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APERTURA DI CREDITO - RECESSO DELLA BANCA

( Cassazione – Sezione I civile – Sent. n. 9321 - Presidente E. Altieri – Relatore G. Salmè )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 4 luglio 1995 G. S. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Milano il
(omissis) (ora (omissis)), filiale di Milano, esponendo che: a) il 22 febbraio 1994 aveva stipulato
un'apertura di credito fino ad un massimo di sei miliardi di lire, da restituire entro cinque anni,
concedendo in garanzia ipoteca su un terreno di sua proprietà fino a concorrenza di dodici miliardi; b) a
ulteriore garanzia delle obbligazioni restitutorie eventualmente derivanti dall'apertura di credito aveva
sottoscritto un'assicurazione sulla vita a favore della banca per un capitale di sei miliardi e aveva dato
in pegno dei titoli; c) aveva, infine, conferito alla banca il mandato a gestire il proprio patrimonio
immobiliare. Sul conto corrente relativo alla gestione patrimoniale la banca aveva accreditato la somma di
tre miliardi, proveniente dall'apertura di credito, che in tal modo si era ridotta all'importo di tre
miliardi. Avendo il S. contestato l'andamento negativo della gestione patrimoniale, in relazione alla quale,
in breve tempo, si erano formate rilevanti passività, e avendo conseguentemente revocato il mandato a
gestire, la banca aveva chiesto e ottenuto dal cliente un'attestazione di avere bene operato e la riduzione
dell'apertura di credito a tre miliardi, ma ciò non ostante, con lettera del 6 marzo 1995 aveva dichiarato
risolto il contratto, sostenendo di avere scoperto che il S. aveva falsamente dichiarato di non far parte di
società di persone, all'epoca della stipulazione dell'apertura di credito e nei ventiquattro mesi
precedenti, mentre in realtà era stato prima socio ed era attualmente liquidatore della (omissis), in
liquidazione. Tale motivazione, secondo l'attore, era pretestuosa perché la società, da tempo in
liquidazione e della quale egli aveva ormai ceduto la sua quota di partecipazione, non aveva mai operato e
aveva accumulato un modestissimo passivo, peraltro già sanato. In realtà, la banca non aveva mai avuto
interesse alla sola apertura di credito e non aveva inteso far sopravvivere questo rapporto alla cessazione
della gestione patrimoniale.

Tutto ciò premesso il S. ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità e dell'inefficacia della risoluzione e
la condanna della banca all'adempimento del contratto di apertura di credito; ha chiesto inoltre
l'accertamento del vizio del consenso dal quale era affetta l'accettazione della riduzione dell'importo
dell'apertura di credito da sei a tre miliardi, frutto della violenza morale operata dalla banca e, previo
accertamento dell'inadempimento del contratto di gestione del patrimonio mobiliare, ha anche chiesto la
condanna alla restituzione delle perdite di gestione.

La banca ha chiesto il rigetto delle domande, sostenendo, per quanto ancora rileva in questa sede, che la
risoluzione del contratto era giustificata dalla clausola risolutiva espressa e ha chiesto anche, in via
riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di 2 miliardi 680 milioni di lire.

Con ordinanza ex articolo 186quater c.p.c. del 5 aprile 1996 il giudice istruttore ha disposto il pagamento
di detta somma in favore della banca. L'ordinanza, che ha acquistato efficacia di sentenza a seguito della
rinuncia di cui all'ultimo comma della indicata disposizione, è stata confermata dalla Corte d'appello di
Milano.

