettamente consapevole di tale circostanza. Pertanto, appaiono del tutto ininfluenti, ai fini di escludere la responsabilità del P. in ordine alla intenzionale sottrazione della minore, i rilievi della difesa circa la anomala libertà di condotta e di movimenti di cui la ragazzina di fatto usufruiva e la tardività con la quale fu presentata la querela a seguito dell'allontanamento della minore dal domicilio familiare. In conclusione, la conseguenza di ordine giuridico tratta dalla Corte di merito sulla base del comportamento tenuto dal P. appare corretta e deve quindi escludersi che sussista la denunziata violazione di legge. 3. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge anche con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 605 C. P. , non avendo il Giudice di secondo grado tenuto conto del fatto che era stata la medesima B. a dichiarare che solo per poche ore nella notte rimaneva sola e di avere chiesto essa stessa al P. di chiudere a chiave la porta del locale. Inoltre, il medesimo Giudice avrebbe errato nel ritenere non assorbito il reato di cui all'art. 605 C. P. in quello di sottrazione consensuale della minore ed a ritenere non valido il consenso della minore ad essere rinchiusa in quel locale, essendo risultato dalla perizia psichiatrica disposta dal GIP che la ragazza all'epoca dei fatti non era incapace di intendere e di volere. La seconda censura risulta in parte articolata su rilievi in punto di fatto e per il resto manifestamente priva di fondamento. In proposito devesi rilevare che la Corte di Ancona ha tenuto conto del fatto che la ragazza aveva consentito ad essere chiusa a chiave in un locale ad uso magazzino durante l'assenza del P. (ricordando che era stata la stessa B. a confermare la circostanza durante il suo esame dibattimentale), e tuttavia ha ritenuto che tale consenso alla limitazione della libertà di locomozione fosse invalido ed irrilevante in quanto prestato da persona che per l'età, le sofferenze psichiche e lo stato di sudditanza psicologica nei confronti dell'imputato, non era in grado di esprimersi liberamente. I1 relativo convincimento non può essere sindacato in questa sede di legittimità, sulla base della diversa interpretazione che il ricorrente offre delle emergenze istruttorie, in quanto esso risulta adeguatamente sostenuto da una motivazione puntuale e coerente:e, del resto, le conclusioni cui è giunta la perizia disposta sulla minore non contrastano con quelle della Corte di Ancona, risultando che tale perizia abbia escluso solo degenerazioni psicopatologiche della Branco, ma non anche che abbia affrontato il diverso problema della libera disponibilità del consenso dato dalla giovane ad essere rinchiusa a chiave, dall'esterno, per ore e per più giorni in un locale:problema invece affrontato e deciso nel senso già indicato dalla Corte procedente. Sicché, appare ineccepibile la conclusione cui è giunto il Giudice di secondo grado nel ritenere sussistenti gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di sequestro di persona, tenuto conto per un verso che la ragazza non fu in grado di validamente disporre del consenso alla limitazione della propria libertà di locomozione e, dall'altro, che lo stato di privazione della libertà di locomozione della parte offesa si era comunque protratto per parecchi giorni e cioè per un periodo di tempo, giuridicamente apprezzabile, trascorso dalla ragazza, da sola, in un locale fatiscente ed angusto. D'altro canto, è da escludere che il reato di cui all'art. 605 C. P. e quello di sottrazione consensuale di minore possano ritenersi assorbiti, come sostiene la difesa, in un'unica fattispecie criminosa. A parte la ontologica diversità delle condotte penalmente sanzionate (che nel caso regolato dall'art. 573 C. P. presuppone, a differenza dell'ipotesi del sequestro di persona, il consenso del minore) e degli interessi tutelati (nell'un caso la libertà personale, dall'altra la potestà dei genitori o del tutore nei confronti di chi ne impedisce l'esercizio), v'è da rilevare che, nella specie, si è comunque trattato di fatti realizatisi in tempi diversi: la privazione della fisica libertà di locomozione della minore B. - in cui si sostanzia il reato di sequestro di persona contestato all'imputato - essendo stata attuata dal P. (con le modalità già descritte e in una situazione in cui la ragazza non era più in grado di consentire liberamente), quando già era avvenuta da tempo la sottrazione - pur consensuale - della minore e la ragazza, dopo vario peregrinare, era stata condotta dall'imputato a Montegranaro. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, che investe, del tutto genericamente, la motivazione della sentenza nel suo complesso, la manifesta infondatezza dello stesso discende da quanto in precedenza rilevato circa la completezza, la coerenza e l'assenza di errori di diritto di tale motivazione in ordine ad entrambe le fattispecie di reato di cui il P. è stato ritenuto responsabile, sicché sul punto non v'è luogo a soffermarsi ulteriormente. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato ai sensi dell'art. 616 C. P. p al pagamento delle spese del procedimento e della somma - che si reputa di giustizia - di £. 1. 000. 000 alla Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento e della somma di £. 1. 000. 000 alla Cassa delle ammende. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |