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RESPONSABILITA' DELLA BANCA - RICHIESTA TELEFONICA, CON ESITO POSITIVO, DI INFORMAZIONI IN ORDINE ALLA
COPERTURA DI ASSEGNO BANCARIO RISULTATO SUCCESSIVAMENTE PROTESTATO.

(Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 8983/2000 - Presidente G. Olla - Relatore B. Spagna Musso)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 9.6.95 T.P. conveniva innanzi al Pretore di Milano la (omissis) per
sentirla condannare in suo favore al pagamento di L. 18.500.000, oltre interessi moratori dal 27.12.94.
Assumeva l'attrice: di aver versato in detta data sul proprio conto corrente presso la Banca convenuta (ag.
n. 7 di Milano) assegno bancario tratto da P.S. in favore di essa istante sulla (omissis), filiale di
Bologna, in pagamento di un orologio d'oro: che P. G., funzionario di detta agenzia della (omissis), a
seguito della richiesta effettuata telefonicamente, in data 29.12.94, di informazioni in ordine alla
"copertura" di detto assegno, asseriva che "l'assegno era stato pagato", che essa T., dopo aver provveduto,
pertanto, alla consegna dell'orologio alla Pelle, venne a conoscenza che l'assegno in questione, non pagato,
era stato poi protestato.

Si costituiva la Banca convenuta eccependo l'insussistenza di ogni responsabilità a suo carico, essendosi il
funzionario P. limitato a riferire alla T. notizie riguardanti il buon esito dell'assegno comunicategli,
sempre telefonicamente, dalla sede di Bologna della (omissis). Il Pretore di Milano, con sentenza n.
4008/95, condannava la Banca convenuta, a titolo di responsabilità contrattuale, al pagamento in favore
della T. di L. 18.500.000, oltre interessi legali dal 13-12-94 al saldo.

Proponeva appello la (omissis) di Milano, costituitasi l'appellata, con la decisione in esame, rigettava il
gravame.

Ricorre per cassazione, a mezzo la proposizione di tre motivi, la (omissis); resiste con controricorso la T.
La ricorrente, ha altresì, depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e
relativo difetto di motivazione, in quanto i giudici di secondo grado, confermando la sentenza del Pretore,
hanno configurato la responsabilità' dell'odierna ricorrente quale contrattuale nonostante l'originaria
richiesta della T. di condanna della (omissis) a titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c..

Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1710, 1856, 2043 e
2049 c.c., e relativo difetto di motivazione, per avere erroneamente ritenuto il Tribunale la responsabilità
di essa Banca ricorrente come mandataria per le inesatte informazioni in tema di benefondi, "dimenticando
che la ricorrente (omissis) svolgeva nella circostanza funzione di negoziatrice per l'incasso".

Con il terzo motivo, infine, si censura l'impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione dell'art.
1223 c.c. e relativo difetto di motivazione, laddove non ha valutato "la mancanza di nesso eziologico tra il
comportamento della Banca, ritenuto foriero di responsabilità, ed il danno affermato dalla T.", in quanto
quest'ultima "avrebbe comunque dovuto attendere la conferma dell'avvenuto incasso da parte della Banca
ricorrente dell'importo dell'assegno".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le esposte doglianze.

In relazione alla prima censura deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, non è configurabile alcuna
violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento al principio della "corrispondenza tra chiesto e
pronunciato", non solo perché l'originaria domanda della T. al Pretore di Milano, quale formulata nell'atto
introduttivo del giudizio, nel richiedere la condanna dell'odierna ricorrente non qualificava specificamente
il titolo della relativa responsabilità (come contrattuale o extracontrattuale), a parte un generico e di
per se non decisivo riferimento all'art. 2049 c.c., ma anche, e soprattutto, perché spetta al giudice, per
consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'attribuzione alla domanda del nomen iuris, indipendentemente
dall'indicazione delle parti, con il solo limite di non mutamento dei "fatti" (rectius: degli elementi
oggettivi) posti a suo fondamento. Tra l'altro, sul punto, i giudici dell'appello ben hanno evidenziato
come, ai sensi del "novellato" art. 183, ultimo comma, c.p.c. (applicabile al caso di specie per essere
stato l'atto di citazione notificato il 9-6-95), riguardo al riferimento dell'attrice, nel corso del
giudizio di primo grado nella memoria del 5-10-95, al rapporto contrattuale intercorrente tra la (omissis)
"la controparte, con la memoria del 26-10-95, non replicando nulla sul punto, ha implicitamente accettato il
contraddittorio così instauratosi".

Anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti allo
stesso profilo decisionale, sono da rigettare. Sulla base della vicenda in esame, quale compiutamente
esaminata dai giudici di merito, il rapporto intercorso tra la T. e la (omissis)  in relazione alla
richiesta di informazioni sul buon esito dell'assegno in questione ed alla accettazione ed esecuzione del
relativo obbligo, si configura come contratto di mandato; ne deriva, fermo restando che il comportamento
posto in essere da un dipendente di un istituto di credito è a quest'ultimo riferibile se compiuto
nell'esercizio delle incombenze a detto dipendente affidate nell'ambito dell'attività propria della banca,
la responsabilità dell'odierna ricorrente, ai sensi degli artt. 1176 e 1710 c.c., così come correttamente
statuito nell'impugnata pronuncia, per mancata diligenza nell'espletamento dell'incarico affidatole.

La responsabilità di un istituto di credito, infatti, deve essere rigorosamente valutata, in quanto connessa
all'espletamento dell'attività bancaria in senso tipico, come "raccolta di risparmio tra il pubblico e
l'esercizio del credito" riservata a determinati enti, sottoposti ad un particolare sistema di
autorizzazioni, vigilanza, controllo e "trasparenza" (si veda il D.L.gs n. 385/93), con riferimento alla
specifica "natura" (ex art. 1176, secondo comma, c.p.c.) di tali compiti e di ogni ulteriore comportamento
in essi rientrante nell'ambito del rapporto ente bancario-cliente; pertanto, sulla scorta di quanto
analiticamente osservato dal Tribunale di Milano ("è pacifico che il funzionario dipendente della convenuta,
una volta assunte telefonicamente le informazioni richiestegli, ha dichiarato all'attrice che l'assegno è
stato pagato") deve affermarsi che la banca, che tramite un proprio dipendente, abbia su richiesta di un
cliente correntista assicurato quest'ultimo, telefonicamente o in altro modo, circa l'esistenza di fondi per
il pagamento di un assegno di conto corrente (c.d. benefondi) è contrattualmente responsabile,
configurandosi nella specie un rapporto di mandato, se le notizie date non risultano poi rispondenti alla
situazione di fatto esistente al momento di detta richiesta e ciò con particolare riferimento
all'inadempimento dell'obbligo di diligenza a carico dell'istituto di credito-mandatario, derivante dalla
specifica natura dell'attività bancaria.

Non può, ancora, non sottolinearsi che, riguardo al caso in esame ed in relazione all'art. 1223 c.c., il
danno cagionato alla T., e sul punto logiche, ampie e pienamente condivisibili sono le argomentazioni
addotte nella sentenza in esame, danno consistito nel mancato incasso dell'importo di cui all'assegno, si
connota come "conseguenza immediata e diretta" del negligente comportamento del dipendente della (omissis) 
"come prova la circostanza che l'appellata, dopo aver ricevuto l'informazione, ha eseguito la prestazione in
favore del traente". Ne, infine, addebito alcuno può muoversi alla stessa T. che,  stante la particolare
qualifica del mandatario, ha correttamente adempiuto l'onere di una preventiva informazione sul benefondi,
per poi riporre un legittimo affidamento su quanto incautamente comunicatole senza ulteriori verifiche e
precauzioni da parte di detta Banca.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente
giudizio che liquida in complessive L. 2.378.000 di cui L. 2.000.000 per onorario.

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