La Corte territoriale ha, innanzi tutto, osservato che la tesi del S. secondo cui la banca non poteva fare
ricorso alla clausola risolutiva espressa, perché l'erronea dichiarazione resa circa la partecipazione a
società di persone poteva costituire un vizio genetico del contratto, ma non un vizio funzionale che potesse
giustificare la risoluzione, non introduceva un nuovo tema d'indagine, rispetto alla iniziale domanda di
accertamento dell'illegittimità della risoluzione, rimanendo immutati i termini oggettivi della
controversia. La Corte d'appello ha quindi affermato che, in realtà, al di là dei termini giuridici
utilizzati, la banca non si era avvalsa di una clausola risolutiva espressa, ma del diritto di recesso e che
l'esercizio di tale diritto era legittimo. Infatti, come le parti possono escludere che per il recesso dal
contratto di apertura di credito sia necessaria una giusta causa, così possono anche tipizzare la giusta
causa di recesso. Ciò che in concreto era avvenuto, in quanto le parti avevano stabilito che le
dichiarazioni rese dall'accreditato sarebbero state considerate giusta causa di recesso, nel senso che, ove
si fossero rivelate sostanzialmente non veritiere o fuorvianti, avrebbero consentito alla banca di
esercitare il diritto di recesso, rimanendo escluso che il giudice, sovrapponendo la sua valutazione a
quella riservata all'autonomia dei contraenti, potesse apprezzare l'importanza del fatto posto a fondamento
dell'esercizio del diritto di recesso in relazione all'assetto degli interessi stabilito dalle parti nel
contratto. Inoltre, poiché la circostanza sottaciuta dal S. era rilevante come causa del recesso e non di
risoluzione, il momento al quale deve essere riferito l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni
non sarebbe stato quello iniziale della stipulazione del contratto, ma quello successivo dell'esercizio del
recesso. Ne deriverebbe l'irrilevanza della eventuale conoscenza di fatto della non veridicità delle
dichiarazioni da parte delle banca al momento della stipulazione del contratto. Né in senso contrario poteva
essere invocato il disposto dell'articolo 1893 c.c., perché la norma non sarebbe applicabile nella specie
per avere le parti autonomamente disciplinato il recesso, intendendo in tal modo tutelare l'interesse
dell'accreditante a limitare il rischio nelle situazioni in cui il controllo della solvibilità
dell'accreditato è più difficile, come quando questi debba rispondere illimitatamente delle obbligazioni
derivanti dalla gestione di un'impresa collettiva.

D'altra parte l'esercizio del diritto di recesso, secondo la Corte territoriale, non potrebbe essere neppure
ritenuto pretestuoso, perché il fatto che la banca, che, in ipotesi, avesse conosciuto la non veridicità
delle dichiarazioni del S. al momento della stipulazione del contratto, si sarebbe limitata a tollerare una
situazione che, in base al contratto, l'avrebbe legittimata a rifiutare il credito a un soggetto esposto a
rischi che, contrattualmente, erano esclusi, ma non poteva obbligarla a continuare a far credito in una tale
situazione. Rilevante sarebbe stato, invece, accertare se il S. era ancora socio di società di persone al
momento del recesso, ma un tale accertamento era estraneo all'impostazione difensiva del S. stesso.

Quanto infine all'interpretazione dell'avverbio "sostanzialmente", la Corte territoriale ha affermato che
nella clausola contrattuale il termine era riferito alla veridicità o non veridicità delle dichiarazioni
dell'accreditato e non poteva essere inteso, invece, come diretto a consentire margini di valutazione
giudiziale dell'interesse della banca, protetto dalla predetta clausola. In realtà la dichiarazione del S.
di non essere socio di società personali e di non esserlo stato nei ventiquattro mesi precedenti, avrebbe
potuto essere “sostanzialmente” veritiera e non fuorviante se egli fosse stato socio accomandante, con
responsabilità limitata al conferimento, ma era “sostanzialmente” non veritiera tenendo conto che egli era
socio accomandatario, prima, e liquidatore, poi. Né sarebbero in senso contrario rilevanti le circostanze
che la società fosse o non attiva o che avesse accumulato perdite rilevanti, perché tali circostanze
sarebbero stare apprezzabili solo ipotizzando un onere della banca di procedere ad un'analisi economica e
patrimoniale della società stessa, mentre l'interesse protetto dalla clausola contrattuale di cui si discute
escludeva che il S. potesse fare ricorso al credito per il solo fatto della sua partecipazione a una società
di persone che comportasse una sua responsabilità illimitata.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi. Resiste con controricorso il (omissis). Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e
seguenti, 1427 e seguenti, 1324 e 1343, 1892 e 1893 c.c. e di tutte le norme e principi fondamentali in tema
di obbligazioni e contratti, nonché l'omesso esame di un punto decisivo e il vizio di contraddittorietà e
illogicità della motivazione.

Il motivo si articola in una pluralità di censure.

A) Un primo errore dei giudici del merito sarebbe consistito nell'avere proceduto alla qualificazione del
comportamento della banca alla stregua solo di alcune clausole contrattuali, omettendo di prenderne in
considerazione altre. Infatti, la Corte territoriale sarebbe giunta alla conclusione che la banca si era
avvalsa del diritto di recesso e non di una clausola risolutiva espressa, valutando, tra l'altro, da una
parte la pattuizione in base alla quale la banca aveva facoltà di risolvere il contratto in caso di
“inadempienze” (clausola 7.02) e quella che considerava "casi di inadempienza" del beneficiario l'avere reso
dichiarazioni sostanzialmente non veritiere e fuorvianti (clausola 7.02.c) e, dall'altra, la dichiarazione
del S. di non far parte di società di persone (clausola 7.01.3), mentre avrebbe omesso di prendere in
considerazione la clausola (7.01) secondo la quale "il beneficiario effettua le dichiarazioni e assume gli
impegni in appresso indicati e dà atto alla finanziatrice che la veridicità e completezza di tali
dichiarazioni ha costituito elemento determinante al fine della conclusione del presente contratto da parte
della finanziatrice.".

Alla stregua di quest'ultima previsione, quindi, la non veridicità delle dichiarazioni del S. sarebbe stata
dalle parti considerata come vizio del consenso e come tale avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla
conoscenza che, comunque, la banca avesse avuto della realtà, in quanto non potrebbero essere considerate
come determinanti ai fini della formazione del consenso le circostanze che, se pure taciute da un
contraente, sono conosciute dall'altro.

B) Un secondo errore della Corte d'appello sarebbe consistito nell'avere ignorato che, anche ad ammettere
che nella specie il comportamento della banca dovesse essere qualificato come esercizio del diritto di
recesso, rimaneva il fatto che tale recesso era previsto in funzione di mezzo di impugnazione del contratto
(e non come recesso così detto determinativo, che ha la funzione di porre termine a rapporti di durata che
ne siano sprovvisti, o come mero potere di sciogliersi dal rapporto negoziale). E poiché, come anche la
sentenza impugnata ha affermato, le parti non hanno il potere di introdurre ipotesi di invalidità del
contratto non previste dalla legge, l'esercizio del recesso doveva essere valutato alla stregua della
disciplina dell'annullamento dei contratti. In particolare, se la non veridicità avesse dovuto considerarsi
conseguenza di un errore, avrebbe dovuto valutarsi se l'errore era conosciuto o riconoscibile dall'altro
contraente e se avesse dovuto ritenersi effetto di dolo avrebbe dovuto accertarsi se gli eventuali raggiri
erano tali che l'altra parte, senza di essi, non avrebbe concluso il contratto.

C) Un ulteriore errore sarebbe stato commesso dai giudici del merito nell'interpretare il termine
“sostanzialmente”. Usando tale avverbio le parti avrebbero inteso affermare che il potere di recesso della
banca poteva essere esercitato solo se le dichiarazioni rese dal S. fossero state “sostanzialmente” non
vere, mentre non avrebbero potuto giustificare l'esercizio di quel potere le dichiarazioni non vere inidonee
a pregiudicare l'interesse della banca alla corretta valutazione del rischio di insolvenza, e, quindi, in
primo luogo, le dichiarazioni inesatte, della cui inesattezza la banca ben fosse stata a conoscenza, perché
in tal caso la banca stessa avrebbe potuto proteggere il proprio interesse semplicemente astenendosi dal
concludere il contratto.

