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| INGIURIA - IMMUTAZIONE DEL FATTO CONTESTATO, IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLE FRASI ( Cassazione - Sezione V Penale - Sent. n. 8920/2000 - Presidente G. Ietti - Relatore P. Marini ) MOTIVI DELLA DECISIONE A. F. ed A. V. ricorrono per cassazione, con separati atti, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 8.11.1999 che, in parziale riforma della sentenza 17.11.1997 del Pretore di Enna - sezione distaccata di Piazza Armerina - appellata dagli imputati e dal Procuratore Generale di Caltanissetta, li ha condannati rispettivamente a £. 350.000 di multa per i reati di cui agli artt. 392, 594 e 612 C.P., ed a £. 250.000 di multa per i reati di cui agli artt. 392 e 612 C.P., commessi in occasione di una lite con il finitimo proprietario circa l'esatta individuazione del confine. L'A. F. deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione, quanto all'ingiuria, con l'accusa, nell'assunto che la condanna è stata affermata in relazione ad espressione - cornuto" non ricompresa nel capo di imputazione. Entrambi gli imputati deducono altresì: 1) difetto di motivazione in ordine al reso giudizio di attendibilità della persona offesa - pure avendole ascritte alcune imprecisioni narrative - in relazione alla minaccia; 2) erronea interpretazione ed applicazione della sussistenza del reato di cui all'art. 392 C.P., ovvero illogicità della motivazione sul punto, atteso che le stesse dichiarazioni della persona offesa avrebbero escluso l'altruità della res sulle quale si è esercitata la violenza (fichi d'India sorgenti sulla linea di confine fra le proprietà). I ricorsi sono infondati. Quanto al motivo unicamente dedotto da A. F. premesso che l'eccezione di violazione dell'art.522 C.P.P., inducente una ipotesi di nullità a regime intermedio, può ritenersi tempestivamente dedotta in sede di appello - occorre ricordare che il principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza è violato allorché a base del decisum venga posto un fatto radicalmente trasformato rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione, sì da porsi con il medesimo in un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che sia realizzata una vera e propria variazione o sostituzione dei contenuti essenziali dell'addebito; solo in tale ipotesi, infatti, l'imputato viene posto, "a sorpresa", nella condizione di non potersi compiutamente difendere, nel che consiste la ratio dell' "illegittimità" dell'immutazione (Cass. Sez. V, 10.12.1998 n.500, Cicogna; Cass. Sez. VI, 13.2.1998 n.3460, Magro; Cass. sez. II, 4.12.1997 n.5998, Biondino ed altri; Cass. Sez. II, 28.1.1997 n.3871, Barlotti ed altri). Nella specie, allora, deve escludersi che l'attribuzione allo imputato della espressione "cornuto" - quand'anche totalmente sostitutiva" di quelle riportate nel capo di imputazione " bastardo, porco, facchino, sei cresciuto in mezzo agli animali" - abbia immutato il fatto originariamente contestato, posto che non risulta minimamente stravolto l'addebito di condotta ingiuriosa, realizzata con espressioni tutte parimenti apprezzabili per la loro valenza offensiva dell'onore e decoro della persona; né, d'altronde, la mera variazione delle parole profferite integra un differente profilo di offesa o induce modifica alcuna della linea difensiva (in tali termini, in tema di diffamazione: Cass. Sez. V, 25.9.1996 n.6438, Righi), mentre, infine, dal testo delle sentenze nonché dal contenuto dello stesso ricorso, si ricava agevolmente che l'espressione "cornuto" è stata ampiamente contestata e "trattata" al dibattimento, presenti gli imputati, sicché ciascuno di questi ha potuto compiutamente difendersi. Sono altresì infondati i motivi comuni ai due ricorrenti. Quanto al giudizio di attendibilità della persona offesa - censurato unicamente in merito alla denunciata minaccia - la sentenza, lungi dall'essere incorsa in vizio motivazionale per assoluta carenza od illogicità, non soltanto contiene un preciso riferimento alla sostanziale "modestia" delle imprecisioni narrative, peraltro giudicate dalla Corte territoriale (con valutazione in questa sede "indiscutibile") indotte dal bersagliamento di domande del difensore degli imputati, ripetitive ed apertamente finalizzate a favorire dichiarazioni contraddittorie ma, ulteriormente, valorizza l'assenza di un effettivo spirito ritorsivo, che avrebbe potuto animare la persona offesa, individuata nell'avere, costei, nell'atto di querela, escluso da ogni addebito altro soggetto (C. C.) che, pure, è rimasto coinvolto nella vicenda (vedi sentenza di primo grado); risulta reso in modo coerente e compiuto, pertanto, il giudizio di credibilità intrinseca della persona offesa che, utilizzato ogni elemento di controllo ricavabile dal processo, e non emergendo dati di segno contrario, non necessita di ulteriore riscontro esterno per costituire "prova" (Cass. Sez. V, 16.2.2000 n.5087, Papa; Cass. Sez. V, 11.11.1998 n.757, Silvestro). E', altresì, infondato il motivo in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Rilevato che l'impugnata sentenza ha in realtà ritenuto che l'intervento dei ricorrenti si è tradotto nell'abbattimento di piantagione esclusivamente situata sul terreno della persona offesa, l'assunto che difetterebbe il requisito dell'altruità della res su cui la violenza si è esercitata (donde, l'inconfigurabilità del reato de quo in relazione ai diritti reali: Cass. Sez. VI, 17.1997 n.273, Martorano) per il fatto che la stessa persona offesa avrebbe ubicato le piante "sul confine" o al centro del confine", è comunque privo di fondamento. Invero - incontestato l'effetto finalistico delle condotte dei ricorrenti (indubbiamente dirette a farsi ragione da se medesimi), così come il fatto della violenza reale (abbattimento di piante sorgenti sul tratto di terreno in contestazione) e la possibilità di essi ricorrenti di adire il giudice onde farsi riconoscere l'esatta linea confinaria - la sostenuta materiale collocazione, che ex se induce una condizione di comunione ex art.899 C.C., configurerebbe comunque una situazione di compossesso del terreno ospitante la piantagione abbattuta e non , dunque, di un possesso esclusivo in capo ai due A., quale peraltro riconosciuto nello stesso loro atto di impugnazione (laddove si osserva che le piante non potevano appartenere solamente al C.). L'assunto che la sentenza abbia reso difettosa interpretazione dell'art. 392 C.P.P., ovvero si sia espressa in termini manifestamente illogici sul punto, deve pertanto essere disatteso. I ricorsi devono quindi essere rigettati, ponendosi a carico dei ricorrenti, in via solidale, l'obbligo di pagamento delle spese processuali. PER QUESTI MOTIVI rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |