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VIOLAZIONE DI DOMICILIO ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

( Cassazione - Sezione Quinta Penale - Sent. n. 8996/2000 - Presidente B. Foscarini - Relatore C. Cognetti )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 2.3.1998, il Pretore di Alessandria dichiarava C. F. colpevole del delitto di
violazione di domicilio aggravata e della contravvenzione di disturbo al riposo delle persone,
condannandolo, concesse le attenuanti generiche d chiarate equivalenti alla contestata aggravante e ritenuta
la continuazione, alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione, con il beneficio della sospensione
condizionale.

A seguito di appello del C., la Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 30.9.1999, in parziale
riforma dell'impugnata decisione, dichiarava estinto per prescrizione il reato contravvenzionale, eliminando
la relativa pena di cinque giorni di reclusione; dichiarava, quindi, la prevalenza delle concesse attenuanti
generiche determinando la pena per il delitto in giorni venti di reclusione, pena sostituita con lire
1.500.000, confermando nel resto.

Avverso l'impugnata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. il quale deduce: 1) erronea
qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'illecito comportamento dell'imputato integrava il delitto di
cui all'art. 392 c.p., avendo egli agito nella convinzione di operare legittimamente; 2) inosservanza ed
erronea applicazione dell'art. 52 n. 2 c.p., e mancanza di motivazione in relazione al diniego
dell'attenuante della provocazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I1 ricorso non merita accoglimento.

La circostanza, asserita dall'imputato, che nell'abitazione della C. si trovassero oggetti rubati dal figlio
della predetta, non può giustificare il suo ingresso nell'abitazione della donna, contro la di lei volontà,
mediante sfondamento della porta d'ingresso, atteso che solo l'autorità di polizia avrebbe potuto entrarvi
per effettuarvi una perquisizione se autorizzata dall'Autorità giudiziaria.

La condotta dell'imputato, pertanto, oltre integrare pienamente il contestato delitto di violazione di
domicilio aggravata, avrebbe potuto comportare anche la sua responsabilità, a titolo di concorso formale,
per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, se esso fosse stato oggetto di contestazione.
Difatti, l'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi si verifica
soltanto quando l'esercizio del preteso diritto si concreta o consiste nel solo ingresso e nella sola
permanenza nell'altrui casa invito domino. Quando invece taluno, come nel caso di specie, si introduce nella
casa altrui contro la volontà del titolare del diritto di esclusione per asportare cose che egli ritiene di
avere diritto di prendere perché di sua proprietà e l'introduzione nella casa sia avvenuta con violenza
sulle cose o alle persone, il soggetto agente viola un duplice ordine di disposizioni e cioè quelle
concernenti l'inviolabilità del domicilio e quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni
(cfr. Cass., Sez. V, 7.11.19S9, Foriglio, RIV 182646).

Correttamente è stata poi esclusa dalla Corte di merito l'attenuante della provocazione. Questa si compone
di due elementi, che devono sussistere entrambi: uno oggettivo, costituito dal fatto ingiusto della vittima,
ed uno soggettivo, costituito dallo stato d'ira, inteso come eccitazione psichica collegata al fatto
ingiusto del soggetto passivo del reato. Nel caso di specie soggetto passivo del reato è la Canini, la quale
non ha commesso alcun fatto ingiusto nei confronti del C. - e quindi non può avere scatenato il suo asserito
stato d'ira - in quanto il preteso autore del furto ai suoi danni sarebbe stato altro soggetto e cioè il
Bolognini, figlio della titolare del diritto di esclusione dalla propria abitazione.

Il ricorso, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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