Riconoscendo alla banca il potere di recesso anche di fronte a dichiarazioni inesatte del tutto innocue o
irrilevanti ai fini dell'equilibrio contrattuale e della protezione dell'interesse dei contraenti (i quali,
infatti, non ostante ne conoscessero la non veridicità avevano egualmente stipulato il contratto), la Corte
territoriale avrebbe finito per attribuire alla banca un potere di recesso del tutto svincolato
dall'esistenza di una giusta causa, mentre le parti si erano limitate a tipizzare le circostanze costituenti
giusta causa, ma non avevano voluto prescindere da tale presupposto. Peraltro, un recesso sostanzialmente
libero sarebbe in contrasto con principi fondamentali del diritto dei contratti, come quello di buona fede,
di solidarietà tra i contraenti, del divieto di abuso del diritto. Per tale ragione l'esercizio di un
siffatto diritto di recesso costituirebbe un atto negoziale unilaterale con causa illecita.

Infine la sentenza, dopo aver riconosciuto che, attraverso la tipizzazione della giusta causa di recesso
consistente nella non veridicità delle dichiarazioni rese dal cliente, le parti avevano sostanzialmente
introdotto una disciplina analoga a quella dettata dagli articoli 1892 e 1893 c.c., ispirati alla medesima
esigenza di protezione dell'interesse di una parte all'esatta valutazione del rischio, ha
contraddittoriamente negato l'applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di
interpretazione delle due disposizioni richiamate, alla stregua dei quali è rilevante la conoscenza che
l'assicuratore abbia avuto della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'assicurato.

D) Ulteriori ragioni della decisività dell'accertamento da parte della banca della conoscenza
dell'inesattezza delle dichiarazioni del S. al momento della stipulazione del contratto, secondo il
ricorrente, consisterebbero: a) nel fatto che nel marzo 1995, con le lettere con le quali la banca aveva
esercitato il recesso, la stessa aveva dichiarato di aver appreso solo in quel momento che il S. era socio
di società di persone, mentre questa affermazione era falsa e da tale falsità deriva che il comportamento
della banca costituiva inadempimento; b) la ragione per la quale l'inesattezza delle dichiarazioni
giustificava il recesso consisteva in ciò che manifestavano insincerità e slealtà del S.; c) l'avere
concluso il contratto non ostante la conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni, dimostrava che tale
inesattezza, di per sé, non costituiva lesione dell'interesse della banca a un'esatta valutazione del
rischio assunto.

E) La corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza dell'accertamento della situazione
economica della società di cui il S. era socio e liquidatore, in quanto se avesse svolto l'accertamento
richiesto avrebbe appurato che fin dalla stipulazione del contratto il S. stesso aveva fornito tutti gli
elementi per potere valutare la situazione economica della società e l'entità della sua partecipazione.

2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 1362
c.c., nonché difetto di motivazione censurando, sotto due diversi profili, la qualificazione del
comportamento della banca come esercizio di diritto di recesso, invece che come dichiarazione di avvalersi
di una clausola risolutiva espressa.

Un primo profilo è di natura processuale e con esso il ricorrente afferma che l'oggetto della controversia
devoluta alla cognizione del tribunale di Milano era l'accertamento della validità e dell'efficacia delle
dichiarazioni del marzo 1995 con le quali la banca aveva inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa
prevista al punto 7.03 del contratto. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che, per mero
errore terminologico, sarebbe stata invocata la risoluzione, richiamando a conferma della sua tesi che la
banca non aveva neppure richiesto il risarcimento dei danni, perché, al contrario, nelle conclusioni
definitive la banca stessa aveva chiesto la condanna del S. al pagamento della somma di 2 miliardi 680
milioni di lire …oltre ad interessi come per legge ed il risarcimento del maggior danno ex articolo
1224, secondo comma c.c.».

In conseguenza dell'erronea qualificazione della domanda la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare
sulla domanda effettivamente proposta (di accertamento della avvenuta risoluzione in virtù della
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa) e avrebbe pronunciato in relazione a
una domanda di accertamento della legittimità dell'esercizio del diritto di recesso che non era stata
proposta.

Dal punto di vista sostanziale, prima di procedere a una diversa qualificazione delle dichiarazioni della
banca del marzo 1995, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare che non solo la banca stessa aveva
manifestato la sua intenzione di risolvere il contratto, ma aveva esposto con precisione i presupposti
richiesti dalla legge per richiedere la risoluzione e che avrebbero quindi dovuto essere esposte le ragioni
per le quali sarebbero stati erronei i termini utilizzati. A tal fine non sarebbe stato sufficiente il
richiamo alla circostanza che in giudizio non era stato chiesto il risarcimento dei danni, perché tale
circostanza, come già rilevato, sarebbe erronea in punto di fatto.

3) Il motivo, che in ordine logico, deve essere esaminato per primo è infondato.

Quanto al profilo che investe questioni di natura processuale, deve osservarsi che la questione da esaminare
non è quella di vedere se, in astratto, la domanda di accertamento della legittimità del ricorso alla
clausola risolutiva espressa sia diversa da quella in cui si chieda l'accertamento della legittimità
dell'esercizio del diritto di recesso, ma di verificare se sia corretta l'affermazione della Corte
territoriale secondo la quale i termini oggettivi della controversia non erano mai mutati. In proposito il
giudice del merito ha accertato che con la domanda introduttiva del giudizio il S. ha affermato che gli atti
con i quali la banca aveva posto fine al rapporto erano legittimi e che ha chiesto che il giudice accertasse
tale illegittimità. Se tale accertamento è corretto, come lo stesso ricorrente non contesta, la questione se
il comportamento della banca dovesse qualificarsi come utilizzazione della clausola risolutiva o esercizio
del potere di recesso non è effettivamente tale da comportare imputazione dei fatti dedotti, ma attiene alla
qualificazione giuridica dei fatti dedotti, la quale non può che essere riservata al giudice del merito,
salvo il controllo della sufficienza e della correttezza della motivazione, sulla quale non vengono mosse,
sostanzialmente, specifiche censure.

Quanto poi alla correttezza della qualificazione operata dalla Corte territoriale, dal punto di vista
sostanziale, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato adeguata e corretta spiegazione delle ragioni
che l'hanno indotta a ritenere che nella specie la banca avesse esercitato il potere di recesso previsto dal
contratto.

In senso contrario non può richiamarsi la circostanza che nelle conclusioni definitive del giudizio di primo
grado la banca ha chiesto la condanna del S. alla restituzione della somma di 2 miliardi 680 milioni di
lire, con gli interessi e il risarcimento del maggior danno ex articolo 1224 c.c.. Quest'ultima richiesta,
infatti, è accessoria non all'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, ma alla condanna alla
restituzione del finanziamento e alla mora nell'adempimento della relativa obbligazione pecuniaria.

4) È invece fondato il primo motivo.

Il ricorrente, al di là di alcuni profili che toccano aspetti marginali della qualificazione giuridica del
comportamento della banca in termini di esercizio del diritto di recesso, con il motivo in esame,
sostanzialmente non contesta la correttezza di tale qualificazione, ma pone una questione fondamentale, e
cioè se sia corretta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'esercizio del diritto di recesso
dal contratto di apertura di credito a tempo determinato, in presenza di una circostanza (inesattezza della
dichiarazione del S. di non essere socio di società di persone) considerata dalle parti come ipotesi tipica
di giusta causa, precluda ogni valutazione diversa da quella del semplice riscontro obiettivo della
sussistenza o non della circostanza stessa.

Nell'affrontare tale questione è necessario premettere che l'articolo 1845 (terzo comma) c.c. consente alle
parti del contratto di apertura di credito a tempo indeterminato di recedere in qualsiasi momento dal
rapporto, con il solo obbligo di darne preavviso alla controparte entro un termine che, se non diversamente
stabilito dal contratto o dagli usi, lo stesso codice fissa in quindici giorni. La stessa disposizione (al
primo e secondo comma) prevede invece che, nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la banca non
può recedere prima della scadenza se non per giusta causa, concedendo al cliente un termine di quindici
giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. La norma prevede altresì
espressamente che le parti possano convenzionalmente derogare alla necessità della giusta causa ed è
pacifico che sia derogabile anche il termine di quindici giorni per la restituzione.

Nella specie è pacifico che il contratto di cui si tratta era a tempo determinato e pertanto la Corte
territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi normativi ora indicati, quando ha affermato che,
come le parti hanno facoltà di derogare alla necessità della giusta causa del recesso, così possono
tipizzare le circostanze che legittimano l'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della
banca.

Resta tuttavia da accertare se, non ostante l'esercizio dell'autonomia contrattuale, che, giova
sottolinearlo, non ha derogato alla regola della necessità della giusta causa, ma si è limitata a prevederne
alcune (ma non tutte) ipotesi tipiche, le modalità di esercizio del diritto di recesso sia o non
sindacabile.

Ora, questa Corte (sentenza 4538/1997) ha già avuto modo di esprimersi in ordine ad analogo problema,
affermando che, sia con riferimento a fattispecie di apertura di credito a tempo indeterminato, che con
riferimento ad ipotesi di contratto a tempo determinato nel quale le parti abbiano previsto la deroga alla
necessità della giusta causa, non può ritenersi che il modo di esercizio del diritto potestativo di recesso
da parte della banca sia assolutamente insindacabile, perché deve pur sempre rispettarsi il fondamentale e
inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (articolo 1375
c.c.). Alla stregua di tale principio non può escludersi che, anche se parzialmente consentito in difetto di
giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo,
ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da
contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed
all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista
creditizia per il tempo previsto e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla
restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura
di credito viene normalmente convenuta. La verifica, in concreto, dell'eventuale contrarietà a buona fede
del recesso – non diversamente, d'altronde, da quella in ordine all'esistenza di una giusta causa, ove la
legittimità del recesso sia da questa condizionata – è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione al
riguardo, se sorretta da congrua e logica motivazione, si sottrae al sindacato della cassazione.

Tali principi non possono non valere, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui le parti non abbiano derogato
alla previsione della necessità della giusta causa, che, come è stato autorevolmente osservato, costituisce
una sorta di antidopo all'abuso del diritto.

Né, sarebbe quasi inutile aggiungerlo, a diverse conclusioni si deve prevenire per il semplice fatto che le
parti abbiano voluto circoscrivere i margini di accertamento giudiziale della sussistenza della giusta
causa, tipizzandone alcune fattispecie, perché, nel regolamento di interessi convenuto, resta fermo che le
parti hanno ribadito l'esigenza che il potere di recesso sia esercitato solo in presenza di situazioni che
determinano una menomazione della fiducia posta a base del rapporto contrattuale. Peraltro il sindacato
sulla conformità dell'esercizio del potere di recesso al principio di buona fede non ha, come paventato
infondatamente dalla Corte territoriale, per effetto la sostituzione della regola negoziale con una regola
giudiziale, con il conseguente stravolgimento dell'economia del contratto, attenendo tale sindacato non alla
validità della clausola, che è data per presupposta, ma al comportamento esecutivo. Infatti, come è stato in
altra occasione affermato (sentenza n. 2503 del 1991) in tema di esecuzione del contratto la buona fede si
atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti
che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere,
senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi
dell'altra parte.

Alla stregua dei principi affermati da questa Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, non è
irrilevante l'indagine che il ricorrente ha sollecitato circa l'eventuale conoscenza, fin dal momento della
stipulazione del contratto, da parte della banca, della sua partecipazione alla società (omissis), in
liquidazione e della reale situazione economica della società stessa. Del pari dovrà essere apprezzato il
tempo trascorso dal conseguimento di tale conoscenza all'esercizio del recesso, nonché tutte le altre
circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di diritto che deve essere formulato
nei seguenti termini: "Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo
buona fede (articolo 1375 c.c.), il giudice deve accertare che il recesso di una banca dal rapporto di
apertura di credito a tempo determinato, in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto
contrattuale, non sia esercitato con modalità del tutto impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la
ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità
commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il
tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme
utilizzate".

Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Milano, provvederà anche
sulle spese di questo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte rigetta il secondo motivo e accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

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